Articolo 8 della Legge 12 dicembre 1954, n. 1178
Articolo 7
Versione
8 gennaio 1955
Art. 8.
Gli atti da stipulare in applicazione della presente legge, anche se comportanti trasferimenti immobiliari e mobiliari scontano, se soggetti a registrazione, le sole imposte fisse di registro e di trascrizione ipotecaria.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1955