Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da
Edison S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE IC, non costituita in giudizio;
nei confronti
Fri El S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar, Ludovica Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 138805 del 12.6.2025, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, con cui la RE IC – Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio ha denegato
l’istanza di accesso agli atti del 14.5.2025 presentata dalla società Edison, acquisita al prot. della RE IC n. 114335 del 14.5.2025;
- del provvedimento prot. n. 138805 del 12.6.2025, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 24.6.2025, con cui la RE IC – Direzione Generale dell’Ambiente, Energia e Tutela del Territorio ha trasmesso nuovamente il diniego di accesso agli atti prot. n. 138805 del 12.6.2025 allegando l’atto di “Opposizione della controinteressata Fri-El S.p.a. all’istanza di accesso presentata da Edison S.p.a.” acquisito al prot. regionale n. 13419 del 6.6.2025 e, tuttavia, non trasmesso nel precedente invio;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente rispetto al menzionato diniego;
nonché per l’accertamento e la declaratoria della sussistenza del diritto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i., di Edison ad ottenere ostensione e copia dei documenti oggetto della predetta istanza del 14.5.2025 (acquisita al prot. della RE IC n. 114335 del 14.5.2025) e richiesti alla RE IC;
e per l’ordine di esibizione ex art. 116, co. 4, c.p.a. e, per l’effetto, la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente all’esibizione e al rilascio di copia semplice degli atti richiesti con istanza di accesso del 14.5.2025 (acquisita al prot. della RE IC n. 114335 del 14.5.2025).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fri El S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. PA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 25/7/2025, la società deducente ha impugnato il provvedimento, prot. n. 138805 del 12/6/2025, con cui la RE IC ha respinto la domanda di accesso agli atti, da essa presentata in data 14/5/2025, chiedendo l’accertamento del diritto ad ottenere l’ostensione dei documenti elencati in detta domanda, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990.
1.1. La domanda di accesso per cui è causa ha ad oggetto:
- l’istanza di concessione di derivazione delle acque a scopo idroelettrico dall’esistente invaso "Serra del Corvo - Diga del Basentello", posto al confine delle Regioni IC e Puglia, presentata dall’odierna controinteressata presso gli Uffici della RE IC, in data 5/11/2021, ai sensi del R.D. n. 1775/1933, unitamente alla documentazione progettuale trasmessa a corredo;
- gli atti e i documenti trasmessi dalla controinteressata alla RE IC successivamente alla presentazione dell’istanza concessoria, concernenti la comunicazione di modifiche e/o varianti al Progetto originario ovvero richieste di integrazioni e/o ottimizzazioni progettuali che hanno condotto a una modifica delle coordinate e dei riferimenti catastali dell’opera di presa dell’impianto;
- le note di riscontro trasmesse dalla RE IC alla controinteressata in relazione alle predette comunicazioni di modifiche e/o varianti al Progetto originario, richieste di integrazioni e/o ottimizzazioni progettuali;
- tutti gli atti e documenti da cui sia possibile evincere le modifiche e le integrazioni progettuali apportate al Progetto originario e la data in cui tale modifiche sono state apportate, con copia del Progetto come da ultimo integrato e modificato, oggetto della fase istruttoria;
- ogni altro documento e/o atto esistente ma non conosciuto che consenta di comprendere le modifiche e le integrazioni progettuali apportate all’originario Progetto.
1.2. L’esigenza ostensiva si correla ad una complessa vicenda amministrativa riassumibile, nell’economia del presente giudizio, nei sensi di cui appresso.
In data 12/4/2023, la società deducente ha presentato, presso gli Uffici della RE IC, una domanda concessoria di derivazione delle acque a scopo idroelettrico dall’esistente invaso "Serra del Corvo - Diga del Basentello", posto al confine delle Regioni IC e Puglia, “in concorrenza” rispetto a quella, di analogo contenuto, presentata dalla controinteressata; ciò dopo aver previamente coltivato, sin dal 27/7/2021, il procedimento concessorio relativo al medesimo progetto presso gli Uffici della RE Puglia (dinanzi ai quali la domanda “in concorrenza” era, invece, quella della controinteressata).
In tale peculiare contesto, connotato dall’incertezza in ordine a quale delle due sedi regionali fosse amministrativamente competente sulle domande concessorie in questione (onde stabilire l’ordine di priorità delle due domande), si sono sviluppate, dinanzi al Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, due vicende contenziose:
- la prima (R.G. n. 61/2023), avviata su iniziativa della controinteressata, avente ad oggetto l’impugnazione delle determinazioni dirigenziali della RE Puglia di avvio del procedimento concessorio su istanza della deducente e di pubblicazione del relativo progetto, è stata definita con sentenza n. 58 del 22/4/2025, con la quale, in accoglimento del gravame, gli atti impugnati sono stati annullati per difetto di competenza, sul presupposto che “ le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione " (in specie, quello della RE IC);
- la seconda (R.G. n. 70/2023), avviata invece su iniziativa della deducente, avente ad oggetto l’impugnazione delle determinazioni dirigenziali della RE IC di avvio del procedimento concessorio su istanza della controinteressata e di prima e seconda pubblicazione del relativo progetto, è stata definita con sentenza n. 59 del 22/4/2025, reiettiva delle censure ricorsuali in ragione dell’acclarato radicamento della competenza in materia in capo alla RE IC (prioritariamente e correttamente adita dalla controinteressata).
In connessione con tali vicende e per quanto di specifico interesse ai fini di causa, risulta in fatto che, in data 1/6/2023, pendenti detti giudizi, la società deducente ha presentato una prima istanza di accesso presso la RE IC, avente sostanzialmente ad oggetto i medesimi atti e documenti che qui rilevano; detta istanza non è stata riscontrata nei successivi trenta giorni ed il relativo provvedimento di rigetto tacito è rimasto inoppugnato.
In data 14/5/2025, la società ha presentato l’istanza per cui è causa, come sopra dettagliata, evidenziando che la stessa “ si basa su fatti nuovi idonei a fondare una diversa prospettazione della posizione legittimante all’accesso in capo alla scrivente ”, quali:
- le modifiche progettuali apportate dalla società controinteressata, nel luglio 2022, nell’ambito del procedimento di V.I.A. ministeriale (relativamente ai seguenti aspetti: una diversa ubicazione delle opere di presa dell’impianto, con conseguente modifica delle relative coordinate geografiche e dei riferimenti catastali; una modifica del layout della centrale di produzione; una modifica del profilo planimetrico della condotta), alle quali si correla l’esigenza di conoscere “ se e in che termini ” il progetto pendente dinanzi alla RE IC abbia subito analoghe modifiche progettuali ed in quale data (nel luglio 2022 ovvero in un momento successivo);
- l’adozione della sfavorevole sentenza del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, n. 59 del 22/4/2025, cui si correla, anche nella prospettiva della coltivazione avverso di essa del rimedio cassatorio, la “ necessità di accedere a tutta la documentazione relativa al Progetto Fri-El da cui è possibile desumere l’entità delle modifiche apportate al Progetto presentato in sede concessoria e il momento in cui tali modifiche sono state (o meno) effettivamente trasmesse alla RE IC ”.
Tale ultima domanda ostensiva è stata respinta dalla RE IC con il provvedimento gravato, nel quale l’Amministrazione ha motivato la reiezione in (mera) adesione “ alle osservazioni formulate dalla Società Fri-El S.p.A. ” in sede di opposizione all’accesso, queste ultime dirette ad obiettare l’inammissibilità dell’istanza siccome meramente reiterativa di quella dell’1/6/2023, la carenza di legittimazione e di interesse all’accesso agli atti e la natura esplorativa dell’istanza di accesso, l’insussistenza di un interesse defensionale all’accesso.
1.2. Con il gravame, la società deducente ha censurato sotto più profili tale determinazione reiettiva, evidenziando, per converso, la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ostensiva.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, la società controinteressata, la quale ne ha eccepito in rito l’inammissibilità, per le ragioni già esposte in sede procedimentale.
3. Alla camera di consiglio del 19/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Deve, infatti, ritenersi - in adesione alle censure articolate nel ricorso - che la consumata preclusione al pieno dispiegarsi del diritto all’accesso per cui è causa è illegittima, per violazione degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990.
La società ricorrente, nella riferita qualitas di titolare di una domanda concessoria di derivazione delle acque “in concorrenza” con quella presentata dalla società controinteressata, entrambe pendenti presso la RE IC, vanta, indubbiamente, una posizione differenziata e qualificata, rispetto alla generalità dei consociati, che la legittima all’acquisizione degli atti sopraindicati (oggetto della richiesta ostensiva), poiché afferenti al progetto riferibile alla società controinteressata (che, come detto, risulta cronologicamente prioritario dinanzi a detta Amministrazione).
L’incontestata circostanza della concorrenza (alternatività) tra i due progetti conduce altresì a riconoscere, in capo alla società ricorrente, la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale (corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stato chiesto l'accesso) alla verifica dell’ iter autorizzatorio riguardante il progetto concorrente, nella specifica prospettiva dell’effettivo mantenimento, da parte di quest’ultimo, della priorità maturata presso la RE IC.
L’istanza ostensiva non si presenta meramente emulativa, preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa ovvero generica, come opinato dalla società controinteressata, in quanto in essa è stata adeguatamente circostanziata l’esigenza alla quale la richiesta si correla, essendosi evidenziata la “ necessità di accedere a tutta la documentazione relativa al Progetto Fri-El da cui è possibile desumere l’entità delle modifiche apportate al Progetto presentato in sede concessoria e il momento in cui tali modifiche sono state (o meno) effettivamente trasmesse alla RE IC ”; né può porsi a carico dell’interessata l'indicazione puntuale e precisa del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare (di cui essa presume ragionevolmente l'esistenza), con conseguente ingiustificato aggravamento della sua posizione, dovendo ritenersi sufficiente una richiesta, come quella formulata, in grado di consentire all'Amministrazione, senza spendere attività di formazione ed elaborazione di dati, l'individuazione della pratica autorizzatoria di interesse e la conseguente estrapolazione dei relativi atti (nei limiti di quanto effettivamente richiesto).
Nella prospettiva da ultimo descritta, è opinione del Collegio che, a tacer d’altro, la richiamata sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, n. 59 del 22/4/2025, diversamente da quanto ritenuto dalla società controinteressata, rappresenta un oggettivo e rilevante aliquid novi rispetto al contesto fattuale nel quale è maturata la precedente istanza di accesso (il cui diniego per silentium è rimasto inoppugnato), poiché:
- risolutiva, in senso sfavorevole per la società ricorrente, della questione (sino a quel momento costituente una mera res litigiosa ) relativa all’individuazione dell’Amministrazione regionale munita della competenza a provvedere sull’autorizzazione del progetto de quo (in specie, la RE IC);
- dunque, in grado di (ri)attualizzare, nell’ottica della valutazione di ammissibilità dell’istanza ostensiva in esame (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 20/4/2006, n. 7), l’interesse della società ricorrente ad accedere agli atti del procedimento riguardante l’autorizzazione del progetto ivi presentato dalla società controinteressata (in via prioritaria rispetto alla ricorrente), onde verificarne la legittimità.
Ciò a prescindere dall’effettiva utilità di tale documentazione nel giudizio di Cassazione che si intende avviare avverso la richiamata pronuncia del T.S.A.P. (non competendo a questo Giudice sindacare tale profilo; cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 18/3/2021, n. 4) e dalla concreta possibilità, per la medesima società, di invertire l’ordine di trattazione delle due pratiche (trattandosi di aspetto eccentrico rispetto al thema decidendum e, comunque, afferente all’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati).
Gli atti oggetto dell’ actio ad exibendum rientrano certamente nell’ampia nozione di " documento amministrativo " di cui all'art. 22, co. 1, lett. d), della L. n. 241/1990; né vi è evidenza dell’esistenza di alcuno dei casi di esclusione previsti dall’art. 24 della medesima legge, anche in considerazione della circostanza per cui l’accesso de quo è funzionale alla cura e difesa di interessi giuridici (il che gli assicura tendenziale preminenza nell’ottica delineata dal comma 7 dell’art. 24 cit.).
5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento nei sensi indicati e, pertanto, va disposto l’annullamento del provvedimento con esso impugnato, con accertamento del diritto della società ricorrente all’accesso agli atti oggetto dell’istanza del 14/5/2025; per l’effetto, va ordinato alla RE IC di consentire l’accesso agli stessi, per quanto di competenza, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
6. In ragione della novità e della complessità delle questioni trattate sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ST NT, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
PA IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA IA | ST NT |
IL SEGRETARIO