Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 1992 |
Commentari • 17
- 1. Congedi permessi e ferie Archivihttps://ablabour.it/news2/
Congedo parentale: applicazione dell'indennità maggiorata Da questa settimana si concretizza l'ulteriore aumento del sostegno economico destinato ai genitori, che si assentano dal lavoro per godere, successivamente al congedo di maternità o paternità, di un ulteriore periodo di astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale). Lunedì 26 Maggio 2025 è stata pubblicata la circolare dell'INPS, che consente l'applicazione effettiva del nuovo incremento dell'indennità del congedo parentale. La disposizione normativa di riferimento, la legge di Bilancio 2025, era entrata in vigore il 1° Gennaio 2025, ma necessitava, per la sua operatività, della circolare dell'INPS, l'ente che sosterrà la …
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Giurisprudenza • 52
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3989Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati: dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3587/2021 Registro Generale Lavoro, vertente TRA Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo de Marchis, come da procura in atti appellanti E Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da …Leggi di più...
- contributo unificato·
- art. 2697 c.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 2120 c.c.·
- retribuzione onnicomprensiva·
- t.f.r.·
- compensazione spese di lite·
- contrattazione collettiva·
- onere della prova·
- art. 118 disp. att. c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , come sostituito dall' articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Nota all'art. 1:
- L'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 53/1990 , e' cosi' formulato:
"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa".