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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 24/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2808/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ciampini Parte_1 Parte_2
Pamela giuste procure speciali alle liti allegate al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/5/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Monte AN NI NO ( FR ) il 23/7/89; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 10/5/90 ) e ( il Per_1 Per_2
22/7/98 ), entrambe maggiorenni e soltanto la prima economicamente indipendente;
che con decreto del Tribunale di Frosinone del 3-4/12/09 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e dalla Sig.ra in data Parte_1 Parte_2 27.07.1989 a Monte san NI NO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monte AN NI NO al n. 24, parte 2, serie A, anno 1989; Ordinare al Comune di Monte AN
NI NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) La casa coniugale sita in Monte AN NI NO, Via Aruccia n. 8/bis, di proprietà esclusiva della Sig.ra era già stata assegnata in sede di separazione consensuale per cui si Pt_2 confermano i provvedimenti già assunti;
2) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Parte_2
€ 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota di 50% di spese straordinarie da Per_ sostenere nell'interesse della figlia come di seguito indicate: - Visite specialistiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal Servizio ANitario
Nazionale, tickets sanitari, farmaci prescritti dal medico curante;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche varie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e spese extrascolastiche varie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo come viaggi studio in
Italia e all'estero e spese per attività ricreative e ludiche;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 4) Spese legali compensate.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 18/6/25 fissava alle parti termine perentorio fino al
3/7/25 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 2/7/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso congiunto chiedendone l'integrale accoglimento.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 10/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 25/11/09, e visto il cit. decreto del Tribunale di Frosinone del 3-4/12/09 ( cfr. le produzioni documentali dei ricorrenti ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte
AN NI NO ( FR ) il 23/7/89 da e Parte_1 Parte_2
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Monte AN NI NO dell'anno 1989, Atto n. 24, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte AN NI NO per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2808/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Ciampini Parte_1 Parte_2
Pamela giuste procure speciali alle liti allegate al ricorso.
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ( divorzio congiunto ).
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 23/5/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Monte AN NI NO ( FR ) il 23/7/89; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( il 10/5/90 ) e ( il Per_1 Per_2
22/7/98 ), entrambe maggiorenni e soltanto la prima economicamente indipendente;
che con decreto del Tribunale di Frosinone del 3-4/12/09 è stata omologata la loro separazione consensuale;
che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal Sig. e dalla Sig.ra in data Parte_1 Parte_2 27.07.1989 a Monte san NI NO, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monte AN NI NO al n. 24, parte 2, serie A, anno 1989; Ordinare al Comune di Monte AN
NI NO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) La casa coniugale sita in Monte AN NI NO, Via Aruccia n. 8/bis, di proprietà esclusiva della Sig.ra era già stata assegnata in sede di separazione consensuale per cui si Pt_2 confermano i provvedimenti già assunti;
2) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Parte_2
€ 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla quota di 50% di spese straordinarie da Per_ sostenere nell'interesse della figlia come di seguito indicate: - Visite specialistiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base ed erogati dal Servizio ANitario
Nazionale, tickets sanitari, farmaci prescritti dal medico curante;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio ANitario Nazionale, farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche varie (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo e spese extrascolastiche varie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo come viaggi studio in
Italia e all'estero e spese per attività ricreative e ludiche;
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; 4) Spese legali compensate.”.
I ricorrenti formulavano inoltre una rituale istanza di sostituzione dell'udienza di loro comparizione innanzi al Giudice relatore col deposito di note scritte e il
Giudice rel. col decreto del 18/6/25 fissava alle parti termine perentorio fino al
3/7/25 per il deposito di note congiunte di trattazione scritta in sostituzione d'udienza.
Con le successive note congiunte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 2/7/25 le parti insistevano nella loro domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso congiunto chiedendone l'integrale accoglimento.
Quindi il Giudice rel. con ordinanza del 10/7/25 rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, essendo stati rispettati i requisiti di forma della domanda stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e risultando altresì dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70, come mod. dal D.L. 132/14 conv. In L. 162/14.
Nello specifico, rilevato che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente di questo Tribunale in sede di separazione in data 25/11/09, e visto il cit. decreto del Tribunale di Frosinone del 3-4/12/09 ( cfr. le produzioni documentali dei ricorrenti ), dovendosi ritenere che la separazione tra i coniugi si è da allora protratta senza interruzione - come da essi concordemente dichiarato - ed essendo trascorso il termine di legge, ne consegue che la comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti è ormai definitivamente cessata.
Quanto alle condizioni del divorzio delle parti, non risultano ragioni ostative alla loro richiesta di recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso.
Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della L. n. 898/70.
Spese di lite compensate tra le parti, trattandosi di giudizio di divorzio congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Monte
AN NI NO ( FR ) il 23/7/89 da e Parte_1 Parte_2
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Monte AN NI NO dell'anno 1989, Atto n. 24, Parte II, Serie A, alle condizioni di cui alle loro conclusioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monte AN NI NO per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 22/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )