Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 1992 |
Commentari • 15
- 1. Operazioni elettorali e riposi compensativihttps://www.publika.it/ · 8 ottobre 2025 · 1
Domanda Alcuni cittadini che hanno preso parte alle operazioni di seggio in occasione delle recenti elezioni, in veste di presidenti o scrutatori, ci chiedono dei chiarimenti relativamente ai riposi compensativi spettanti, considerando il fatto che l'impegno in questione ha riguardato i giorni di sabato 25 maggio, domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio (notte). Risposta Preliminarmente, occorre segnalare che la questione potrebbe essere trattata in modo differente dai diversi CCNL applicabili alle varie categorie di lavoratori. A livello elettorale la materia è normata dall'art. 119 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della …
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Giurisprudenza • 52
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2024, n. 3989Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati: dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. il giorno 19.11.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3587/2021 Registro Generale Lavoro, vertente TRA Parte_1 , Parte_2 , Parte_3 , Parte_4 , rappresentati e difesi dall'avv. Carlo de Marchis, come da procura in atti appellanti E Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Enzo Morrico e Giosafat Riganò, come da …Leggi di più...
- contributo unificato·
- art. 2697 c.c.·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- art. 2120 c.c.·
- retribuzione onnicomprensiva·
- t.f.r.·
- compensazione spese di lite·
- contrattazione collettiva·
- onere della prova·
- art. 118 disp. att. c.p.c.
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , come sostituito dall' articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 , va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Nota all'art. 1:
- L'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 , come sostituito dall' art. 11 della legge n. 53/1990 , e' cosi' formulato:
"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche', in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa".