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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/07/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 2307/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2307/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, rappresentata e difesa dall'avv. BUTTI MARA, giusta delega dimessa in Parte_1 atti;
e
, rappresentato e difeso dall'avv. MANICA MARCO, giusta delega dimessa Controparte_1 in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis.51. c.p.c. per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
Il Tribunale rilevato che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta, chiedendo a questo Tribunale di voler prendere atto degli accordi tra loro intervenuti ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c. e relativi all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minorenne (nato a [...] il [...]), Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
pagina 1 di 2 che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge e, in particolare, non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.); visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, così come formulati nel ricorso introduttivo dell'08.05.2025 (depositato telematicamente in data
05.06.2025), che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Pontara Julia Dorfmann
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
R.G. n. 2307/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice relatore
Ivan Rauzi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2307/2025 V.G. promosso con domanda congiunta da
, rappresentata e difesa dall'avv. BUTTI MARA, giusta delega dimessa in Parte_1 atti;
e
, rappresentato e difeso dall'avv. MANICA MARCO, giusta delega dimessa Controparte_1 in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento su domanda congiunta ex artt. 337 bis. ss c.c. e 473 bis.51. c.p.c. per la regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
Il Tribunale rilevato che le parti (non sposate) hanno proposto domanda congiunta, chiedendo a questo Tribunale di voler prendere atto degli accordi tra loro intervenuti ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c. e relativi all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minorenne (nato a [...] il [...]), Persona_1 riconosciuto da entrambi i genitori;
pagina 1 di 2 che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge e, in particolare, non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.); visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra i sopra indicati genitori, così come formulati nel ricorso introduttivo dell'08.05.2025 (depositato telematicamente in data
05.06.2025), che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 04/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Benedetta Pontara Julia Dorfmann
pagina 2 di 2