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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1514/2022 depositato il 16/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043202290040273 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043202290040273 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043202290040273 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 043 2022 90040273 20/000, notificatale il 4.7.2022, con la quale le è stato sollecitato il pagamento delle seguenti cartelle afferenti a tributi:
1) n. 043 2013 0000823035000 - IRPEF 2009;
2) n. 043 2016 0014349123000 - IRAP 2013;
3) n. 043 2017 0000504436000 - IRPEF e IVA 2013.
Ha eccepito l'omessa notificazione delle cartelle su richiamate;
la prescrizione dei tributi e delle sanzioni irrogate per decorrenza del termine quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto con un unico atto avverso diverse cartelle concernenti tributi eterogenei. Ha sostenuto che tutte le cartelle sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate e ha prodotto documentazione al riguardo. Ha contrastato l'eccezione di prescrizione osservando che il relativo termine ha durata decennale ed è stato più volte interrotto nel tempo e anche sospeso ex lege, dall'8.3.2000 al 31.8.2021, per effetto della normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In merito alle sanzioni, ha dedotto che trattandosi di obbligazione accessoria, il termine di prescrizione ha la medesima durata di quello dell'obbligazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal concessionario della riscossione essendo la contribuente legittimata a impugnare innanzi al giudice tributario un atto, qual è
l'intimazione in oggetto, che solleciti il pagamento di una pluralità di cartelle afferenti a tributi, anche di tipo differente.
Nel caso in esame la contribuente ha impugnato l'intimazione limitando le proprie doglianze alle tre sottese cartelle sopra indicate.
Nel merito, rileva che non vi è prova della notifica delle cartelle sub 2) e 3). La documentazione prodotta dal concessionario dimostra che si è tentato l'invio delle cartelle all'indirizzo PEC della contribuente, risultato però invalido.
Non v'è prova, però, dell'adempimento delle formalità previste dal comma 7 dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, segnatamente del deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1
, della pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni, e dell'invio della raccomandata informativa.
La cartella sub 1) risulta, al contrario, ritualmente notificata a mani della destinataria. Infondata è l'eccezione di prescrizione atteso che l'Irpef è tributo di natura erariale, soggetto al termine decennale di prescrizione.
Diversamente, le sanzioni richieste devono intendersi prescritte. Non essendo la pretesa fondata su sentenza passata in giudicato, l'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472/1997 assoggetta le sanzioni al termine quinquennale di prescrizione. All'atto della notifica dell'intimazione impugnata il termine quinquennale era ormai spirato, mancando la prova della notifica medio tempore di idonei atti interruttivi del suddetto termine.
Il ricorso merita, pertanto, parziale accoglimento. Il concessionario della riscossione, in larga parte soccombente, va condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata nella parte in cui sollecita il pagamento delle cartelle n. 043 2016 0014349123000 e n. 043 2017 0000504436000, nonché nella parte in cui sollecita il pagamento delle sanzioni relative alla cartella n. 043 2013 0000823035000;
condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite sostenute da Ricorrente_1, liquidate in euro 700, oltre rimborso CUT di euro 30, ed ulteriori accessori alle condizioni di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
OL CA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1514/2022 depositato il 16/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043202290040273 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043202290040273 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043202290040273 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 043 2022 90040273 20/000, notificatale il 4.7.2022, con la quale le è stato sollecitato il pagamento delle seguenti cartelle afferenti a tributi:
1) n. 043 2013 0000823035000 - IRPEF 2009;
2) n. 043 2016 0014349123000 - IRAP 2013;
3) n. 043 2017 0000504436000 - IRPEF e IVA 2013.
Ha eccepito l'omessa notificazione delle cartelle su richiamate;
la prescrizione dei tributi e delle sanzioni irrogate per decorrenza del termine quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto con un unico atto avverso diverse cartelle concernenti tributi eterogenei. Ha sostenuto che tutte le cartelle sottese all'intimazione sono state ritualmente notificate e ha prodotto documentazione al riguardo. Ha contrastato l'eccezione di prescrizione osservando che il relativo termine ha durata decennale ed è stato più volte interrotto nel tempo e anche sospeso ex lege, dall'8.3.2000 al 31.8.2021, per effetto della normativa di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. In merito alle sanzioni, ha dedotto che trattandosi di obbligazione accessoria, il termine di prescrizione ha la medesima durata di quello dell'obbligazione principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal concessionario della riscossione essendo la contribuente legittimata a impugnare innanzi al giudice tributario un atto, qual è
l'intimazione in oggetto, che solleciti il pagamento di una pluralità di cartelle afferenti a tributi, anche di tipo differente.
Nel caso in esame la contribuente ha impugnato l'intimazione limitando le proprie doglianze alle tre sottese cartelle sopra indicate.
Nel merito, rileva che non vi è prova della notifica delle cartelle sub 2) e 3). La documentazione prodotta dal concessionario dimostra che si è tentato l'invio delle cartelle all'indirizzo PEC della contribuente, risultato però invalido.
Non v'è prova, però, dell'adempimento delle formalità previste dal comma 7 dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/73, segnatamente del deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1
, della pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni, e dell'invio della raccomandata informativa.
La cartella sub 1) risulta, al contrario, ritualmente notificata a mani della destinataria. Infondata è l'eccezione di prescrizione atteso che l'Irpef è tributo di natura erariale, soggetto al termine decennale di prescrizione.
Diversamente, le sanzioni richieste devono intendersi prescritte. Non essendo la pretesa fondata su sentenza passata in giudicato, l'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472/1997 assoggetta le sanzioni al termine quinquennale di prescrizione. All'atto della notifica dell'intimazione impugnata il termine quinquennale era ormai spirato, mancando la prova della notifica medio tempore di idonei atti interruttivi del suddetto termine.
Il ricorso merita, pertanto, parziale accoglimento. Il concessionario della riscossione, in larga parte soccombente, va condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata nella parte in cui sollecita il pagamento delle cartelle n. 043 2016 0014349123000 e n. 043 2017 0000504436000, nonché nella parte in cui sollecita il pagamento delle sanzioni relative alla cartella n. 043 2013 0000823035000;
condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese di lite sostenute da Ricorrente_1, liquidate in euro 700, oltre rimborso CUT di euro 30, ed ulteriori accessori alle condizioni di legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
OL CA