Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 1934/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1934/2024, promossa con ricorso depositato il 16/04/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Marinaccio
e
2) Controparte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Rossini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 9.06.2017
(anno 2017, atto n. 5, parte I, serie / )
□ separati consensualmente con verbale in data
X separati con sentenza n. 270 del 14.05.2024 (con passaggio in giudicato certificato il 04.07.2024, v. documenti in atti).
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni:
- , nata a [...], il [...]. ER
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.04.2024/9.01.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) I signori e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Controparte_1 reciproco rispetto, nonché secondo gli ulteriori obblighi di legge.
2) La LI minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con ER collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare di Dairago (MI), via Don Crespi, 15, la quale viene all'uopo assegnata alla GN . Entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità CP_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva spettanza, nonché congiuntamente circa le decisioni di maggior interesse per la LI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3) I genitori collaboreranno nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della LI, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) I coniugi corrisponderanno gli importi di cui alle rate del mutuo fondiario relativo alla casa familiare, sino alla sua estinzione, al 50% ciascuno e, a tal fine, manterranno aperto e utilizzeranno il relativo e attuale conto corrente di appoggio, sul quale ciascuno si impegna a versare il 50% della rata mensile entro cinque giorni prima della scadenza di prelievo della singola rata.
5) La GN provvederà in via esclusiva al rimborso del finanziamento di cui CP_1 in premessa, sino alla sua estinzione.
6) Rimarranno a carico della GN le spese ordinarie relative all'immobile (a CP_1 titolo indicativo e non esaustivo, le utenze di acqua, luce, gas, telefono, consumi di qualsiasi genere, spese condominiali ordinarie qualora venisse costituito un condominio,
Pag. 2 di 8 spese di eventuali abbonamenti tv, internet, tributi, ecc.). Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno equamente suddivise tra le parti laddove previsto per legge.
7) Si dà atto che la GN ha provveduto a volturare a proprio nome tutte le CP_1 Par utenze relative alla casa familiare (luce, gas, acqua, telefono, internet) e che il signor ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica.
8) Le parti concordano che il padre trascorrerà congrui periodi insieme alla LI secondo le modalità e le tempistiche più ampie e, stanti le condizioni di lavoro attuali:
- nella settimana in cui il padre svolge il turno diurno (6.00 - 14.00) e la madre quello serale (14.00 - 22.00), il padre andrà a prendere all'uscita da scuola e la terrà con ER sé sino alle 22.00 in attesa dell'arrivo della GN , presso la propria CP_1 residenza, ovvero presso il domicilio del padre, ove la madre passerà a prendere la minore al termine del suo turno lavorativo;
- nella settimana in cui il padre svolge il turno serale (dalle 14.00 alle 22.00) e la madre quello diurno (6.00-14.00), rimarrà con la mamma;
ER
- per due fine settimana alternati al mese, prelevando il sabato mattina, con ER pernottamento tra sabato e domenica e riaccompagnandola direttamente a scuola il lunedì mattina quando il padre ha il turno serale (dalle 14.00 alle 22.00); diversamente, riaccompagnandola nella casa familiare la domenica sera dopo cena, quando il padre ha il turno diurno (dalle 6.00 alle 14.00); nel caso in cui il genitore, in quel momento collocatario, non potesse trascorrere con la LI il fine settimana assegnato, ne darà tempestivo avviso all'altro genitore, che potrà recuperare il fine settimana non utilizzato con altro fine settimana da concordarsi.
Qualora fosse impegnata in attività sportive/ludiche/ricreative o di altro tipo, il ER genitore che avrà con sé quel giorno sarà onerato di ogni relativo impegno di ER accompagnamento/ripresa; in caso di impossibilità del genitore onerato e dell'altro a sostituirlo, sarà compito del genitore collocatario adoperarsi per accompagnare/riportare a casa dai luoghi ove svolge le predette attività. A tal fine, i genitori si autorizzano ER sin d'ora a consentire ai nonni di provvedere in tal senso in loro vece, ovvero a incaricare terze persone, con eventuale onere economico a carico del genitore in quel momento collocatario;
- durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni scolastiche, fino a due settimane, anche non consecutive, durante il mese di luglio e per due settimane, anche non consecutive, durante il mese di agosto, in modo che la festività del Ferragosto venga trascorsa da con il singolo genitore ad anni alterni, lasciando alla ER regolamentazione dei genitori i periodi immediatamente successivi (giugno) e
Pag. 3 di 8 antecedenti (settembre) la scuola, al fine di garantire a , se possibile, periodi di ER vacanza più ampi, il tutto da concordarsi previamente tra i genitori entro la fine del precedente mese di maggio e compatibilmente con gli impegni scolastici di e con ER quelli dei genitori, tenendo conto anche delle possibilità economiche dei medesimi;
- durante il periodo di sospensione natalizia delle lezioni scolastiche, dal 23 dicembre al
30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con l'altro genitore. Il periodo natalizio del corrente anno sarà di competenza della GN . E' fatto CP_1 salvo ogni diverso accordo tra i genitori, da concordarsi entro la fine del precedente mese di ottobre;
- per l'intero periodo di sospensione pasquale delle lezioni scolastiche, ad anni alterni con l'altro genitore. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, da concordarsi entro i precedenti sessanta giorni;
- durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche in occasione dei ponti scolastici, indipendentemente dal numero dei giorni di vacanza, in alternanza con l'altro genitore, salvo ogni diverso e migliore accordo da concordarsi tra i genitori almeno quindici giorni prima dell'inizio di ciascun ponte. Il primo ponte successivo all'udienza presidenziale sarà di competenza del padre.
9) Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere personalmente con i rispettivi ER periodi di competenza, consentendo, reciprocamente, che la propria LI possa trascorrere detti periodi anche in presenza dei rispettivi parenti.
10) Ciascun genitore si farà carico delle spese di vacanza della LI nel corrispondente periodo di competenza.
11) Durante i periodi di vacanza, i genitori concordano che possa trascorrere, da ER sola, le vacanze insieme ai nonni e/o insieme ad altre persone, ma, in quest'ultimo caso, soltanto se in presenza del genitore in quel momento collocatario.
12) potrà trascorrere periodi di tempo insieme ad amici e/o a famiglie di amici che ER prevedano il pernottamento fuori dalla casa familiare soltanto con il consenso di entrambi i genitori.
Par 13) Il signor e la GN si impegnano a non lasciare da sola a casa CP_1 ER nelle ore serali e notturne e, qualora ciò dovesse avvenire per impegni personali, ingaggeranno una baby-sitter, con spese a carico esclusivo del genitore in quel momento collocatario. In ogni caso, non potrà trascorrere la notte in casa da sola. ER
14) non potrà trascorrere la notte e/o comunque dormire fuori casa, in compagnia ER di terzi estranei alla famiglia o che non siano parenti, se non previa autorizzazione di entrambi i genitori.
Pag. 4 di 8 15) Il mancato adempimento ai superiori accordi inerenti l'affido, la collocazione e la gestione della minore darà facoltà ai genitori di ricorrere all'Autorità Giudiziaria per richiedere una modifica delle condizioni di affido e/o di collocazione prevalente della stessa.
16) Entrambi i genitori potranno trascorrere con la LI i rispettivi periodi di competenza in qualsiasi luogo riterranno opportuno, anche in presenza di altre persone, con l'obbligo tuttavia di comunicarsi reciprocamente gli eventuali spostamenti con la LI dai rispettivi domicili, nonché a fornire all'altro genitore recapiti, indirizzi ed eventuali numeri di telefonia fissa e mobile dei luoghi ove si recheranno con . ER
17) Il padre mantiene il diritto di contattare anche direttamente, via telefono o altri ER mezzi di comunicazione, secondo le attuali modalità e i tempi che riterrà più opportuni.
Par 18) Il signor corrisponderà mensilmente alla GN , a titolo di contributo CP_1 al mantenimento ordinario della LI , l'importo di € 250,00, tramite bonifico ER bancario sulla Postepay intestata alla GN (codice iban CP_1
[...]), entro il giorno 15 di ogni mese (lo stipendio viene accreditato il giorno 10), con rivalutazione Istat annuale decorso un anno dalla pubblicazione dell'omologa della separazione personale dei coniugi.
19) L'assegno unico in favore di sarà percepito interamente dalla GN ER [...]
. CP_1
20) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di
, così come individuate dalle Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di ER
Milano, fatti salvi i diversi accordi presi in sede del presente ricorso, secondo il seguente schema:
a) spese relative alla salute:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: ticket sanitari, visite specialistiche prescritti dal pediatra o dal medico curante, trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o in libera professione (private) qualora non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale - e non oggetto di sperimentazione scientifica;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico, relativi accessori (liquido per le lenti), se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche ed interventi chirurgici;
cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
particolari terapie, quali cure termali e fisioterapiche;
visite specialistiche e trattamenti sanitari non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Pag. 5 di 8 Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci particolari [non di uso comune]
e farmaci omeopatici.
b) spese relative all'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e tasse universitarie imposte da istituti pubblici (compreso il tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola); libri di testo;
dotazioni e corredo scolastico di inizio e pendente anno
(comprese dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica); gite scolastiche senza pernottamento;
spesa centro ricreativo estivo presso lo stesso istituto scolastico;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
abbonamento trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e tasse universitarie imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria.
c) spese extrascolastiche:
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche e/o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); baby sitter e spese di custodia;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tutte le precedenti spese dovranno, in ogni caso, essere documentate con idoneo giustificativo.
Il genitore anticipatario della spesa dovrà inviare all'altro genitore, a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni dalla spesa;
il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che prende l'iniziativa dovrà formulare per iscritto tramite e-mail tale richiesta e l'altro genitore dovrà esprimersi in merito parimenti per iscritto, tramite e-mail.
Pag. 6 di 8 21) Il padre autorizza sin d'ora le ordinarie attività e gite scolastiche ricomprese nei programmi scolastici di , per le quali è previsto il consenso dei genitori, fatta salva ER la regolamentazione di cui alle citate tabelle del Tribunale di Milano.
22) I genitori concordano che , sino alla maggiore età, non potrà trasferirsi fuori ER dalla città o dall'hinterland della città ove attualmente risiede, onde preservare il rapporto con il padre.
23) I coniugi prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e/o per il rinnovo dei propri documenti e di quelli di validi ai fini dell'espatrio, con la condizione che ER
potrà uscire dall'Italia solo previo consenso scritto di entrambi i genitori. ER
24) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei rispettivi luoghi di residenza e/o di domicilio e dei recapiti telefonici.
Par 25) Il signor e la GN si dichiarano economicamente indipendenti e CP_1 rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento da parte dell'altro.
26) Le spese dei contributi unificati per la presentazione del presente ricorso sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le
Parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.P.F.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 9.06.2017, in
Dairago (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Dairago
(MI) (anno 2017, atto n. 5, parte I, Serie / ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
Pag. 7 di 8 DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ______24.4.2025_____.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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