Art. 80. Circostanze aggravanti del contrabbando.
Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.