TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2845/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2845/2023 r.g. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. MARIA GUSAI
RICORRENTI contro
; fu;
fu Controparte_1 CP_2 Per_1 CP_2 Persona_2
; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; ; , fu , fu
[...] CP_7 Controparte_8 Pt_3 Controparte_9
; ; , fu Pt_3 Controparte_10 CP_10 CP_11 Pt_3
; ; ; ; ; CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, di , , CP_17 Pt_3 Controparte_18 Controparte_19 [...]
, ; ; CP_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
; ; , CP_23 Controparte_24 Controparte_25
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di partecipazione cartolare del 21.5.2025, che di seguito si riportano:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare pagina 1 di 10 che la SI.ra ( ) nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
virtù del possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione, della porzione immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in RD (SS) alla via Lazio 35 il tutto meglio identificata all'N.C.E.U. al F. 14 mappale 1602 sub 9 e sub 10 e delle relative parti comuni;
Accertare e dichiarare che la SI.ra
, ( ) nata a Sassari (SS) il [...], in [...] possesso, suo Parte_2 C.F._4
e del suo dante causa a ex art. 1146 comma 2 c.c., pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione, del piano primo e di parte del piano terra dell'immobile sito in RD (SS) alla via Lazio 35 il tutto meglio identificato all'N.C.E.U. al F. 14 mappale 1602 sub 11 e relative parti comuni;
Accertare e dichiarare che il SI.
( nato a Sassari (SS) il [...], in [...] possesso Parte_3 C.F._3
pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario del piano secondo e di parte del piano terra dell'immobile sito in RD (SS) alla via Lazio 35 il tutto meglio identificato all'N.C.E.U. al F. 14 mappale 1602 sub 8 e sub 5. 2. Accertate e dichiarare che i SIg.ri ( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._4
( , in virtù del loro possesso pacifico, non violento, continuo, Parte_3 C.F._3
mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono tutti divenuti proprietari, per intervenuta usucapione, del lotto identificato in catasto terreni del comune di RD al F 14 mappale 683 e della parte comune ai predetti lotti identificata al F. 14 mappale 1602 sub 7. 3. Accertate e dichiarare che i SIg.ri ( ) e ( , Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._3
in virtù del loro possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione, della scala esterna dell'immobile usucapendo, quale parte comune ai lotti dagli stessi usucapiti, meglio identificata al F. 14 mappale
1602 sub 12. 4. Per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore degli odierni ricorrenti sui beni sopradescritti, nonché autorizzare l' ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra CP_26
indicate a favore dei medesimi ricorrenti per la rispettiva quota usucapita. 5. 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c., notificato per pubblici proclami (v. decreto n. cronol. 4010/2023 del Tribunale di Sassari in data 8.4.2023, reso nel procedimento R.G. V.G. 1173/2023) Pt_1
pagina 2 di 10 , e , hanno convenuto in giudizio Pt_2 Parte_2 Parte_3 dinanzi all'intestato Tribunale;
fu ; fu Controparte_1 CP_2 Per_1 CP_2 [...]
; ; Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
; , fu fu
[...] Controparte_8 Pt_3 Controparte_9 Pt_3 Controparte_10 CP_10
fu ; ; ; ;
[...] CP_11 Pt_3 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, di , , ,
[...] CP_17 Pt_3 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 [...]
; ; ; , per Controparte_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
chiedere l'accertamento dell'avvenuta usucapione di alcuni immobili siti nel Comune di RD (di cui i resistenti risultano intestatari, salve le ulteriori precisazioni che si faranno nel prosieguo), precisamente alla via Lazio, n. 35 e distinti al NCEU al Foglio 14, particella 1602, sub 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (si tratta di un manufatto che si articola in più unità immobiliari e di alcuni beni destinati all'uso comune), nonché al NCT al Foglio 14, particella 683 (che identifica il terreno su cui sorge il fabbricato), esponendo quanto segue:
- ha dedotto di possedere in modo pacifico e pubblico da oltre vent'anni, con Parte_1
animo di proprietaria l'immobile posto al piano terra del fabbricato e distinto al NCEU al Foglio 14, particella 1602, sub 9 e sub 10;
- ha affermato di possedere pacificamente e pubblicamente, con animo di Parte_2
proprietaria, l'unità immobiliare sita al primo piano del manufatto e distinto al NCEU al foglio 14, particella 1602, sub 11, precisando che tale immobile le è pervenuto a mezzo di compravendita stipulata con il padre, sig. (scrittura privata in data 5.3.2022, in atti) e che, ai fini del CP_20 decorso del ventennio necessario per l'acquisto ad usucapionem, intende avvalersi -ex art. 1146, c. 2,
c.c.- del possesso esercitato dal suo dante causa;
- ha dichiarato di possedere da oltre venti anni in modo pacifico e pubblico, Parte_3
con animo di proprietario, il secondo piano dell'edificio, deducendo l'avvenuta usucapione degli immobili distinti al NCEU al Foglio 14, mappale 1602, sub 5 e sub 8.
Tutti i ricorrenti hanno precisato di possedere congiuntamente ed in via esclusiva, con animo di proprietari, da più di venti anni il fondo su cui sorge l'immobile di cui si tratta (identificato al NCT al
Foglio 14, mappale 683), nonché le parti comuni alle predette unità immobiliari (distinte al NCEU al
Foglio 14, particella 1602, sub 7).
e hanno, altresì, affermato di possedere Parte_2 Parte_3
congiuntamente ed esclusivamente, con animo proprietario la scala esterna del fabbricato, in quanto comune alle porzioni di immobile da essi possedute (distinta al NCEU al Foglio 14, particella 1602,
pagina 3 di 10 sub 12).
A sostegno delle loro domande, i ricorrenti hanno, quindi, rappresentato di aver compiuto sui fabbricati di cui si discute delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, segnatamente, di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile (rifacimento delle parti esterne, sostituzione degli infissi e della pavimentazione), di aver provveduto al pagamento delle imposte e di aver curato e recintato ognuno la propria porzione di cortile, installando anche dei cancelli.
Infine, hanno sottolineato che nessuno tra i formali intestatari dei suddetti beni (ivi compresi i loro eredi e aventi causa), si è mai occupato degli immobili per cui è causa, né è mai entrato in possesso dei medesimi.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata, perciò, istruita con le produzioni documentali offerte in comunicazione dai ricorrenti e con l'escussione dei testimoni indotti (v. verbale di udienza del 27.11.2024) e, all'esito, lette le memorie di partecipazione cartolare, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025.
***
Le domande dei ricorrenti devono essere rigettate per i motivi di cui in appresso.
In via di premessa è opportuno osservare che l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà e degli altri diritti reali di godimento che si fonda sul possesso continuato per il tempo stabilito dalla legge.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, in particolare, ha l'onere di provare: il momento iniziale del possesso ad usucapionem; la decorrenza del ventennio;
il fatto di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità e senza interruzione per almeno venti anni, compiendo attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, che rivelino sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, quindi, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, senza lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare pagina 4 di 10 della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha più volte chiarito che «per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (v., ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 19478/2007;
Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 17462/2009; Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 4863/2010).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al Giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento -anche sul piano probatorio- della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ., Sez. II, Sent. n.
20539/2017).
Non è un caso che le recenti tendenze giurisprudenziali tendano a punire chi abusivamente sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione, per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr., Cass. civ, Sez. II, Sent. n.
874/2014).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva un altro soggetto di un bene che gli appartiene, con la conseguenza che le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Pertanto, la giurisprudenza -pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione- per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiede una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche
«la non sufficienza dell'inerzia del proprietario», in quanto anche il “non uso” è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (v. Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent. n. 3151/2018).
pagina 5 di 10 Tanto premesso sugli elementi costitutivi dell'usucapione e sulla loro prova, poiché nel presente giudizio la dedotta fattispecie acquisitiva si lega alle fattispecie della successione e dell'accessione nel possesso, è utile svolgere brevi considerazioni anche su tale disciplina.
Gli istituti appena richiamati sono disciplinati dall'art. 1146 c.c.:
In particolare, il primo comma, prevede la c.d. successione nel possesso, ipotesi che presuppone la preesistenza del rapporto possessorio in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione e che il suo successore sia un erede legittimo o testamentario;
in effetti, attraverso il meccanismo della successione nel possesso, si verifica un mero mutamento soggettivo, ovvero un avvicendamento nel medesimo potere di fatto, che mantiene ferme le sue caratteristiche originarie;
come dire, insomma, che in forza della successio possessionis il possesso del de cuius si trasferisce in capo all'erede grazie all'operare di una fictio iuris con effetti che si radicano recta via sin dall'apertura della successione (in virtù dell'accettazione) e senza che sia necessaria la materiale apprensione della cosa da parte dell'erede, essendo, infatti, sufficiente che il dante causa provi la sua qualità di erede.
Ipotesi completamente differente è quella prevista dal secondo comma dell'art. 1146 c.c., che - disciplinando la c.d. accessione nel possesso - si occupa della possibilità che il successore a titolo particolare (inter vivos o mortis causa) possa computare ai fini del suo acquisto anche il possesso esercitato dal suo “autore”; questo meccanismo (che nell'impostazione giurisprudenziale si basa su un trasferimento del diritto di proprietà attraverso un titolo astrattamente idoneo, anche se viziato, v. Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 8596/2022) si differenzia notevolmente dalla successione nel possesso, poiché, se in questa ipotesi il possesso del de cuius continua in capo all'erede senza soluzione di continuità, nel caso dell'accessio possessionis si verifica un'unione (che è, peraltro, eventuale: «il successore a titolo particolare può unire […]» afferma l'art. 1146, c. 2, c.c.) tra possesso dell'avente causa e quello del dante causa, unione che presuppone però che quest'ultimo stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra l'acquisto ed il bene, che deve essere analogo benché distinto rispetto a quello che intercorreva tra la cosa e l'autore (v., sul punto, Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 742/2000; Cass. civ., Sez. II, Ord. n.
24175/2021 «In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del “de cuius” in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto “inter vivos” quanto “mortis causa”), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra “ipso facto” nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il
pagina 6 di 10 suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'“accessio possessionis”, il semplice diritto a possedere)».
Ebbene, chiarite le coordinate ermeneutiche da seguire nell'analisi delle fattispecie dedotte in giudizio, si osserva che dal compendio probatorio acquisito al processo è emerso quanto segue.
A) Sul fondo contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di RD al Foglio 14, mappale
683, al più tardi all'inizio degli anni 1980 (il dato emerge dalla testimonianza di Testimone_1 all'udienza del 27.11.2024, ma è possibile, sulla base dei dati contenuti nelle visure catastali, CP_2 retrodatare la costruzione anche alla metà degli anni 1970), i fratelli , ovvero , Pt_2 CP_18
ed costruirono un fabbricato che consta di: a) un piano seminterrato (fino al 2022 al NCEU, Pt_1
Foglio 14, part. 1602, sub 1, censito come magazzino, Cat. C/2, consistenza: 32 m²); b) un piano terra
(fino al 2022 al NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 2, accatastato come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 2 vani, superficie totale: 35 m²; Foglio 14, part. 1602, sub 3, iscritto come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 3,5 vani, superficie totale: 104 m²); c) un primo piano (fino al 2022 al
NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 4, registrato come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 7,5 vani, superficie totale: 182 m²); d) un secondo piano (fino ad oggi, ma dal 2009 con intestatari diversi, al
NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 5, censito come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 7,5 vani, superficie totale: 178 m²).
L'area circostante è (meglio, era -fino al 2022) identificata al NCEU al Foglio 14, part. 1602, sub 6, accatastata in una categoria fittizia (F1), che identifica una superficie di corte (con consistenza -stando alla visura- di 1993 m²) senza fabbricati, ma con valenza urbana, che non può essere considerata come terreno agricolo.
B) A partire dal 1976 (come emerge dalla visura) i formali intestatari degli immobili dapprima contraddistinti al catasto al Foglio 14, part. 1602, sub 1, 2, 3, 4, 6 e, dal 2022, al foglio 14, part. 1602, sub. 7, 8, 9, 10, 11, 12 erano (pro indiviso): [deceduto], [deceduto], CP_20 Controparte_18
[odierna ricorrente] e [nata a [...] il [...] – Parte_1 Controparte_21
odierna convenuta non costituita].
C) Con variazione catastale (di divisione-fusione) effettuata in data 4.3.2022 gli immobili sopra richiamati (Foglio 14, part. 1602, sub 1, 2, 3, 4, 6, quindi tutti quelli citati, ad eccezione del sub 5) sono stati soppressi e sono stati costituiti i seguenti: Foglio 14, part. 1602, sub 7 (bene comune non censibile, si tratterebbe dell'area cortilizia), sub 8 (iscritto come C/2, magazzino o locale di deposito, piano semi-interrato, consistenza: 38 m², superficie totale: 66 m²), sub 9 (registrato come A/2, abitazione civile, piano terra, consistenza: 3,5 vani, superficie totale: 89 m²), sub 10 (censito come A/2,
pagina 7 di 10 abitazione civile, piano terra, consistenza: 4 vani, superficie totale: 113 m²), sub 11 (accatastato come
A/2, abitazione civile, primo piano, consistenza: 9 vani, superficie totale: 209 m²) e sub 12 (bene comune non censibile, si tratterebbe della scala esterna).
D) (nato a [...] il [...] e deceduto) era coniugato con ed era CP_20 CP_27
il padre di (odierna ricorrente), nonché di , Parte_2 Parte_4 Controparte_28
e (v. testimonianza di all'udienza del 27.11.2024). Parte_5 Testimone_2
(nato a [...] l'[...] e deceduto nel 2009), invece, era coniugato con Controparte_18
ed era il padre di (odierno ricorrente), nonché di CP_10 Parte_3 [...]
(anch'egli deceduto, ma successivamente al padre) e di . Ciò si evince, CP_23 Controparte_22 non solo dalla deposizione di all'udienza del 27.11.2024, ma anche dalla lettura della Testimone_2 visura catastale dell'immobile censito al NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 5 (appartamento al secondo piano, che -si ripete- non è stato interessato dalla divisione-fusione catastale del 2022). Infatti, i formali intestatari di questo bene originariamente erano (come per le altre unità immobiliari di cui si discorre) dal 1976: , , e , ma - CP_20 Controparte_18 Controparte_21 Parte_1
successivamente- a partire dal 2009, i formali intestatari sono divenuti (con variazione per successione mortis causa del 13.12.2009), appunto, , e CP_10 Parte_3 Controparte_22
. CP_23
E) ha trasferito a (odierna ricorrente) con scrittura privata CP_20 Parte_2
(non autenticata né registrata) del 5.3.2022 l'immobile identificato al NCEU (v. variazione catastale del giorno prima) al Foglio 14, part. 1602, sub 11 (primo piano), nonché (pro quota) le parti comuni e quelle destinate al servizio dell'immobile in parola (ovvero: Foglio 14, mappale 1602, sub 7 e sub 12), dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 5.000,00.
Ebbene, come già si è avuto modo di precisare, i ricorrenti intenderebbero usucapire ciascuno un appartamento, poiché, nella loro ricostruzione, ognuno di loro (o dei loro danti causa, se si fa riferimento alle pretese della sola ) avrebbe esercitato dei poteri dominicali su Parte_2
una specifica unità immobiliare del fabbricato.
Questo assunto non può essere condiviso;
piuttosto, dall'istruzione probatoria è emerso che fin dalla costruzione del manufatto i tre fratelli iniziarono a possedere congiuntamente l'intero Pt_2 immobile, senza mai adire l'autorità giudiziaria per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'intervenuta usucapione e, dunque, senza mai pervenire ad una formale divisione dell'immobile, vivendo ognuno in CP_2 uno degli appartamenti (come emerso dalle testimonianze: al piano terra, al primo Pt_1
piano e al secondo) con le rispettive famiglie per ragioni di mera comodità. CP_18
pagina 8 di 10 Si può affermare, pertanto, che , e esercitarono CP_20 Controparte_18 Parte_1
un compossesso pro quota dell'immobile.
Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, con chiarezza che la pretesa fatta valere in giudizio da è del tutto infondata in quanto ella ha sì esercitato nel corso di un tempo Parte_1
abbondantemente superiore ai venti anni un possesso utile ai fini dell'usucapione, ma non con riferimento alla specifica unità immobiliare da essa indicata nell'atto introduttivo, quanto -piuttosto- con riferimento ad un terzo dell'intero compendio immobiliare pro indiviso di cui si discute.
Lo stesso ragionamento vale per gli altri due ricorrenti, e Parte_3 Parte_2
, con la precisazione che le loro specifiche posizioni richiedono un supplemento di
[...]
riflessione.
Per quanto riguarda la posizione di occorre considerare che il dante causa, Parte_3
, possedette un terzo del fabbricato fino alla sua morte, sopraggiunta nel 2009; a Controparte_18 partire dall'apertura della successione, dunque, nella sua situazione possessoria subentrarono i suoi eredi, ciascuno pro quota1; pertanto, anche alla luce dell'orientamento della Cassazione in precedenza richiamato, , al fine di usucapire l'intero della quota di immobile pervenutagli Parte_3
dal padre, avrebbe dovuto dimostrare di aver compiuto degli atti di possesso inconciliabili con la possibilità di un godimento comune con gli altri coeredi (i.e. la madre ed i fratelli , CP_10 CP_23 naturalmente fino alla morte di quest'ultimo, e , subentrati anch'essi automaticamente al de CP_22
cuius ex art. 1146, c. 1, c.c.) e ciò per venti anni a partire dall'apertura della successione.
Al contrario i comportamenti da lui dedotti in giudizio (attività di manutenzione dell'immobile, sostituzione degli infissi e della pavimentazione, pagamento delle imposte, cura del cortile) non depongono nel senso di un possesso esclusivo da parte sua e non sono sufficienti a provare in modo certo e rigoroso un possesso utile ai fini dell'usucapione2. 2 Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 35067/2022, ove la considerazione: «In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento pagina 9 di 10 Ragionare diversamente significherebbe, peraltro, avallare un'operazione non solo carente dal punto di vista probatorio, ma anche -in ultima analisi- lesiva dei diritti riconosciuti dalla legge ai legittimari, piegando l'istituto dell'usucapione a delle finalità che non gli appartengono.
Dal medesimo angolo prospettico deve essere analizzata la vicenda che riguarda Parte_2
.
[...]
La ricorrente, fonda il suo acquisto a titolo originario sull'unione tra il possesso esercitato sull'immobile dal suo dante causa e quello da lei stessa esercitato in forza della scrittura CP_20 privata attraverso cui il padre le avrebbe trasferito l'immobile situato al primo piano.
Ora, in disparte il fatto che la compravendita prodotta in giudizio parrebbe ictu oculi simulare una donazione nulla per difetto di forma apparendo che il prezzo pattuito sia esageratamente basso (€
5.000,00 per l'acquisto di un immobile di circa 200 m²) (di conseguenza: la donazione nulla non è un atto astrattamente valido per la successione nel possesso), rimane fermo il fatto che il possesso esercitato dall'autore ( ) sia diverso da quello dedotto in giudizio dalla figlia, in quanto - CP_20
come già più volte precisato- il possesso da questi esercitato riguardava un terzo dell'intero immobile
(nell'ambito di una situazione di compossesso con i di lui fratelli) e non già il possesso di un singolo appartamento.
Invero, l'intera operazione posta in essere ha inteso piegare lo strumento dell'accessio possessionis e, quindi, l'istituto dell'usucapione per ottenere dei risultati estranei alla loro disciplina, in quanto volti a conculcare interessi degli altri possibili eredi necessari (i.e. la madre ed i fratelli CP_27 [...]
, e ). Pt_4 Controparte_28 Parte_5
Per tutti i motivi esposti le domande dei ricorrenti devono essere rigettate.
Nulla per le spese, non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dei ricorrenti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari in data 12 giugno 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri». pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il fatto che la visura catastale registri tale fenomeno successorio solamente con riferimento all'immobile situato al secondo piano, non dimostra e non può dimostrare che abbia in vita esercitato un possesso esclusivo solamente Controparte_18 con riferimento a tale immobile, atteso che gli estremi della voltura catastale derivano dal contenuto della denuncia di successione, che è un documento fiscale che registra le dichiarazioni attraverso cui gli eredi comunicano all'Agenzia delle
Entrate il loro subentro nel patrimonio del de cuius. D'altra parte, nella sua domanda non si limita a Parte_3 dedurre di aver usucapito il solo secondo piano dell'immobile, ma anche una parte del seminterrato (il box censito al catasto al Foglio 14, part. 1602, sub 8, non interessato dalla richiamata voltura, v., supra, lett. B e D).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2845/2023 r.g. promossa da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
(C.F.: Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. MARIA GUSAI
RICORRENTI contro
; fu;
fu Controparte_1 CP_2 Per_1 CP_2 Persona_2
; Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
; ; , fu , fu
[...] CP_7 Controparte_8 Pt_3 Controparte_9
; ; , fu Pt_3 Controparte_10 CP_10 CP_11 Pt_3
; ; ; ; ; CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, di , , CP_17 Pt_3 Controparte_18 Controparte_19 [...]
, ; ; CP_20 Controparte_21 Controparte_22 [...]
; ; , CP_23 Controparte_24 Controparte_25
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da note di partecipazione cartolare del 21.5.2025, che di seguito si riportano:
«Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Accertare e dichiarare pagina 1 di 10 che la SI.ra ( ) nata a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1
virtù del possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione, della porzione immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in RD (SS) alla via Lazio 35 il tutto meglio identificata all'N.C.E.U. al F. 14 mappale 1602 sub 9 e sub 10 e delle relative parti comuni;
Accertare e dichiarare che la SI.ra
, ( ) nata a Sassari (SS) il [...], in [...] possesso, suo Parte_2 C.F._4
e del suo dante causa a ex art. 1146 comma 2 c.c., pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione, del piano primo e di parte del piano terra dell'immobile sito in RD (SS) alla via Lazio 35 il tutto meglio identificato all'N.C.E.U. al F. 14 mappale 1602 sub 11 e relative parti comuni;
Accertare e dichiarare che il SI.
( nato a Sassari (SS) il [...], in [...] possesso Parte_3 C.F._3
pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, è divenuto proprietario del piano secondo e di parte del piano terra dell'immobile sito in RD (SS) alla via Lazio 35 il tutto meglio identificato all'N.C.E.U. al F. 14 mappale 1602 sub 8 e sub 5. 2. Accertate e dichiarare che i SIg.ri ( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._4
( , in virtù del loro possesso pacifico, non violento, continuo, Parte_3 C.F._3
mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono tutti divenuti proprietari, per intervenuta usucapione, del lotto identificato in catasto terreni del comune di RD al F 14 mappale 683 e della parte comune ai predetti lotti identificata al F. 14 mappale 1602 sub 7. 3. Accertate e dichiarare che i SIg.ri ( ) e ( , Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._3
in virtù del loro possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre venti anni, sono divenuti proprietari, per intervenuta usucapione, della scala esterna dell'immobile usucapendo, quale parte comune ai lotti dagli stessi usucapiti, meglio identificata al F. 14 mappale
1602 sub 12. 4. Per l'effetto ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del Responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore degli odierni ricorrenti sui beni sopradescritti, nonché autorizzare l' ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra CP_26
indicate a favore dei medesimi ricorrenti per la rispettiva quota usucapita. 5. 5. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in caso di opposizione».
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c., notificato per pubblici proclami (v. decreto n. cronol. 4010/2023 del Tribunale di Sassari in data 8.4.2023, reso nel procedimento R.G. V.G. 1173/2023) Pt_1
pagina 2 di 10 , e , hanno convenuto in giudizio Pt_2 Parte_2 Parte_3 dinanzi all'intestato Tribunale;
fu ; fu Controparte_1 CP_2 Per_1 CP_2 [...]
; ; Persona_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
; , fu fu
[...] Controparte_8 Pt_3 Controparte_9 Pt_3 Controparte_10 CP_10
fu ; ; ; ;
[...] CP_11 Pt_3 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, di , , ,
[...] CP_17 Pt_3 Controparte_18 Controparte_19 CP_20 [...]
; ; ; , per Controparte_21 Controparte_22 CP_23 Controparte_24 Controparte_25
chiedere l'accertamento dell'avvenuta usucapione di alcuni immobili siti nel Comune di RD (di cui i resistenti risultano intestatari, salve le ulteriori precisazioni che si faranno nel prosieguo), precisamente alla via Lazio, n. 35 e distinti al NCEU al Foglio 14, particella 1602, sub 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12 (si tratta di un manufatto che si articola in più unità immobiliari e di alcuni beni destinati all'uso comune), nonché al NCT al Foglio 14, particella 683 (che identifica il terreno su cui sorge il fabbricato), esponendo quanto segue:
- ha dedotto di possedere in modo pacifico e pubblico da oltre vent'anni, con Parte_1
animo di proprietaria l'immobile posto al piano terra del fabbricato e distinto al NCEU al Foglio 14, particella 1602, sub 9 e sub 10;
- ha affermato di possedere pacificamente e pubblicamente, con animo di Parte_2
proprietaria, l'unità immobiliare sita al primo piano del manufatto e distinto al NCEU al foglio 14, particella 1602, sub 11, precisando che tale immobile le è pervenuto a mezzo di compravendita stipulata con il padre, sig. (scrittura privata in data 5.3.2022, in atti) e che, ai fini del CP_20 decorso del ventennio necessario per l'acquisto ad usucapionem, intende avvalersi -ex art. 1146, c. 2,
c.c.- del possesso esercitato dal suo dante causa;
- ha dichiarato di possedere da oltre venti anni in modo pacifico e pubblico, Parte_3
con animo di proprietario, il secondo piano dell'edificio, deducendo l'avvenuta usucapione degli immobili distinti al NCEU al Foglio 14, mappale 1602, sub 5 e sub 8.
Tutti i ricorrenti hanno precisato di possedere congiuntamente ed in via esclusiva, con animo di proprietari, da più di venti anni il fondo su cui sorge l'immobile di cui si tratta (identificato al NCT al
Foglio 14, mappale 683), nonché le parti comuni alle predette unità immobiliari (distinte al NCEU al
Foglio 14, particella 1602, sub 7).
e hanno, altresì, affermato di possedere Parte_2 Parte_3
congiuntamente ed esclusivamente, con animo proprietario la scala esterna del fabbricato, in quanto comune alle porzioni di immobile da essi possedute (distinta al NCEU al Foglio 14, particella 1602,
pagina 3 di 10 sub 12).
A sostegno delle loro domande, i ricorrenti hanno, quindi, rappresentato di aver compiuto sui fabbricati di cui si discute delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà e, segnatamente, di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile (rifacimento delle parti esterne, sostituzione degli infissi e della pavimentazione), di aver provveduto al pagamento delle imposte e di aver curato e recintato ognuno la propria porzione di cortile, installando anche dei cancelli.
Infine, hanno sottolineato che nessuno tra i formali intestatari dei suddetti beni (ivi compresi i loro eredi e aventi causa), si è mai occupato degli immobili per cui è causa, né è mai entrato in possesso dei medesimi.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata, perciò, istruita con le produzioni documentali offerte in comunicazione dai ricorrenti e con l'escussione dei testimoni indotti (v. verbale di udienza del 27.11.2024) e, all'esito, lette le memorie di partecipazione cartolare, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025.
***
Le domande dei ricorrenti devono essere rigettate per i motivi di cui in appresso.
In via di premessa è opportuno osservare che l'usucapione è un modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà e degli altri diritti reali di godimento che si fonda sul possesso continuato per il tempo stabilito dalla legge.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. e, in particolare, ha l'onere di provare: il momento iniziale del possesso ad usucapionem; la decorrenza del ventennio;
il fatto di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità e senza interruzione per almeno venti anni, compiendo attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, che rivelino sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
L'attore deve, quindi, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, senza lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare pagina 4 di 10 della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha più volte chiarito che «per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene» (v., ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 19478/2007;
Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 17462/2009; Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 4863/2010).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al Giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento -anche sul piano probatorio- della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. civ., Sez. II, Sent. n.
20539/2017).
Non è un caso che le recenti tendenze giurisprudenziali tendano a punire chi abusivamente sfrutta le cose comuni, o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione, per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr., Cass. civ, Sez. II, Sent. n.
874/2014).
In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva un altro soggetto di un bene che gli appartiene, con la conseguenza che le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
Pertanto, la giurisprudenza -pur a fronte della certezza del diritto che ne deriva dall'usucapione- per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiede una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche
«la non sufficienza dell'inerzia del proprietario», in quanto anche il “non uso” è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (v. Corte d'Appello Napoli, Sez. VI, Sent. n. 3151/2018).
pagina 5 di 10 Tanto premesso sugli elementi costitutivi dell'usucapione e sulla loro prova, poiché nel presente giudizio la dedotta fattispecie acquisitiva si lega alle fattispecie della successione e dell'accessione nel possesso, è utile svolgere brevi considerazioni anche su tale disciplina.
Gli istituti appena richiamati sono disciplinati dall'art. 1146 c.c.:
In particolare, il primo comma, prevede la c.d. successione nel possesso, ipotesi che presuppone la preesistenza del rapporto possessorio in capo al de cuius al momento dell'apertura della successione e che il suo successore sia un erede legittimo o testamentario;
in effetti, attraverso il meccanismo della successione nel possesso, si verifica un mero mutamento soggettivo, ovvero un avvicendamento nel medesimo potere di fatto, che mantiene ferme le sue caratteristiche originarie;
come dire, insomma, che in forza della successio possessionis il possesso del de cuius si trasferisce in capo all'erede grazie all'operare di una fictio iuris con effetti che si radicano recta via sin dall'apertura della successione (in virtù dell'accettazione) e senza che sia necessaria la materiale apprensione della cosa da parte dell'erede, essendo, infatti, sufficiente che il dante causa provi la sua qualità di erede.
Ipotesi completamente differente è quella prevista dal secondo comma dell'art. 1146 c.c., che - disciplinando la c.d. accessione nel possesso - si occupa della possibilità che il successore a titolo particolare (inter vivos o mortis causa) possa computare ai fini del suo acquisto anche il possesso esercitato dal suo “autore”; questo meccanismo (che nell'impostazione giurisprudenziale si basa su un trasferimento del diritto di proprietà attraverso un titolo astrattamente idoneo, anche se viziato, v. Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 8596/2022) si differenzia notevolmente dalla successione nel possesso, poiché, se in questa ipotesi il possesso del de cuius continua in capo all'erede senza soluzione di continuità, nel caso dell'accessio possessionis si verifica un'unione (che è, peraltro, eventuale: «il successore a titolo particolare può unire […]» afferma l'art. 1146, c. 2, c.c.) tra possesso dell'avente causa e quello del dante causa, unione che presuppone però che quest'ultimo stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra l'acquisto ed il bene, che deve essere analogo benché distinto rispetto a quello che intercorreva tra la cosa e l'autore (v., sul punto, Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 742/2000; Cass. civ., Sez. II, Ord. n.
24175/2021 «In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del “de cuius” in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto “inter vivos” quanto “mortis causa”), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra “ipso facto” nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il
pagina 6 di 10 suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'“accessio possessionis”, il semplice diritto a possedere)».
Ebbene, chiarite le coordinate ermeneutiche da seguire nell'analisi delle fattispecie dedotte in giudizio, si osserva che dal compendio probatorio acquisito al processo è emerso quanto segue.
A) Sul fondo contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di RD al Foglio 14, mappale
683, al più tardi all'inizio degli anni 1980 (il dato emerge dalla testimonianza di Testimone_1 all'udienza del 27.11.2024, ma è possibile, sulla base dei dati contenuti nelle visure catastali, CP_2 retrodatare la costruzione anche alla metà degli anni 1970), i fratelli , ovvero , Pt_2 CP_18
ed costruirono un fabbricato che consta di: a) un piano seminterrato (fino al 2022 al NCEU, Pt_1
Foglio 14, part. 1602, sub 1, censito come magazzino, Cat. C/2, consistenza: 32 m²); b) un piano terra
(fino al 2022 al NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 2, accatastato come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 2 vani, superficie totale: 35 m²; Foglio 14, part. 1602, sub 3, iscritto come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 3,5 vani, superficie totale: 104 m²); c) un primo piano (fino al 2022 al
NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 4, registrato come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 7,5 vani, superficie totale: 182 m²); d) un secondo piano (fino ad oggi, ma dal 2009 con intestatari diversi, al
NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 5, censito come abitazione civile, Cat. A/2, consistenza: 7,5 vani, superficie totale: 178 m²).
L'area circostante è (meglio, era -fino al 2022) identificata al NCEU al Foglio 14, part. 1602, sub 6, accatastata in una categoria fittizia (F1), che identifica una superficie di corte (con consistenza -stando alla visura- di 1993 m²) senza fabbricati, ma con valenza urbana, che non può essere considerata come terreno agricolo.
B) A partire dal 1976 (come emerge dalla visura) i formali intestatari degli immobili dapprima contraddistinti al catasto al Foglio 14, part. 1602, sub 1, 2, 3, 4, 6 e, dal 2022, al foglio 14, part. 1602, sub. 7, 8, 9, 10, 11, 12 erano (pro indiviso): [deceduto], [deceduto], CP_20 Controparte_18
[odierna ricorrente] e [nata a [...] il [...] – Parte_1 Controparte_21
odierna convenuta non costituita].
C) Con variazione catastale (di divisione-fusione) effettuata in data 4.3.2022 gli immobili sopra richiamati (Foglio 14, part. 1602, sub 1, 2, 3, 4, 6, quindi tutti quelli citati, ad eccezione del sub 5) sono stati soppressi e sono stati costituiti i seguenti: Foglio 14, part. 1602, sub 7 (bene comune non censibile, si tratterebbe dell'area cortilizia), sub 8 (iscritto come C/2, magazzino o locale di deposito, piano semi-interrato, consistenza: 38 m², superficie totale: 66 m²), sub 9 (registrato come A/2, abitazione civile, piano terra, consistenza: 3,5 vani, superficie totale: 89 m²), sub 10 (censito come A/2,
pagina 7 di 10 abitazione civile, piano terra, consistenza: 4 vani, superficie totale: 113 m²), sub 11 (accatastato come
A/2, abitazione civile, primo piano, consistenza: 9 vani, superficie totale: 209 m²) e sub 12 (bene comune non censibile, si tratterebbe della scala esterna).
D) (nato a [...] il [...] e deceduto) era coniugato con ed era CP_20 CP_27
il padre di (odierna ricorrente), nonché di , Parte_2 Parte_4 Controparte_28
e (v. testimonianza di all'udienza del 27.11.2024). Parte_5 Testimone_2
(nato a [...] l'[...] e deceduto nel 2009), invece, era coniugato con Controparte_18
ed era il padre di (odierno ricorrente), nonché di CP_10 Parte_3 [...]
(anch'egli deceduto, ma successivamente al padre) e di . Ciò si evince, CP_23 Controparte_22 non solo dalla deposizione di all'udienza del 27.11.2024, ma anche dalla lettura della Testimone_2 visura catastale dell'immobile censito al NCEU, Foglio 14, part. 1602, sub 5 (appartamento al secondo piano, che -si ripete- non è stato interessato dalla divisione-fusione catastale del 2022). Infatti, i formali intestatari di questo bene originariamente erano (come per le altre unità immobiliari di cui si discorre) dal 1976: , , e , ma - CP_20 Controparte_18 Controparte_21 Parte_1
successivamente- a partire dal 2009, i formali intestatari sono divenuti (con variazione per successione mortis causa del 13.12.2009), appunto, , e CP_10 Parte_3 Controparte_22
. CP_23
E) ha trasferito a (odierna ricorrente) con scrittura privata CP_20 Parte_2
(non autenticata né registrata) del 5.3.2022 l'immobile identificato al NCEU (v. variazione catastale del giorno prima) al Foglio 14, part. 1602, sub 11 (primo piano), nonché (pro quota) le parti comuni e quelle destinate al servizio dell'immobile in parola (ovvero: Foglio 14, mappale 1602, sub 7 e sub 12), dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 5.000,00.
Ebbene, come già si è avuto modo di precisare, i ricorrenti intenderebbero usucapire ciascuno un appartamento, poiché, nella loro ricostruzione, ognuno di loro (o dei loro danti causa, se si fa riferimento alle pretese della sola ) avrebbe esercitato dei poteri dominicali su Parte_2
una specifica unità immobiliare del fabbricato.
Questo assunto non può essere condiviso;
piuttosto, dall'istruzione probatoria è emerso che fin dalla costruzione del manufatto i tre fratelli iniziarono a possedere congiuntamente l'intero Pt_2 immobile, senza mai adire l'autorità giudiziaria per ottenere la pronuncia dichiarativa dell'intervenuta usucapione e, dunque, senza mai pervenire ad una formale divisione dell'immobile, vivendo ognuno in CP_2 uno degli appartamenti (come emerso dalle testimonianze: al piano terra, al primo Pt_1
piano e al secondo) con le rispettive famiglie per ragioni di mera comodità. CP_18
pagina 8 di 10 Si può affermare, pertanto, che , e esercitarono CP_20 Controparte_18 Parte_1
un compossesso pro quota dell'immobile.
Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, con chiarezza che la pretesa fatta valere in giudizio da è del tutto infondata in quanto ella ha sì esercitato nel corso di un tempo Parte_1
abbondantemente superiore ai venti anni un possesso utile ai fini dell'usucapione, ma non con riferimento alla specifica unità immobiliare da essa indicata nell'atto introduttivo, quanto -piuttosto- con riferimento ad un terzo dell'intero compendio immobiliare pro indiviso di cui si discute.
Lo stesso ragionamento vale per gli altri due ricorrenti, e Parte_3 Parte_2
, con la precisazione che le loro specifiche posizioni richiedono un supplemento di
[...]
riflessione.
Per quanto riguarda la posizione di occorre considerare che il dante causa, Parte_3
, possedette un terzo del fabbricato fino alla sua morte, sopraggiunta nel 2009; a Controparte_18 partire dall'apertura della successione, dunque, nella sua situazione possessoria subentrarono i suoi eredi, ciascuno pro quota1; pertanto, anche alla luce dell'orientamento della Cassazione in precedenza richiamato, , al fine di usucapire l'intero della quota di immobile pervenutagli Parte_3
dal padre, avrebbe dovuto dimostrare di aver compiuto degli atti di possesso inconciliabili con la possibilità di un godimento comune con gli altri coeredi (i.e. la madre ed i fratelli , CP_10 CP_23 naturalmente fino alla morte di quest'ultimo, e , subentrati anch'essi automaticamente al de CP_22
cuius ex art. 1146, c. 1, c.c.) e ciò per venti anni a partire dall'apertura della successione.
Al contrario i comportamenti da lui dedotti in giudizio (attività di manutenzione dell'immobile, sostituzione degli infissi e della pavimentazione, pagamento delle imposte, cura del cortile) non depongono nel senso di un possesso esclusivo da parte sua e non sono sufficienti a provare in modo certo e rigoroso un possesso utile ai fini dell'usucapione2. 2 Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 35067/2022, ove la considerazione: «In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento pagina 9 di 10 Ragionare diversamente significherebbe, peraltro, avallare un'operazione non solo carente dal punto di vista probatorio, ma anche -in ultima analisi- lesiva dei diritti riconosciuti dalla legge ai legittimari, piegando l'istituto dell'usucapione a delle finalità che non gli appartengono.
Dal medesimo angolo prospettico deve essere analizzata la vicenda che riguarda Parte_2
.
[...]
La ricorrente, fonda il suo acquisto a titolo originario sull'unione tra il possesso esercitato sull'immobile dal suo dante causa e quello da lei stessa esercitato in forza della scrittura CP_20 privata attraverso cui il padre le avrebbe trasferito l'immobile situato al primo piano.
Ora, in disparte il fatto che la compravendita prodotta in giudizio parrebbe ictu oculi simulare una donazione nulla per difetto di forma apparendo che il prezzo pattuito sia esageratamente basso (€
5.000,00 per l'acquisto di un immobile di circa 200 m²) (di conseguenza: la donazione nulla non è un atto astrattamente valido per la successione nel possesso), rimane fermo il fatto che il possesso esercitato dall'autore ( ) sia diverso da quello dedotto in giudizio dalla figlia, in quanto - CP_20
come già più volte precisato- il possesso da questi esercitato riguardava un terzo dell'intero immobile
(nell'ambito di una situazione di compossesso con i di lui fratelli) e non già il possesso di un singolo appartamento.
Invero, l'intera operazione posta in essere ha inteso piegare lo strumento dell'accessio possessionis e, quindi, l'istituto dell'usucapione per ottenere dei risultati estranei alla loro disciplina, in quanto volti a conculcare interessi degli altri possibili eredi necessari (i.e. la madre ed i fratelli CP_27 [...]
, e ). Pt_4 Controparte_28 Parte_5
Per tutti i motivi esposti le domande dei ricorrenti devono essere rigettate.
Nulla per le spese, non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dei ricorrenti;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari in data 12 giugno 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri». pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il fatto che la visura catastale registri tale fenomeno successorio solamente con riferimento all'immobile situato al secondo piano, non dimostra e non può dimostrare che abbia in vita esercitato un possesso esclusivo solamente Controparte_18 con riferimento a tale immobile, atteso che gli estremi della voltura catastale derivano dal contenuto della denuncia di successione, che è un documento fiscale che registra le dichiarazioni attraverso cui gli eredi comunicano all'Agenzia delle
Entrate il loro subentro nel patrimonio del de cuius. D'altra parte, nella sua domanda non si limita a Parte_3 dedurre di aver usucapito il solo secondo piano dell'immobile, ma anche una parte del seminterrato (il box censito al catasto al Foglio 14, part. 1602, sub 8, non interessato dalla richiamata voltura, v., supra, lett. B e D).