Articolo 7 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 marzo 1958
Art. 7.
Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, ali quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, puo' domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.
Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma.
Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo e' tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958
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