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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20159 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_1 Spa -
Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2281/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230015726900000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2385/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
I difensori prendono la parola per illustrare i rispettivi assunti e insistono come da atti.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione nel rispetto dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2018 presentata dalla contribuente Nominativo_1 per il tramite del Resistente_2 Spa, rappresentato dalla Sig.ra Resistente_1, che ha rilasciato il “ visto di conformità”; l'Ufficio ha rettificato il rigo PL53 "credito d'imposta per redditi prodotti all'estero", in quanto la documentazione prodotta non era sufficiente ad accertare la spettanza del credito. I giudici di primo, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, hanno accolto il ricorso proposto dal Caf rilevando che:- non vi era contestazione sul fatto che la contribuente avesse reso la propria attività lavorativa all'estero ( Regno Unito);- la contribuente ha lavorato per pochi giorni (37) nell'anno 2015 e interamente nel 2016; la ricorrente aveva depositato tutta la documentazione comprovante il versamento delle imposte, a titolo definitivo, nel Regno Unito;
- nessuna attività risultava svolta, come asserito dall'Ufficio, in Belgio;
- non vi era responsabilità del Resistente_2, bensì della contribuente, per il versamento di eventuali superiori imposte. Avverso tale decisione propone appello l'Ufficio, che si duole della mera apparenza motivazionale della sentenza non avendo i primi giudici specificato quali documenti sarebbero determinanti per stabilire l'effettivo versamento delle imposte nello stato estero, mancando, viceversa, la certificazione dell'autorità estera che dichiara che l'imposta è stata versata e non è più rimborsabile. Lamenta, che, diversamente da quanto asserito in sentenza, non è possibile riscontrare la corretta ripartizione dell'imposta versata nei singoli anni d'imposta, considerato che, relativamente al periodo 2015/2016, dalla dichiarazione estera risulta la decorrenza all'estero dal 24/11/2015 e quindi presumibilmente fino alla fine dell'anno 2015 per un totale di 37 giorni mentre non si rinvengono i giorni di permanenza nell'anno 2016 e 2017. Precisa che risulta una certificazione di redditi prodotti in Belgio, ma non vi è prova del versamento delle imposte. Eccepisce, infine, che nella sentenza viene omessa qualsivoglia motivazione in ordine alle eccezioni formulate nel ricorso introduttivo. Sulla responsabilità del Resistente_2 ricorda che con la modifica dell'art. 39 del D. Lgs. 241/97 è stata esclusa la responsabilità per il versamento delle imposte accertate, lasciando inalterata in capo a quest'ultimo la sua responsabilità sanzionatoria, per nulla mutata nel quantum. Conclude per la riforma integrale della sentenza, con condanna alle spese del grado a carico della soccombente. Si è costituita parte appellata che reputa infondato l'appello perché la documentazione prodotta è esaustiva e dimostra il versamento delle imposte a titolo definitivo;
in particolare deduce che è stato prodotto il documento ufficiale rilasciato dall'Autorità fiscale pari ad euro 53.788,03 ( All.ti nn. 7 e 8 al ricorso di primo grado) e che, nel rispetto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 165 del TUIR, conduceva all'individuazione di un credito per le imposte pagate all'estero pari ad euro 15.866,00 - di cui un importo pari ad euro 234,57 per le imposte pagate nel Regno Unito nel 2015 ed uno pari ad euro 15.632,43 per le imposte pagate nel Regno Unito nel 2016 - corrispondente alla quota dell'imposta lorda italiana riferibile al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo (Imposta lorda*Reddito estero/ Reddito complessivo). Contesta altresì che nessun reddito deriva da attività lavorative svolte in altri stati esteri, come affermato dall'Ufficio. Ribadisce che il mancato riconoscimento del credito comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza e capacità contributiva, vieppiù evidente se si reputa di imputare ad un soggetto terzo ( il Resistente_2) la responsabilità per maggiori imposte dovute da un contribuente nei confronti del quale ha semplicemente reso un servizio amministrativo. Ripropone le eccezioni mosse con il ricorso introduttivo e non esaminate dai primi giudici perché ritenute assorbite. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento. Come noto l'art. 165 del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che, per i redditi prodotti all'estero dai residenti in Italia, deve essere riconosciuta una detrazione corrispondente all'imposta scontata nel paese di produzione, e ciò al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, fenomeno che si realizzerebbe qualora, per lo stesso reddito, il contribuente fosse tenuto a versare anche l'imposta italiana. In base a questo meccanismo, quindi, se l'ammontare dell'imposta italiana supera quello dell'imposta estera, la prima deve essere versata per la differenza. Il fenomeno della doppia imposizione può essere evitato, come avvenuto nel caso di specie, anche attraverso la stipulazione di apposite convezioni internazionali che stabiliscano se e in che misura deve essere sottoposto a tassazione italiana il reddito prodotto nell'altro Stato contraente. L'art.165, al primo comma, prevede che "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione" mentre, al quarto comma, è previsto che "La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7." Orbene, l'Ufficio, a fronte della produzione documentale – Tax Return 2016 ( per il periodo 6 aprile
2015 / 6 aprile 2016 sub all. 7 al ricorso introduttivo) e Tax Return 2017 ( per il periodo 6 aprile
2016/ 6 aprile 2017 sub all. 8 al ricorso introduttivo) tradotti in lingua italiana, e pertanto ben comprensibili, non ha fornito elementi concreti per contestare la definitività delle imposte estere, limitandosi a dedurre genericamente l'insufficienza della documentazione e a dedurre una incomprensibilità dei conteggi, con particolare riferimento ai giorni lavorati nel 2015, laddove, invece, nella Tax Return 2016, a pagina 42, è chiaramente indicato che il pagamento dell'imposta sul reddito anno 2015 è pari ad 367 sterline ( che è stato convertito nell'importo di euro 234,57 ). In base al principio dell'onere della prova, spetta al contribuente dimostrare la spettanza del credito, ma, una volta prodotta la documentazione richiesta dalla normativa e dalla prassi, grava sull'Amministrazione l'onere di contestare specificamente la non definitività delle imposte estere. Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio, mentre l'Ufficio non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di definitività delle imposte pagate all'estero. Dall'esame delle certificazioni, inoltre, non risulta alcuna percezione di altri redditi provenienti da altri stati esteri che non siano il Regno Unito, di talchè l'affermazione dell'Ufficio che si riferisce a redditi prodotti in Belgio è meramente apodittica. Ne consegue l'illegittimità del disconoscimento del credito e della cartella di pagamento impugnata. Le ulteriori questioni riproposte dall'appellata nella costituzione in giudizio non vengono esaminate in virtù del principio della "ragion più liquida". Quanto sopra premesso l'appello deve essere respinto con condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza, liquidate in euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta l' appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SECCHI ERSILIO, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore MARCANTONIO LUCIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Piazza Stuparich 2 20159 Milano MI
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 P.IVA_1 Spa -
Indirizzo_1elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2281/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11020230015726900000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2385/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
I difensori prendono la parola per illustrare i rispettivi assunti e insistono come da atti.
Dopo discussione la Corte riserva la decisione nel rispetto dei termini di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/73 sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2018 presentata dalla contribuente Nominativo_1 per il tramite del Resistente_2 Spa, rappresentato dalla Sig.ra Resistente_1, che ha rilasciato il “ visto di conformità”; l'Ufficio ha rettificato il rigo PL53 "credito d'imposta per redditi prodotti all'estero", in quanto la documentazione prodotta non era sufficiente ad accertare la spettanza del credito. I giudici di primo, con la sentenza meglio indicata in epigrafe, hanno accolto il ricorso proposto dal Caf rilevando che:- non vi era contestazione sul fatto che la contribuente avesse reso la propria attività lavorativa all'estero ( Regno Unito);- la contribuente ha lavorato per pochi giorni (37) nell'anno 2015 e interamente nel 2016; la ricorrente aveva depositato tutta la documentazione comprovante il versamento delle imposte, a titolo definitivo, nel Regno Unito;
- nessuna attività risultava svolta, come asserito dall'Ufficio, in Belgio;
- non vi era responsabilità del Resistente_2, bensì della contribuente, per il versamento di eventuali superiori imposte. Avverso tale decisione propone appello l'Ufficio, che si duole della mera apparenza motivazionale della sentenza non avendo i primi giudici specificato quali documenti sarebbero determinanti per stabilire l'effettivo versamento delle imposte nello stato estero, mancando, viceversa, la certificazione dell'autorità estera che dichiara che l'imposta è stata versata e non è più rimborsabile. Lamenta, che, diversamente da quanto asserito in sentenza, non è possibile riscontrare la corretta ripartizione dell'imposta versata nei singoli anni d'imposta, considerato che, relativamente al periodo 2015/2016, dalla dichiarazione estera risulta la decorrenza all'estero dal 24/11/2015 e quindi presumibilmente fino alla fine dell'anno 2015 per un totale di 37 giorni mentre non si rinvengono i giorni di permanenza nell'anno 2016 e 2017. Precisa che risulta una certificazione di redditi prodotti in Belgio, ma non vi è prova del versamento delle imposte. Eccepisce, infine, che nella sentenza viene omessa qualsivoglia motivazione in ordine alle eccezioni formulate nel ricorso introduttivo. Sulla responsabilità del Resistente_2 ricorda che con la modifica dell'art. 39 del D. Lgs. 241/97 è stata esclusa la responsabilità per il versamento delle imposte accertate, lasciando inalterata in capo a quest'ultimo la sua responsabilità sanzionatoria, per nulla mutata nel quantum. Conclude per la riforma integrale della sentenza, con condanna alle spese del grado a carico della soccombente. Si è costituita parte appellata che reputa infondato l'appello perché la documentazione prodotta è esaustiva e dimostra il versamento delle imposte a titolo definitivo;
in particolare deduce che è stato prodotto il documento ufficiale rilasciato dall'Autorità fiscale pari ad euro 53.788,03 ( All.ti nn. 7 e 8 al ricorso di primo grado) e che, nel rispetto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 165 del TUIR, conduceva all'individuazione di un credito per le imposte pagate all'estero pari ad euro 15.866,00 - di cui un importo pari ad euro 234,57 per le imposte pagate nel Regno Unito nel 2015 ed uno pari ad euro 15.632,43 per le imposte pagate nel Regno Unito nel 2016 - corrispondente alla quota dell'imposta lorda italiana riferibile al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo (Imposta lorda*Reddito estero/ Reddito complessivo). Contesta altresì che nessun reddito deriva da attività lavorative svolte in altri stati esteri, come affermato dall'Ufficio. Ribadisce che il mancato riconoscimento del credito comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza e capacità contributiva, vieppiù evidente se si reputa di imputare ad un soggetto terzo ( il Resistente_2) la responsabilità per maggiori imposte dovute da un contribuente nei confronti del quale ha semplicemente reso un servizio amministrativo. Ripropone le eccezioni mosse con il ricorso introduttivo e non esaminate dai primi giudici perché ritenute assorbite. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio non è meritevole di accoglimento. Come noto l'art. 165 del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che, per i redditi prodotti all'estero dai residenti in Italia, deve essere riconosciuta una detrazione corrispondente all'imposta scontata nel paese di produzione, e ciò al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, fenomeno che si realizzerebbe qualora, per lo stesso reddito, il contribuente fosse tenuto a versare anche l'imposta italiana. In base a questo meccanismo, quindi, se l'ammontare dell'imposta italiana supera quello dell'imposta estera, la prima deve essere versata per la differenza. Il fenomeno della doppia imposizione può essere evitato, come avvenuto nel caso di specie, anche attraverso la stipulazione di apposite convezioni internazionali che stabiliscano se e in che misura deve essere sottoposto a tassazione italiana il reddito prodotto nell'altro Stato contraente. L'art.165, al primo comma, prevede che "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione" mentre, al quarto comma, è previsto che "La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7." Orbene, l'Ufficio, a fronte della produzione documentale – Tax Return 2016 ( per il periodo 6 aprile
2015 / 6 aprile 2016 sub all. 7 al ricorso introduttivo) e Tax Return 2017 ( per il periodo 6 aprile
2016/ 6 aprile 2017 sub all. 8 al ricorso introduttivo) tradotti in lingua italiana, e pertanto ben comprensibili, non ha fornito elementi concreti per contestare la definitività delle imposte estere, limitandosi a dedurre genericamente l'insufficienza della documentazione e a dedurre una incomprensibilità dei conteggi, con particolare riferimento ai giorni lavorati nel 2015, laddove, invece, nella Tax Return 2016, a pagina 42, è chiaramente indicato che il pagamento dell'imposta sul reddito anno 2015 è pari ad 367 sterline ( che è stato convertito nell'importo di euro 234,57 ). In base al principio dell'onere della prova, spetta al contribuente dimostrare la spettanza del credito, ma, una volta prodotta la documentazione richiesta dalla normativa e dalla prassi, grava sull'Amministrazione l'onere di contestare specificamente la non definitività delle imposte estere. Nel caso di specie, la ricorrente ha assolto all'onere probatorio, mentre l'Ufficio non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di definitività delle imposte pagate all'estero. Dall'esame delle certificazioni, inoltre, non risulta alcuna percezione di altri redditi provenienti da altri stati esteri che non siano il Regno Unito, di talchè l'affermazione dell'Ufficio che si riferisce a redditi prodotti in Belgio è meramente apodittica. Ne consegue l'illegittimità del disconoscimento del credito e della cartella di pagamento impugnata. Le ulteriori questioni riproposte dall'appellata nella costituzione in giudizio non vengono esaminate in virtù del principio della "ragion più liquida". Quanto sopra premesso l'appello deve essere respinto con condanna alle spese, secondo il principio di soccombenza, liquidate in euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta l' appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata. Spese processuali del grado secondo soccombenza. Così deciso in Milano, il 13 novembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Ersilio Secchi