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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3437/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, C.da Ferrante n. 174, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Luciana Esposito che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattie professionali.
Conclusioni di parte ricorrente: “… I) Accertare e dichiarare - la natura professionale delle
malattie denunciate cui è affetto il ricorrente nella misura del 12% per la (ernia al disco), e
del 10% per la (silicosi polmonare), con conseguente costituzione di rendita e/o con
conseguente unifica alla percentuale del 6%, già riconosciuta ed indennizzata da codesto
Istituto per infortunio del 2022 n. 517248438 …; II) In subordine, qualora dovesse essere
riconosciuta una percentuale di danno inferiore a quello richiesta, la stessa va unificata al
6%, con decorrenza dalla presentazione delle domande amministrative (per cui è causa)
1 oltre, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso, con
condanna al pagamento delle spese e competenze difensive tutte distraende …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per il rigetto della domanda avversaria
perché inammissibile e infondata. Con vittoria di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato in data 11.9.2020
domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale di ernia discale lombare;
che aveva presentato altra domanda amministrativa in data 6.10.2020 per il riconoscimento della malattia professionale di silicosi polmonare;
che l' aveva rigettato CP_1
le domande assumendo l'insufficienza della documentazione per esprimere un giudizio medico-legale; che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che il giudizio dell' non poteva essere condiviso, atteso che il ricorrente lavorava dal 2004 come CP_1
dipendente di società impegnate in realizzazione di gallerie con mansioni di minatore/autista/lancista; che a causa dell'attività lavorativa - che comportava vibrazioni meccaniche per tutto il corpo, l'assunzione di posture forzate e l'inalazione prolungata di polveri di silice e altre polveri - aveva contratto le malattie professionali indicate, da considerarsi malattie professionali con presunzione legale d'origine; che sussisteva comunque il nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie oggetto di giudizio. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che non vi era prova dell'attività lavorativa indicata in ricorso;
che non sussisteva nesso causale tra condizioni di lavoro e patologie;
che non erano derivati postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dalla documentazione allegata in atti da parte ricorrente (estratto contributivo, buste paga), oltre che dai testi escussi che, a diretta conoscenza dei fatti poiché colleghi di lavoro del ricorrente,
hanno confermato le modalità della stessa come indicate in ricorso, specie in riferimento all'utilizzo di strumentazione tale da comportare sollecitazioni fisiche ed alla presenza di polvere all'interno delle gallerie.
Il c.t.u. ha riconosciuto la sussistenza della patologia della silicosi polmonare (per un grado di danno biologico del 5%) e di patologia erniaria del tratto lombo-sacrale (per un grado di danno biologico del 6%) quali malattie professionali contratte in conseguenza dell'attività
lavorativa, con grado di danno biologico del 9% per le due malattie professionali riconosciute e grado complessivo del 14%, all'esito dell'unificazione dei postumi con altre malattie professionali già riconosciute dall' CP_1
Il c.t.u. ha indicato la decorrenza del riconoscimento del grado di invalidità con riferimento alle domande amministrative.
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate, anche in riferimento all'unificazione dei postumi ex art. 13, comma 5, D. Lgs. 38/2000, in modo tale che la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente.
Consegue la condanna dell' alla erogazione, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 14%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121°
3 giorno successivo alla domanda amministrativa del 6.10.2020 (tenendosi conto della seconda amministrativa) fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto corrisposto per il grado di invalidità già riconosciuto dall' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico del 5% in conseguenza della malattia professionale di silicosi polmonare ed un danno biologico del 6% in conseguenza della malattia professionale di patologia erniaria del tratto lombo-sacrale, per un grado di danno biologico complessivo del 9%;
2. dichiara che, previa unificazione dei postumi con la percentuale di invalidità già
riconosciuta dall' il grado complessivo di danno biologico del ricorrente CP_1
conseguente alle malattie professionali contratte, per effetto del riconoscimento indicato al punto 1, è pari al 14%;
3. condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo cui all'art. CP_1
13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 14%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 6.10.2020 fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto corrisposto per il grado di invalidità già riconosciuto dall' CP_1
4 4. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 19.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3437/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Acri, C.da Ferrante n. 174, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Luciana Esposito che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Marco n. 48, presso l'Avvocatura CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Ilario Antonio Sorace - resistente
Oggetto: malattie professionali.
Conclusioni di parte ricorrente: “… I) Accertare e dichiarare - la natura professionale delle
malattie denunciate cui è affetto il ricorrente nella misura del 12% per la (ernia al disco), e
del 10% per la (silicosi polmonare), con conseguente costituzione di rendita e/o con
conseguente unifica alla percentuale del 6%, già riconosciuta ed indennizzata da codesto
Istituto per infortunio del 2022 n. 517248438 …; II) In subordine, qualora dovesse essere
riconosciuta una percentuale di danno inferiore a quello richiesta, la stessa va unificata al
6%, con decorrenza dalla presentazione delle domande amministrative (per cui è causa)
1 oltre, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. In ogni caso, con
condanna al pagamento delle spese e competenze difensive tutte distraende …”.
Conclusioni di parte resistente: “… si conclude per il rigetto della domanda avversaria
perché inammissibile e infondata. Con vittoria di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato in data 11.9.2020
domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale di ernia discale lombare;
che aveva presentato altra domanda amministrativa in data 6.10.2020 per il riconoscimento della malattia professionale di silicosi polmonare;
che l' aveva rigettato CP_1
le domande assumendo l'insufficienza della documentazione per esprimere un giudizio medico-legale; che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che il giudizio dell' non poteva essere condiviso, atteso che il ricorrente lavorava dal 2004 come CP_1
dipendente di società impegnate in realizzazione di gallerie con mansioni di minatore/autista/lancista; che a causa dell'attività lavorativa - che comportava vibrazioni meccaniche per tutto il corpo, l'assunzione di posture forzate e l'inalazione prolungata di polveri di silice e altre polveri - aveva contratto le malattie professionali indicate, da considerarsi malattie professionali con presunzione legale d'origine; che sussisteva comunque il nesso di causalità tra attività lavorativa e le patologie oggetto di giudizio. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_1
particolare che non vi era prova dell'attività lavorativa indicata in ricorso;
che non sussisteva nesso causale tra condizioni di lavoro e patologie;
che non erano derivati postumi indennizzabili. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
2 Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'attività lavorativa svolta dal ricorrente e le condizioni di lavoro sono state dimostrate dalla documentazione allegata in atti da parte ricorrente (estratto contributivo, buste paga), oltre che dai testi escussi che, a diretta conoscenza dei fatti poiché colleghi di lavoro del ricorrente,
hanno confermato le modalità della stessa come indicate in ricorso, specie in riferimento all'utilizzo di strumentazione tale da comportare sollecitazioni fisiche ed alla presenza di polvere all'interno delle gallerie.
Il c.t.u. ha riconosciuto la sussistenza della patologia della silicosi polmonare (per un grado di danno biologico del 5%) e di patologia erniaria del tratto lombo-sacrale (per un grado di danno biologico del 6%) quali malattie professionali contratte in conseguenza dell'attività
lavorativa, con grado di danno biologico del 9% per le due malattie professionali riconosciute e grado complessivo del 14%, all'esito dell'unificazione dei postumi con altre malattie professionali già riconosciute dall' CP_1
Il c.t.u. ha indicato la decorrenza del riconoscimento del grado di invalidità con riferimento alle domande amministrative.
Le conclusioni del c.t.u. possono condividersi perché adeguatamente motivate, anche in riferimento all'unificazione dei postumi ex art. 13, comma 5, D. Lgs. 38/2000, in modo tale che la domanda va accolta nei termini indicati dal consulente.
Consegue la condanna dell' alla erogazione, in favore della parte ricorrente, CP_1
dell'indennizzo di cui all'art. 13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 14%, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121°
3 giorno successivo alla domanda amministrativa del 6.10.2020 (tenendosi conto della seconda amministrativa) fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto corrisposto per il grado di invalidità già riconosciuto dall' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara che la parte ricorrente ha subito danno biologico del 5% in conseguenza della malattia professionale di silicosi polmonare ed un danno biologico del 6% in conseguenza della malattia professionale di patologia erniaria del tratto lombo-sacrale, per un grado di danno biologico complessivo del 9%;
2. dichiara che, previa unificazione dei postumi con la percentuale di invalidità già
riconosciuta dall' il grado complessivo di danno biologico del ricorrente CP_1
conseguente alle malattie professionali contratte, per effetto del riconoscimento indicato al punto 1, è pari al 14%;
3. condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennizzo cui all'art. CP_1
13, comma 2 del D. Lgs. 38/2000 commisurato all'accertato grado di inabilità del 14%,
oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 6.10.2020 fino al pagamento e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991, con detrazione di quanto corrisposto per il grado di invalidità già riconosciuto dall' CP_1
4 4. condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
5. pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Cosenza, 19.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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