Articolo 3 della Legge 21 marzo 1957, n. 176
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 aprile 1957
Art. 3.
L'onere di lire 37.500.000.000 derivante dalla presente legge e' ripartito in ragione di lire 7.500.000.000 nell'esercizio 1955-56, di lire 5.000.000.000 nell'esercizio 1956-57, di lire 10.000.000.000 nell'esercizio 1957-58 e di lire 7.500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60.
Alla spesa relativa si fara' fronte per l'esercizio 1955-1956 con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1956-57 a carico del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale.
Entrata in vigore il 23 aprile 1957