Articolo 80 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 78Articolo 81
Versione
24 ottobre 1942
Art. 80. Circostanze aggravanti del contrabbando.

Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:

1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;

2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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