TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 14/10/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
509 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di IA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 509 /2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in RAVENNA in data 16/02/2008 tra i coniugi:
1. , nato in ROMANIA in [...]_1
24/09/1985, - ; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. FRANCIA CESARE e dall' avv.
GIACALONE GIULIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 12.9.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in RAVENNA in data 16/02/2008 tra i coniugi:
1. , nato in ROMANIA in [...]_1
24/09/1985, - ; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RAVENNA - Atto 29, P
1, Reg. Ufficio anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/03/2025, che integralmente si riportano:
1. …omississ…
2. I sigg. e si impegnano al reciproco rispetto;
CP_1 Pt_1
2 3. Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno, ferma restando la relativa comunicazione nell'interesse dei figli;
4. La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare Pt_1
unitamente ai figli;
5. I figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre;
6. Poiché il padre lavora con orario modulato su turni (come peraltro la madre) terrà con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì con il seguente orario: dalle ore 8,00 (per accompagnarli a scuola) alle ore 12,30 quando il suo turno di lavoro sarà dalle ore 13,15 alle ore 20,45, dalle ore 14,30 alle ore 20,30 ( comprendente anche la cena) quando il suo turno di lavoro sarà dalle ore 6,00 alle 13,30, dalle ore
16,30 alle ore 20,30 ( comprendente anche la cena) quando il suo turno di lavoro sarà dalle ore 7,00 alle 15,45. Il padre inoltre potrà tenere con sé i figli due fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8,00 fino alla domenica sera entro le ore 20.00. I turni di lavoro del padre saranno comunicati alla madre in modo tale da renderle noto se i figli resteranno col padre la mattina o il pomeriggio, non appena resi disponibili dall'azienda e comunque entro il sabato precedente per la settimana successiva;
7. Ciascun genitore, nei giorni in cui avrà con sé i figli, si occuperà di accompagnarli alle attività sportive, ludiche o ricreative ricadenti in quelle giornate, anche fuori città;
8. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso dovranno avvertire tempestivamente del ritardo e/o della impossibilità di tenere i figli;
9. Durante le vacanze natalizie i figli resteranno con un genitore almeno sette giorni consecutivi comprendenti le festività di Natale e Santo Stefano, a partire dalle ore
8,00 del mattino del giorno 24.12 fino alle ore 20,00 della sera del giorno 30.12, e
3 con l'altro genitore il periodo di vacanze scolastiche comprendenti le festività di
Capodanno, a partire dalle ore 8,00 del giorno 31.12 fino alle ore 20 del giorno
6.01, e così alternativamente di anno in anno. Per l'anno in corso sarà la madre a tenere i figli per le festività di Natale e Santo Stefano;
10. Durante le vacanze pasquali i figli resteranno con il padre ad anni alterni dalle ore 8,00 del mattino del venerdì fino alle ore 20,00 della sera del lunedì successivo;
11. Durante l'estate, si osserverà il calendario ordinario;
entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli, un periodo di 15 giorni anche senza soluzione di continuità, con un preavviso che deve pervenire all'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. Entrambi i genitori potranno portare i figli con sé in vacanza ma si impegnano a comunicare preventivamente il luogo e i dettagli del viaggio. Qualora sorgano dissensi motivati sul viaggio si impegnano a confrontarsi tra loro;
12. Il padre verserà la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
a titolo di contributo al mantenimento a favore dei figli Parte_1 [...]
e , entro il giorno 15 di ciascun mese;
somma da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT;
13. Le parti espressamente si accordano affinché l'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS a sostegno del nucleo familiare con figli, attualmente di euro 467,00 mensili, venga versato sul conto corrente intestato alla sig.ra in qualità di Pt_1
genitore collocatario;
14. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie affrontate per i figli secondo la disciplina prevista dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Forlì di cui le parti dichiarano di averne ricevuto copia. Il genitore che intende sostenere una spesa straordinaria dovrà informare preventivamente l'altro coniuge e, una volta effettuato l'esborso, avrà diritto ad ottenerne il rimborso dall'altro coniuge entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la spesa risulta eseguita, previa esibizione del relativo documento giustificativo;
4 15. Le parti dichiarano che non vi sono ulteriori rapporti patrimoniali da definire;
16. Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
17. Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
18. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, essendo a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel presente atto e di non volersi conciliare;
19. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RAVENNA per quanto di competenza.
Forlì, 14/10/2025 Il Presidente
MO Di IA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 P.M. avvisato 11.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624
– 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. MO Di IA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 509 /2025 R.G.A.C.C. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in RAVENNA in data 16/02/2008 tra i coniugi:
1. , nato in ROMANIA in [...]_1
24/09/1985, - ; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. FRANCIA CESARE e dall' avv.
GIACALONE GIULIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 05/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 12.9.2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in RAVENNA in data 16/02/2008 tra i coniugi:
1. , nato in ROMANIA in [...]_1
24/09/1985, - ; C.F._1
2. , nata in [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di RAVENNA - Atto 29, P
1, Reg. Ufficio anno 2008; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
05/03/2025, che integralmente si riportano:
1. …omississ…
2. I sigg. e si impegnano al reciproco rispetto;
CP_1 Pt_1
2 3. Essi potranno stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente ove riterranno più opportuno, ferma restando la relativa comunicazione nell'interesse dei figli;
4. La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare Pt_1
unitamente ai figli;
5. I figli minori restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre;
6. Poiché il padre lavora con orario modulato su turni (come peraltro la madre) terrà con sé i figli nelle giornate di martedì e giovedì con il seguente orario: dalle ore 8,00 (per accompagnarli a scuola) alle ore 12,30 quando il suo turno di lavoro sarà dalle ore 13,15 alle ore 20,45, dalle ore 14,30 alle ore 20,30 ( comprendente anche la cena) quando il suo turno di lavoro sarà dalle ore 6,00 alle 13,30, dalle ore
16,30 alle ore 20,30 ( comprendente anche la cena) quando il suo turno di lavoro sarà dalle ore 7,00 alle 15,45. Il padre inoltre potrà tenere con sé i figli due fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8,00 fino alla domenica sera entro le ore 20.00. I turni di lavoro del padre saranno comunicati alla madre in modo tale da renderle noto se i figli resteranno col padre la mattina o il pomeriggio, non appena resi disponibili dall'azienda e comunque entro il sabato precedente per la settimana successiva;
7. Ciascun genitore, nei giorni in cui avrà con sé i figli, si occuperà di accompagnarli alle attività sportive, ludiche o ricreative ricadenti in quelle giornate, anche fuori città;
8. I genitori sono tenuti al rispetto degli orari concordati, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso dovranno avvertire tempestivamente del ritardo e/o della impossibilità di tenere i figli;
9. Durante le vacanze natalizie i figli resteranno con un genitore almeno sette giorni consecutivi comprendenti le festività di Natale e Santo Stefano, a partire dalle ore
8,00 del mattino del giorno 24.12 fino alle ore 20,00 della sera del giorno 30.12, e
3 con l'altro genitore il periodo di vacanze scolastiche comprendenti le festività di
Capodanno, a partire dalle ore 8,00 del giorno 31.12 fino alle ore 20 del giorno
6.01, e così alternativamente di anno in anno. Per l'anno in corso sarà la madre a tenere i figli per le festività di Natale e Santo Stefano;
10. Durante le vacanze pasquali i figli resteranno con il padre ad anni alterni dalle ore 8,00 del mattino del venerdì fino alle ore 20,00 della sera del lunedì successivo;
11. Durante l'estate, si osserverà il calendario ordinario;
entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli, un periodo di 15 giorni anche senza soluzione di continuità, con un preavviso che deve pervenire all'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno. Entrambi i genitori potranno portare i figli con sé in vacanza ma si impegnano a comunicare preventivamente il luogo e i dettagli del viaggio. Qualora sorgano dissensi motivati sul viaggio si impegnano a confrontarsi tra loro;
12. Il padre verserà la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
a titolo di contributo al mantenimento a favore dei figli Parte_1 [...]
e , entro il giorno 15 di ciascun mese;
somma da rivalutarsi Per_1 Per_2
annualmente secondo gli indici ISTAT;
13. Le parti espressamente si accordano affinché l'Assegno Unico riconosciuto dall'INPS a sostegno del nucleo familiare con figli, attualmente di euro 467,00 mensili, venga versato sul conto corrente intestato alla sig.ra in qualità di Pt_1
genitore collocatario;
14. Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie affrontate per i figli secondo la disciplina prevista dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Forlì di cui le parti dichiarano di averne ricevuto copia. Il genitore che intende sostenere una spesa straordinaria dovrà informare preventivamente l'altro coniuge e, una volta effettuato l'esborso, avrà diritto ad ottenerne il rimborso dall'altro coniuge entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la spesa risulta eseguita, previa esibizione del relativo documento giustificativo;
4 15. Le parti dichiarano che non vi sono ulteriori rapporti patrimoniali da definire;
16. Le parti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
17. Le parti espressamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
18. Le parti dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, essendo a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel presente atto e di non volersi conciliare;
19. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RAVENNA per quanto di competenza.
Forlì, 14/10/2025 Il Presidente
MO Di IA
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 P.M. avvisato 11.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624
– 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)