Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1499/2024
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1499/2024
Oggi 21.01.2025, alle ore 9.40, innanzi al dott. Giulio Bovicelli, sono comparsi:
l'Avv. Rossana Pinzuti in sostituzione dell'Avv. Monaco,
Per è presente l'Avv. BARDI ROBERTA Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
l'Avv. Rossana Pinzuti precisa le conclusioni come da atto introduttivo, al quale si riporta per la discussione orale impugnando e contestando tutto quanto dedotto ed eccepito dal appellato, dando altresì atto del deposito telematico della CP_1 recentissima sentenza n. 1052/2024 del Tribunale di Macerata.
L'avv. Bardi precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, alla quale si riporta per la discussione orale
I procuratori delle parti dichiarano di non voler presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo la discussione orale, il Giudice si ritir in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 16.30, esaurita la la camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex artt. 437 e 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Giulio Bovicelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Grosseto
in grado di appello
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giulio Bovicelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. RG 1499/2024 tra le parti:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MONACO VALERIO;
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
BARDI ROBERTA;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da sopra esteso verbale. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso avverso sanzione amministrativa , proponeva Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto, opposizione al verbale di contestazione n.
V/10924K/2023, Prot. 18815/2023, notificato il 30.08.2023, elevato dalla Polizia
Municipale il 29.06.2023 per la violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S.,
accertata al Km. 138,400 della SS1 Aurelia in direzione Nord, a carico del conducente, non identificato, del veicolo targato GE430YM, di sua proprietà,
deducendo: 1) la nullità del verbale per mancanza di omologazione dello strumento di misurazione della velocità impiegato dagli accertatori;
2) la mancanza di prova della corretta “funzionalità” dello medesimo strumento di misurazione della velocità; 3) la mancanza di preventiva segnalazione della postazione di controllo;
4) la mancanza di documentazione fotografica della violazione.
L'amministrazione comunale si costituiva nel giudizio di primo grado contrastando, nel merito, l'opposizione.
Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace “definitivamente pronunciando nella causa d'opposizione a sanzione amministrativa avente numero di Ruolo Generale
1816/2023 introdotta da contro il in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, respinge l'opposizione e conferma l'impugnato verbale n.
V/10924K/2023, elevato il 29.06.2023. [a] Spese compensate.”
Avverso tale provvedimento ha promosso appello Parte_1
deducendo, tra l'altro, l'erroneità dell'assunto motivazionale, affermato dal
Giudice di prime cure, secondo cui “il ricorrente non spiega quale sarebbe, a suo avviso, la differenza fra omologazione e approvazione e, del resto, i due termini sono chiaramente usati come sinonimi, come si rileva dall'art. 192 del D.P.R. 495/1992.”.
Il si è costituito anche in questo grado di giudizio, opponendosi alla CP_1
domanda dell'appellante. *** ***
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
In via assorbente occorre infatti rilevare che il citato assunto per il quale i termini
“omologazione e approvazione” sarebbero “ chiaramente usati come sinonimi… dall'art. 192 del D.P.R. 495/1992” è contrario alla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al contrario, “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142,
comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024).
Sul punto, più nello specifico, il citato precedente chiarisce, condivisibilmente, che
“Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è
necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario
(prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
- la prima è che, letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea - sono considerate “fonti di prova”
per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento – si rinviene, peraltro,
nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
- la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6,
c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al nel mentre l'approvazione Controparte_2 consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa
(come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma
6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore,
secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021).
Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità
né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n.
3335/2024).
Naturalmente non possono avere un'influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate dal ricorrente, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l'appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Alla stregua di queste ultime l'art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l'art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”. Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10505 del
18/04/2024).
Su tali presupposti, considerato che nel caso di specie è pacifico tra le parti che l'apparecchio autovelox utilizzato per l'accertamento a carico del Monaco non fosse omologato, l'appello non può che trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M.
55 del 2014, con riduzione massima per l'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede: - Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
- Annulla il verbale di accertamento opposto, n. elevato il NumeroDiCa_1
29.06.2023
- condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante,
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 134,50 per esborsi ed in € 405,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Grosseto, 21/01/2025
Il giudice dott. Giulio Bovicelli