Articolo 8 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 luglio 1989
Art. 8. 1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'articolo 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data, successiva al 1 gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione. 2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1986, nonche' le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuita' attivita' produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1o gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20. 3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di societa' diverse, purche' aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere. 4. Sono escluse dai benefici di cui all'articolo 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19 , per la conversione dell'attivita' di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'articolo 1. 5. I contributi di cui all'articolo 2 non possono essere accordati, con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristruttutazione e l'adeguamento della capacita' produttiva secondo le disposizioni della Direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale. 6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 TSLC annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunita' economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari.
Nota all'art. 8, secondo comma:
Il testo del dispositivo del decreto del Ministro della marina mercantile 18 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29 febbraio 1986, e' il seguente:
"Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui alla legge 22 marzo 1985, n. 111 , i cantieri navali sono classificati in maggiori, medi e minori in base ai seguenti requisiti da verificare con riferimento al 1 luglio 1984:
A) Almeno 600 dipendenti diretti o comunque non meno di 400 purche' in tal caso il cantiere sia dotato di:
un bacino ovvero uno scalo fisso di almeno 185 metri di lunghezza;
almeno un mezzo idoneo a sollevare - eventualmente in coppia con un altro - blocchi del peso non inferiore a 60 tonnellate;
un'officina per lavorazioni scafo.
B) Almeno 150 dipendenti diretti o comunque piu' di 50 purche' in tal caso il cantiere sia dotato di:
un bacino o scalo fisso di almeno 130 metri di lunghezza ovvero una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a 1.000 tonnellate;
almeno un mezzo idoneo a sollevare - eventualmente in coppia con un altro - blocchi del peso non inferiore a 30 tonnellate;
un'officina per lavorazioni scafo.
C) Almeno 50 dipendenti diretti o comunque non meno di 30 purche' in tal caso il cantiere sia dotato di:
una superficie operativa, incluse le aree coperte, di almeno 2.000 metri quadrati;
uno scalo fisso di almeno 35 metri di lunghezza ovvero una piattaforma o mezzo di varo per navi con un peso non inferiore a 150 tonnellate;
almeno un mezzo idoneo a sollevare - eventualmente in coppia con un altro - blocchi del peso non inferiore a 7 tonnellate.
Per i cantieri minori che svolgono esclusivamente lavori di riparazione navale il numero minimo dei dipendenti diretti e' ridotto da 30 a 25; per essi non e' richiesto il possesso dei requisiti sussidiari della capacita' di sollevamento e della disponibilita' dello scalo fisso o del bacino sempre che dispongano di uno scalo di alaggio per navi di peso non inferiore a 150 tonnellate".
Entrata in vigore il 6 luglio 1989
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