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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 2303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2303 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2303/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14315/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025075107000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato Agenzia delle Entrate –CO e al Comune Di Giugliano in Campania ha impugnato l'intimazione di pagamento nr 071 2025 90250751 07/000 notificata n data 27/06/2025 relativamente e limitatamente alla cartella nr 07120110242679704000 notificata dall'Agenzia delle Entrate –CO in data 26/02/2013 cartella di pagamento riguardante Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2010
Ha eccepito l'illegittimità delle somme iscritte per intervenuta prescrizione della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale.
Si è costituito il comune di Giugliano in Campania con controdeduzione eccependo il prorpio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'oggetto del ricorso riferisce a materia di competenza specifica della Agenzia delle Entrate -Riscossioni- ritualmente citata in giudizio, potendo solo agenzia dimostrare la regolarità del proprio operato, con il versamento in atti della notifica della prodromica cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate – CO non si è costituita.
Il Giudice Monocratico ha deciso come da dispositivo
MOTIVI
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente non solleva alcuna contestazione in merito all'iter procedimentale di formazione della pretesa tributaria, ma eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Il ricorrente con l'unico motivo di ricorso lamenta la prescrizione dei tributi portati nell'intimazione impugnata. Dall'esame degli atti risulta che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 27.6.2026,a agenzia non ha provato la regolare notifica della Cartella. E' pacifico che il tributo iscritto a ruolo é costituito da TARI (tributo locale) per l' anno 2010 per cui, tra la data in cui il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto valere e la notifica della cartella era comunque, maturato il termine di prescrizione quinquennale del tributo ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c, applicabile ai tributi locali (Cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Trib. 23.11.2011 n. 24679 - Cass. Civ. Sez. Trib. 23.02.2010 n. 4283 e, da ultimo Cass. Civ. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397 da cui la corte non ha motivo di discostarsi). Al riguardo va detto che non può trovare applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, nel testo di cui all'ultima modifica contenuta nell'art. 1, comma 254, della Legge n. 197 del 29/12/2022, che proroga i termini di prescrizione e decadenza includendo in tale ipotesi “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (08/03/2020 - 31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” norma con la quale sono state abrogate tutte le precedenti norma emanate in materia con la legislazione emergenziale anti-covid. La norma é, quindi, inapplicabile alla fattispecie in cui i titoli esecutivi si erano formati e consolidati già dal 25.10.2012 e dal 11.02.2013. Inoltre non é applicabile la sospensione dei termini di cui agli artt 67 e 68 del D.L. 18/2020, ai sensi dell'art. 157 del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale - al comma 7-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 in sede di conversione - statuisce che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.” Pertanto l'atto impugnato é illegittimo va annullato, con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti tributari in esso portati.
Le spese vanno compensate in considerazione dell'esiguità dell'importo
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato, dichiara la prescrizione dei crediti tributari e compensa le spese
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14315/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano 200 80014 Giugliano In Campania NA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025075107000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2216/2026 depositato il 09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato Agenzia delle Entrate –CO e al Comune Di Giugliano in Campania ha impugnato l'intimazione di pagamento nr 071 2025 90250751 07/000 notificata n data 27/06/2025 relativamente e limitatamente alla cartella nr 07120110242679704000 notificata dall'Agenzia delle Entrate –CO in data 26/02/2013 cartella di pagamento riguardante Tassa Smaltimento Rifiuti relativa all'anno 2010
Ha eccepito l'illegittimità delle somme iscritte per intervenuta prescrizione della tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale.
Si è costituito il comune di Giugliano in Campania con controdeduzione eccependo il prorpio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'oggetto del ricorso riferisce a materia di competenza specifica della Agenzia delle Entrate -Riscossioni- ritualmente citata in giudizio, potendo solo agenzia dimostrare la regolarità del proprio operato, con il versamento in atti della notifica della prodromica cartella di pagamento.
Agenzia delle Entrate – CO non si è costituita.
Il Giudice Monocratico ha deciso come da dispositivo
MOTIVI
Il ricorso deve essere accolto.
Il ricorrente non solleva alcuna contestazione in merito all'iter procedimentale di formazione della pretesa tributaria, ma eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari. Il ricorrente con l'unico motivo di ricorso lamenta la prescrizione dei tributi portati nell'intimazione impugnata. Dall'esame degli atti risulta che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 27.6.2026,a agenzia non ha provato la regolare notifica della Cartella. E' pacifico che il tributo iscritto a ruolo é costituito da TARI (tributo locale) per l' anno 2010 per cui, tra la data in cui il diritto di credito avrebbe potuto essere fatto valere e la notifica della cartella era comunque, maturato il termine di prescrizione quinquennale del tributo ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c, applicabile ai tributi locali (Cfr. per tutte Cass. Civ. Sez. Trib. 23.11.2011 n. 24679 - Cass. Civ. Sez. Trib. 23.02.2010 n. 4283 e, da ultimo Cass. Civ. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397 da cui la corte non ha motivo di discostarsi). Al riguardo va detto che non può trovare applicazione l'art. 68 del D.L. 18/2020, nel testo di cui all'ultima modifica contenuta nell'art. 1, comma 254, della Legge n. 197 del 29/12/2022, che proroga i termini di prescrizione e decadenza includendo in tale ipotesi “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis (08/03/2020 - 31/08/2021) e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021” norma con la quale sono state abrogate tutte le precedenti norma emanate in materia con la legislazione emergenziale anti-covid. La norma é, quindi, inapplicabile alla fattispecie in cui i titoli esecutivi si erano formati e consolidati già dal 25.10.2012 e dal 11.02.2013. Inoltre non é applicabile la sospensione dei termini di cui agli artt 67 e 68 del D.L. 18/2020, ai sensi dell'art. 157 del D.L. 19.05.2020 n. 34, il quale - al comma 7-bis, aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020, n. 77 in sede di conversione - statuisce che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali.” Pertanto l'atto impugnato é illegittimo va annullato, con conseguente declaratoria di prescrizione dei crediti tributari in esso portati.
Le spese vanno compensate in considerazione dell'esiguità dell'importo
P.Q.M.
la corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato, dichiara la prescrizione dei crediti tributari e compensa le spese
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.