Versione
24 ottobre 1942
24 ottobre 1942
Art. 80. Circostanze aggravanti del contrabbando.
Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., ordinanza 24/11/1976, n. 232Provvedimento: N. 232 ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1976 Deposito in cancelleria: 24 novembre 1976. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 321 del 1 dicembre 1976. Pres. ROSSI - Rel. TRIMARCHI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LO ROSSI, Presidente - Dott. UI GI - Avv. CO OC - Prof. NZ AP - Prof. VINCNZ EL TRIMARCHI - Prof. IO FU - Dott. NI EA - Avv. NE EI - Dott. UL RI - Prof. DO VO - Prof. UI UT - Dott. EL OS - Prof. TO DE EF - Prof. DO ELIA, Giudici, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17 luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3 gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio …Leggi di più...
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- norme sul monopolio di stato su sale e tabacchi ed in materia doganale·
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- ord. 232/76. monopoli