Articolo 69 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 68Articolo 70
Versione
14 marzo 1965
Art. 69.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1965, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 marzo 1965