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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7327 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44798/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44798/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
PEDRONI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
PAVERI-FONTANA FERRANTE nonché dall'avvocato TRANIELLO STEFANO
( VIA DEI BOSSI, 4 20121 MILANO;
C.F._3
Controparte_2
(C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato GIRARDI ANDREA
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 aprile 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
rispettivamente proprietario / conducente del veicolo Mazda tg. DN616VZ e sua Controparte_3 compagnia di assicurazione, per sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i pagina 1 di 8 danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 27.10.2017, alle ore 02:00 circa, in piazzale Lavater all'intersezione con via Ramazzini Bernardino, in Milano. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate comparse e CP_1 [...]
concludendo in via principale per il rigetto delle domande attoree;
inoltre, il convenuto CP_3
formulava domanda in garanzia nei confronti di chiedendo di essere da CP_1 Controparte_3 quest'ultima manlevato, in ipotesi di condanna, per tutte le somme che fosse tenuto a pagare all'attore. All'udienza del 23.05.2023, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Con ordinanza del 5.10.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore nominando a tal fine la dott.ssa e, visto l'art. 213 c.p.c., richiedeva informazioni scritte Persona_1 all'Inail circa tutti gli indennizzi versati all'attore ed eventuali capitalizzazioni già effettuate in conseguenza del sinistro di cui è causa, trattandosi di infortunio in itinere. Espletata la CTU medico – legale, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite attribuendo ai due conducenti la responsabilità presunta al 50% ciascuno ai sensi dell'art. 2054 cpv c.c. e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'1.04.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e, su istanza delle parti, rinviava la causa all'udienza del 10.07.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.07.2025, il Giudice riservava la causa in decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda dell'attore meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva che, in data 27.10.2017, alle ore 02:00 circa, percorreva a bordo del proprio motociclo Harley tg. EK03855 via Ramazzini in direzione via Morgagni quando, giunto all'altezza dell'intersezione regolata da segnaletica orizzontale tra via Ramazzini e Piazzale Lavater, veniva a collisione con la Mazda 2 tg. DN616VR, di proprietà e condotta da , assicurata con proveniente da Corso Buenos Aires con CP_1 Controparte_3 direzione via Stoppani. Intervenivano in loco gli Agenti di Polizia Locale di Milano, i quali redigevano rapporto di incidente stradale. L'attore veniva trasportato presso l'Istituto Clinico di Città Studi, ove gli veniva diagnosticata frattura biossea gamba sinistra + lussazione IV e V dito piede sx. Dunque, l'attore agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli. Attribuendo, in via principale, l'esclusiva responsabilità e, in via subordinata, la concorrente responsabilità del sinistro in capo al conducente/proprietario del veicolo antagonista, conveniva in giudizio e la di lui compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne CP_1 Controparte_3 solidale condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. L'attore agisce in giudizio nei confronti dei convenuti promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione e la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente/proprietario del veicolo antagonista, . CP_1
Quanto alla dinamica del sinistro, invero, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti (doc. 2, fasc. att.) redatta dalla Polizia Locale del Comune di Milano. pagina 2 di 8 Sulla scorta dei rilievi ed accertamenti compiuti dagli agenti nonché delle dichiarazioni rese dai conducenti, gli agenti accertavano quanto segue: il veicolo B (attore) era già stato rimosso mentre il veicolo A (convenuto) si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento; in particolare, il veicolo A veniva localizzato in assetto di marcia nell'area di intersezione tra via Ramazzini e Piazzale Lavater con le parti angolari anteriore e posteriore del fianco destro rispettivamente a metri 5.20 e 4.80 dal prolungamento ideale in carreggiata del cordolo del marciapiede lato civici pari di via Stoppani e con l'ultimo riferimento a metri 13.90 dalla proiezione ortogonale in carreggiata del cordolo del marciapiede lato civici dispari di via Ramazzini;
fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto; al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli condotti;
gli elementi oggettivi e le indicazioni si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto; non vi erano telecamere installate nel luogo in cui si è verificato il sinistro;
dopo aver sentito i due conducenti sulla dinamica dell'incidente, il conducente del veicolo B (attore) veniva sanzionato ai sensi dell'art. 145 C.d.S. per aver omesso di dare la precedenza all'intersezione segnalata dal dare precedenza (cfr. doc. 2 fasc. att.). Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale (cfr. verbale d'udienza dell'8.05.2024) è emerso che:
- la teste non avesse assistito alla dinamica del sinistro bensì fosse intervenuta Testimone_1 soltanto in un momento successivo;
- l'agente verbalizzante dichiarava di non ricordare la presenza di un teste sul Testimone_2 luogo dell'incidente; Con
- la teste dichiarava che l'auto condotta dal convenuto fosse stata spostata Testimone_1 prima dell'arrivo della Polizia Locale, così come era già stata spostata la moto condotta dall'attore;
- la teste confermava che non avesse udito alcuna frenata prima dello scontro tra i due Tes_1 veicoli;
- il teste dichiarava che l'auto non fosse stata spostata al momento dell'arrivo Testimone_2 della Polizia Locale e che tale circostanza gli fu riportata dai presenti in loco e dallo stesso conducente della Mazda, . CP_1
Altresì, occorre rilevare che l'attore ha dedotto a fondamento della esclusiva responsabilità Con nell'accadimento del sinistro di cui è causa in capo al convenuto che, a seguito di impugnazione dinnanzi al Giudice di Pace di Milano, veniva annullato il verbale di contestazione d'infrazione levatogli dalla Polizia Locale per non essersi attenuto al disposto di cui all'art. 145 C.d.S. Ebbene, tale circostanza non assume alcun pregio ai fini della presente decisione, in quanto l'annullamento del verbale d'infrazione non è opponibile agli odierni convenuti poiché formatosi all'esito di un procedimento svoltosi in contraddittorio con, esclusivamente, il Comune di Milano (cfr. doc. 16 fasc. att.). Di conseguenza, di tale annullamento non potrà tenersi conto nel presente giudizio. In definitiva, dalla documentazione versata in atti e dal verbale di incidente stradale non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, l'esatta velocità cui procedevano i veicoli coinvolti, il punto d'urto tra i veicoli, la regolare tenuta da parte dei soggetti coinvolti dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e casco). Pertanto, non essendo stata fornita in giudizio prova contraria in ordine alla presunzione paritaria di responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., deve dichiararsi la responsabilità concorsuale e paritaria di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro di cui è causa nella misura del 50% ciascuno, con conseguente pagina 3 di 8 condanna di e in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni CP_1 Controparte_3 patiti dall'attore nella misura del 50%, quantificati come di seguito. Oltretutto, tenuto conto di quanto sopra esposto, le parti, a seguito della proposta conciliativa formulata da questo Giudice ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. con attribuzione ai due conducenti di un concorso paritario di responsabilità al 50% ciascuno ex art. 2054 cpv c.c., chiedevano all'udienza di precisazione delle conclusioni un breve rinvio per perfezionare le trattative pendenti in corso (cfr. verbale d'udienza del 5.2.2025 e verbale d'udienza dell'1.4.2025). Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue. In relazione ai danni non patrimoniali subìti da in conseguenza del sinistro, questo Parte_1
Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dalla CTU dott.ssa con metodo Persona_1 corretto e immune da vizi logici e di altra natura. In particolare, la perizia ha riconosciuto che l'attore ha subìto:
- un'invalidità temporanea assoluta (100%) per 16 giorni;
- un'invalidità temporanea parziale al 75% per 80 giorni;
- un'invalidità temporanea parziale al 50% per 80 giorni;
- un'invalidità temporanea parziale al 25% per 80 giorni;
- una sofferenza soggettiva interiore di grado elevatissimo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, di grado elevato per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, di grado medio per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e di grado lieve per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%;
- postumi permanenti nella misura del 15% di riduzione dell'efficienza psicofisica ed un grado di sofferenza psico-fisica lieve;
- non ha rilevato spese di cura agli atti e non ne ha previste di future. Inoltre, la CTU ha riconosciuto “attività lavorativa in usura” per la mansione di cameriere svolta dall'attore (cfr. pag. 9 relazione peritale). Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che pagina 4 di 8 abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. pagina 5 di 8 Per il danno biologico temporaneo, la 2024 prevede quale importo standard la Parte_2 somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta, la CTU ha evidenziato una sofferenza soggettiva interiore di grado elevatissimo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, di grado elevato per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, di grado medio per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e di grado lieve per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%. Pertanto, appare congruo aumentare il valore pro die a titolo di sofferenza di euro 31,00 al 30% ed è, quindi, pari ad euro 40,30. Per quanto attiene al danno biologico dinamico-relazionale, non risultano provate particolari circostanze personali idonee a giustificare l'aumento dell'importo standard previsto in tabella per il danno dinamico-relazionale temporaneo (euro 84,00) che, pertanto, appare congruo alla fattispecie concreta. Stimasi, quindi, equo liquidare la somma di euro 11.424,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 5.480,80 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 16.904,80. Tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%, a titolo di danno biologico temporaneo residua la somma di euro 8.452,40. Per quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che l'importo standard indicato nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale non sia adeguato alla fattispecie concreta e, pertanto, in considerazione della usura nell'attività lavorativa di cameriere accertata dalla CTU (cfr. pag. 9 relazione peritale), il predetto importo deve essere aumentato nella misura di circa il 20%. Invece, appare congruo alla fattispecie concreta l'importo standard previsto nella Tabella Milanese a titolo di sofferenza – soggettiva, tenuto conto altresì che la CTU ne ha accertato un grado lieve con riferimento ai postumi permanenti riportati dall'attore. La tabella Milanese per una persona di anni 32 (alla data della fine malattia – 10.07.2018) con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 15% prevede gli importi standard di euro 40.706,00 per il danno biologico relazionale ed euro 12.619,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 53.325,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 44%. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età, del sesso e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, appare congruo procedere alla personalizzazione nella misura del 20% della sola voce di danno dinamico - relazionale;
per l'effetto, questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale vada liquidato nella misura aumentata del 20% pari ad euro 48.847,20 e il danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura standard di euro 12.619,00, per un totale di euro 61.466,20. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 50%, residua a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute la somma di euro 30.733,10. In definitiva il danno risarcibile all'attore è complessivamente pari ad euro 39.185,50. 3.1. Parte attrice ha chiesto nell'udienza di precisazione delle conclusioni che dalle somme dovute dai convenuti debba essere scomputato l'indennizzo di euro 18.390,41 erogato dall'INAIL.
pagina 6 di 8 Solamente nelle note conclusive, quindi tardivamente rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha richiesto che fosse dedotto il minor importo di euro 14.857,88 senza tuttavia alcuna motivazione. Pertanto, l'importo di euro 18.390,41 deve essere rivalutato ad oggi così come il danno non patrimoniale all'attore. La predetta somma rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT dalla data intermedia del 22.09.2019 è quindi pari ad euro 21.848,00. Tale somma deve quindi essere scomputata dall'importa risarcibile di euro 39.185,50 e, pertanto, il residuo credito risarcitorio è pari ad euro 17.337,50. Gli interessi compensativi, secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di quanto esposto, i convenuti e in via solidale tra CP_1 Controparte_3 loro, devono essere condannati al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro 17.337,50 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 8.452,40 dalla data del sinistro ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 30.733,10 dalla data del 10.07.2018 (data fine malattia) al 22.09.2019 (data intermedia versamenti INAIL);
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 8.885,10 dalla data del 22.09.2029 (data intermedia versamenti INAIL) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 17.337,50 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte sono irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Tenuto conto dell'accertamento di un concorso paritario di responsabilità tra i soggetti in causa e dell'accoglimento delle domande attoree in misura nettamente inferiore al petitum sussistono i presupposti per dichiarare le spese di lite compensate per metà in ragione della soccombenza parziale, con l'altra metà posta a carico dei convenuti e in via solidale tra loro, CP_1 Controparte_3 nella misura di cui al dispositivo. Anche le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice per metà e dei convenuti, in via tra loro solidale, per la residua metà. Parte attrice ha altresì richiesto la refusione delle spese per CTP sostenute in corso di causa senza, tuttavia, produrre alcuna fattura ovvero indicare l'importo di cui richiede il rimborso. Sicché nulla a tal titolo può essere riconosciuto.
5. Il convenuto ha contratto polizza assicurativa con sulla cui operatività CP_1 Controparte_3 non vi è contestazione tra le parti interessate. Poiché l'incidente di cui è causa rientra nell'oggetto della polizza, come richiesto dal convenuto , è condannata a tenere indenne Controparte_3 CP_1
pagina 7 di 8 quest'ultimo per tutte le somme che lo stesso verserà all'attore per effetto delle statuizioni che precedono, per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, disattese le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità paritaria (50% ciascuno) di e di nella CP_1 Parte_1 causazione del sinistro occorso in data 27.10.20217 di cui è causa;
- condanna i convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 17.337,50, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese delle consulenza tecnica d'ufficio per metà a carico di parte attrice e per metà a carico dei convenuti, in via solidale tra loro;
- condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rifondere all'attore la metà delle spese processuali che liquida, in tale proporzione, in euro 393,00 per esborsi e per onorario in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, dichiarandole compensate per la residua metà;
- condanna la convenuta a tenere indenne il convenuto per tutte le Controparte_3 CP_1 somme che lo stesso verserà all'attore per effetto delle statuizioni che precedono, per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 1.10.2025
Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44798/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
PEDRONI GIOVANNI
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
PAVERI-FONTANA FERRANTE nonché dall'avvocato TRANIELLO STEFANO
( VIA DEI BOSSI, 4 20121 MILANO;
C.F._3
Controparte_2
(C.F. ),
[...] CP_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato GIRARDI ANDREA
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1 aprile 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione notificato in rinnovazione, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1
rispettivamente proprietario / conducente del veicolo Mazda tg. DN616VZ e sua Controparte_3 compagnia di assicurazione, per sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i pagina 1 di 8 danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 27.10.2017, alle ore 02:00 circa, in piazzale Lavater all'intersezione con via Ramazzini Bernardino, in Milano. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate comparse e CP_1 [...]
concludendo in via principale per il rigetto delle domande attoree;
inoltre, il convenuto CP_3
formulava domanda in garanzia nei confronti di chiedendo di essere da CP_1 Controparte_3 quest'ultima manlevato, in ipotesi di condanna, per tutte le somme che fosse tenuto a pagare all'attore. All'udienza del 23.05.2023, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Con ordinanza del 5.10.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore nominando a tal fine la dott.ssa e, visto l'art. 213 c.p.c., richiedeva informazioni scritte Persona_1 all'Inail circa tutti gli indennizzi versati all'attore ed eventuali capitalizzazioni già effettuate in conseguenza del sinistro di cui è causa, trattandosi di infortunio in itinere. Espletata la CTU medico – legale, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite attribuendo ai due conducenti la responsabilità presunta al 50% ciascuno ai sensi dell'art. 2054 cpv c.c. e rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dell'1.04.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e, su istanza delle parti, rinviava la causa all'udienza del 10.07.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 10.07.2025, il Giudice riservava la causa in decisione.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda dell'attore meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore esponeva che, in data 27.10.2017, alle ore 02:00 circa, percorreva a bordo del proprio motociclo Harley tg. EK03855 via Ramazzini in direzione via Morgagni quando, giunto all'altezza dell'intersezione regolata da segnaletica orizzontale tra via Ramazzini e Piazzale Lavater, veniva a collisione con la Mazda 2 tg. DN616VR, di proprietà e condotta da , assicurata con proveniente da Corso Buenos Aires con CP_1 Controparte_3 direzione via Stoppani. Intervenivano in loco gli Agenti di Polizia Locale di Milano, i quali redigevano rapporto di incidente stradale. L'attore veniva trasportato presso l'Istituto Clinico di Città Studi, ove gli veniva diagnosticata frattura biossea gamba sinistra + lussazione IV e V dito piede sx. Dunque, l'attore agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli. Attribuendo, in via principale, l'esclusiva responsabilità e, in via subordinata, la concorrente responsabilità del sinistro in capo al conducente/proprietario del veicolo antagonista, conveniva in giudizio e la di lui compagnia di assicurazione, al fine di ottenerne CP_1 Controparte_3 solidale condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. L'attore agisce in giudizio nei confronti dei convenuti promuovendo azione diretta ex art. 144 cod. ass. priv. nei confronti dell'assicurazione e la responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente/proprietario del veicolo antagonista, . CP_1
Quanto alla dinamica del sinistro, invero, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale in atti (doc. 2, fasc. att.) redatta dalla Polizia Locale del Comune di Milano. pagina 2 di 8 Sulla scorta dei rilievi ed accertamenti compiuti dagli agenti nonché delle dichiarazioni rese dai conducenti, gli agenti accertavano quanto segue: il veicolo B (attore) era già stato rimosso mentre il veicolo A (convenuto) si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento; in particolare, il veicolo A veniva localizzato in assetto di marcia nell'area di intersezione tra via Ramazzini e Piazzale Lavater con le parti angolari anteriore e posteriore del fianco destro rispettivamente a metri 5.20 e 4.80 dal prolungamento ideale in carreggiata del cordolo del marciapiede lato civici pari di via Stoppani e con l'ultimo riferimento a metri 13.90 dalla proiezione ortogonale in carreggiata del cordolo del marciapiede lato civici dispari di via Ramazzini;
fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto; al suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici dei veicoli condotti;
gli elementi oggettivi e le indicazioni si sono rivelati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto; non vi erano telecamere installate nel luogo in cui si è verificato il sinistro;
dopo aver sentito i due conducenti sulla dinamica dell'incidente, il conducente del veicolo B (attore) veniva sanzionato ai sensi dell'art. 145 C.d.S. per aver omesso di dare la precedenza all'intersezione segnalata dal dare precedenza (cfr. doc. 2 fasc. att.). Inoltre, all'esito dell'istruttoria orale (cfr. verbale d'udienza dell'8.05.2024) è emerso che:
- la teste non avesse assistito alla dinamica del sinistro bensì fosse intervenuta Testimone_1 soltanto in un momento successivo;
- l'agente verbalizzante dichiarava di non ricordare la presenza di un teste sul Testimone_2 luogo dell'incidente; Con
- la teste dichiarava che l'auto condotta dal convenuto fosse stata spostata Testimone_1 prima dell'arrivo della Polizia Locale, così come era già stata spostata la moto condotta dall'attore;
- la teste confermava che non avesse udito alcuna frenata prima dello scontro tra i due Tes_1 veicoli;
- il teste dichiarava che l'auto non fosse stata spostata al momento dell'arrivo Testimone_2 della Polizia Locale e che tale circostanza gli fu riportata dai presenti in loco e dallo stesso conducente della Mazda, . CP_1
Altresì, occorre rilevare che l'attore ha dedotto a fondamento della esclusiva responsabilità Con nell'accadimento del sinistro di cui è causa in capo al convenuto che, a seguito di impugnazione dinnanzi al Giudice di Pace di Milano, veniva annullato il verbale di contestazione d'infrazione levatogli dalla Polizia Locale per non essersi attenuto al disposto di cui all'art. 145 C.d.S. Ebbene, tale circostanza non assume alcun pregio ai fini della presente decisione, in quanto l'annullamento del verbale d'infrazione non è opponibile agli odierni convenuti poiché formatosi all'esito di un procedimento svoltosi in contraddittorio con, esclusivamente, il Comune di Milano (cfr. doc. 16 fasc. att.). Di conseguenza, di tale annullamento non potrà tenersi conto nel presente giudizio. In definitiva, dalla documentazione versata in atti e dal verbale di incidente stradale non è stato possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, l'esatta velocità cui procedevano i veicoli coinvolti, il punto d'urto tra i veicoli, la regolare tenuta da parte dei soggetti coinvolti dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e casco). Pertanto, non essendo stata fornita in giudizio prova contraria in ordine alla presunzione paritaria di responsabilità di cui all'art. 2054 c. 2 c.c., deve dichiararsi la responsabilità concorsuale e paritaria di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro di cui è causa nella misura del 50% ciascuno, con conseguente pagina 3 di 8 condanna di e in via solidale tra loro, al risarcimento di tutti i danni CP_1 Controparte_3 patiti dall'attore nella misura del 50%, quantificati come di seguito. Oltretutto, tenuto conto di quanto sopra esposto, le parti, a seguito della proposta conciliativa formulata da questo Giudice ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. con attribuzione ai due conducenti di un concorso paritario di responsabilità al 50% ciascuno ex art. 2054 cpv c.c., chiedevano all'udienza di precisazione delle conclusioni un breve rinvio per perfezionare le trattative pendenti in corso (cfr. verbale d'udienza del 5.2.2025 e verbale d'udienza dell'1.4.2025). Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
3. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue. In relazione ai danni non patrimoniali subìti da in conseguenza del sinistro, questo Parte_1
Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dalla CTU dott.ssa con metodo Persona_1 corretto e immune da vizi logici e di altra natura. In particolare, la perizia ha riconosciuto che l'attore ha subìto:
- un'invalidità temporanea assoluta (100%) per 16 giorni;
- un'invalidità temporanea parziale al 75% per 80 giorni;
- un'invalidità temporanea parziale al 50% per 80 giorni;
- un'invalidità temporanea parziale al 25% per 80 giorni;
- una sofferenza soggettiva interiore di grado elevatissimo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, di grado elevato per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, di grado medio per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e di grado lieve per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%;
- postumi permanenti nella misura del 15% di riduzione dell'efficienza psicofisica ed un grado di sofferenza psico-fisica lieve;
- non ha rilevato spese di cura agli atti e non ne ha previste di future. Inoltre, la CTU ha riconosciuto “attività lavorativa in usura” per la mansione di cameriere svolta dall'attore (cfr. pag. 9 relazione peritale). Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che pagina 4 di 8 abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche: a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della C.T.U. pagina 5 di 8 Per il danno biologico temporaneo, la 2024 prevede quale importo standard la Parte_2 somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta, la CTU ha evidenziato una sofferenza soggettiva interiore di grado elevatissimo per il periodo di inabilità temporanea assoluta, di grado elevato per il periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, di grado medio per il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e di grado lieve per il periodo di inabilità temporanea parziale al 25%. Pertanto, appare congruo aumentare il valore pro die a titolo di sofferenza di euro 31,00 al 30% ed è, quindi, pari ad euro 40,30. Per quanto attiene al danno biologico dinamico-relazionale, non risultano provate particolari circostanze personali idonee a giustificare l'aumento dell'importo standard previsto in tabella per il danno dinamico-relazionale temporaneo (euro 84,00) che, pertanto, appare congruo alla fattispecie concreta. Stimasi, quindi, equo liquidare la somma di euro 11.424,00 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 5.480,80 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 16.904,80. Tenuto conto del concorso di colpa di parte attrice nella misura del 50%, a titolo di danno biologico temporaneo residua la somma di euro 8.452,40. Per quanto attiene al danno biologico permanente, ritiene il Tribunale che l'importo standard indicato nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico – relazionale non sia adeguato alla fattispecie concreta e, pertanto, in considerazione della usura nell'attività lavorativa di cameriere accertata dalla CTU (cfr. pag. 9 relazione peritale), il predetto importo deve essere aumentato nella misura di circa il 20%. Invece, appare congruo alla fattispecie concreta l'importo standard previsto nella Tabella Milanese a titolo di sofferenza – soggettiva, tenuto conto altresì che la CTU ne ha accertato un grado lieve con riferimento ai postumi permanenti riportati dall'attore. La tabella Milanese per una persona di anni 32 (alla data della fine malattia – 10.07.2018) con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 15% prevede gli importi standard di euro 40.706,00 per il danno biologico relazionale ed euro 12.619,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 53.325,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 44%. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età, del sesso e delle condizioni di vita dell'attore, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, appare congruo procedere alla personalizzazione nella misura del 20% della sola voce di danno dinamico - relazionale;
per l'effetto, questo Tribunale ritiene che il danno biologico dinamico-relazionale vada liquidato nella misura aumentata del 20% pari ad euro 48.847,20 e il danno da sofferenza soggettiva interiore nella misura standard di euro 12.619,00, per un totale di euro 61.466,20. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa in capo all'attore nella misura del 50%, residua a titolo di danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute la somma di euro 30.733,10. In definitiva il danno risarcibile all'attore è complessivamente pari ad euro 39.185,50. 3.1. Parte attrice ha chiesto nell'udienza di precisazione delle conclusioni che dalle somme dovute dai convenuti debba essere scomputato l'indennizzo di euro 18.390,41 erogato dall'INAIL.
pagina 6 di 8 Solamente nelle note conclusive, quindi tardivamente rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha richiesto che fosse dedotto il minor importo di euro 14.857,88 senza tuttavia alcuna motivazione. Pertanto, l'importo di euro 18.390,41 deve essere rivalutato ad oggi così come il danno non patrimoniale all'attore. La predetta somma rivalutata ad oggi secondo gli indici ISTAT dalla data intermedia del 22.09.2019 è quindi pari ad euro 21.848,00. Tale somma deve quindi essere scomputata dall'importa risarcibile di euro 39.185,50 e, pertanto, il residuo credito risarcitorio è pari ad euro 17.337,50. Gli interessi compensativi, secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di quanto esposto, i convenuti e in via solidale tra CP_1 Controparte_3 loro, devono essere condannati al pagamento in favore di della somma complessiva di Parte_1 euro 17.337,50 liquidata in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 8.452,40 dalla data del sinistro ad oggi;
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 30.733,10 dalla data del 10.07.2018 (data fine malattia) al 22.09.2019 (data intermedia versamenti INAIL);
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1%, sulla somma di euro 8.885,10 dalla data del 22.09.2029 (data intermedia versamenti INAIL) ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sulla residua somma di euro 17.337,50 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte sono irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4. Tenuto conto dell'accertamento di un concorso paritario di responsabilità tra i soggetti in causa e dell'accoglimento delle domande attoree in misura nettamente inferiore al petitum sussistono i presupposti per dichiarare le spese di lite compensate per metà in ragione della soccombenza parziale, con l'altra metà posta a carico dei convenuti e in via solidale tra loro, CP_1 Controparte_3 nella misura di cui al dispositivo. Anche le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice per metà e dei convenuti, in via tra loro solidale, per la residua metà. Parte attrice ha altresì richiesto la refusione delle spese per CTP sostenute in corso di causa senza, tuttavia, produrre alcuna fattura ovvero indicare l'importo di cui richiede il rimborso. Sicché nulla a tal titolo può essere riconosciuto.
5. Il convenuto ha contratto polizza assicurativa con sulla cui operatività CP_1 Controparte_3 non vi è contestazione tra le parti interessate. Poiché l'incidente di cui è causa rientra nell'oggetto della polizza, come richiesto dal convenuto , è condannata a tenere indenne Controparte_3 CP_1
pagina 7 di 8 quest'ultimo per tutte le somme che lo stesso verserà all'attore per effetto delle statuizioni che precedono, per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, disattese le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità paritaria (50% ciascuno) di e di nella CP_1 Parte_1 causazione del sinistro occorso in data 27.10.20217 di cui è causa;
- condanna i convenuti, in via solidale tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 17.337,50, oltre interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese delle consulenza tecnica d'ufficio per metà a carico di parte attrice e per metà a carico dei convenuti, in via solidale tra loro;
- condanna i convenuti, in via solidale tra loro, a rifondere all'attore la metà delle spese processuali che liquida, in tale proporzione, in euro 393,00 per esborsi e per onorario in euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, dichiarandole compensate per la residua metà;
- condanna la convenuta a tenere indenne il convenuto per tutte le Controparte_3 CP_1 somme che lo stesso verserà all'attore per effetto delle statuizioni che precedono, per sorte capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese legali;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 1.10.2025
Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
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