TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/06/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 677/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO RUGGERI
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA P.IVA_3
RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_4
ROSSELLA PINNA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.05.22 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229010431616000 notificato in data 20 aprile 2022 limitatamente alla cartella n. 09720050016227350000 notificata il 12.04.05, avente ad oggetto somme dovute a titolo di contributi previdenziali (MODELLO DM 10/V), sanzioni ed interessi per gli anni
1998, 1999, 2000, per € 122.930,69.
Ha addotto la ricorrente a fondamento della propria opposizione la non debenza del credito contributivo per decorrenza della prescrizione quinquennale.
, mel costituirsi, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell nonché il CP_1 CP_4 rigetto del ricorso.
L disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha preliminarmente eccepito CP_4
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari in favore di quello di Roma per essere la sede legale della società opponente, oltre che il luogo di notifica della cartella di pagamento, in Roma.
pagina 1 di 3 La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note difensive ex art. 127ter cpc.
Preliminarmente, ritiene il tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da sia CP_4 infondata e debba essere rigettata.
La Società opponente ha proposto, con il presente giudizio, una opposizione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ. per questioni attinenti ad atti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo e, nella specie, alla prescrizione del credito per decorrenza dei termini di legge.
L'articolo 444, terzo comma c.p.c., al quale rinvia l'articolo 24, sesto comma, del Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente, nel caso di specie CP_1
In ordine all'intimazione di pagamento opposta in questa sede, limitatamente alla cartella di pagamento n. Cartella n. 09720050016227350000, notificata il 12/04/2005, l'ente che ha emesso il ruolo è l' sede di con conseguente competenza territoriale del giudice del lavoro di Sassari. CP_1 CP_1
La giurisprudenza richiamata da a sostegno di una diversa competenza territoriale, appare CP_4 inconferente, attenendo alle diverse fattispecie di opposizioni a sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, che esulano da quella in esame.
Nel merito, il ricorso è infondato, emergendo dall'esame della documentazione in atti la sussistenza di atti validi ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Si osservi che avverso l'intimazione di pagamento in esecuzione della cartella n.
09720050016227350000, originariamente notificata in data 12.04.2005, la società ricorrente ha già proposto, in passato, opposizione davanti al giudice del lavoro di Sassari, radicando il giudizio RG 459/10 nel quale ha eccepito la prescrizione del credito azionato con la medesima cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso e nel quale si sono costituiti i medesimi enti coinvolti nel presente giudizio.
La causa si è conclusa con sentenza di rigetto n. 391/2013 del 22.04.13, pacificamente passata in giudicato.
Richiamati gli artt. 2943 e 2945 c.c. la prescrizione del credito oggetto della presente causa, è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della citata sentenza n. 391/2013 (22.04.2013).
Successivamente, il concessionario della riscossione ha regolarmente notificato alla società ricorrente le intimazioni di pagamento n. 09720169011461501000, n. 09720179000794679000, n.
09720179066070066000, n.09720229010431616000 rispettivamente nelle date del 7.4.2016, 25.1.2017, 12.9.2017, 20.4.2022.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell è stata, nel corso del CP_1 tempo, validamente interrotta e l'opposizione non può che essere respinta.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese di che seguono la regola della CP_1 soccombenza e, poste a carico della società opponente, vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 122.930,69 in materia previdenziale;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Le spese di non titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e quindi non CP_4 contraddittore necessario, vengono interamente compensate, stante la chiamata in causa disposta dal giudice.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna la parte opponente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano € 4.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
compensa le spese di giudizio di . Controparte_3
Sassari, 06/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 677/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO RUGGERI
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIO NIVOLA P.IVA_3
RESISTENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_4
ROSSELLA PINNA
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.05.22 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229010431616000 notificato in data 20 aprile 2022 limitatamente alla cartella n. 09720050016227350000 notificata il 12.04.05, avente ad oggetto somme dovute a titolo di contributi previdenziali (MODELLO DM 10/V), sanzioni ed interessi per gli anni
1998, 1999, 2000, per € 122.930,69.
Ha addotto la ricorrente a fondamento della propria opposizione la non debenza del credito contributivo per decorrenza della prescrizione quinquennale.
, mel costituirsi, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell nonché il CP_1 CP_4 rigetto del ricorso.
L disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha preliminarmente eccepito CP_4
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari in favore di quello di Roma per essere la sede legale della società opponente, oltre che il luogo di notifica della cartella di pagamento, in Roma.
pagina 1 di 3 La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note difensive ex art. 127ter cpc.
Preliminarmente, ritiene il tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da sia CP_4 infondata e debba essere rigettata.
La Società opponente ha proposto, con il presente giudizio, una opposizione ai sensi dell'art. 615 del cod. proc. civ. per questioni attinenti ad atti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo e, nella specie, alla prescrizione del credito per decorrenza dei termini di legge.
L'articolo 444, terzo comma c.p.c., al quale rinvia l'articolo 24, sesto comma, del Decreto Legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che il giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente, nel caso di specie CP_1
In ordine all'intimazione di pagamento opposta in questa sede, limitatamente alla cartella di pagamento n. Cartella n. 09720050016227350000, notificata il 12/04/2005, l'ente che ha emesso il ruolo è l' sede di con conseguente competenza territoriale del giudice del lavoro di Sassari. CP_1 CP_1
La giurisprudenza richiamata da a sostegno di una diversa competenza territoriale, appare CP_4 inconferente, attenendo alle diverse fattispecie di opposizioni a sanzioni amministrative per violazione del codice stradale, che esulano da quella in esame.
Nel merito, il ricorso è infondato, emergendo dall'esame della documentazione in atti la sussistenza di atti validi ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Si osservi che avverso l'intimazione di pagamento in esecuzione della cartella n.
09720050016227350000, originariamente notificata in data 12.04.2005, la società ricorrente ha già proposto, in passato, opposizione davanti al giudice del lavoro di Sassari, radicando il giudizio RG 459/10 nel quale ha eccepito la prescrizione del credito azionato con la medesima cartella di pagamento oggetto del presente contenzioso e nel quale si sono costituiti i medesimi enti coinvolti nel presente giudizio.
La causa si è conclusa con sentenza di rigetto n. 391/2013 del 22.04.13, pacificamente passata in giudicato.
Richiamati gli artt. 2943 e 2945 c.c. la prescrizione del credito oggetto della presente causa, è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della citata sentenza n. 391/2013 (22.04.2013).
Successivamente, il concessionario della riscossione ha regolarmente notificato alla società ricorrente le intimazioni di pagamento n. 09720169011461501000, n. 09720179000794679000, n.
09720179066070066000, n.09720229010431616000 rispettivamente nelle date del 7.4.2016, 25.1.2017, 12.9.2017, 20.4.2022.
Ne consegue che la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva dell è stata, nel corso del CP_1 tempo, validamente interrotta e l'opposizione non può che essere respinta.
Si decide quindi come da dispositivo, anche in ordine alle spese di che seguono la regola della CP_1 soccombenza e, poste a carico della società opponente, vengono liquidate sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 122.930,69 in materia previdenziale;
valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Le spese di non titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e quindi non CP_4 contraddittore necessario, vengono interamente compensate, stante la chiamata in causa disposta dal giudice.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
condanna la parte opponente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano € 4.200,00 per CP_1 compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
compensa le spese di giudizio di . Controparte_3
Sassari, 06/06/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3