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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2096 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Corrias (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Oristano n. 1 C.F._1
a Tortolì, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Valeriani (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Leopoldo C.F._2
Nobili n. 3 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1130/2022 del 27.10.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.6.2024:
Appellante : Parte_1
“- Preliminarmente: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza gravata e comunque revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 9 - Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia n.
1530/2021 – RG 3520/2021, con cui si intimava di pagare alla la somma Controparte_1 di € 80.288,20 a titolo di corrispettivo per la vendita di alcuni beni, ceduto alla CP_1 dalla venditrice Qui s.r.l. nell'ambito di un'operazione di factoring;
[...]
- Comunque, statuire che nulla è dovuto da parte della in favore di Parte_1
per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
- Se del caso, anche in riforma dell'ordinanza istruttoria di primo grado del 7 luglio 2022, ammettere la prova orale richiesta dall'appellante nel punto II) del presente gravame;
- In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di lite, delle spese Controparte_1 generali e degli accessori di legge del doppio grado di giudizio e per le quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario.”
Appellata Controparte_1
“- rigettare integralmente, incluse le richieste istruttorie, l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1130/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, quindi il decreto ingiuntivo n. 1530/2021, e pertanto condannare a pagare la Parte_1 somma di 80.288,20 euro a titolo di capitale, oltre le spese legali liquidate nella sentenza e nel decreto ingiuntivo, nonché interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi dalla data di scadenza delle fattura sino al saldo effettivo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannare al risarcimento del Parte_1 danno ovvero al pagamento di una somma che sarà equitativamente determinato dalla Corte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche per il presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ( o cessionaria), otteneva dal Tribunale Controparte_1 CP_1
di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 1530/2021 del 31.8.2021 nei confronti di
( o debitore ceduto) per l'importo di € 80.288,20 quale Parte_1 Pt_1
somma dovuta per due fatture (n. 25/FE e n. 100/FE) in forza del contratto di factoring con il quale la società QUI S.R.L. (QUI o cedente) aveva ceduto a i propri CP_1
crediti.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione, esponendo: Pt_1
- non aveva mai aderito alla cessione del credito che non era mai stata Pt_1
notificata;
- i documenti prodotti dalla controparte non erano idonei a produrre alcun impegno contrattuale della nei confronti di in quanto non Pt_1 CP_1
sottoscritti dal legale rappresentante della società;
- non aveva mai ricevuto le PEC contenente l'avviso di cessione del Pt_1
credito dalla in quanto inviate ad un indirizzo errato;
CP_1
- non vi era la prova del rapporto sottostante e le fatture prodotte non dimostravano l'esistenza di un contratto di compravendita tra la e la QUI srl ed i beni ivi Pt_1
pagina 2 di 9 indicati non erano mai stati consegnati;
- la sottoscrizione apposta in calce alla fatt. n. 25/FE del 12/01/2021 così come quelle sulle lettere di adesione alla cessione del credito non era dell'Amministratrice della
(di cui veniva disconosciuta la firma), mentre la fatt. n. 100/FE del Pt_1
26/02/2021 non riportava alcuna sottoscrizione;
- era priva di legittimazione attiva. CP_1
L'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_1
- aveva stipulato con QUI S.r.l il contratto di factoring pro soluto CP_1
n. 736/2020, in data 18.11.2020 e 23.11.2020, in forza del quale venivano ceduti i crediti vantati nei confronti del debitore ceduto;
Pt_1
- era stata informata della cessione di credito con comunicazione del Pt_1
25.11.2020, alla quale espressamente aveva aderito in data 01.12.2020;
- con pec del 13.1.2021 e del 3.3.2021 aveva notificato al debitore CP_1 ceduto, l'avvenuta cessione delle due fatture azionate monitoriamente;
- la aveva dato seguito alle comunicazioni sottoscrivendo le lettere di Pt_1
adesione che erano state restituite a via PEC rispettivamente il CP_1
14.1.2021 e 3.3.2021;
- con le suddette lettere di adesione, aveva confermato l'esistenza dei Pt_1
crediti ceduti, derivanti da forniture regolarmente effettuate dalla cedente e aveva riconosciuto unico titolare degli stessi;
CP_1
- le comunicazioni erano state regolarmente ricevute all'indirizzo
“ utilizzato da fino al 18.03.2021, come risultava Email_1 Pt_1 dalla visura camerale. concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo.
4. Autorizzata l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, all'esito della trattazione il
Tribunale, con sentenza n. 1130/2022, rigettava l'opposizione.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1
6. Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
7. All'udienza del 25.6.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per pagina 3 di 9 memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza sostenendo che nella fattispecie, la cessione del credito a favore di CP_1
sarebbe invalida in quanto le prestazioni della ceduta QUI, oggetto delle fatture azionate monitoriamente, non sarebbero state ricevute da e non Pt_1 CP_1 avrebbe provato l'esistenza del credito. In particolare, la sentenza sarebbe censurabile laddove ha ritenuto provato il rapporto sottostante per effetto dell'adesione dell'appellante alla cessione, nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti prodotti dall'appellata che non sarebbero state apposte dal legale rappresentante di (la Pt_1
sig. ; sul punto il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che detto Persona_1
disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, sarebbe non validamente effettuato in difetto di una dichiarazione di diversità da parte di tutti gli organi societari rappresentativi identificati, dato che nella fattispecie la era Pt_1 amministrata da un unico soggetto. Inoltre, secondo l'appellante, l'accettazione o l'adesione di alla cessione non potrebbe comunque comportare il riconoscimento tacito del Pt_1
debito e non impedirebbe al debitore ceduto di formulare le eccezioni relative al rapporto sottostante.
9. Strettamente connesso a dette censure, con il terzo motivo l'appellante reitera le eccezioni formulate in primo grado, ribadendo in particolare sia il disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti n. 2 (adesione alla cessione del 1.12.2020), n. 3 (fatt. n. 25/FE), n. 7 (adesione alla cessione del 13.1.2021) e n. 8 (adesione alla cessione del 2.3.2021), sia il mancato ricevimento delle PEC contenenti tali documenti, in quanto inviate ad un indirizzo errato. Con conseguente difetto di legittimazione attiva della CP_1
10. I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
11. In generale, in tema di cessione del credito la cui disciplina è applicabile al factoring, il contratto ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito,
pagina 4 di 9 per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 23257/2021). Inoltre, nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio (Cass. n. 28093/2021). L'eventuale invalidità del rapporto sottostante al credito non determina automaticamente l'invalidità della cessione. La notificazione o l'accettazione della cessione al contraente ceduto sono atti a forma libera, purché idonei a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio
(Cass. n. 7919/2004).
12. Ricostruito brevemente il quadro giuridico, venendo alla fattispecie, la Corte osserva come la documentazione afferente alla cessione del credito è avvenuta tramite posta elettronica certificata delle due società; innanzitutto, l'affermazione dell'appellante, secondo la quale detta documentazione sarebbe stata inviata da all'indirizzo errato CP_1
(naviomed.srl@legalmail.it) anziché a quello corretto ( , è smentita Email_2
dalla visura camerale (doc. 13) dalla quale emerge che la modifica della PEC (da naviomed.srl@legalmail.it a risulta effettuata a far data dal Email_2
18.3.2021, ovvero in epoca successiva alle predette comunicazioni. D'altra parte, la ha risposto alle PEC di utilizzando proprio l'indirizzo Pt_1 CP_1
(v. doc. 9 e 10 fasc. app.ta). Email_3
13. Va rilevato che l'invio delle comunicazioni mediante l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata garantisce la prova dell'invio e la prova della consegna ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'invio di una PEC, il gestore del server del mittente invia a quest'ultimo una ricevuta che costituisce valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio, con precisa indicazione temporale del momento in cui è stata inviata. Il gestore del server del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella sua casella, fornisce al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento nel quale è avvenuta.
14. Chiarito il meccanismo, la PEC, oltre a certificare la trasmissione, certifica anche il contenuto del messaggio, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005. La PEC è in grado di attestare in maniera certa l'avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità
pagina 5 di 9 di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma non il file allegato ad essa.
Pertanto, se alla PEC è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni, la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file. La PEC offre quindi la prova legale del testo al suo interno ossia di quanto in essa è stato scritto dal mittente, mentre per quanto concerne gli eventuali allegati, l'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata dalla firma digitale, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
15. Orbene, nella fattispecie la , nelle PEC del 14.1.2021 e 3.3.2021 (doc. 9 e Pt_1
10) inviate in risposta alla richiesta di adesione alla cessione da parte di CP_1 dichiara di allegare il “documento di adesione firmato” in precedenza inviato dal factor. Tale affermazione contenuta nel testo del messaggio ha quindi valore probatorio certificato ed esprime la volontà inequivoca di di aderire alla cessione (e quindi ai relativi Pt_1
obblighi), rendendo privo di rilevanza il successivo disconoscimento della firma sul documento allegato, dato che è la stessa a confermare di aver aderito alle Pt_1
cessioni e di averlo firmato (come peraltro correttamente rilevato dal Tribunale). E ciò è in linea con i più recenti orientamenti della Suprema Corte improntati ad un minor rigore formalistico in tema di valore legale degli allegati alle PEC (1). La piena efficacia della cessione concretizzatasi con lo scambio delle PEC, supera quindi il disconoscimento delle firme sugli allegati, stante la piena riconducibilità alla dell'indirizzo PEC Pt_1
utilizzato da questa.
16. Accertata la validità delle adesioni inviate da , è possibile passare all'esame Pt_1
del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione delle richieste istruttorie orali;
l'appellante reitera l'istanza di ammissione di prova per testi diretta a dimostrare sia la mancata consegna della merce oggetto delle fatture ovvero l'inadempimento della QUI s.r.l., sia le vicende interne alla compagine sociale di
. Pt_1
17. La Corte ritiene che la censura e la relativa richiesta istruttoria vadano disattese.
18. Quanto ai capitoli (n. 3-5) inerenti gli eventi interni alla , questi sono Pt_1
(1) V. Cass. n. 18529/2024 con la quale è stata ritenuta valida l'impugnazione di un licenziamento a mezzo PEC con allegato un file word, non firmato, in quanto nel messaggio si faceva riferimento a tale allegato.
pagina 6 di 9 irrilevanti ed influenti, trattandosi di circostanze esterne al rapporto in contenzioso.
19. Quanto ai capitoli relativi all'eccezione di inadempimento del contratto sottostante da parte della QUI s.r.l. (cap. 1 e 2), occorre esaminare il regime delle eccezioni opponibili cessionario da parte del debitore ceduto nel contratto di factoring (2) così come delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
20. In tema di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto, la Cassazione ha operato una distinzione temporale, scandita dall'avvenuta accettazione o meno della cessione.
21. Il debitore ceduto può sempre opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. E del pari, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto.
22. In sintesi, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (v. Cass. n.
24657/2016).
(2)il contratto di "factoring", anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 52/1991, è una convenzione atipica attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente
(fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1510/2001; 2746/2007; 15797/2009).
pagina 7 di 9 23. Venendo alla fattispecie l'appellante ha eccepito la mancata consegna delle merci oggetto delle fatture. La ha però comunicato la propria adesione alla cessione delle due Pt_1
fatture, attraverso la trasmissione a mezzo PEC delle relative lettere di adesione del 14.1.2021
e 3.3.2021, sulla cui validità si è già detto (v. motivo sub 1); nelle lettere di adesione la ha confermato che “i crediti ceduti derivano da forniture regolarmente Pt_1
effettuate secondo gli accordi per le quali la cedente ha esattamente adempiuto con consegna delle merci e/o prestazione dei servizi previsti, esenti da vizi e imperfezioni, non soggette a contestazioni…di conseguenza ci riconosciamo debitori per gli importi relativi ai crediti inerenti le fatture individuate, che alla scadenza provvederemo a pagare… (doc. 9-10). Tale dichiarazione integra un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., con conseguente esonero della dall'onere di provare il rapporto fondamentale, dovendosi CP_1 riconoscere l'appellata unica titolare dei crediti. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova orale richiesti in quanto contrastanti con le evidenze documentali agli atti e pertanto l'eccezione di inadempimento è infondata.
24. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
25. Quanto infine alla richiesta di parte dell'appellata di condanna per lite temeraria, la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cass.
SS.UU. n. 22405/2018). Ma va anche considerato che la norma configura una sanzione di carattere pubblicistico volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione della condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”.
pagina 8 di 9 26. Nella fattispecie la Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., avuto riguardo alla condotta imputabile all'appellante, la quale ha svolto eccezioni e allegazioni in contrasto con la documentazione agli atti (v. riconoscimento di debito), configurandosi una tipica ipotesi di abuso del processo. Tale danno può essere liquidato in via equitativa in complessivi € 3.000,00 da corrispondere all'appellata.
27. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1130/2022
27.10.2022, pubblicata il 31.10.2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 carica pagare a a somma di € 3.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.; Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1
carica a rifondere a le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in € 9.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
[...]
dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 27.5.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2096 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Antonio Corrias (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Oristano n. 1 C.F._1
a Tortolì, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Valeriani (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Leopoldo C.F._2
Nobili n. 3 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1130/2022 del 27.10.2022, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 25.6.2024:
Appellante : Parte_1
“- Preliminarmente: sospendere la provvisoria esecutività della sentenza gravata e comunque revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 9 - Nel merito: Revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia n.
1530/2021 – RG 3520/2021, con cui si intimava di pagare alla la somma Controparte_1 di € 80.288,20 a titolo di corrispettivo per la vendita di alcuni beni, ceduto alla CP_1 dalla venditrice Qui s.r.l. nell'ambito di un'operazione di factoring;
[...]
- Comunque, statuire che nulla è dovuto da parte della in favore di Parte_1
per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
- Se del caso, anche in riforma dell'ordinanza istruttoria di primo grado del 7 luglio 2022, ammettere la prova orale richiesta dall'appellante nel punto II) del presente gravame;
- In ogni caso, condannare la al pagamento delle spese di lite, delle spese Controparte_1 generali e degli accessori di legge del doppio grado di giudizio e per le quali lo scrivente procuratore si dichiara antistatario.”
Appellata Controparte_1
“- rigettare integralmente, incluse le richieste istruttorie, l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1130/2022 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, quindi il decreto ingiuntivo n. 1530/2021, e pertanto condannare a pagare la Parte_1 somma di 80.288,20 euro a titolo di capitale, oltre le spese legali liquidate nella sentenza e nel decreto ingiuntivo, nonché interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi dalla data di scadenza delle fattura sino al saldo effettivo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., condannare al risarcimento del Parte_1 danno ovvero al pagamento di una somma che sarà equitativamente determinato dalla Corte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche per il presente procedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ( o cessionaria), otteneva dal Tribunale Controparte_1 CP_1
di Reggio Emilia il decreto ingiuntivo n. 1530/2021 del 31.8.2021 nei confronti di
( o debitore ceduto) per l'importo di € 80.288,20 quale Parte_1 Pt_1
somma dovuta per due fatture (n. 25/FE e n. 100/FE) in forza del contratto di factoring con il quale la società QUI S.R.L. (QUI o cedente) aveva ceduto a i propri CP_1
crediti.
2. Avverso il provvedimento monitorio, proponeva opposizione, esponendo: Pt_1
- non aveva mai aderito alla cessione del credito che non era mai stata Pt_1
notificata;
- i documenti prodotti dalla controparte non erano idonei a produrre alcun impegno contrattuale della nei confronti di in quanto non Pt_1 CP_1
sottoscritti dal legale rappresentante della società;
- non aveva mai ricevuto le PEC contenente l'avviso di cessione del Pt_1
credito dalla in quanto inviate ad un indirizzo errato;
CP_1
- non vi era la prova del rapporto sottostante e le fatture prodotte non dimostravano l'esistenza di un contratto di compravendita tra la e la QUI srl ed i beni ivi Pt_1
pagina 2 di 9 indicati non erano mai stati consegnati;
- la sottoscrizione apposta in calce alla fatt. n. 25/FE del 12/01/2021 così come quelle sulle lettere di adesione alla cessione del credito non era dell'Amministratrice della
(di cui veniva disconosciuta la firma), mentre la fatt. n. 100/FE del Pt_1
26/02/2021 non riportava alcuna sottoscrizione;
- era priva di legittimazione attiva. CP_1
L'opponente concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Si costituiva in giudizio la sponendo: Controparte_1
- aveva stipulato con QUI S.r.l il contratto di factoring pro soluto CP_1
n. 736/2020, in data 18.11.2020 e 23.11.2020, in forza del quale venivano ceduti i crediti vantati nei confronti del debitore ceduto;
Pt_1
- era stata informata della cessione di credito con comunicazione del Pt_1
25.11.2020, alla quale espressamente aveva aderito in data 01.12.2020;
- con pec del 13.1.2021 e del 3.3.2021 aveva notificato al debitore CP_1 ceduto, l'avvenuta cessione delle due fatture azionate monitoriamente;
- la aveva dato seguito alle comunicazioni sottoscrivendo le lettere di Pt_1
adesione che erano state restituite a via PEC rispettivamente il CP_1
14.1.2021 e 3.3.2021;
- con le suddette lettere di adesione, aveva confermato l'esistenza dei Pt_1
crediti ceduti, derivanti da forniture regolarmente effettuate dalla cedente e aveva riconosciuto unico titolare degli stessi;
CP_1
- le comunicazioni erano state regolarmente ricevute all'indirizzo
“ utilizzato da fino al 18.03.2021, come risultava Email_1 Pt_1 dalla visura camerale. concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo.
4. Autorizzata l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, all'esito della trattazione il
Tribunale, con sentenza n. 1130/2022, rigettava l'opposizione.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Parte_1
6. Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
7. All'udienza del 25.6.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per pagina 3 di 9 memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza sostenendo che nella fattispecie, la cessione del credito a favore di CP_1
sarebbe invalida in quanto le prestazioni della ceduta QUI, oggetto delle fatture azionate monitoriamente, non sarebbero state ricevute da e non Pt_1 CP_1 avrebbe provato l'esistenza del credito. In particolare, la sentenza sarebbe censurabile laddove ha ritenuto provato il rapporto sottostante per effetto dell'adesione dell'appellante alla cessione, nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti prodotti dall'appellata che non sarebbero state apposte dal legale rappresentante di (la Pt_1
sig. ; sul punto il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che detto Persona_1
disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, sarebbe non validamente effettuato in difetto di una dichiarazione di diversità da parte di tutti gli organi societari rappresentativi identificati, dato che nella fattispecie la era Pt_1 amministrata da un unico soggetto. Inoltre, secondo l'appellante, l'accettazione o l'adesione di alla cessione non potrebbe comunque comportare il riconoscimento tacito del Pt_1
debito e non impedirebbe al debitore ceduto di formulare le eccezioni relative al rapporto sottostante.
9. Strettamente connesso a dette censure, con il terzo motivo l'appellante reitera le eccezioni formulate in primo grado, ribadendo in particolare sia il disconoscimento delle sottoscrizioni sui documenti n. 2 (adesione alla cessione del 1.12.2020), n. 3 (fatt. n. 25/FE), n. 7 (adesione alla cessione del 13.1.2021) e n. 8 (adesione alla cessione del 2.3.2021), sia il mancato ricevimento delle PEC contenenti tali documenti, in quanto inviate ad un indirizzo errato. Con conseguente difetto di legittimazione attiva della CP_1
10. I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
11. In generale, in tema di cessione del credito la cui disciplina è applicabile al factoring, il contratto ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito,
pagina 4 di 9 per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (v. Cass. n. 23257/2021). Inoltre, nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio (Cass. n. 28093/2021). L'eventuale invalidità del rapporto sottostante al credito non determina automaticamente l'invalidità della cessione. La notificazione o l'accettazione della cessione al contraente ceduto sono atti a forma libera, purché idonei a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio
(Cass. n. 7919/2004).
12. Ricostruito brevemente il quadro giuridico, venendo alla fattispecie, la Corte osserva come la documentazione afferente alla cessione del credito è avvenuta tramite posta elettronica certificata delle due società; innanzitutto, l'affermazione dell'appellante, secondo la quale detta documentazione sarebbe stata inviata da all'indirizzo errato CP_1
(naviomed.srl@legalmail.it) anziché a quello corretto ( , è smentita Email_2
dalla visura camerale (doc. 13) dalla quale emerge che la modifica della PEC (da naviomed.srl@legalmail.it a risulta effettuata a far data dal Email_2
18.3.2021, ovvero in epoca successiva alle predette comunicazioni. D'altra parte, la ha risposto alle PEC di utilizzando proprio l'indirizzo Pt_1 CP_1
(v. doc. 9 e 10 fasc. app.ta). Email_3
13. Va rilevato che l'invio delle comunicazioni mediante l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata garantisce la prova dell'invio e la prova della consegna ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'invio di una PEC, il gestore del server del mittente invia a quest'ultimo una ricevuta che costituisce valore legale dell'avvenuta (o mancata) trasmissione del messaggio, con precisa indicazione temporale del momento in cui è stata inviata. Il gestore del server del destinatario, dopo aver depositato il messaggio PEC nella sua casella, fornisce al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione del momento nel quale è avvenuta.
14. Chiarito il meccanismo, la PEC, oltre a certificare la trasmissione, certifica anche il contenuto del messaggio, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005. La PEC è in grado di attestare in maniera certa l'avvenuta trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità
pagina 5 di 9 di spedizione (data, ora e formato) ed anche il suo contenuto, ma non il file allegato ad essa.
Pertanto, se alla PEC è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni, la ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file. La PEC offre quindi la prova legale del testo al suo interno ossia di quanto in essa è stato scritto dal mittente, mentre per quanto concerne gli eventuali allegati, l'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata dalla firma digitale, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
15. Orbene, nella fattispecie la , nelle PEC del 14.1.2021 e 3.3.2021 (doc. 9 e Pt_1
10) inviate in risposta alla richiesta di adesione alla cessione da parte di CP_1 dichiara di allegare il “documento di adesione firmato” in precedenza inviato dal factor. Tale affermazione contenuta nel testo del messaggio ha quindi valore probatorio certificato ed esprime la volontà inequivoca di di aderire alla cessione (e quindi ai relativi Pt_1
obblighi), rendendo privo di rilevanza il successivo disconoscimento della firma sul documento allegato, dato che è la stessa a confermare di aver aderito alle Pt_1
cessioni e di averlo firmato (come peraltro correttamente rilevato dal Tribunale). E ciò è in linea con i più recenti orientamenti della Suprema Corte improntati ad un minor rigore formalistico in tema di valore legale degli allegati alle PEC (1). La piena efficacia della cessione concretizzatasi con lo scambio delle PEC, supera quindi il disconoscimento delle firme sugli allegati, stante la piena riconducibilità alla dell'indirizzo PEC Pt_1
utilizzato da questa.
16. Accertata la validità delle adesioni inviate da , è possibile passare all'esame Pt_1
del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione delle richieste istruttorie orali;
l'appellante reitera l'istanza di ammissione di prova per testi diretta a dimostrare sia la mancata consegna della merce oggetto delle fatture ovvero l'inadempimento della QUI s.r.l., sia le vicende interne alla compagine sociale di
. Pt_1
17. La Corte ritiene che la censura e la relativa richiesta istruttoria vadano disattese.
18. Quanto ai capitoli (n. 3-5) inerenti gli eventi interni alla , questi sono Pt_1
(1) V. Cass. n. 18529/2024 con la quale è stata ritenuta valida l'impugnazione di un licenziamento a mezzo PEC con allegato un file word, non firmato, in quanto nel messaggio si faceva riferimento a tale allegato.
pagina 6 di 9 irrilevanti ed influenti, trattandosi di circostanze esterne al rapporto in contenzioso.
19. Quanto ai capitoli relativi all'eccezione di inadempimento del contratto sottostante da parte della QUI s.r.l. (cap. 1 e 2), occorre esaminare il regime delle eccezioni opponibili cessionario da parte del debitore ceduto nel contratto di factoring (2) così come delineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
20. In tema di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto, la Cassazione ha operato una distinzione temporale, scandita dall'avvenuta accettazione o meno della cessione.
21. Il debitore ceduto può sempre opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. E del pari, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengano fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto.
22. In sintesi, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (v. Cass. n.
24657/2016).
(2)il contratto di "factoring", anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 52/1991, è una convenzione atipica attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente
(fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. n. 1510/2001; 2746/2007; 15797/2009).
pagina 7 di 9 23. Venendo alla fattispecie l'appellante ha eccepito la mancata consegna delle merci oggetto delle fatture. La ha però comunicato la propria adesione alla cessione delle due Pt_1
fatture, attraverso la trasmissione a mezzo PEC delle relative lettere di adesione del 14.1.2021
e 3.3.2021, sulla cui validità si è già detto (v. motivo sub 1); nelle lettere di adesione la ha confermato che “i crediti ceduti derivano da forniture regolarmente Pt_1
effettuate secondo gli accordi per le quali la cedente ha esattamente adempiuto con consegna delle merci e/o prestazione dei servizi previsti, esenti da vizi e imperfezioni, non soggette a contestazioni…di conseguenza ci riconosciamo debitori per gli importi relativi ai crediti inerenti le fatture individuate, che alla scadenza provvederemo a pagare… (doc. 9-10). Tale dichiarazione integra un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., con conseguente esonero della dall'onere di provare il rapporto fondamentale, dovendosi CP_1 riconoscere l'appellata unica titolare dei crediti. Ne consegue l'inammissibilità dei capitoli di prova orale richiesti in quanto contrastanti con le evidenze documentali agli atti e pertanto l'eccezione di inadempimento è infondata.
24. In conclusione l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della decisione impugnata.
25. Quanto infine alla richiesta di parte dell'appellata di condanna per lite temeraria, la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (v. Cass.
SS.UU. n. 22405/2018). Ma va anche considerato che la norma configura una sanzione di carattere pubblicistico volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione della condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”.
pagina 8 di 9 26. Nella fattispecie la Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., avuto riguardo alla condotta imputabile all'appellante, la quale ha svolto eccezioni e allegazioni in contrasto con la documentazione agli atti (v. riconoscimento di debito), configurandosi una tipica ipotesi di abuso del processo. Tale danno può essere liquidato in via equitativa in complessivi € 3.000,00 da corrispondere all'appellata.
27. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022.
28. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1130/2022
27.10.2022, pubblicata il 31.10.2022;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1 carica pagare a a somma di € 3.000,00 ex art. 96 co. 3 c.p.c.; Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1
carica a rifondere a le spese di lite del presente giudizio di Controparte_1 appello, che liquida in € 9.000,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante Parte_1
il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
[...]
dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Bologna, 27.5.2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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