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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1479/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1479/2020 tra:
(P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in RI AL P.IVA_1
(SR), , elettivamente domiciliato in US (SR), via Montello Controparte_2
n. 1, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA GALOFARO e dell'avv. GIUSEPPE VINCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
ATTORE
(N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Londra, W1S 1BG, Brook Street 10, elettivamente domiciliata in Napoli, via Guglielmo Sanfelice n. 8, presso lo studio dell'avv.
GIANNICOLA FORTE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del marzo 2020 ha convenuto Controparte_1
in giudizio la società per sentirla condannare al pagamento della somma di €. Controparte_3
187.743,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le prestazioni meglio specificate in seno alle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, di €. 1.848,00, n. 8/14 del 27.11.2014, di €. 160.000,00, n. 10/14 del
27.11.2014, di €. 2.400,00, n. 11/14 del 27.11.2014, di €. 7.500,00 e n. 12/14 del 28.11.2014, di €.
15.995,00. Parte attrice ha rappresentato:
- che in data 9.12.2014 aveva stipulato con la società contratto di ormeggio Controparte_3
per l'attracco dell'impianto NO ER RR presso il porto di US;
- che con la clausola di cui al paragrafo 5 del contratto le parti avevano concordato che per i servizi resi avrebbe emesso le proprie fatture nei Controparte_1
confronti della società MA LI (ora MMH Malta LI) e che questa avrebbe provveduto al relativo saldo;
- che nel novembre 2014, a mezzo e-mail, aveva trasmesso a MA LI le fatture n. 7/14 del
31.10.2014, n. 8/14 del 27.11.2014, n. 10/14 del 27.11.2014, n. 11/14 del 27.11.2014 e n. 12/14 del
28.11.2014;
- che, tuttavia, la predetta e-mail era stata hackerata da terzi, i quali avevano alterato le fatture allegate indicandovi come beneficiario del pagamento un soggetto diverso dalla società attrice, ossia la società olandese Werkproject Ltd;
- che, omettendo qualsivoglia previa verifica, MA LI aveva provveduto ad eseguire un bonifico bancario di €. 198.743,00 in favore di tale diverso soggetto;
- che, ritenendo il pagamento eseguito da MA LI non satisfattivo, con missiva del luglio
2019 aveva intimato l'odierna convenuta, originaria titolare dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per i servizi di cui al contratto di ormeggio, alla corresponsione del dovuto;
- che, tuttavia, tale missiva era rimasta priva di riscontro.
Con comparsa del dicembre 2020 si è costituita in giudizio . Controparte_3
La convenuta, preliminarmente, ha lamentato l'invalidità del procedimento di notificazione all'estero dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio. ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore Controparte_3 dell'autorità giudiziaria inglese sulla domanda di pagamento spiegata da
[...]
ed ha invocato, quale diritto applicabile al rapporto contrattuale intercorso Controparte_1
tra le parti, la normativa inglese in luogo di quella italiana.
Nel merito, la società convenuta ha negato di essere il soggetto passivo del rapporto controverso ed ha contestato la debenza delle somme richieste da parte attrice.
Fissata ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. nuova udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., il 22.11.2021 sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale, all'esito della quale il procedimento è stato posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 giorni).
2. Prima di procedere all'esame nel merito della domanda attorea, occorre soffermarsi sulle questioni di rito poste da . Controparte_3
3. In primo luogo, con la comparsa di costituzione e risposta la società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di pagamento proposta da
[...]
Controparte_1
Ad avviso di , avendo le parti, con la clausola di cui al paragrafo 10 del Controparte_3
contratto di ormeggio del 9.12.2014, scelto il diritto inglese quale legge applicabile al rapporto contrattuale tra le medesime intercorso, per effetto di siffatta scelta sulla domanda attorea dovrebbe ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice inglese (v. pag. 2, punto 1, della comparsa).
3.1. L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
Come correttamente sostenuto da parte attrice (v. il punto 1, pagg. 1 e ss. della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), giurisdizione e diritto applicabile ai rapporti privatistici che presentano elementi di transnazionalità, analogamente a quello in esame, sono ambiti distinti.
Del pari distinte sono le norme dettate dal legislatore per la risoluzione delle relative questioni.
Ne discende allora che la scelta in ordine al diritto applicabile compiuta dalle parti con la clausola di cui al paragrafo 10 del citato contratto di ormeggio – “10. Applicable Law. This Berthing Agreement shall be governed and construed in accordance with the Laws of England”, trad. “10. Legge applicabile. Il presente Contratto di Ormeggio sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra” (v. pag. 6 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 12 dell'all. 1 della citazione) – non fornisce soluzione anche alla questione relativa alla individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Al fine di stabilire se sulla fattispecie in esame sussista la giurisdizione del giudice italiano occorre, dunque, procedere all'applicazione delle disposizioni di diritto processuale civile internazionale contenute nel Titolo II della legge n. 218/1995 e nelle ulteriori fonti di diritto dalla medesima richiamate.
L'art. 3 della menzionata legge n. 218/1995, rubricato “ambito della giurisdizione”, dispone, al comma 1, che “1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.” e, al comma 2, che “2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge
21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.”.
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 44/2001 e, dal 10.1.2015, del Regolamento
UE n. 1215/2012, il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968 operato dal succitato art. 3 deve intendersi, nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, riferito ai regolamenti emanati nell'ambito di quest'ultima (cfr. art. 68 dei regolamenti).
Ora, per quel che concerne, nello specifico, il Regno Unito, occorre rilevare che, anteriormente all'uscita dall'Unione Europea, siffatto Stato, pur non essendo firmatario della Convenzione di
Bruxelles del 1968, aveva manifestato l'intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione dei summenzionati regolamenti (cfr., rispettivamente, considerando n. 20 del Regolamento CE n.
44/2001 e n. 40 del Regolamento UE n. 1215/2012).
Intervenuta la Brexit, con l'art. 67 dell'“Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 66
I/01)”, rubricato “Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali”, è stato previsto che “1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale […]”, con la precisazione, contenuta all'art. 126, che per “periodo di transizione” deve intendersi il periodo che “decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020”.
Tornando al caso di specie, dunque, atteso che il presente procedimento è stato avviato nel marzo
2020 (cfr. relazione di notificazione dell'atto di citazione), ossia prima della fine del suddetto periodo di transizione, al fine di determinare la competenza giurisdizionale sul medesimo deve senz'altro aversi riguardo al Regolamento UE n. 1215/2012.
Ebbene, l'art. 7 del Regolamento in questione al punto 1) dispone che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Ciò posto in diritto e considerato che:
- con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Controparte_1
società avente sede legale in Italia ( Eni Portiera Sud, RI AL,
[...] CP_2
SR), ha esercitato una domanda di adempimento contrattuale;
- il contratto concluso tra le parti in data 9.12.2014 – “Berthing facility Agreement for NO ER
RR in US port within the italian offshore yard facility at Punta Cugno”, trad.
“contratto di ormeggio per NO ER RR nel porto di US nell'ambito della struttura italiana offshore Punta Cugno Yard” – è un contratto atipico, avente ad oggetto l'obbligo di parte attrice, proprietaria della struttura Punta Cugno Yard, di far godere alla società convenuta, per un dato periodo e dietro pagamento di un corrispettivo, uno spazio acqueo nel porto di US per l'attracco del proprio impianto di trivellazione NO ER RR, nonché di assisterla nell'ormeggio;
- “luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” e, segnatamente, “nel caso della prestazione di servizi, luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” è quindi il territorio italiano, essendo US il luogo di esecuzione dei servizi di ormeggio e RI AL il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo ex art. 1182, comma 3, c.c.; deve concludersi che, ancorché abbia la propria sede legale nel Regno Unito Controparte_3
(10 Brook Street, Londra, W1S 1BG, Regno Unito), del tutto legittimamente la stessa sia stata convenuta innanzi al giudice italiano.
4. In seno alla propria comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha poi invocato la normativa inglese quale legge applicabile al rapporto giuridico controverso, in luogo di quella italiana (v. pag.
2, punto 2, della comparsa).
Ciò alla luce della già menzionata clausola di cui al paragrafo 10 del contratto di ormeggio del
9.12.2014: “10. Applicable Law. This Berthing Agreement shall be governed and construed in accordance with the Laws of England”, trad. “10. Legge applicabile. Il presente Contratto di
Ormeggio sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra” (v. pag. 6 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 12 dell'all. 1 della citazione).
4.1. La tesi esposta da non è però condivisibile. Controparte_3
Appare indispensabile operare alcune premesse in diritto. L'art. 57 della legge n. 218/1995, rubricato “Obbligazioni contrattuali”, dispone che “1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984,
n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Al fine di individuare il diritto applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, dunque, il citato articolo richiama le disposizioni della Convenzione di Roma del 1980, tra i cui originari contraenti figura anche il Regno Unito.
Nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, poi, la Convenzione di Roma del 1980 è stata sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008 (cfr. art. 24 del regolamento).
Da ultimo, sempre con riferimento al Regno Unito, l'art. 66 dell'“Accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 66 I/01)”, rubricato “Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale”, ha previsto che “Nel Regno Unito gli atti seguenti si applicano come segue:
a) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (71) si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione […]”, ove per “periodo di transizione” si intende, ancora una volta, ex art. 126, il periodo che “decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020”.
Tanto premesso, posto che il contratto di ormeggio per cui è causa è stato concluso in data 9.12.2014
(v. pag. 6 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 12 dell'all. 1 della citazione), occorre fare ricorso ai criteri dettati dal Regolamento CE n. 593/2008 onde determinare il diritto applicabile al medesimo.
In proposito, l'art. 3 del citato Regolamento, al comma 1, stabilisce che “1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”.
Ebbene, come fondatamente sostenuto da parte attrice (v. il punto 3, pagg.
3-4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), deve ritenersi che con la clausola di cui al paragrafo 10 le parti contraenti abbiano designato la legge applicabile non all'intero contratto di ormeggio, ma solo ad una parte di esso.
A ben vedere, infatti, il “presente Contratto di Ormeggio” – che per volontà delle parti deve essere
“disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra” – regolamenta l'obbligazione principale di di far godere a Controparte_1 Controparte_3
[...
, per il periodo dal 13.10.2014 al 13.10.2015, uno spazio acqueo per l'attracco nel porto di US del proprio impianto di trivellazione NO ER RR e di assisterla nell'ormeggio, non anche l'obbligazione principale di , oggetto del presente giudizio, di pagamento del Controparte_3
corrispettivo per i servizi resi.
In altri termini, manca nel “Berthing Agreement” prodotto agli atti di causa la pattuizione relativa alle condizioni finanziarie, la quale, come evincibile dalla clausola contenuta nel paragrafo 5 del medesimo contratto e come comprovato dalle e-mail prodotte dalla società attrice, risulta essere stata raggiunta separatamente.
Quanto alla clausola di cui al paragrafo 5 del contratto, non può non rilevarsi come in seno alla stessa i contraenti abbiano regolamentato gli aspetti concernenti la fatturazione e (come si dirà nel proseguo) la delegazione di MA LI al pagamento, dando atto, nel contempo, di aver già concordato
“the financial terms”, trad. “le condizioni finanziarie”, i quali avrebbero dovuto essere “set out in
Shelude One to this Berthing Agreement”, trad. “riportate nell'Allegato 1 al presente Contratto di
(cfr. pag. 4 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
Pt_1
v. pag. 7 dell'all. 1 della citazione: “5. Invoicing.
5.1 The Parties have agreed upon the financial terms pursuant to which shall provide service pursuant to the Berthing Agreement to NO CP_1
and are set out in Shelude One to this Berthing Agreement. Subject to the terms and conditions of this
Berthing Agreement MA agrees to invoice MA and MA agrees to pay as full compensation for the services provided hereunder, such sums set out in Shelude One.”, trad. “5.
Fatturazione.
5.1 Le parti hanno concordato le condizioni finanziarie in base alle quali CP_1
fornirà a il servizio di assistenza ai sensi del Contratto di Ormeggio e le stesse sono riportate CP_3 nell'Allegato 1 al presente Contratto di In base ai termini e alle condizioni del presente Pt_1
Contratto di accetta di fatturare a MA e MA si impegna a pagare Pt_1 CP_1
a titolo di compenso pieno le somme indicate nell'Allegato 1 a fronte dei servizi contrattualmente previsti”).
Lo scambio di e-mail prodotto da intercorso Controparte_1
tra una sua referente, ossia , e referenti di MA LI (già Testimone_1 Controparte_4
) dal 31.10.2014 al 25.11.2014 (v. all. 16 e 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
[...]
2 c.p.c.), ossia antecedentemente alla stipula del “Berthing Agreement” del 9.12.2014, conferma poi tale separata e precedente pattuizione.
Occorre premettere che le suddette e-mail non sono state specificamente contestate da parte convenuta negli scritti successivi al loro deposito e che lo scambio, il contenuto e gli allegati delle missive in questione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste . Testimone_1
Sentita all'udienza del 22.12.2022 sul capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
(v. pag. 4 della memoria: “1) Vero è che gli scambi e.mail evidenziati dai documenti dal n. 16 al n.
23 produzione che mi vengono mostrati e che riconosco e confermo per conto di sono CP_1 CP_1 stati da me scritti e trasmessi alla Maintecare /Ablecare di Malta o da me ricevuti provenienti dalla predetta Maintecare nelle date e con gli allegati indicati in ciascuna e-mail, ad eccezione della email di cui al documento n. 19, da me ricevuto proveniente dalla MS Boccadifuoco Figli Srl”), questa ha riferito: “1- All'esito della visione degli allegati 16-23 di parte attrice, confermo di conoscere le suddette email;
confermo di averle scritte io per inviarle a Maintecare Ablecare di Malta o di averle ricevute da questa nelle date indicate;
confermo anche gli allegati menzionati. Confermo che la email di cui all'all. 19 proveniva da MS Boccadifuoco Figli s.r.l.” (v. pag. 1 del verbale di udienza).
Richiesta di precisare i rapporti tra MA LI – soggetto firmatario del contratto di ormeggio del 9.12.2014 – e – soggetto indicato in calce alle e-mail –, la teste Controparte_4 ha inoltre riferito di una vicenda di trasformazione societaria: “ricordo che effettivamente la società aveva la denominazione di Ablecare Oil Field Services Group;
tale è il nome comparso nelle email.
Non ricordo esattamente se il passaggio sia stato tra Maintecare a o viceversa” e “sebbene CP_4
le società Maintecare e fossero formalmente separate, i soggetti erano gli stessi” (v. sempre CP_4
pag. 1 del verbale di udienza).
Ciò posto, non può non rilevarsi come dall'oggetto – “NHF revised daily costs” – e dal contenuto delle missive emerga una contrattazione tra le parti in ordine ai costi dei servizi di ormeggio.
Si veda, così, lo scambio di e-mail del 31.10.2014 (all. 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., pagg. 2 e 3):
- e-mail delle 8:51, inviata da un referente di a : Controparte_4 Testimone_1
“Good morning Daniela, Further to our meeting last Monday & our telcons during this week kindly note that we are still awaiting your revised cost for the daily cost for the rig. As discussed, this rate is to include berthing, fenders, mobile office, accesd scaffold, toilets, gate charge
(portineria) & fire pump. Thanks to advise urgently in order to close this matter […]”, trad.
“Buongiorno , in seguito al nostro incontro di lunedì scorso e alle nostre telefonate di Tes_1
questa settimana, vi informiamo che siamo ancora in attesa di un preventivo rivisto per il costo giornaliero della piattaforma. Come concordato, la tariffa include ormeggio, parabordi, ufficio mobile, ponteggio, servizi igienici, spese di portineria e pompa antincendio. Grazie per la vostra cortese comunicazione al fine di chiudere la questione con urgenza […]”;
- e-mail delle 10:30, inviata in risposta da : “Dear Lawrence, please find attached Testimone_1 daily costs according to our meeting. Waiting your feedback”, trad. “Caro ti allego i Per_1 costi giornalieri in base al nostro incontro. Attendo un tuo riscontro”;
- e-mail delle 16:39: “Dear All, Please note that we just received the final quotation for new scaffolding, so be informed that we will send you updated daily costs on Monday”, trad. “Cari tutti, vi informiamo che abbiamo appena ricevuto il preventivo definitivo per i nuovi ponteggi;
quindi, vi informiamo che vi invieremo i costi giornalieri aggiornati lunedì”.
Ancora, lo scambio di e-mail del 10-12.11.2014 (all. 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., pag. 5):
- e-mail del 10.11.2014, ore 16:56, inviata da : “Dear further to last Testimone_1 Per_2
agreements please find attached revised daily costs. Moreover the selling price of the scaffoild is
EUR 165.000,00. Regards”, trad. “ in base agli ultimi accordi, allego i costi Parte_2
giornalieri rivisti. Inoltre, il prezzo di vendita del ponteggio è di 165.000,00 euro. Cordiali saluti”;
- e-mail del 10.11.2014, ore 17:11, inviata in risposta da un referente di Controparte_4
“ , Thanks for your e-mail. We need to achieve the daily rate as listed to €
[...] Tes_1
1.900/day. There need to be a further squeeze in the costs, which are on passing to NO 'as is' without any 'mark up'. If we decide to purchase the scaffolding at the requested price, would there be any additional costs to the € 165.000. Regards”, trad. , grazie per la tua e-mail. Tes_1
Dobbiamo raggiungere la tariffa giornaliera indicata a 1.900 €/giorno. È necessario un ulteriore contenimento dei costi, che verranno trasferiti a “così come sono”, senza alcun “ricarico”. CP_3
Se decidessimo di acquistare il ponteggio al prezzo richiesto, ci sarebbero costi aggiuntivi rispetto ai 165.000 €. Cordiali saluti”;
- e-mail del 12.11.2014, inviata da : “Dear Paul, as you already know, we cannot Testimone_1
do more than we did, but if you purchase the scaffolding (now complete even after the suffered damages) the daily rate will be EUR/day 1.720,00 […]”, trad. “Caro come già sai, non Per_2
possiamo fare di più di quanto abbiamo fatto, ma se acquistate il ponteggio (ora completo nonostante i danni subiti) la tariffa giornaliera sarà di EUR 1.720,00 […]”.
In ultimo, lo scambio di e-mail del 25.11.2014, con prospetto allegato, dal quale si evince il raggiungimento di un accordo definitivo sui costi dei servizi di ormeggio, costi tra i quali figurano quelli di cui parte attrice ha chiesto il pagamento con l'odierno giudizio (v. all. 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pagg. 1, 2 e 4):
- e-mail delle 13:33, inviata da un referente di : “Dear , Controparte_4 Tes_1
reference to our earlier telephone conversation, please advise the rates for the below, so us for us to issue relative Purchase Orders:
6. Daily Package (between 13 October and 30 November
= 49 days) 7. Daily Package (for 1 December onwards). Please confirm that it is €905 daily? 8.
Aquisition of Chains. Please confirm price is €7500? 9. Aquisition of 5 No. 55 Ton Shackles.
Please confirm price is €2400? 10. Aquisition of . Please confirm price Controparte_5 is €115000? 11. Aquisition of Scaffold Access Stairway. Please confirm price is €160000? Could please revert re. the above asap? Regards”, trad. “ Daniela, in riferimento alla nostra Per_3
precedente conversazione telefonica, la preghiamo di comunicarci le tariffe per quanto segue, in modo da poter emettere i relativi ordini di acquisto:
6. Pacchetto giornaliero (tra il 13 ottobre e il 30 novembre = 49 giorni) 7. Pacchetto giornaliero (dal 1° dicembre in poi). La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 905 al giorno.
8. Acquisto di catene. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 7500. 9. Acquisto di n. 5 catene da 55 tonnellate. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 2400. 10. Acquisto di un sistema di parabordi per banchine. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 115000. 11. Acquisto di una scala di accesso al ponteggio. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 160000. Potreste cortesemente fornirci risposta in merito a quanto sopra al più presto? Cordiali saluti”;
- e-mail delle 15:16, inviata in risposta da : “ further to your below Testimone_1 Parte_3
mail please find attached recap of costs and note as follows:
1. Daily Package from 26th
November onwards is €905 daily 2. Aquisition of Chains. Please confirm price is €7500?
3. Aquisition of 5 No. 55 Ton Shackles. Please confirm price is €2400? 4. CP_6 CP_6
Aquisition of . Please confirm price is €115000? 5. Aquisition Controparte_5 CP_6 of Scaffold Access Stairway. Please confirm price is €160000? . Regards”, trad. CP_6
“ , in seguito alla sua e-mail, in allegato un riepilogo dei costi e la prego di Persona_4
annotare quanto segue:
1. Pacchetto giornaliero dal 26 novembre in poi: € 905 al giorno. 2.
Acquisto di catene. Si prega di confermare il prezzo: € 7500. Confermato.
3. Acquisto di n. 5 catene da 55 tonnellate. Si prega di confermare il prezzo: € 2400. Confermato.
4. Acquisto del sistema di parabordi per banchine. Si prega di confermare il prezzo: € 115000. Confermato. 5.
Acquisto della scala di accesso al ponteggio. Si prega di confermare il prezzo: € 160000.
Confermato. Cordiali saluti.”.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la scelta in ordine alla legge applicabile compiuta dalle parti in causa con la clausola di cui al paragrafo 10 si estenda anche alla parte del contratto di ormeggio concernente i “financial terms”, essendo stati gli stessi pattuiti separatamente e, contrariamente alla previsione di cui alla clausola contenuta nel paragrafo 5, non essendo stati neppure riportati in alcun allegato.
Ciò posto, in assenza di scelta dei contraenti, al fine di individuare la legge applicabile a tale distinta parte del contratto di ormeggio, deve farsi nuovamente ricorso alle disposizioni del Regolamento CE
n. 593/2008.
Ebbene, l'art. 4 del Regolamento, al comma 1, stabilisce che “1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: […] b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale”.
Nel caso di specie, dunque, la legge applicabile ai “financial terms” non può che essere quella italiana, avendo prestatore dei servizi di cui al Controparte_1
Co contratto di ormeggio del 9.12.2014, dei cui costi si controverte, sede legale in Italia ( 114 Eni
Portiera Sud, RI AL, SR).
5. Passando al merito dell'odierna vicenda, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di
“carenza di legittimazione passiva della convenuta, in quanto soggetto non tenuto al pagamento delle fatture versate in atti da parte attrice, intestate ad altra persona giuridica” sollevata da
[...]
(v. pag. 2, punto 4, della comparsa di costituzione e risposta). Controparte_3
In altri termini, ad avviso della convenuta, titolare dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del contratto di ormeggio del 9.12.2014 sarebbe non la esponente, bensì MA LI, in forza della clausola di cui al paragrafo 5 del medesimo testo negoziale:
“5. Invoicing.
5.1 The Parties have agreed upon the financial terms pursuant to which shall CP_1
provide service pursuant to the Berthing Agreement to NO and are set out in Shelude One to this
Berthing Agreement. Subject to the terms and conditions of this Berthing Agreement MA agrees to invoice MA and MA agrees to pay as full compensation for the services provided hereunder, such sums set out in Shelude One”, trad. “5. Fatturazione.
5.1 Le parti hanno concordato le condizioni finanziarie in base alle quali fornirà a il servizio di assistenza ai sensi CP_1 CP_3 del Contratto di Ormeggio e le stesse sono riportate nell'Allegato 1 al presente Contratto di
In base ai termini e alle condizioni del presente Contratto di accetta Pt_1 Pt_1 CP_1
di fatturare a MA e MA si impegna a pagare a titolo di compenso pieno le somme indicate nell'Allegato 1 a fronte dei servizi contrattualmente previsti” (v. pag. 4 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 7 dell'all. 1 dell'atto di citazione).
5.1. L'eccezione non può trovare accoglimento.
5.1.1. Come condivisibilmente osservato da parte attrice (v. il punto 4, pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), va anzitutto rilevato che beneficiaria delle prestazioni previste nel contratto di ormeggio del 9.12.2014 risulta essere esclusivamente l'odierna convenuta, non già la società MA LI.
A tale conclusione si perviene in considerazione di quanto segue.
In primo luogo, è il soggetto titolare dell'impianto di trivellazione NO Controparte_3
ER RR per il cui attracco nel porto di US è stato sottoscritto il succitato accordo. Siffatta circostanza, oltre che pacifica tra le parti, in quanto dedotta da parte attrice sin dall'atto di citazione e non contestata dalla convenuta (v. pag. 1 dell'atto di citazione;
v. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di , si desume altresì dalle disposizioni contrattuali. CP_1
Segnatamente, dal punto 1 dell'intestazione, ove è specificato che è “Rig Controparte_3
Owners”, ossia “proprietaria di piattaforme di trivellazione” (v. pag. 1 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 1 dell'all. 1 dell'atto di citazione), nonché dalla clausola di cui al paragrafo 2, in forza della quale la società assume nei confronti di
[...]
una serie di obblighi volti a garantire la messa in Controparte_1 sicurezza dell'impianto durante l'attracco nel porto di US (controllare e regolare i cavi di ormeggio, provvedere a che lo stesso mantenga in funzione i fanali operativi regolamentari, stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi – v. pag. 2 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 3 dell'all. 1 dell'atto di citazione).
Ancora, a confermare che unica destinataria dei servizi di ormeggio concordati sia la società convenuta è la circostanza che “NO” è la parte contrattuale alla quale la clausola di cui al paragrafo
1.1 attribuisce il diritto di risolvere anticipatamente o di prorogare la durata del contratto (v. pag. 2 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 3 dell'all. 1 dell'atto di citazione) e che “Gruppo NO” – e quindi, in primis, la capogruppo Controparte_3
[...
– è il soggetto giuridico avente diritto agli indennizzi previsti dal paragrafo 4 per l'ipotesi di danni cagionati da in occasione dei servizi resi (v. Controparte_1 pag. 2 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 3 dell'all.
1 dell'atto di citazione).
In ultimo, non può non osservarsi come sia proprio la stessa clausola di cui al paragrafo 5 che, nel disporre “5.1 The Parties have agreed upon the financial terms pursuant to which shall CP_1
provide service pursuant to the Berthing Agreement to and are set out in Shelude One to this CP_3
Berthing Agreement […]”, trad. “5.1 Le parti hanno concordato le condizioni finanziarie in base alle quali fornirà a il servizio di assistenza ai sensi del Contratto di e le stesse CP_1 CP_3 Pt_1 sono riportate nell'Allegato 1 al presente Contratto di […]”, individua in Pt_1 [...]
, non già in MA LI, la beneficiaria dei servizi di ormeggio. Controparte_3
5.1.2. Ciò posto, occorre ora considerare che nell'ordinamento giuridico italiano un'obbligazione senza causa non può essere concepita all'interno di un rapporto contrattuale e che l'assunzione di un obbligo di pagamento in assenza di una controprestazione può trovare giustificazione entro i confini della delegazione passiva.
Dispone l'art. 1269 c.c., rubricato “Delegazione di pagamento”, che, “se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato” (comma 1) e che “il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare
l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi” (comma 2).
Come noto, la delegazione di pagamento (o delegatio solvendi) ha ad oggetto l'esecuzione di un pagamento in favore del creditore a cura di un terzo che sia stato delegato dall'originario debitore.
Il terzo delegato, nel momento in cui esegue il pagamento, deve fare menzione della delega, ossia portare a conoscenza del creditore il fatto che la prestazione è eseguita per delega e che pertanto la stessa deve essere considerata come se provenisse dal debitore originario.
Nella delegazione di pagamento il terzo non si obbliga ad eseguire la prestazione nei confronti del creditore e la partecipazione di quest'ultimo è quindi limitata alla mera accettazione di servirsi della delegazione, ossia del pagamento a cura del delegato, a fronte di un obbligo che resta del delegante.
Qualora non sia stato previamente vietato dal delegante, tuttavia, il delegato può obbligarsi nei confronti del creditore e, in tal caso, la delegazione di pagamento si converte in delegazione di debito
(o delegatio promittendi).
Ebbene, è in tale contesto giuridico che deve inquadrarsi la previsione contenuta nella clausola di cui al paragrafo 5, laddove recita “[…] Subject to the terms and conditions of this Berthing Agreement
MA agrees to invoice MA and MA agrees to pay as full compensation for the services provided hereunder, such sums set out in Shelude One”, trad. “[…] In base ai termini e alle condizioni del presente Contratto di accetta di fatturare a MA e MA Pt_1 CP_1 si impegna a pagare a titolo di compenso pieno le somme indicate nell'Allegato 1 a fronte dei servizi contrattualmente previsti”.
La partecipazione di MA LI al contratto di ormeggio del 9.12.2014 si giustifica, in altri termini, ai sensi del comma 1 dell'art. 1269 c.c.: (delegante), beneficiaria delle Controparte_3
prestazioni dedotte in contratto, non può che essere debitrice nei confronti di
[...]
del corrispettivo dovuto per siffatte prestazioni ed ha delegato Controparte_1
MA LI ad eseguire il relativo pagamento, mentre MA LI (delegata), con la clausola in esame, ha assunto direttamente verso la creditrice Controparte_1
(delegataria) l'obbligazione di pagare il corrispettivo pattuito.
[...]
La superiore ricostruzione è resa plausibile anche dal contenuto della già segnalata e-mail del
10.11.2014, ore 17:11, inviata in risposta da un referente di : Controparte_4
“ , Thanks for your e-mail. We need to achieve the daily rate as listed to € 1.900/day. There Tes_1 need to be a further squeeze in the costs, which are on passing to NO 'as is' without any 'mark up'. If we decide to purchase the scaffolding at the requested price, would there be any additional costs to the € 165.000. Regards”, trad. , grazie per la tua e-mail. Dobbiamo raggiungere la Tes_1 tariffa giornaliera indicata a 1.900 €/giorno. È necessario un ulteriore contenimento dei costi, che verranno trasferiti a “così come sono”, senza alcun “ricarico”. Se decidessimo di acquistare CP_3
il ponteggio al prezzo richiesto, ci sarebbero costi aggiuntivi rispetto ai 165.000 €. Cordiali saluti”
(v. all. 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 5).
Nella suddetta comunicazione si prospetta – com'è naturale nell'ambito delle dinamiche dei gruppi societari – una operazione di traslazione di costi da MA LI a . Controparte_3
Più in particolare, si fa menzione di un trasferimento integrale a carico di quest'ultima del peso economico del pagamento.
Da un lato, dunque, può evidenziarsi che MA LI, rispetto al contratto di ormeggio del
9.12.2014, ha rivestito esclusivamente il ruolo di strumento per il versamento del corrispettivo, in linea con la sua posizione di delegata.
Per altro verso, quanto sopra conferma come , essendo sulla stessa trasferito Controparte_3
per intero il costo del pagamento, costituisca in definitiva la principale destinataria del relativo obbligo.
Ora, l'art. 1268 c.c., rubricato “Delegazione cumulativa”, dispone che, “se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo” ed ancora che
“tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”.
Dalla citata disposizione si desume, dunque, che la delegazione passiva si presume cumulativa, per cui il nuovo debitore si aggiunge all'originario, salvo che non risulti l'espressa volontà del creditore delegatario di liberare il delegante.
Ed ancora, che laddove abbia accettato l'obbligazione del delegato, il creditore è tenuto a richiedere in via preventiva l'adempimento a quest'ultimo.
Sul punto, in particolare, è stato chiarito tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di legittimità che la richiesta di adempimento verso il delegante non esige necessariamente la previa escussione del delegato, sicché quando la semplice richiesta di adempimento sia rimasta infruttuosa, il creditore delegatario può rivolgersi senz'altro al delegante (così Cass. Civ. Sez. III 6.3.1969, n.
734; Cass. Civ. Sez. I 12.3.1973, n. 676).
Ebbene, tornando al caso di specie, non può non rilevarsi, in primo luogo, che difetta nella clausola contrattuale in esame una esplicita manifestazione di volontà della creditrice
[...]
diretta a liberare il debitore originario dalla Controparte_1 Controparte_3 sua obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, per cui l'obbligazione di MA LI deve ritenersi aggiuntiva a quest'ultima. In secondo luogo, dalla documentazione prodotta emerge come Controparte_1
abbia previamente richiesto il saldo delle fatture per cui è causa a MA LI
[...]
(cfr. missive del 27.11.2014, all.ti 10 e 11 dell'atto di citazione) e solo all'esito dell'accertato mancato
(o meglio, non satisfattivo) pagamento di quest'ultima (cfr. sentenza n. 1136/2020 del 12.11.2020,
R.G. 1353/2017, all. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta) abbia avanzato, dapprima con intimazione del 19.3.2019 (v. all. 12 dell'atto di citazione) e poi con l'odierna domanda giudiziale, richiesta di adempimento nei confronti di . Controparte_3
In ultimo, non può sottacersi che in nessuno degli scritti difensivi depositati parte convenuta ha eccepito in suo favore il beneficio dell'ordine sancito dall'art. 1268, comma 2, c.c.
5.1.3. Per quanto sopra, quindi, deve concludersi che del tutto legittimamente
[...]
ha convenuto in giudizio per il pagamento . Controparte_1 Controparte_3
6. Ciò posto, la domanda spiegata da parte attrice va accolta, avendo quest'ultima assolto l'onere della prova sulla medesima incombente.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
6.1. Venendo al caso di specie, con l'atto di citazione introduttivo
[...] ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, chiedendo il Controparte_1
pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese a in esecuzione del Controparte_3
contratto di ormeggio del 9.12.2014 e meglio specificate in seno alle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, di €. 1.848,00, n. 8/14 del 27.11.2014, di €. 160.000,00, n. 10/14 del 27.11.2014, di €. 2.400,00, n.
11/14 del 27.11.2014, di €. 7.500,00 e n. 12/14 del 28.11.2014, di €. 15.995,00, per un totale di €.
187.743,00, oltre interessi.
Ebbene, risulta provata, in linea con i suesposti principi, la fonte del diritto azionato.
Anzitutto, è circostanza documentata tanto da parte attrice (all. 1 dell'atto di citazione) quanto da parte convenuta (v. all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), dunque pacifica tra le parti,
l'avvenuta stipula del contratto di ormeggio del 9.12.2014. Parimenti provata deve ritenersi, poi, l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui
[...] ha chiesto il pagamento nell'odierno giudizio. Controparte_1
In proposito, in primo luogo, non può non rilevarsi la manifesta genericità, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., delle contestazioni mosse da in ordine Controparte_3
sia alla debenza delle somme ex adverso richieste sia al loro ammontare (v. pag. 2, punto 5, della comparsa di costituzione e risposta: “Nella denegata ipotesi in cui le precedenti eccezioni vengano disattese, si impugna e contesta la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e, senza volere riconoscere alcuna responsabilità di sorta, si rileva che l'asserito credito - di cui non si riconosce il diritto dell'attore e che si contesta sia nell'an che nel quantum - non è azionabile nei confronti della convenuta”; v. pag. 3, punto 5, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.: “5. Sempre nel merito,
e nella denegata ipotesi in cui le precedenti eccezioni vengano disattese, la ha contestato la CP_3
ricostruzione dei fatti operata dalla società attorea e ha dichiarato di non riconoscere alcuna responsabilità per l'asserito credito, impugnato sia nell'an che nel quantum. […] Si ribadisce, inoltre, che la … contesta espressamente sia nell'an che nel quantum l'asserito credito CP_3
azionato nei suoi confronti, non avendo mai ordinato né accettato le prestazioni di cui la CP_1 chiede il pagamento”; v. pag. 3, punto 5, della comparsa conclusionale: “Nella denegata ipotesi in cui le precedenti eccezioni vengano disattese, si impugna e contesta la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e, senza volere riconoscere alcuna responsabilità di sorta, si rileva che l'asserito credito
- di cui è contestato sia l'an che il quantum nonché il diritto vantato dalla società attorea - non appare azionabile nei confronti della convenuta ai sensi della legge italiana (con cui non vi è alcun collegamento), ma deve essere sottoposto allo scrutinio di un ausiliario del giudice esperto di legge inglese”).
In secondo luogo, non può non osservarsi che parte convenuta se, per un verso, contesta
(genericamente) la ricostruzione dei fatti operata dalla società attorea, per altro verso, contraddicendo se stessa, la conferma con il deposito, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., della sentenza di rigetto resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio n. R.G. 1353/2017 promosso da
MA LI avverso Controparte_1
Giudizio, quest'ultimo, volto a far accertare il carattere satisfattivo del pagamento, a saldo delle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, n. 8/14 del 27.11.2014, n. 10/14 del 27.11.2014, n. 11/14 del
27.11.2014 e n. 12/14 del 28.11.2014, effettuato da MA LI con bonifico bancario del
3.12.2014 disposto in favore non di bensì della Controparte_1
società olandese Werkproject Ltd (v. all. 3 della memoria). Ed invero, se l'odierna attrice non avesse effettivamente eseguito in favore di Controparte_3
le prestazioni di cui alle citate fatture, MA LI, soggetto contrattualmente delegato al pagamento, non avrebbe provveduto a disporre il contestato bonifico bancario.
Ancora, deve aggiungersi che la circostanza che MA LI avesse riconosciuto come dovute le somme di cui alle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, n. 8/14 del 27.11.2014, n. 10/14 del 27.11.2014,
n. 11/14 del 27.11.2014 e n. 12/14 del 28.11.2014, e quindi come effettivamente eseguite le prestazioni ivi indicate, trova altresì riscontro nel documento denominato “Riepilogo fatturati MMH
Malta LI (ex Maintincare LI) al 31/01/017”, prodotto ancora una volta da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (v. all. 2 della memoria).
Nelle prime righe del documento in questione, che, stando alla descrizione offertane dalla stessa
, conterrebbe un riepilogo dei rapporti di dare/avere tra MA LI e Controparte_3
risultano infatti riportate, tra le altre, con Controparte_1 indicazione del numero, della data, della prestazione e dell'importo, le cinque fatture di cui oggi si chiede il saldo (v. seconda riga del prospetto: “Date 01/11/2014 - Ref. 7/14 PC - Details Rental of
Containers and skips - Amount 1,848.00”; v. terza riga del prospetto: “Date 27/11/2014 - Ref. 8/14
PC - Details Acquisition of Scaffold Access Stairway - Amount 160,000.00”; v. quinta riga del prospetto: “Date 27/11/2014 - Ref. 10/14 PC - Details Supply of 5 in on shackles 55 Tons - Amount
115,000.00”; v. sesta riga del prospetto: “Date 27/11/2014 - Ref. 11/14 PC - Details Purchase of
Chain - Amount 7,500.00”; v. settima riga del prospetto: “Date 28/11/2014 - Ref. 12/14 PC - Details
Personnel and Equipment on 13 and 14 Oct - Amount 15,995.00”).
6.2. Se parte attrice ha assolto il proprio onere, provando la fonte del diritto azionato e allegando l'inadempimento avversario, parte convenuta, di contro, non ha né dedotto né tantomeno dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione di pagamento.
7. Per quanto sopra, la domanda attorea va accolta e va condannata al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1
187.743,00, oltre interessi ex decr. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte convenuta.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al credito riconosciuto a parte attrice (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
1479/2020, ogni altra istanza disattesa: - condanna a pagare in favore di CP_3 Controparte_3 Controparte_1 la somma di €. 187.743,00, oltre interessi ex decr. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al
[...]
soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare favore di Controparte_3 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
[...]
e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4.10.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1479/2020 tra:
(P.IVA: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in RI AL P.IVA_1
(SR), , elettivamente domiciliato in US (SR), via Montello Controparte_2
n. 1, presso lo studio dell'avv. GIANLUCA GALOFARO e dell'avv. GIUSEPPE VINCI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
ATTORE
(N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: ), in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Londra, W1S 1BG, Brook Street 10, elettivamente domiciliata in Napoli, via Guglielmo Sanfelice n. 8, presso lo studio dell'avv.
GIANNICOLA FORTE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del marzo 2020 ha convenuto Controparte_1
in giudizio la società per sentirla condannare al pagamento della somma di €. Controparte_3
187.743,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per le prestazioni meglio specificate in seno alle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, di €. 1.848,00, n. 8/14 del 27.11.2014, di €. 160.000,00, n. 10/14 del
27.11.2014, di €. 2.400,00, n. 11/14 del 27.11.2014, di €. 7.500,00 e n. 12/14 del 28.11.2014, di €.
15.995,00. Parte attrice ha rappresentato:
- che in data 9.12.2014 aveva stipulato con la società contratto di ormeggio Controparte_3
per l'attracco dell'impianto NO ER RR presso il porto di US;
- che con la clausola di cui al paragrafo 5 del contratto le parti avevano concordato che per i servizi resi avrebbe emesso le proprie fatture nei Controparte_1
confronti della società MA LI (ora MMH Malta LI) e che questa avrebbe provveduto al relativo saldo;
- che nel novembre 2014, a mezzo e-mail, aveva trasmesso a MA LI le fatture n. 7/14 del
31.10.2014, n. 8/14 del 27.11.2014, n. 10/14 del 27.11.2014, n. 11/14 del 27.11.2014 e n. 12/14 del
28.11.2014;
- che, tuttavia, la predetta e-mail era stata hackerata da terzi, i quali avevano alterato le fatture allegate indicandovi come beneficiario del pagamento un soggetto diverso dalla società attrice, ossia la società olandese Werkproject Ltd;
- che, omettendo qualsivoglia previa verifica, MA LI aveva provveduto ad eseguire un bonifico bancario di €. 198.743,00 in favore di tale diverso soggetto;
- che, ritenendo il pagamento eseguito da MA LI non satisfattivo, con missiva del luglio
2019 aveva intimato l'odierna convenuta, originaria titolare dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per i servizi di cui al contratto di ormeggio, alla corresponsione del dovuto;
- che, tuttavia, tale missiva era rimasta priva di riscontro.
Con comparsa del dicembre 2020 si è costituita in giudizio . Controparte_3
La convenuta, preliminarmente, ha lamentato l'invalidità del procedimento di notificazione all'estero dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio. ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore Controparte_3 dell'autorità giudiziaria inglese sulla domanda di pagamento spiegata da
[...]
ed ha invocato, quale diritto applicabile al rapporto contrattuale intercorso Controparte_1
tra le parti, la normativa inglese in luogo di quella italiana.
Nel merito, la società convenuta ha negato di essere il soggetto passivo del rapporto controverso ed ha contestato la debenza delle somme richieste da parte attrice.
Fissata ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c. nuova udienza nel rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., il 22.11.2021 sono state depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale, all'esito della quale il procedimento è stato posto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 giorni).
2. Prima di procedere all'esame nel merito della domanda attorea, occorre soffermarsi sulle questioni di rito poste da . Controparte_3
3. In primo luogo, con la comparsa di costituzione e risposta la società convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di pagamento proposta da
[...]
Controparte_1
Ad avviso di , avendo le parti, con la clausola di cui al paragrafo 10 del Controparte_3
contratto di ormeggio del 9.12.2014, scelto il diritto inglese quale legge applicabile al rapporto contrattuale tra le medesime intercorso, per effetto di siffatta scelta sulla domanda attorea dovrebbe ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice inglese (v. pag. 2, punto 1, della comparsa).
3.1. L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
Come correttamente sostenuto da parte attrice (v. il punto 1, pagg. 1 e ss. della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), giurisdizione e diritto applicabile ai rapporti privatistici che presentano elementi di transnazionalità, analogamente a quello in esame, sono ambiti distinti.
Del pari distinte sono le norme dettate dal legislatore per la risoluzione delle relative questioni.
Ne discende allora che la scelta in ordine al diritto applicabile compiuta dalle parti con la clausola di cui al paragrafo 10 del citato contratto di ormeggio – “10. Applicable Law. This Berthing Agreement shall be governed and construed in accordance with the Laws of England”, trad. “10. Legge applicabile. Il presente Contratto di Ormeggio sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra” (v. pag. 6 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 12 dell'all. 1 della citazione) – non fornisce soluzione anche alla questione relativa alla individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Al fine di stabilire se sulla fattispecie in esame sussista la giurisdizione del giudice italiano occorre, dunque, procedere all'applicazione delle disposizioni di diritto processuale civile internazionale contenute nel Titolo II della legge n. 218/1995 e nelle ulteriori fonti di diritto dalla medesima richiamate.
L'art. 3 della menzionata legge n. 218/1995, rubricato “ambito della giurisdizione”, dispone, al comma 1, che “1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in
Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.” e, al comma 2, che “2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge
21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.”.
A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 44/2001 e, dal 10.1.2015, del Regolamento
UE n. 1215/2012, il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968 operato dal succitato art. 3 deve intendersi, nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, riferito ai regolamenti emanati nell'ambito di quest'ultima (cfr. art. 68 dei regolamenti).
Ora, per quel che concerne, nello specifico, il Regno Unito, occorre rilevare che, anteriormente all'uscita dall'Unione Europea, siffatto Stato, pur non essendo firmatario della Convenzione di
Bruxelles del 1968, aveva manifestato l'intenzione di partecipare all'adozione ed applicazione dei summenzionati regolamenti (cfr., rispettivamente, considerando n. 20 del Regolamento CE n.
44/2001 e n. 40 del Regolamento UE n. 1215/2012).
Intervenuta la Brexit, con l'art. 67 dell'“Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 66
I/01)”, rubricato “Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e relativa cooperazione tra autorità centrali”, è stato previsto che “1. Nel Regno Unito, nonché negli Stati membri in situazioni che coinvolgano il Regno Unito, ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione e ai procedimenti o alle cause connesse ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 o degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n.
4/2009 del Consiglio (74), si applicano gli atti o le disposizioni seguenti: a) le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 riguardanti la competenza giurisdizionale […]”, con la precisazione, contenuta all'art. 126, che per “periodo di transizione” deve intendersi il periodo che “decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020”.
Tornando al caso di specie, dunque, atteso che il presente procedimento è stato avviato nel marzo
2020 (cfr. relazione di notificazione dell'atto di citazione), ossia prima della fine del suddetto periodo di transizione, al fine di determinare la competenza giurisdizionale sul medesimo deve senz'altro aversi riguardo al Regolamento UE n. 1215/2012.
Ebbene, l'art. 7 del Regolamento in questione al punto 1) dispone che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Ciò posto in diritto e considerato che:
- con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Controparte_1
società avente sede legale in Italia ( Eni Portiera Sud, RI AL,
[...] CP_2
SR), ha esercitato una domanda di adempimento contrattuale;
- il contratto concluso tra le parti in data 9.12.2014 – “Berthing facility Agreement for NO ER
RR in US port within the italian offshore yard facility at Punta Cugno”, trad.
“contratto di ormeggio per NO ER RR nel porto di US nell'ambito della struttura italiana offshore Punta Cugno Yard” – è un contratto atipico, avente ad oggetto l'obbligo di parte attrice, proprietaria della struttura Punta Cugno Yard, di far godere alla società convenuta, per un dato periodo e dietro pagamento di un corrispettivo, uno spazio acqueo nel porto di US per l'attracco del proprio impianto di trivellazione NO ER RR, nonché di assisterla nell'ormeggio;
- “luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” e, segnatamente, “nel caso della prestazione di servizi, luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” è quindi il territorio italiano, essendo US il luogo di esecuzione dei servizi di ormeggio e RI AL il luogo di adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo ex art. 1182, comma 3, c.c.; deve concludersi che, ancorché abbia la propria sede legale nel Regno Unito Controparte_3
(10 Brook Street, Londra, W1S 1BG, Regno Unito), del tutto legittimamente la stessa sia stata convenuta innanzi al giudice italiano.
4. In seno alla propria comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha poi invocato la normativa inglese quale legge applicabile al rapporto giuridico controverso, in luogo di quella italiana (v. pag.
2, punto 2, della comparsa).
Ciò alla luce della già menzionata clausola di cui al paragrafo 10 del contratto di ormeggio del
9.12.2014: “10. Applicable Law. This Berthing Agreement shall be governed and construed in accordance with the Laws of England”, trad. “10. Legge applicabile. Il presente Contratto di
Ormeggio sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra” (v. pag. 6 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 12 dell'all. 1 della citazione).
4.1. La tesi esposta da non è però condivisibile. Controparte_3
Appare indispensabile operare alcune premesse in diritto. L'art. 57 della legge n. 218/1995, rubricato “Obbligazioni contrattuali”, dispone che “1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984,
n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Al fine di individuare il diritto applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, dunque, il citato articolo richiama le disposizioni della Convenzione di Roma del 1980, tra i cui originari contraenti figura anche il Regno Unito.
Nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, poi, la Convenzione di Roma del 1980 è stata sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008 (cfr. art. 24 del regolamento).
Da ultimo, sempre con riferimento al Regno Unito, l'art. 66 dell'“Accordo sul recesso del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2019/C 66 I/01)”, rubricato “Legislazione applicabile in materia contrattuale ed extracontrattuale”, ha previsto che “Nel Regno Unito gli atti seguenti si applicano come segue:
a) il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (71) si applica ai contratti conclusi prima della fine del periodo di transizione […]”, ove per “periodo di transizione” si intende, ancora una volta, ex art. 126, il periodo che “decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020”.
Tanto premesso, posto che il contratto di ormeggio per cui è causa è stato concluso in data 9.12.2014
(v. pag. 6 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 12 dell'all. 1 della citazione), occorre fare ricorso ai criteri dettati dal Regolamento CE n. 593/2008 onde determinare il diritto applicabile al medesimo.
In proposito, l'art. 3 del citato Regolamento, al comma 1, stabilisce che “1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”.
Ebbene, come fondatamente sostenuto da parte attrice (v. il punto 3, pagg.
3-4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), deve ritenersi che con la clausola di cui al paragrafo 10 le parti contraenti abbiano designato la legge applicabile non all'intero contratto di ormeggio, ma solo ad una parte di esso.
A ben vedere, infatti, il “presente Contratto di Ormeggio” – che per volontà delle parti deve essere
“disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra” – regolamenta l'obbligazione principale di di far godere a Controparte_1 Controparte_3
[...
, per il periodo dal 13.10.2014 al 13.10.2015, uno spazio acqueo per l'attracco nel porto di US del proprio impianto di trivellazione NO ER RR e di assisterla nell'ormeggio, non anche l'obbligazione principale di , oggetto del presente giudizio, di pagamento del Controparte_3
corrispettivo per i servizi resi.
In altri termini, manca nel “Berthing Agreement” prodotto agli atti di causa la pattuizione relativa alle condizioni finanziarie, la quale, come evincibile dalla clausola contenuta nel paragrafo 5 del medesimo contratto e come comprovato dalle e-mail prodotte dalla società attrice, risulta essere stata raggiunta separatamente.
Quanto alla clausola di cui al paragrafo 5 del contratto, non può non rilevarsi come in seno alla stessa i contraenti abbiano regolamentato gli aspetti concernenti la fatturazione e (come si dirà nel proseguo) la delegazione di MA LI al pagamento, dando atto, nel contempo, di aver già concordato
“the financial terms”, trad. “le condizioni finanziarie”, i quali avrebbero dovuto essere “set out in
Shelude One to this Berthing Agreement”, trad. “riportate nell'Allegato 1 al presente Contratto di
(cfr. pag. 4 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
Pt_1
v. pag. 7 dell'all. 1 della citazione: “5. Invoicing.
5.1 The Parties have agreed upon the financial terms pursuant to which shall provide service pursuant to the Berthing Agreement to NO CP_1
and are set out in Shelude One to this Berthing Agreement. Subject to the terms and conditions of this
Berthing Agreement MA agrees to invoice MA and MA agrees to pay as full compensation for the services provided hereunder, such sums set out in Shelude One.”, trad. “5.
Fatturazione.
5.1 Le parti hanno concordato le condizioni finanziarie in base alle quali CP_1
fornirà a il servizio di assistenza ai sensi del Contratto di Ormeggio e le stesse sono riportate CP_3 nell'Allegato 1 al presente Contratto di In base ai termini e alle condizioni del presente Pt_1
Contratto di accetta di fatturare a MA e MA si impegna a pagare Pt_1 CP_1
a titolo di compenso pieno le somme indicate nell'Allegato 1 a fronte dei servizi contrattualmente previsti”).
Lo scambio di e-mail prodotto da intercorso Controparte_1
tra una sua referente, ossia , e referenti di MA LI (già Testimone_1 Controparte_4
) dal 31.10.2014 al 25.11.2014 (v. all. 16 e 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n.
[...]
2 c.p.c.), ossia antecedentemente alla stipula del “Berthing Agreement” del 9.12.2014, conferma poi tale separata e precedente pattuizione.
Occorre premettere che le suddette e-mail non sono state specificamente contestate da parte convenuta negli scritti successivi al loro deposito e che lo scambio, il contenuto e gli allegati delle missive in questione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dalla teste . Testimone_1
Sentita all'udienza del 22.12.2022 sul capitolo n. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
(v. pag. 4 della memoria: “1) Vero è che gli scambi e.mail evidenziati dai documenti dal n. 16 al n.
23 produzione che mi vengono mostrati e che riconosco e confermo per conto di sono CP_1 CP_1 stati da me scritti e trasmessi alla Maintecare /Ablecare di Malta o da me ricevuti provenienti dalla predetta Maintecare nelle date e con gli allegati indicati in ciascuna e-mail, ad eccezione della email di cui al documento n. 19, da me ricevuto proveniente dalla MS Boccadifuoco Figli Srl”), questa ha riferito: “1- All'esito della visione degli allegati 16-23 di parte attrice, confermo di conoscere le suddette email;
confermo di averle scritte io per inviarle a Maintecare Ablecare di Malta o di averle ricevute da questa nelle date indicate;
confermo anche gli allegati menzionati. Confermo che la email di cui all'all. 19 proveniva da MS Boccadifuoco Figli s.r.l.” (v. pag. 1 del verbale di udienza).
Richiesta di precisare i rapporti tra MA LI – soggetto firmatario del contratto di ormeggio del 9.12.2014 – e – soggetto indicato in calce alle e-mail –, la teste Controparte_4 ha inoltre riferito di una vicenda di trasformazione societaria: “ricordo che effettivamente la società aveva la denominazione di Ablecare Oil Field Services Group;
tale è il nome comparso nelle email.
Non ricordo esattamente se il passaggio sia stato tra Maintecare a o viceversa” e “sebbene CP_4
le società Maintecare e fossero formalmente separate, i soggetti erano gli stessi” (v. sempre CP_4
pag. 1 del verbale di udienza).
Ciò posto, non può non rilevarsi come dall'oggetto – “NHF revised daily costs” – e dal contenuto delle missive emerga una contrattazione tra le parti in ordine ai costi dei servizi di ormeggio.
Si veda, così, lo scambio di e-mail del 31.10.2014 (all. 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., pagg. 2 e 3):
- e-mail delle 8:51, inviata da un referente di a : Controparte_4 Testimone_1
“Good morning Daniela, Further to our meeting last Monday & our telcons during this week kindly note that we are still awaiting your revised cost for the daily cost for the rig. As discussed, this rate is to include berthing, fenders, mobile office, accesd scaffold, toilets, gate charge
(portineria) & fire pump. Thanks to advise urgently in order to close this matter […]”, trad.
“Buongiorno , in seguito al nostro incontro di lunedì scorso e alle nostre telefonate di Tes_1
questa settimana, vi informiamo che siamo ancora in attesa di un preventivo rivisto per il costo giornaliero della piattaforma. Come concordato, la tariffa include ormeggio, parabordi, ufficio mobile, ponteggio, servizi igienici, spese di portineria e pompa antincendio. Grazie per la vostra cortese comunicazione al fine di chiudere la questione con urgenza […]”;
- e-mail delle 10:30, inviata in risposta da : “Dear Lawrence, please find attached Testimone_1 daily costs according to our meeting. Waiting your feedback”, trad. “Caro ti allego i Per_1 costi giornalieri in base al nostro incontro. Attendo un tuo riscontro”;
- e-mail delle 16:39: “Dear All, Please note that we just received the final quotation for new scaffolding, so be informed that we will send you updated daily costs on Monday”, trad. “Cari tutti, vi informiamo che abbiamo appena ricevuto il preventivo definitivo per i nuovi ponteggi;
quindi, vi informiamo che vi invieremo i costi giornalieri aggiornati lunedì”.
Ancora, lo scambio di e-mail del 10-12.11.2014 (all. 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c., pag. 5):
- e-mail del 10.11.2014, ore 16:56, inviata da : “Dear further to last Testimone_1 Per_2
agreements please find attached revised daily costs. Moreover the selling price of the scaffoild is
EUR 165.000,00. Regards”, trad. “ in base agli ultimi accordi, allego i costi Parte_2
giornalieri rivisti. Inoltre, il prezzo di vendita del ponteggio è di 165.000,00 euro. Cordiali saluti”;
- e-mail del 10.11.2014, ore 17:11, inviata in risposta da un referente di Controparte_4
“ , Thanks for your e-mail. We need to achieve the daily rate as listed to €
[...] Tes_1
1.900/day. There need to be a further squeeze in the costs, which are on passing to NO 'as is' without any 'mark up'. If we decide to purchase the scaffolding at the requested price, would there be any additional costs to the € 165.000. Regards”, trad. , grazie per la tua e-mail. Tes_1
Dobbiamo raggiungere la tariffa giornaliera indicata a 1.900 €/giorno. È necessario un ulteriore contenimento dei costi, che verranno trasferiti a “così come sono”, senza alcun “ricarico”. CP_3
Se decidessimo di acquistare il ponteggio al prezzo richiesto, ci sarebbero costi aggiuntivi rispetto ai 165.000 €. Cordiali saluti”;
- e-mail del 12.11.2014, inviata da : “Dear Paul, as you already know, we cannot Testimone_1
do more than we did, but if you purchase the scaffolding (now complete even after the suffered damages) the daily rate will be EUR/day 1.720,00 […]”, trad. “Caro come già sai, non Per_2
possiamo fare di più di quanto abbiamo fatto, ma se acquistate il ponteggio (ora completo nonostante i danni subiti) la tariffa giornaliera sarà di EUR 1.720,00 […]”.
In ultimo, lo scambio di e-mail del 25.11.2014, con prospetto allegato, dal quale si evince il raggiungimento di un accordo definitivo sui costi dei servizi di ormeggio, costi tra i quali figurano quelli di cui parte attrice ha chiesto il pagamento con l'odierno giudizio (v. all. 16 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pagg. 1, 2 e 4):
- e-mail delle 13:33, inviata da un referente di : “Dear , Controparte_4 Tes_1
reference to our earlier telephone conversation, please advise the rates for the below, so us for us to issue relative Purchase Orders:
6. Daily Package (between 13 October and 30 November
= 49 days) 7. Daily Package (for 1 December onwards). Please confirm that it is €905 daily? 8.
Aquisition of Chains. Please confirm price is €7500? 9. Aquisition of 5 No. 55 Ton Shackles.
Please confirm price is €2400? 10. Aquisition of . Please confirm price Controparte_5 is €115000? 11. Aquisition of Scaffold Access Stairway. Please confirm price is €160000? Could please revert re. the above asap? Regards”, trad. “ Daniela, in riferimento alla nostra Per_3
precedente conversazione telefonica, la preghiamo di comunicarci le tariffe per quanto segue, in modo da poter emettere i relativi ordini di acquisto:
6. Pacchetto giornaliero (tra il 13 ottobre e il 30 novembre = 49 giorni) 7. Pacchetto giornaliero (dal 1° dicembre in poi). La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 905 al giorno.
8. Acquisto di catene. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 7500. 9. Acquisto di n. 5 catene da 55 tonnellate. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 2400. 10. Acquisto di un sistema di parabordi per banchine. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 115000. 11. Acquisto di una scala di accesso al ponteggio. La preghiamo di confermare che il prezzo è di € 160000. Potreste cortesemente fornirci risposta in merito a quanto sopra al più presto? Cordiali saluti”;
- e-mail delle 15:16, inviata in risposta da : “ further to your below Testimone_1 Parte_3
mail please find attached recap of costs and note as follows:
1. Daily Package from 26th
November onwards is €905 daily 2. Aquisition of Chains. Please confirm price is €7500?
3. Aquisition of 5 No. 55 Ton Shackles. Please confirm price is €2400? 4. CP_6 CP_6
Aquisition of . Please confirm price is €115000? 5. Aquisition Controparte_5 CP_6 of Scaffold Access Stairway. Please confirm price is €160000? . Regards”, trad. CP_6
“ , in seguito alla sua e-mail, in allegato un riepilogo dei costi e la prego di Persona_4
annotare quanto segue:
1. Pacchetto giornaliero dal 26 novembre in poi: € 905 al giorno. 2.
Acquisto di catene. Si prega di confermare il prezzo: € 7500. Confermato.
3. Acquisto di n. 5 catene da 55 tonnellate. Si prega di confermare il prezzo: € 2400. Confermato.
4. Acquisto del sistema di parabordi per banchine. Si prega di confermare il prezzo: € 115000. Confermato. 5.
Acquisto della scala di accesso al ponteggio. Si prega di confermare il prezzo: € 160000.
Confermato. Cordiali saluti.”.
In definitiva, alla luce di quanto sopra, deve escludersi che la scelta in ordine alla legge applicabile compiuta dalle parti in causa con la clausola di cui al paragrafo 10 si estenda anche alla parte del contratto di ormeggio concernente i “financial terms”, essendo stati gli stessi pattuiti separatamente e, contrariamente alla previsione di cui alla clausola contenuta nel paragrafo 5, non essendo stati neppure riportati in alcun allegato.
Ciò posto, in assenza di scelta dei contraenti, al fine di individuare la legge applicabile a tale distinta parte del contratto di ormeggio, deve farsi nuovamente ricorso alle disposizioni del Regolamento CE
n. 593/2008.
Ebbene, l'art. 4 del Regolamento, al comma 1, stabilisce che “1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell'articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue: […] b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale”.
Nel caso di specie, dunque, la legge applicabile ai “financial terms” non può che essere quella italiana, avendo prestatore dei servizi di cui al Controparte_1
Co contratto di ormeggio del 9.12.2014, dei cui costi si controverte, sede legale in Italia ( 114 Eni
Portiera Sud, RI AL, SR).
5. Passando al merito dell'odierna vicenda, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di
“carenza di legittimazione passiva della convenuta, in quanto soggetto non tenuto al pagamento delle fatture versate in atti da parte attrice, intestate ad altra persona giuridica” sollevata da
[...]
(v. pag. 2, punto 4, della comparsa di costituzione e risposta). Controparte_3
In altri termini, ad avviso della convenuta, titolare dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione del contratto di ormeggio del 9.12.2014 sarebbe non la esponente, bensì MA LI, in forza della clausola di cui al paragrafo 5 del medesimo testo negoziale:
“5. Invoicing.
5.1 The Parties have agreed upon the financial terms pursuant to which shall CP_1
provide service pursuant to the Berthing Agreement to NO and are set out in Shelude One to this
Berthing Agreement. Subject to the terms and conditions of this Berthing Agreement MA agrees to invoice MA and MA agrees to pay as full compensation for the services provided hereunder, such sums set out in Shelude One”, trad. “5. Fatturazione.
5.1 Le parti hanno concordato le condizioni finanziarie in base alle quali fornirà a il servizio di assistenza ai sensi CP_1 CP_3 del Contratto di Ormeggio e le stesse sono riportate nell'Allegato 1 al presente Contratto di
In base ai termini e alle condizioni del presente Contratto di accetta Pt_1 Pt_1 CP_1
di fatturare a MA e MA si impegna a pagare a titolo di compenso pieno le somme indicate nell'Allegato 1 a fronte dei servizi contrattualmente previsti” (v. pag. 4 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 7 dell'all. 1 dell'atto di citazione).
5.1. L'eccezione non può trovare accoglimento.
5.1.1. Come condivisibilmente osservato da parte attrice (v. il punto 4, pagg. 4 e 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), va anzitutto rilevato che beneficiaria delle prestazioni previste nel contratto di ormeggio del 9.12.2014 risulta essere esclusivamente l'odierna convenuta, non già la società MA LI.
A tale conclusione si perviene in considerazione di quanto segue.
In primo luogo, è il soggetto titolare dell'impianto di trivellazione NO Controparte_3
ER RR per il cui attracco nel porto di US è stato sottoscritto il succitato accordo. Siffatta circostanza, oltre che pacifica tra le parti, in quanto dedotta da parte attrice sin dall'atto di citazione e non contestata dalla convenuta (v. pag. 1 dell'atto di citazione;
v. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di , si desume altresì dalle disposizioni contrattuali. CP_1
Segnatamente, dal punto 1 dell'intestazione, ove è specificato che è “Rig Controparte_3
Owners”, ossia “proprietaria di piattaforme di trivellazione” (v. pag. 1 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 1 dell'all. 1 dell'atto di citazione), nonché dalla clausola di cui al paragrafo 2, in forza della quale la società assume nei confronti di
[...]
una serie di obblighi volti a garantire la messa in Controparte_1 sicurezza dell'impianto durante l'attracco nel porto di US (controllare e regolare i cavi di ormeggio, provvedere a che lo stesso mantenga in funzione i fanali operativi regolamentari, stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi – v. pag. 2 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 3 dell'all. 1 dell'atto di citazione).
Ancora, a confermare che unica destinataria dei servizi di ormeggio concordati sia la società convenuta è la circostanza che “NO” è la parte contrattuale alla quale la clausola di cui al paragrafo
1.1 attribuisce il diritto di risolvere anticipatamente o di prorogare la durata del contratto (v. pag. 2 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 3 dell'all. 1 dell'atto di citazione) e che “Gruppo NO” – e quindi, in primis, la capogruppo Controparte_3
[...
– è il soggetto giuridico avente diritto agli indennizzi previsti dal paragrafo 4 per l'ipotesi di danni cagionati da in occasione dei servizi resi (v. Controparte_1 pag. 2 dell'all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta;
v. pag. 3 dell'all.
1 dell'atto di citazione).
In ultimo, non può non osservarsi come sia proprio la stessa clausola di cui al paragrafo 5 che, nel disporre “5.1 The Parties have agreed upon the financial terms pursuant to which shall CP_1
provide service pursuant to the Berthing Agreement to and are set out in Shelude One to this CP_3
Berthing Agreement […]”, trad. “5.1 Le parti hanno concordato le condizioni finanziarie in base alle quali fornirà a il servizio di assistenza ai sensi del Contratto di e le stesse CP_1 CP_3 Pt_1 sono riportate nell'Allegato 1 al presente Contratto di […]”, individua in Pt_1 [...]
, non già in MA LI, la beneficiaria dei servizi di ormeggio. Controparte_3
5.1.2. Ciò posto, occorre ora considerare che nell'ordinamento giuridico italiano un'obbligazione senza causa non può essere concepita all'interno di un rapporto contrattuale e che l'assunzione di un obbligo di pagamento in assenza di una controprestazione può trovare giustificazione entro i confini della delegazione passiva.
Dispone l'art. 1269 c.c., rubricato “Delegazione di pagamento”, che, “se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato” (comma 1) e che “il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare
l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi” (comma 2).
Come noto, la delegazione di pagamento (o delegatio solvendi) ha ad oggetto l'esecuzione di un pagamento in favore del creditore a cura di un terzo che sia stato delegato dall'originario debitore.
Il terzo delegato, nel momento in cui esegue il pagamento, deve fare menzione della delega, ossia portare a conoscenza del creditore il fatto che la prestazione è eseguita per delega e che pertanto la stessa deve essere considerata come se provenisse dal debitore originario.
Nella delegazione di pagamento il terzo non si obbliga ad eseguire la prestazione nei confronti del creditore e la partecipazione di quest'ultimo è quindi limitata alla mera accettazione di servirsi della delegazione, ossia del pagamento a cura del delegato, a fronte di un obbligo che resta del delegante.
Qualora non sia stato previamente vietato dal delegante, tuttavia, il delegato può obbligarsi nei confronti del creditore e, in tal caso, la delegazione di pagamento si converte in delegazione di debito
(o delegatio promittendi).
Ebbene, è in tale contesto giuridico che deve inquadrarsi la previsione contenuta nella clausola di cui al paragrafo 5, laddove recita “[…] Subject to the terms and conditions of this Berthing Agreement
MA agrees to invoice MA and MA agrees to pay as full compensation for the services provided hereunder, such sums set out in Shelude One”, trad. “[…] In base ai termini e alle condizioni del presente Contratto di accetta di fatturare a MA e MA Pt_1 CP_1 si impegna a pagare a titolo di compenso pieno le somme indicate nell'Allegato 1 a fronte dei servizi contrattualmente previsti”.
La partecipazione di MA LI al contratto di ormeggio del 9.12.2014 si giustifica, in altri termini, ai sensi del comma 1 dell'art. 1269 c.c.: (delegante), beneficiaria delle Controparte_3
prestazioni dedotte in contratto, non può che essere debitrice nei confronti di
[...]
del corrispettivo dovuto per siffatte prestazioni ed ha delegato Controparte_1
MA LI ad eseguire il relativo pagamento, mentre MA LI (delegata), con la clausola in esame, ha assunto direttamente verso la creditrice Controparte_1
(delegataria) l'obbligazione di pagare il corrispettivo pattuito.
[...]
La superiore ricostruzione è resa plausibile anche dal contenuto della già segnalata e-mail del
10.11.2014, ore 17:11, inviata in risposta da un referente di : Controparte_4
“ , Thanks for your e-mail. We need to achieve the daily rate as listed to € 1.900/day. There Tes_1 need to be a further squeeze in the costs, which are on passing to NO 'as is' without any 'mark up'. If we decide to purchase the scaffolding at the requested price, would there be any additional costs to the € 165.000. Regards”, trad. , grazie per la tua e-mail. Dobbiamo raggiungere la Tes_1 tariffa giornaliera indicata a 1.900 €/giorno. È necessario un ulteriore contenimento dei costi, che verranno trasferiti a “così come sono”, senza alcun “ricarico”. Se decidessimo di acquistare CP_3
il ponteggio al prezzo richiesto, ci sarebbero costi aggiuntivi rispetto ai 165.000 €. Cordiali saluti”
(v. all. 17 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., pag. 5).
Nella suddetta comunicazione si prospetta – com'è naturale nell'ambito delle dinamiche dei gruppi societari – una operazione di traslazione di costi da MA LI a . Controparte_3
Più in particolare, si fa menzione di un trasferimento integrale a carico di quest'ultima del peso economico del pagamento.
Da un lato, dunque, può evidenziarsi che MA LI, rispetto al contratto di ormeggio del
9.12.2014, ha rivestito esclusivamente il ruolo di strumento per il versamento del corrispettivo, in linea con la sua posizione di delegata.
Per altro verso, quanto sopra conferma come , essendo sulla stessa trasferito Controparte_3
per intero il costo del pagamento, costituisca in definitiva la principale destinataria del relativo obbligo.
Ora, l'art. 1268 c.c., rubricato “Delegazione cumulativa”, dispone che, “se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo” ed ancora che
“tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento”.
Dalla citata disposizione si desume, dunque, che la delegazione passiva si presume cumulativa, per cui il nuovo debitore si aggiunge all'originario, salvo che non risulti l'espressa volontà del creditore delegatario di liberare il delegante.
Ed ancora, che laddove abbia accettato l'obbligazione del delegato, il creditore è tenuto a richiedere in via preventiva l'adempimento a quest'ultimo.
Sul punto, in particolare, è stato chiarito tanto da autorevole dottrina quanto dalla giurisprudenza di legittimità che la richiesta di adempimento verso il delegante non esige necessariamente la previa escussione del delegato, sicché quando la semplice richiesta di adempimento sia rimasta infruttuosa, il creditore delegatario può rivolgersi senz'altro al delegante (così Cass. Civ. Sez. III 6.3.1969, n.
734; Cass. Civ. Sez. I 12.3.1973, n. 676).
Ebbene, tornando al caso di specie, non può non rilevarsi, in primo luogo, che difetta nella clausola contrattuale in esame una esplicita manifestazione di volontà della creditrice
[...]
diretta a liberare il debitore originario dalla Controparte_1 Controparte_3 sua obbligazione di pagamento del corrispettivo pattuito, per cui l'obbligazione di MA LI deve ritenersi aggiuntiva a quest'ultima. In secondo luogo, dalla documentazione prodotta emerge come Controparte_1
abbia previamente richiesto il saldo delle fatture per cui è causa a MA LI
[...]
(cfr. missive del 27.11.2014, all.ti 10 e 11 dell'atto di citazione) e solo all'esito dell'accertato mancato
(o meglio, non satisfattivo) pagamento di quest'ultima (cfr. sentenza n. 1136/2020 del 12.11.2020,
R.G. 1353/2017, all. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta) abbia avanzato, dapprima con intimazione del 19.3.2019 (v. all. 12 dell'atto di citazione) e poi con l'odierna domanda giudiziale, richiesta di adempimento nei confronti di . Controparte_3
In ultimo, non può sottacersi che in nessuno degli scritti difensivi depositati parte convenuta ha eccepito in suo favore il beneficio dell'ordine sancito dall'art. 1268, comma 2, c.c.
5.1.3. Per quanto sopra, quindi, deve concludersi che del tutto legittimamente
[...]
ha convenuto in giudizio per il pagamento . Controparte_1 Controparte_3
6. Ciò posto, la domanda spiegata da parte attrice va accolta, avendo quest'ultima assolto l'onere della prova sulla medesima incombente.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava su chi ne afferma l'esistenza, mentre grava sulla parte avversaria l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa.
Applicando la citata norma in materia di obbligazioni, il Supremo Collegio ha poi precisato che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto (e la scadenza del termine, laddove previsto), limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533).
6.1. Venendo al caso di specie, con l'atto di citazione introduttivo
[...] ha esercitato un'azione di adempimento contrattuale, chiedendo il Controparte_1
pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese a in esecuzione del Controparte_3
contratto di ormeggio del 9.12.2014 e meglio specificate in seno alle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, di €. 1.848,00, n. 8/14 del 27.11.2014, di €. 160.000,00, n. 10/14 del 27.11.2014, di €. 2.400,00, n.
11/14 del 27.11.2014, di €. 7.500,00 e n. 12/14 del 28.11.2014, di €. 15.995,00, per un totale di €.
187.743,00, oltre interessi.
Ebbene, risulta provata, in linea con i suesposti principi, la fonte del diritto azionato.
Anzitutto, è circostanza documentata tanto da parte attrice (all. 1 dell'atto di citazione) quanto da parte convenuta (v. all. 1 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), dunque pacifica tra le parti,
l'avvenuta stipula del contratto di ormeggio del 9.12.2014. Parimenti provata deve ritenersi, poi, l'effettiva esecuzione delle prestazioni di cui
[...] ha chiesto il pagamento nell'odierno giudizio. Controparte_1
In proposito, in primo luogo, non può non rilevarsi la manifesta genericità, in contrasto con il chiaro disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c., delle contestazioni mosse da in ordine Controparte_3
sia alla debenza delle somme ex adverso richieste sia al loro ammontare (v. pag. 2, punto 5, della comparsa di costituzione e risposta: “Nella denegata ipotesi in cui le precedenti eccezioni vengano disattese, si impugna e contesta la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e, senza volere riconoscere alcuna responsabilità di sorta, si rileva che l'asserito credito - di cui non si riconosce il diritto dell'attore e che si contesta sia nell'an che nel quantum - non è azionabile nei confronti della convenuta”; v. pag. 3, punto 5, della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.: “5. Sempre nel merito,
e nella denegata ipotesi in cui le precedenti eccezioni vengano disattese, la ha contestato la CP_3
ricostruzione dei fatti operata dalla società attorea e ha dichiarato di non riconoscere alcuna responsabilità per l'asserito credito, impugnato sia nell'an che nel quantum. […] Si ribadisce, inoltre, che la … contesta espressamente sia nell'an che nel quantum l'asserito credito CP_3
azionato nei suoi confronti, non avendo mai ordinato né accettato le prestazioni di cui la CP_1 chiede il pagamento”; v. pag. 3, punto 5, della comparsa conclusionale: “Nella denegata ipotesi in cui le precedenti eccezioni vengano disattese, si impugna e contesta la ricostruzione dei fatti operata dall'attore e, senza volere riconoscere alcuna responsabilità di sorta, si rileva che l'asserito credito
- di cui è contestato sia l'an che il quantum nonché il diritto vantato dalla società attorea - non appare azionabile nei confronti della convenuta ai sensi della legge italiana (con cui non vi è alcun collegamento), ma deve essere sottoposto allo scrutinio di un ausiliario del giudice esperto di legge inglese”).
In secondo luogo, non può non osservarsi che parte convenuta se, per un verso, contesta
(genericamente) la ricostruzione dei fatti operata dalla società attorea, per altro verso, contraddicendo se stessa, la conferma con il deposito, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., della sentenza di rigetto resa dal Tribunale di Siracusa nel giudizio n. R.G. 1353/2017 promosso da
MA LI avverso Controparte_1
Giudizio, quest'ultimo, volto a far accertare il carattere satisfattivo del pagamento, a saldo delle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, n. 8/14 del 27.11.2014, n. 10/14 del 27.11.2014, n. 11/14 del
27.11.2014 e n. 12/14 del 28.11.2014, effettuato da MA LI con bonifico bancario del
3.12.2014 disposto in favore non di bensì della Controparte_1
società olandese Werkproject Ltd (v. all. 3 della memoria). Ed invero, se l'odierna attrice non avesse effettivamente eseguito in favore di Controparte_3
le prestazioni di cui alle citate fatture, MA LI, soggetto contrattualmente delegato al pagamento, non avrebbe provveduto a disporre il contestato bonifico bancario.
Ancora, deve aggiungersi che la circostanza che MA LI avesse riconosciuto come dovute le somme di cui alle fatture n. 7/14 del 31.10.2014, n. 8/14 del 27.11.2014, n. 10/14 del 27.11.2014,
n. 11/14 del 27.11.2014 e n. 12/14 del 28.11.2014, e quindi come effettivamente eseguite le prestazioni ivi indicate, trova altresì riscontro nel documento denominato “Riepilogo fatturati MMH
Malta LI (ex Maintincare LI) al 31/01/017”, prodotto ancora una volta da parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (v. all. 2 della memoria).
Nelle prime righe del documento in questione, che, stando alla descrizione offertane dalla stessa
, conterrebbe un riepilogo dei rapporti di dare/avere tra MA LI e Controparte_3
risultano infatti riportate, tra le altre, con Controparte_1 indicazione del numero, della data, della prestazione e dell'importo, le cinque fatture di cui oggi si chiede il saldo (v. seconda riga del prospetto: “Date 01/11/2014 - Ref. 7/14 PC - Details Rental of
Containers and skips - Amount 1,848.00”; v. terza riga del prospetto: “Date 27/11/2014 - Ref. 8/14
PC - Details Acquisition of Scaffold Access Stairway - Amount 160,000.00”; v. quinta riga del prospetto: “Date 27/11/2014 - Ref. 10/14 PC - Details Supply of 5 in on shackles 55 Tons - Amount
115,000.00”; v. sesta riga del prospetto: “Date 27/11/2014 - Ref. 11/14 PC - Details Purchase of
Chain - Amount 7,500.00”; v. settima riga del prospetto: “Date 28/11/2014 - Ref. 12/14 PC - Details
Personnel and Equipment on 13 and 14 Oct - Amount 15,995.00”).
6.2. Se parte attrice ha assolto il proprio onere, provando la fonte del diritto azionato e allegando l'inadempimento avversario, parte convenuta, di contro, non ha né dedotto né tantomeno dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione di pagamento.
7. Per quanto sopra, la domanda attorea va accolta e va condannata al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1
187.743,00, oltre interessi ex decr. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al soddisfo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte convenuta.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al credito riconosciuto a parte attrice (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
1479/2020, ogni altra istanza disattesa: - condanna a pagare in favore di CP_3 Controparte_3 Controparte_1 la somma di €. 187.743,00, oltre interessi ex decr. lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al
[...]
soddisfo, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare favore di Controparte_3 Controparte_1 le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A.
[...]
e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 4.10.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti