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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 736/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 736/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Marittimo (CS), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale Francesco Natalino Grillo presso il quale è altresì elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_1
Via E. Q. Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avvocato Bernardo Marasco, come da mandato in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 30.06.2022, proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione con cui la respingeva il reclamo Controparte_1 amministrativo recante codice 2022/301 (mecc. 68388434) presentato dalla ricorrente avverso la retrodatazione della decorrenza della sua iscrizione alla Cassa dal 2014 al 2008 (RIF.
68388434/ISUF-2).
La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva relativamente agli anni
2010 e 2011 e chiedeva, perciò, volersi dichiararne l'estinzione con conseguente annullamento del provvedimento opposto, con vittoria di spese di lite.
2. In data 27.10.2023 compariva l' rilevando l'infondatezza dell'opposizione e il rigetto della CP_3
stessa con vittoria di spese, competenze e onorari.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4.Con riferimento all'eccepita prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2010 e 2011, si precisa preliminarmente che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei con-tributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha Controparte_1
reintrodotto il termine di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla e che la suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” CP_1
quindi per i crediti successivi alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge
“nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013).
Da ciò deriva che ai crediti in oggetto, rispetto ai quali alla data di entrata in vigore della Legge n.
247/2012 la prescrizione non era ancora maturata (in quanto riferiti agli anni 2010 e 2011), si applica il nuovo termine decennale.
Alla luce di ciò, resta da valutare la fondatezza dell'eccepita intervenuta prescrizione della pretesa contributiva in relazione agli anni 2010 e 2011.
Sul punto, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine decennale, l'art.19, comma 2 della Legge n.576/1980 dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale (c.d. Mod.5). “L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della nazionale , individua un distinto regime CP_1 CP_1
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (in questo senso, da ultima, Cass. Civ., n.
35873/2021).
Pertanto, se la dichiarazione reddituale (c.d Modello 5) è difforme al vero, come nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla . CP_1
Dalla documentazione prodotta agli atti si evince chiaramente che il Modello 5-2011, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2010 e il Modello 5-2012, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2011, venivano trasmessi dalla ricorrente alla rispettivamente in data 23.09.2011 e in data CP_1
11.06.2012 (si vedano allegati nn. 5 e 6 allegati alla comparsa di parte resistente).
Da ciò deriva che:
• con riferimento alla pretesa contributiva relativa all'anno 2010, alla luce della comunicazione del Modello 5 avvenuta in data 23.09.2011 il termine decennale di prescrizione sarebbe dovuto scadere in data 23.09.2021. Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di comunicazione del Modello 5 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, Infatti, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2 ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.12.2020) fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Alla luce della suddetta sospensione, la delibera di retrodatazione dell'iscrizione della professionista alla avvenuta in data 26.01.2022 e la sua regolare notifica avvenuta in CP_1
data 04.02.2022 sono sufficienti ad interrompere il decorso del “nuovo” termine decennale di prescrizione, destinato a scadere in data 01.08.2022 (l'originaria scadenza sarebbe stata al
31.07.2022, data risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione e che, in quanto festivo, ha comportato la proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo). • con riferimento alla pretesa contributiva relativa all'anno 2011, alla luce della comunicazione del Modello 5 avvenuta in data 11.06.2012 il termine decennale di prescrizione era destinato a scadere in data 11.06.2022 tale per cui la delibera di retrodatazione dell'iscrizione della professionista alla avvenuta in data 26.01.2022 e la sua regolare notifica avvenuta in CP_1
data 04.02.2022 sono sufficienti ad interrompere il decorso termine decennale di prescrizione.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (euro 3.871,18, corrispondenti alle annualità 2010 e 2011) e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, Parte_1
in favore della oltre spese documentate e Controparte_1
accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 6 maggio 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 736/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), nato [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Marittimo (CS), residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Pasquale Francesco Natalino Grillo presso il quale è altresì elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_1
Via E. Q. Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avvocato Bernardo Marasco, come da mandato in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 30.06.2022, proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione con cui la respingeva il reclamo Controparte_1 amministrativo recante codice 2022/301 (mecc. 68388434) presentato dalla ricorrente avverso la retrodatazione della decorrenza della sua iscrizione alla Cassa dal 2014 al 2008 (RIF.
68388434/ISUF-2).
La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva relativamente agli anni
2010 e 2011 e chiedeva, perciò, volersi dichiararne l'estinzione con conseguente annullamento del provvedimento opposto, con vittoria di spese di lite.
2. In data 27.10.2023 compariva l' rilevando l'infondatezza dell'opposizione e il rigetto della CP_3
stessa con vittoria di spese, competenze e onorari.
3. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.05.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4.Con riferimento all'eccepita prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2010 e 2011, si precisa preliminarmente che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei con-tributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha Controparte_1
reintrodotto il termine di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla e che la suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” CP_1
quindi per i crediti successivi alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge
“nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013).
Da ciò deriva che ai crediti in oggetto, rispetto ai quali alla data di entrata in vigore della Legge n.
247/2012 la prescrizione non era ancora maturata (in quanto riferiti agli anni 2010 e 2011), si applica il nuovo termine decennale.
Alla luce di ciò, resta da valutare la fondatezza dell'eccepita intervenuta prescrizione della pretesa contributiva in relazione agli anni 2010 e 2011.
Sul punto, ai fini dell'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine decennale, l'art.19, comma 2 della Legge n.576/1980 dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa della dichiarazione reddituale (c.d. Mod.5). “L'art.19 della legge 20 settembre 1980 n.576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della nazionale , individua un distinto regime CP_1 CP_1
della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine di prescrizione decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (in questo senso, da ultima, Cass. Civ., n.
35873/2021).
Pertanto, se la dichiarazione reddituale (c.d Modello 5) è difforme al vero, come nel caso di specie, il dies a quo di decorrenza della prescrizione è quello della sua trasmissione alla . CP_1
Dalla documentazione prodotta agli atti si evince chiaramente che il Modello 5-2011, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2010 e il Modello 5-2012, relativo ai redditi prodotti nell'anno 2011, venivano trasmessi dalla ricorrente alla rispettivamente in data 23.09.2011 e in data CP_1
11.06.2012 (si vedano allegati nn. 5 e 6 allegati alla comparsa di parte resistente).
Da ciò deriva che:
• con riferimento alla pretesa contributiva relativa all'anno 2010, alla luce della comunicazione del Modello 5 avvenuta in data 23.09.2011 il termine decennale di prescrizione sarebbe dovuto scadere in data 23.09.2021. Tanto precisato, deve rilevarsi che il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di comunicazione del Modello 5 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, Infatti, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2 ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”; successivamente l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha poi disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.12.2020) fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Alla luce della suddetta sospensione, la delibera di retrodatazione dell'iscrizione della professionista alla avvenuta in data 26.01.2022 e la sua regolare notifica avvenuta in CP_1
data 04.02.2022 sono sufficienti ad interrompere il decorso del “nuovo” termine decennale di prescrizione, destinato a scadere in data 01.08.2022 (l'originaria scadenza sarebbe stata al
31.07.2022, data risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione e che, in quanto festivo, ha comportato la proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo). • con riferimento alla pretesa contributiva relativa all'anno 2011, alla luce della comunicazione del Modello 5 avvenuta in data 11.06.2012 il termine decennale di prescrizione era destinato a scadere in data 11.06.2022 tale per cui la delibera di retrodatazione dell'iscrizione della professionista alla avvenuta in data 26.01.2022 e la sua regolare notifica avvenuta in CP_1
data 04.02.2022 sono sufficienti ad interrompere il decorso termine decennale di prescrizione.
Ne consegue il rigetto integrale del ricorso
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (euro 3.871,18, corrispondenti alle annualità 2010 e 2011) e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, Parte_1
in favore della oltre spese documentate e Controparte_1
accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 06.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara