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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone di: dr.ssa Maria Elena Del Forno Presidente est. dr.ssa Marina Mainenti Consigliere dr. Francesco Bruno Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 708/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5554/2023, pubblicata in data 11.12.2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Turco e Alfredo Parte_1
Scaccia
- Appellante
E
in persona del suo procuratore speciale, subentrata Controparte_1
alla a seguito di atto unico di fusione e scissione Controparte_2
a rogito Notaio di Milano (rep. n. 59.037 – racc. n. 27.767 del 21- CP_3
06-2023), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Amatruda
1 -Appellata
NONCHÉ
e , Controparte_4 Controparte_5
- Appellati contumaci
Conclusioni: come da atti di precisazione delle conclusioni e atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'iter del giudizio di primo grado nonché il contenuto delle posizioni difensive delle parti sono stati puntualmente esposti nella sentenza impugnata alla quale, in detta parte, va fatto testuale rinvio.
Con sentenza n. 5554/2023, pubblicata in data 11.12.2023, il Tribunale di
Salerno ha accolto in parte la domanda proposta da così Parte_1 statuendo:
” 1) dichiara inammissibile la domanda sperimentata da nei Parte_1 confronti di ai Controparte_6 sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005;
2) accoglie la domanda di accertamento proposta da e, per Parte_1
l'effetto, dichiara che la responsabilità dell'evento lesivo è da ascrivere a
; Controparte_5
3) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209 del Controparte_6
2005, e di e , ai sensi dell'art. 2054 Controparte_5 Controparte_4
c.c., e, per l'effetto, condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento di euro 36.416,80, oltre interessi al tasso legale applicati, dapprima, sulla somma di euro 62.894,79, con decorrenza dal 26 settembre 2014 e calcolati anno per anno sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata sino al pagamento dell'acconto versato in data 12 novembre 2015 e poi, sulla somma che residua di euro 30.551,01, con decorrenza dal 13 novembre 2015 e applicati anno per anno sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata sino alla liquidazione definitiva;
2 4) accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_6
ai sensi dell'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005, e di
[...]
e , ai sensi dell'art. 2054 c.c., e, per Controparte_5 Controparte_4
l'effetto condanna i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 1.429,20, somma espressa in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 1.200,00 e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 11 ottobre 2014
e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
5) condanna Controparte_6
e alla rifusione delle spese di lite Controparte_5 Controparte_4 sostenute da , che si liquidando: a) per la fase di consulenza Parte_1 tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in euro 3.056,00; b) per il giudizio di merito, in euro 576,60 per esborsi ed euro 7.616,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a., c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge;
6) dispone che le spese indicate al punto che precede siano distratte in favore del procuratore dell'attore, avv. Antonio Turco, dichiaratosi antistatario;
7) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica preventiva a definitivo carico dei convenuti in solido tra loro;
8) ordina la trasmissione della presente sentenza all'ISVAP per gli accertamenti ad essa demandati dall'art. 148, comma decimo, del d.lgs. n. 209 del 200”
In particolare il Tribunale:
- ha ritenuto provata la responsabilità del conducente del veicolo sul quale viaggiava l'appellante in qualità di terzo trasportato;
- ha riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni subite dall'attore e la loro certa riferibilità eziologica al sinistro in oggetto;
- ha riconosciuto che in conseguenza del sinistro il danneggiato ha subito un periodo di invalidità temporanea totale che, in applicazione delle Tabelle di
Milano (anno 2021), ha liquidato euro 5.940,00 (99,00 per ogni giorno) a titolo di invalidità temporanea, euro 69.030,59 per postumi permanenti (invalidità al
3 30%) tenuto conto dell'età del all'epoca della stabilizzazione dei postumi Pt_1
(26 anni);
- ha riconosciuto la debenza degli interessi al tasso legale sulla somma liquidata da calcolarsi nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data del sinistro, a partire da tale data e fino al momento della decisione, oltre ulteriori interessi da computarsi sulla somma totale liquidata all'attualità dalla data della sentenza e fino al soddisfo;
- ha determinato, dando conto dei criteri applicati, la somma residua dovuta al danneggiato dalla società di assicurazione, avendo quest'ultima già eseguito un pagamento in data 12 novembre 2015;
- non ha riconosciuto la personalizzazione del danno biologico, non emergendo pregiudizi specifici e peculiari tali da fondare l'incremento a tale titolo, né il danno morale, non avendo l'attore “ adempiuto neppure al proprio onere di allegazione, limitandosi a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite, senza, però, fornire utili allegazioni circa le situazioni di disvalore risarcibili, sì da impedire anche lo svolgimento di un ragionamento di tipo presuntivo” (v. sent. pag. 23).
Avverso questa sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, Pt_1
ha proposto appello, affidato a tre motivi di gravame, così concludendo:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno, contrariis reiectis:
a. In via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della sentenza n. 5554/2023 R.G. sent., resa dal Tribunale di Salerno il 7.12.2023, pubblicata il 11.12.2023, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Fortunato Giulio, nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3288/2019 R.G. affari contenziosi civili
Tribunale di Salerno, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e, per l'effetto, condannare della Controparte_6 ex artt. 141 e del D.lgs 209/2005, previo accertamento e
[...] riconoscimento del danno morale e comunque personalizzato in favore dell'appellante, al pagamento in favore di di una somma ulteriore Parte_1 pari ad euro 50.000,00, a titolo di danno morale e comunque personalizzato, ovvero a quella ritenuta equa e giusta dall'On.le Corte di Appello di Salerno,
4 quale maggiore avere riguardo a quelle già liquidate in sede stragiudiziale per €
32.311,44 ed all'esito della sentenza di primo grado pari ad euro 36.416,80 per danno non patrimoniale ed euro 1429,00 per danno patrimoniale, per il ristoro delle gravi lesioni personali patite e subite dall'istante in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 26.09.2014, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma complessiva a far data dal sinistro;
b. Sempre in via principale e nel merito, in accoglimento dei motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della sentenza n. 5554/2023 R.G. sent., resa dal Tribunale di Salerno il 7.12.2023, pubblicata il 11.12.2023, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Fortunato Giulio, nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3288/2019 R.G. affari contenziosi civili
Tribunale di Salerno, accertare l'errore in judicando del primo giudice nell'applicazione delle tabelle milanesi quanto al danno biologico liquidabile a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto alla, con conseguente condanna della in favore del Controparte_7 Pt_1
di una somma integrativa a titolo di risarcimento pari ad euro 13.948,41
[...]
(in ragione del 25% del danno biologico del 25% accertato dal CTU e dell'età del
all'epoca del sinistro di anni 26), sempre per il ristoro delle gravi Parte_1 lesioni personali patite e subite dall'istante in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 26.09.2014 e, comunque dei danni tutti, a titolo di danno biologico, esistenziale, morale e personalizzato, oltre interessi e rivalutazione monetaria su tale somma;
c. Condannarsi parte appellata altresì al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
Ha resistito, con comparsa di costituzione e risposta, la società
[...]
, in persona del legale rappresentante, subentrata alla Controparte_8
a seguito di atto unico di fusione e scissione, la Controparte_2 quale ha contestato le richieste dell'appellante e chiesto il rigetto integrale dell'appello.
Nessuno si è costituito per e . Controparte_4 Controparte_5
All'udienza del 6.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di e Controparte_4 CP
, non costituitisi in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto
[...] introduttivo del giudizio.
Prima di analizzare i motivi di appello è da premettere che l'appellante impugna soltanto alcuni capi e punti della sentenza e segnatamente:
-la determinazione del danno biologico (postumi permanenti) in misura non corrispondente alle previsioni tabellari applicate;
- il capo relativo al mancato riconoscimento del danno morale;
-il capo relativo all'omessa personalizzazione del danno biologico.
Di conseguenza deve ritenersi formato il giudicato interno sui restanti capi e punti della sentenza oggetto del presente gravame.
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui il Parte_1
Tribunale ha liquidato il danno biologico (postumi permanenti) in euro 69.030,59 in luogo della somma di euro 82.979,00.
Osserva l'appellante che le Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2021, applicate dal primo giudice per la liquidazione di tale voce di danno, prevedono la liquidazione di una somma di euro 82.979,00 (invalidità permanente al 25 % ed età del danneggiato di anni 26), non di euro 69.030,59 liquidata dal primo giudice.
Il motivo è fondato e va accolto.
Le Tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2021, applicate dal primo giudice, effettivamente prevedono che i postumi permanenti con percentuale di invalidità al 25% riportata da una persona di anni 26 debbano essere liquidati in euro
82.979,00; in tale somma va, dunque, rideterminato il danno biologico da invalidità permanente riconosciuta al , ferma restando la liquidazione Pt_1 della somma di euro 5.940,00 per ITT e ITP, e degli interessi, da calcolarsi con le modalità ritenute in sentenza, non oggetto di contestazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto, incrementando del 41% il danno biologico, come previsto dalle Tabelle di Milano applicate, il danno morale.
6 Sostiene l'appellante che “la Suprema Corte ha costantemente affermato che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa)”.
Assume che il Tribunale, nel rigettare la domanda di risarcimento del danno morale, ha errato nel rimproverare all'attore di non avere fornito concreta ed oggettiva della lesione>> della sfera morale perché detta conclusione non è conforme alle risultanze istruttorie e, in particolare, alla documentazione in atti, dalla quale è dato evincere il “calvario” che l'appellante ha dovuto sopportare a causa delle gravi lesioni riportate nell'occorso che ragionevolmente hanno provocato al paziente, nei lunghi giorni di degenza e in occasione dei plurimi interventi chirurgici a cui ha dovuto sottoporsi, sentimenti di ansia, paura e disperazione, che meritavano di essere adeguatamente risarciti a titolo di danno morale.
Lamenta che il giudice di primo grado non ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia omettendo di tener conto delle sofferenze che il soggetto ha patito, della gravità dell'illecito e di tutti gli altri elementi che compongono la fattispecie facendo ricorso “al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza” ; ciò in violazione degli artt. 138 cod. ass. e 1226
c.c.
Il motivo deve essere disatteso.
Esso, invero, non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo il giudice di primo grado negato il risarcimento a tiolo di danno morale per non avere l'attore adempiuto all'onere di allegazione di tale danno.
Il giudice di primo grado ha infatti affermato che “Nel caso di specie, l'attore non ha adempiuto neppure al proprio onere di allegazione, limitandosi a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle
7 lesioni subite, senza però fornire utili allegazioni circa le situazioni di disvalore risarcibili, sì da impedire anche lo svolgimento di un ragionamento presuntivo”
(v. sentenza, pag., 23).
Tale passaggio motivazionale, sul quale si fonda in prima battuta la decisione in punto di mancato riconoscimento del danno morale, non risulta specificamente censurato incentrandosi la critica esclusivamente sul mancato ricorso da parte del Tribunale al “ragionamento presuntivo”.
È vero, come sostiene l'appellante, che il ricorso alla prova presuntiva può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, ma il danneggiato ha pur sempre l'onere di allegare i fatti noti da cui risalire, in base a ragionamento inferenziale, a quello ignoto della sussistenza ed entità del pregiudizio.
La decisione impugnata è conforme ai principi giurisprudenziali, richiamati dallo stesso appellante, enunciati dalla Suprema Corte che ripetutamente è intervenuta per chiarire l'ontologia del danno morale individuando i presupposti per la sua risarcibilità.
Va sul punto richiamato e condiviso l'arresto del Supremo Collegio (Cass.
25164/2020), secondo il quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento stante la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei “fatti” in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc.).
Nel caso di specie, il danno biologico, come si desume dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado nonché dalla prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto co., c.p.c., è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione medica in atti nonché dalle risultanze della CTU medico legale.
In detti scritti difensivi, come rilevato dal primo giudice, manca invece qualunque allegazione di sofferenze interiori, eziologicamente connesse all'evento di danno di cui è causa e foriere di danno morale risarcibile;
in essi, oltre alla descrizione del sinistro, infatti, vi è soltanto una mera allegazione della diagnosi sanitaria e la quantificazione del danno non patrimoniale lamentato in base alle Tabelle di
8 Milano, senza alcun riferimento alla sofferenza interiore e a pregiudizi riconducibili al danno morale.
Né tale allegazione può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento
“del danno morale” in quanto a tal fine non è sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o “etichette” ma è necessaria la deduzione di fatti specifici e di concreti pregiudizi da parte dell'attore danneggiato.
In definitiva, mancando tout court l'allegazione tempestiva di un danno morale patito dall'appellante, correttamente il primo giudice ne ha escluso il riconoscimento.
Il motivo va pertanto rigettato.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato aumento in percentuale (del
30%), a titolo di personalizzazione, della somma liquidata a titolo di danno biologico, in violazione dell'art. 138 co. 3 cod.ass.
Sostiene il che l'aumento del danno biologico a titolo di personalizzazione Pt_1
è dovuto perché, quale conseguenza del sinistro, ha riportato seri e gravi postumi permanenti, come comprovato dalla CTU, dalla documentazione medico sanitaria e medico legale, dalla certificazione INPS di riconoscimento invalidità, tali “da incidere in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento in quanto l'appellante, anche in relazione a tale profilo, non coglie le ragioni della decisione che, anche in merito, a tale profilo ha ritenuto il difetto di allegazione da parte dell'attore di circostanze “eccezionali” utili all'accertamento del diritto all'aumento del danno biologico per personalizzazione.
Sul punto il giudice di primo grado ha dato puntualmente conto delle ragioni per cui la richiesta di personalizzazione non poteva trovare riconoscimento, in ciò facendo corretta applicazione dei consolidati principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, qui condivisi.
La personalizzazione del danno, infatti, non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
9 Tali aspetti devono essere tempestivamente allegati e provati dal danneggiato, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 10912/2018; Cass. n.
23469/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n. 25164/2020;
Cass. n. 5865/2021).
Nel caso di specie si rileva che nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto co., c.p.c. in primo grado, l'appellante ha fondato la richiesta di personalizzazione del danno allegando esclusivamente la giovane età (anni 26) del danneggiato, fattore che non vale, da solo, a determinare automaticamente un aumento del risarcimento in via di personalizzazione, tanto più che l'età del danneggiato, unitamente alla percentuale di invalidità, già contribuisce alla individuazione del valore “standard” di liquidazione del danno biologico.
Correttamente dunque - in mancanza di allegazione e prova di circostanze specifiche ed eccezionali legate al proprio vissuto, dalle quali poter evincere che la condizione di vita dell'appellante sia effettivamente mutata rispetto a quella condotta in epoca anteriore al sinistro e che differenziano il pregiudizio non patrimoniale subìto dall'appellante rispetto a quello monetizzato attraverso i criteri applicati- il Tribunale non ha riconosciuto l'aumento richiesto e la statuizione sul punto non può che essere confermata.
Il motivo va pertanto rigettato.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, va esclusivamente rideterminato il quantum liquidato a titolo di invalidità permanente che, per quanto osservato in relazione al primo motivo, ammonta ad euro 82.979,00; di conseguenza le conseguenze dannose, a titolo di danno biologico, ammontano complessivamente ad euro 88.919,00 (euro 82.979,00 per invalidità permanente + euro 5.940,00 per ITT e ITP).
Rimangono ferme le statuizioni in punto di riconoscimento di interessi e delle modalità di calcolo degli stessi.
10 Dalla complessiva somma di euro 88.919,00 va detratta la somma di euro
32.311,44, incontestatamente ricevuta dal danneggiato, con applicazione dei criteri e del procedimento indicato dal primo giudice nella sentenza impugnata che sul punto non è stata oggetto di specifica critica.
Stante la parziale riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 27606/2019).
L'esito complessivo della lite implica, comunque, la soccombenza degli appellati e, a norma dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di . Parte_1
Tenuto conto che la rideterminazione del quantum della somma da corrispondere dagli obbligati non ha modificato lo scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014 e succ. mod. per la liquidazione dei compensi (da €26.001 a € 52.000), va confermata integralmente la liquidazione delle spese di lite avvenuta con la sentenza impugnata.
Per il presente grado le spese vanno liquidate come in dispositivo in virtù del
D.M. richiamato del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi, tenuto conto del detto valore e dell'attività concretamente esercitata dal difensore dell'appellante (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 708/2024, così provvede:
1.accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, ridetermina in euro 88.919,00 la somma risarcibile a titolo di danno biologico, condannando gli appellati, in solido, al pagamento della somma risultante a seguito della detrazione da detta somma dell'acconto versato dall'assicuratrice, da effettuarsi sulla base dei criteri indicati nella sentenza impugnata;
2.conferma nel resto la sentenza impugnata, compresa la statuizione relativa alle spese di lite del giudizio di primo grado;
3.condanna e , in solido, Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 al rimborso delle spese processuali del presente grado che liquida in euro 98,00
11 per rimborsi ed euro 3.473,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno, 11 giugno 2025
Il Presidente est. dott.ssa Maria Elena Del Forno
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