TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/11/2024, n. 2833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2833 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Musio
- resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 maggio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata – esposto di essere dipendente della in qualità di ausiliario socio sanitario livello Controparte_1
A2 CCNL Aiop e di non avere mai visto riconoscersi il diritto alla mensa, né in forma diretta né con le modalità sostitutive del buono pasto (non avendo la convenuta mai istituito un servizio mensa né avendo mai garantito fattivamente l'esercizio di tale diritto attraverso modalità sostitutive come invece disposto dall'art. 68 del CCNL AIOP di cui invocava l'applicazione) - ha chiesto al Giudice del lavoro Taranto la condanna della convenuta, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di un'indennità pari al valore del buono pasto, per ciascuna giornata di effettivo lavoro superiore alle 6 ore giornaliere, per tutto il periodo intercorrente tra il sorgere dei singoli rapporti di lavoro e sino all'attualità, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di diffuse considerazioni.
Istruita documentalmente, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai
1
sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve innanzitutto essere ribadito che, per giurisprudenza consolidata, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. sent. n. 31137/2019); proprio per tale sua natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. sent. 22985/2020).
Nel caso di specie, la disposizione contrattuale su cui l'odierna parte ricorrente fonda la propria pretesa (art. 68 del CCNL aiop: “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articola-zioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive
(quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere
indennità monetizzabile”) non può trovare applicazione, atteso che l'obbligo di istituire il servizio mensa si riferisce alle sole strutture sanitarie, delle quali la convenuta (società privata creata dalla CP_1
per garantire l'internalizzazione di servizi strumentali alle attività istituzionali dell'azienda sanitaria, con esclusione di tutte le attività dirette di tutela della salute) non fa parte.
L'eliminazione dell'aggettivo “sanitarie” operato nel testo del CCNL 2016-2018, rispetto a quanto previsto dal precedente contratto, non è elemento sufficiente a legittimare (ed imporre) una applicazione del CCNL in ogni sua parte, dovendosi tenere conto dei limiti di compatibilità rispetto al caso concreto.
Tale (omessa) specificazione peraltro appare ultronea, proprio alla luce dell'art. 1 del medesimo
CCNL che limita la sfera di applicazione del contratto ai dipendenti delle sole strutture sanitarie indicate, e dell'art. 2 che chiarisce che per “struttura” si intende ogni singola unità produttiva.
Né tale adesione alla predetta contrattazione entro i limiti della compatibilità (inquadramento del personale e trattamento economico -, e dunque l'esclusione dell'obbligo di cui all'art. 68 cit. in capo alla convenuta - è in grado di incidere sugli standard di tutela retributiva, atteso che, come rilevato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale.
Alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, alla luce della peculiarità della questione, vanno integralmente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 28 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 28 novembre 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Fabrizio Del Vecchio
- ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Massimiliano Musio
- resistente –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 maggio 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata – esposto di essere dipendente della in qualità di ausiliario socio sanitario livello Controparte_1
A2 CCNL Aiop e di non avere mai visto riconoscersi il diritto alla mensa, né in forma diretta né con le modalità sostitutive del buono pasto (non avendo la convenuta mai istituito un servizio mensa né avendo mai garantito fattivamente l'esercizio di tale diritto attraverso modalità sostitutive come invece disposto dall'art. 68 del CCNL AIOP di cui invocava l'applicazione) - ha chiesto al Giudice del lavoro Taranto la condanna della convenuta, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di un'indennità pari al valore del buono pasto, per ciascuna giornata di effettivo lavoro superiore alle 6 ore giornaliere, per tutto il periodo intercorrente tra il sorgere dei singoli rapporti di lavoro e sino all'attualità, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base di diffuse considerazioni.
Istruita documentalmente, all'udienza odierna la causa è stata infine discussa e viene dunque decisa ai
1
sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********************
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Deve innanzitutto essere ribadito che, per giurisprudenza consolidata, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. sent. n. 31137/2019); proprio per tale sua natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. sent. 22985/2020).
Nel caso di specie, la disposizione contrattuale su cui l'odierna parte ricorrente fonda la propria pretesa (art. 68 del CCNL aiop: “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articola-zioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive
(quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere
indennità monetizzabile”) non può trovare applicazione, atteso che l'obbligo di istituire il servizio mensa si riferisce alle sole strutture sanitarie, delle quali la convenuta (società privata creata dalla CP_1
per garantire l'internalizzazione di servizi strumentali alle attività istituzionali dell'azienda sanitaria, con esclusione di tutte le attività dirette di tutela della salute) non fa parte.
L'eliminazione dell'aggettivo “sanitarie” operato nel testo del CCNL 2016-2018, rispetto a quanto previsto dal precedente contratto, non è elemento sufficiente a legittimare (ed imporre) una applicazione del CCNL in ogni sua parte, dovendosi tenere conto dei limiti di compatibilità rispetto al caso concreto.
Tale (omessa) specificazione peraltro appare ultronea, proprio alla luce dell'art. 1 del medesimo
CCNL che limita la sfera di applicazione del contratto ai dipendenti delle sole strutture sanitarie indicate, e dell'art. 2 che chiarisce che per “struttura” si intende ogni singola unità produttiva.
Né tale adesione alla predetta contrattazione entro i limiti della compatibilità (inquadramento del personale e trattamento economico -, e dunque l'esclusione dell'obbligo di cui all'art. 68 cit. in capo alla convenuta - è in grado di incidere sugli standard di tutela retributiva, atteso che, come rilevato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale.
Alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, alla luce della peculiarità della questione, vanno integralmente compensate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Taranto, 28 novembre 2024.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Giulia VIESTI
3