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Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/2023, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21684-2018 proposto da: ST TR e AG DA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO n. 27, presso lo studio dell'avv. AN SA NI, rappresentati e difesi dall'avv. MA IP
- ricorrenti -
contro AN EO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 27, presso lo studio dell'avv. GIOVAN CANDIDO DI Civile Sent. Sez. 2 Num. 4339 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 7 GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SANDRO BO
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1034/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LB AR, il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed il rigetto del quarto FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, ZI AT proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1419/2014, emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di US RI e GG DA, della somma di € 40.000 oltre accessori, a titolo di restituzione delle somme che gli ingiungenti asserivano di aver mutuato all’ingiunto per l’acquisto di un immobile sito in Capannori (LU), operato in comunione dall’ZI e dalla sua ex-compagna GG MO, nell’ambito della relazione familiare tra i predetti intercorsa, medio tempore conclusasi. L’opponente deduceva, in particolare, l’inesistenza di un contratto di mutuo tra le parti e l’assenza di un termine previsto per la restituzione delle somme di cui al decreto opposto. Con sentenza n. 810/2017, il Tribunale rigettava l’opposizione. Con la sentenza impugnata, n. 1034/2018, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dall’ZI avverso la decisione di primo grado, riformandola ed accogliendo l’opposizione dal medesimo proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1419/2014. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione US RI e GG DA, affidandosi a quattro motivi. 3 di 7 Resiste con controricorso ZI AT. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 20.11.2019 innanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato, all’esito della camera di consiglio, a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 31726/2019. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte invocando l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed il rigetto del quarto. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di condurre un esame complessivo delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe mancato di considerare che l’NZ, con apposita email del 30.1.2013 (allegata come doc.
9-bis), avrebbe riconosciuto di essere debitore degli odierni ricorrenti, impegnandosi a restituire le somme oggetto della domanda giudiziale. Inoltre, non avrebbe valutato il contenuto della scrittura del 24.6.2014 (allegata come doc. 8), dalla quale emergerebbe l’ammissione, da parte dell’NZ, della natura di prestiti delle erogazioni ricevute, nel tempo, dagli odierni ricorrenti. La censura è infondata in relazione al primo documento, che risulta esaminato dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, afferma che dal contenuto della email del 30.1.2013, che fa riferimento, genericamente, ad un “ennesimo aiuto” erogato dagli odierni ricorrenti, non potrebbe ricavarsi la prova certa del riconoscimento di debito in relazione alla somma di € 40.000 oggetto della domanda giudiziale, posto che l’NZ aveva ricevuto, oltre a detta somma, anche ulteriori importi, tra cui € 4 di 7 1.300 - € 1.400 per la riparazione della propria vettura (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Viceversa, la doglianza è fondata in relazione al secondo documento (la scrittura del 24.6.2014, il cui contenuto è descritto a pag. 8 del ricorso) che contiene un riepilogo delle erogazioni eseguite dagli odierni ricorrenti, negli anni, a favore dell’NZ e che non risulta in alcun modo esaminato dalla Corte distrettuale. Trattasi di documento di decisivo rilievo ai fini della decisione della causa, poiché esso fa esplicito riferimento ai due versamenti indicati nella domanda giudiziale: in particolare, i due bonifici eseguiti da GG DA “per compromesso”, rispettivamente dell’importo di € 15.000, in data 17.5.2011, e di € 25.000, in data 22.9.2011. Esso, dunque, avrebbe dovuto essere valutato dal giudice di merito, in relazione all’apprezzamento di fatto relativo al conseguimento, o meno, della prova del mutuo allegato dagli odierni ricorrenti. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115, 116 e 356 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto superflua l’ammissione delle istanze istruttorie che erano state formulate dal GG e dalla US ai fini della prova dell’esistenza del mutuo di cui alla domanda. La censura è fondata, posto che la prova orale che era stata articolata nel corso del giudizio di merito –il cui contenuto risulta dettagliatamente riportato a pag. 11 del ricorso, in ottemperanza ai requisiti di specificità della censura– tendeva proprio a dimostrare l’esistenza, in capo all’NZ, di un impegno a restituire le somme che gli erano state erogate, negli anni, dai genitori della sua compagna. Il capitolo n. 3, in particolare, verteva proprio su detta circostanza: “DCV che AT NZ si è impegnato a restituire tutti i prestiti ricevuti, come anche da email che mi si mostra (Doc. 9)”. 5 di 7 Sul punto, va ribadito che “La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 25/06/2021, Rv. 661704; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 21/04/2005, Rv. 581690; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 21/10/1992, Rv. 479075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987, Rv. 453455). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli art. 1186 e 1816 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della configurazione di un contratto di mutuo, la fissazione di un termine per la restituzione del denaro mutuato, non potendosi configurare un obbligo di restituzione immediata perché contrario, oltreché all’interesse del mutuatario, anche a quello del mutuante. Quest’ultimo, secondo la Corte distrettuale, avrebbe interesse alla maturazione degli interessi sulla somma erogata a titolo di mutuo, al cui fine sarebbe necessaria la preventive fissazione del termine di restituzione. In realtà, questa Corte ha affermato il principio per cui il contratto di mutuo si può configurare anche in assenza della fissazione convenzionale del termine per la restituzione. In tale ipotesi, il mutuante ha diritto di pretendere la restituzione del mutuante dalla data della stipula, previa la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all’art.1817 c.c. Dalla data di cui sopra, di conseguenza, decorre anche la prescrizione del diritto alla restituzione del denaro mutuato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 19/06/2009, Rv. 608529; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 14/03/1986, Rv. 445053; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 03/06/1997, Rv. 504911). 6 di 7 Nello stesso senso, si è ritenuto configurabile un contratto di mutuo anche nel caso in cui il mutuante consegni, semplicemente, al mutuatario un assegno di conto corrente, in luogo di una somma di danaro, sul presupposto che l’omessa pattuizione degli interessi e del termine di restituzione delle somme mutuate, trattandosi di elementi non essenziali per l'esistenza del contratto, come si desume dal disposto degli artt.1815 e 1817 c.c., non comporta automaticamente l’inesistenza del mutuo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 03/12/1991, Rv.474851; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 03/01/2011, Rv. 616084). Da quanto precede deriva che l'affermazione della Corte di Appello, secondo cui il termine di restituzione sarebbe essenziale ai fini della configurabilità del mutuo, collide con gli insegnamenti di questa Corte. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli art. 2697 c.c., 81, 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la legittimazione attiva della US in relazione alla domanda di restituzione delle somme di cui è causa. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha ritenuto che la US non avesse titolo ad esercitare la pretesa restitutoria, poiché le somme oggetto della domanda erano state erogate all’NZ con bonifici eseguiti dal solo GG DA. Nel contestare tale statuizione, fondata su un apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie, gli odierni ricorrenti non indicano alcun elemento idoneo a dimostrare che le somme di cui si discute provenissero da un conto corrente intestato anche alla US, o fossero comunque anche di proprietà di quest’ultima. Non è a tal fine sufficiente il fatto che l’NZ abbia utilizzato, nella email del 30.1.2013 –già esaminata in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso– il plurale (“ve li rendo”), poiché il giudice di merito ha ritenuto che tale affermazione non 7 di 7 potesse riferirsi, con certezza, all’erogazione di € 40.000 oggetto della domanda di restituzione proposta dagli odierni ricorrenti. Poiché tale statuizione ha resistito alla prima censura, la email di cui sopra non è riferibile, con certezza, all’oggetto della controversia;
di conseguenza, l’utilizzazione del plurale (“ve li rendo”), in luogo del singolare (“te li rendo”), non può implicare la titolarità, in capo alla US, della pretesa restitutoria in concreto esercitata. D’altro canto, gli odierni ricorrenti non indicano alcun ulteriore elemento di fatto che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato, ai fini della configurabilità del diritto della US a richiedere la restituzione di somme documentalmente erogate mediante bonifici eseguiti dal solo GG DA. In definitiva, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, nei termini indicati in motivazione, mentre va dichiarato inammissibile il quarto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione.
PQM
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, nei termini indicati in motivazione, e dichiara inammissibile il quarto. AS la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro AN EO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI n. 27, presso lo studio dell'avv. GIOVAN CANDIDO DI Civile Sent. Sez. 2 Num. 4339 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 7 GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SANDRO BO
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1034/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LB AR, il quale ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed il rigetto del quarto FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, ZI AT proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1419/2014, emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di US RI e GG DA, della somma di € 40.000 oltre accessori, a titolo di restituzione delle somme che gli ingiungenti asserivano di aver mutuato all’ingiunto per l’acquisto di un immobile sito in Capannori (LU), operato in comunione dall’ZI e dalla sua ex-compagna GG MO, nell’ambito della relazione familiare tra i predetti intercorsa, medio tempore conclusasi. L’opponente deduceva, in particolare, l’inesistenza di un contratto di mutuo tra le parti e l’assenza di un termine previsto per la restituzione delle somme di cui al decreto opposto. Con sentenza n. 810/2017, il Tribunale rigettava l’opposizione. Con la sentenza impugnata, n. 1034/2018, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame interposto dall’ZI avverso la decisione di primo grado, riformandola ed accogliendo l’opposizione dal medesimo proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 1419/2014. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione US RI e GG DA, affidandosi a quattro motivi. 3 di 7 Resiste con controricorso ZI AT. Il ricorso, chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 20.11.2019 innanzi la sesta sezione di questa Corte, è stato rinviato, all’esito della camera di consiglio, a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 31726/2019. Il P.G., nella persona del Sostituto Dott. Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte invocando l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso ed il rigetto del quarto. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di condurre un esame complessivo delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe mancato di considerare che l’NZ, con apposita email del 30.1.2013 (allegata come doc.
9-bis), avrebbe riconosciuto di essere debitore degli odierni ricorrenti, impegnandosi a restituire le somme oggetto della domanda giudiziale. Inoltre, non avrebbe valutato il contenuto della scrittura del 24.6.2014 (allegata come doc. 8), dalla quale emergerebbe l’ammissione, da parte dell’NZ, della natura di prestiti delle erogazioni ricevute, nel tempo, dagli odierni ricorrenti. La censura è infondata in relazione al primo documento, che risulta esaminato dalla sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, afferma che dal contenuto della email del 30.1.2013, che fa riferimento, genericamente, ad un “ennesimo aiuto” erogato dagli odierni ricorrenti, non potrebbe ricavarsi la prova certa del riconoscimento di debito in relazione alla somma di € 40.000 oggetto della domanda giudiziale, posto che l’NZ aveva ricevuto, oltre a detta somma, anche ulteriori importi, tra cui € 4 di 7 1.300 - € 1.400 per la riparazione della propria vettura (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Viceversa, la doglianza è fondata in relazione al secondo documento (la scrittura del 24.6.2014, il cui contenuto è descritto a pag. 8 del ricorso) che contiene un riepilogo delle erogazioni eseguite dagli odierni ricorrenti, negli anni, a favore dell’NZ e che non risulta in alcun modo esaminato dalla Corte distrettuale. Trattasi di documento di decisivo rilievo ai fini della decisione della causa, poiché esso fa esplicito riferimento ai due versamenti indicati nella domanda giudiziale: in particolare, i due bonifici eseguiti da GG DA “per compromesso”, rispettivamente dell’importo di € 15.000, in data 17.5.2011, e di € 25.000, in data 22.9.2011. Esso, dunque, avrebbe dovuto essere valutato dal giudice di merito, in relazione all’apprezzamento di fatto relativo al conseguimento, o meno, della prova del mutuo allegato dagli odierni ricorrenti. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115, 116 e 356 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto superflua l’ammissione delle istanze istruttorie che erano state formulate dal GG e dalla US ai fini della prova dell’esistenza del mutuo di cui alla domanda. La censura è fondata, posto che la prova orale che era stata articolata nel corso del giudizio di merito –il cui contenuto risulta dettagliatamente riportato a pag. 11 del ricorso, in ottemperanza ai requisiti di specificità della censura– tendeva proprio a dimostrare l’esistenza, in capo all’NZ, di un impegno a restituire le somme che gli erano state erogate, negli anni, dai genitori della sua compagna. Il capitolo n. 3, in particolare, verteva proprio su detta circostanza: “DCV che AT NZ si è impegnato a restituire tutti i prestiti ricevuti, come anche da email che mi si mostra (Doc. 9)”. 5 di 7 Sul punto, va ribadito che “La mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. del 25/06/2021, Rv. 661704; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 21/04/2005, Rv. 581690; Cass. Sez. L, Sentenza n. del 21/10/1992, Rv. 479075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987, Rv. 453455). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli art. 1186 e 1816 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, ai fini della configurazione di un contratto di mutuo, la fissazione di un termine per la restituzione del denaro mutuato, non potendosi configurare un obbligo di restituzione immediata perché contrario, oltreché all’interesse del mutuatario, anche a quello del mutuante. Quest’ultimo, secondo la Corte distrettuale, avrebbe interesse alla maturazione degli interessi sulla somma erogata a titolo di mutuo, al cui fine sarebbe necessaria la preventive fissazione del termine di restituzione. In realtà, questa Corte ha affermato il principio per cui il contratto di mutuo si può configurare anche in assenza della fissazione convenzionale del termine per la restituzione. In tale ipotesi, il mutuante ha diritto di pretendere la restituzione del mutuante dalla data della stipula, previa la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all’art.1817 c.c. Dalla data di cui sopra, di conseguenza, decorre anche la prescrizione del diritto alla restituzione del denaro mutuato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 19/06/2009, Rv. 608529; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 14/03/1986, Rv. 445053; cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 03/06/1997, Rv. 504911). 6 di 7 Nello stesso senso, si è ritenuto configurabile un contratto di mutuo anche nel caso in cui il mutuante consegni, semplicemente, al mutuatario un assegno di conto corrente, in luogo di una somma di danaro, sul presupposto che l’omessa pattuizione degli interessi e del termine di restituzione delle somme mutuate, trattandosi di elementi non essenziali per l'esistenza del contratto, come si desume dal disposto degli artt.1815 e 1817 c.c., non comporta automaticamente l’inesistenza del mutuo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. del 03/12/1991, Rv.474851; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. del 03/01/2011, Rv. 616084). Da quanto precede deriva che l'affermazione della Corte di Appello, secondo cui il termine di restituzione sarebbe essenziale ai fini della configurabilità del mutuo, collide con gli insegnamenti di questa Corte. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli art. 2697 c.c., 81, 99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la legittimazione attiva della US in relazione alla domanda di restituzione delle somme di cui è causa. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale ha ritenuto che la US non avesse titolo ad esercitare la pretesa restitutoria, poiché le somme oggetto della domanda erano state erogate all’NZ con bonifici eseguiti dal solo GG DA. Nel contestare tale statuizione, fondata su un apprezzamento del fatto e delle risultanze istruttorie, gli odierni ricorrenti non indicano alcun elemento idoneo a dimostrare che le somme di cui si discute provenissero da un conto corrente intestato anche alla US, o fossero comunque anche di proprietà di quest’ultima. Non è a tal fine sufficiente il fatto che l’NZ abbia utilizzato, nella email del 30.1.2013 –già esaminata in occasione dello scrutinio del primo motivo di ricorso– il plurale (“ve li rendo”), poiché il giudice di merito ha ritenuto che tale affermazione non 7 di 7 potesse riferirsi, con certezza, all’erogazione di € 40.000 oggetto della domanda di restituzione proposta dagli odierni ricorrenti. Poiché tale statuizione ha resistito alla prima censura, la email di cui sopra non è riferibile, con certezza, all’oggetto della controversia;
di conseguenza, l’utilizzazione del plurale (“ve li rendo”), in luogo del singolare (“te li rendo”), non può implicare la titolarità, in capo alla US, della pretesa restitutoria in concreto esercitata. D’altro canto, gli odierni ricorrenti non indicano alcun ulteriore elemento di fatto che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente valutato, ai fini della configurabilità del diritto della US a richiedere la restituzione di somme documentalmente erogate mediante bonifici eseguiti dal solo GG DA. In definitiva, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, nei termini indicati in motivazione, mentre va dichiarato inammissibile il quarto. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione.
PQM
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, nei termini indicati in motivazione, e dichiara inammissibile il quarto. AS la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda