Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1014/2021 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti GEROSA MAURIZIO e FONTANESI MASSIMO contro
MANDATARIA E PROCURATRICE SPECIALE, Controparte_1 [...]
(c.f./p.iva ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. VIETTI MICHELE
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo 16/6/2021 e, per essa, Parte_3 Controparte_2
- premesso di essere titolare, quale cessionaria di del
[...] Controparte_3
credito azionato in via monitoria – adiva il Tribunale di Sondrio esponendo: la ha concesso a un finanziamento ex artt. 38 e seguenti TUB mediante apertura di CP_3 Parte_2
credito a valere sul c/c n. 11411/48 dell'importo di £ 800.000.000,00 (€ 413.165,52), con scadenza
18/3/2001, garantito da ipoteca volontaria iscritta al reg. gen. 10758, reg. part. 1462, per la somma complessiva di £ 1.600.000.000,00 (€ 826.331,00),
pagina 1 di 8
dell'importo di € 2.000.000,00, con scadenza 27/1/2008, garantito da ipoteca volontaria iscritta al reg. gen. 10825, reg. part. 1405, per la somma complessiva di € 3.400.000,00, un finanziamento ex artt. 38 e seguenti TUB mediante apertura di credito a valere sul c/c n. 51411/84
dell'importo di € 2.600.000,00, con scadenza 27/5/2010, garantito da ipoteca volontaria iscritta al reg. gen. 14091, reg. part. 1815, per la somma complessiva di € 4.420.000,00, un finanziamento ex artt. 38 e seguenti TUB mediante apertura di credito a valere sul c/c n. 51511/87
dell'importo di € 1.100.000,00, con scadenza 12/8/2012, garantito da ipoteca volontaria, iscritta al reg. gen. 1657, reg. part. 246, per la somma complessiva di € 1.870.000,00, un finanziamento ex artt. 38 e seguenti TUB mediante apertura di credito a valere sul c/c n. 51611/90
dell'importo di € 1.900.000,00, con scadenza 29/8/2015, garantito da ipoteca volontaria, iscritta al reg. gen. 2473, reg. part. 217, per la somma complessiva di € 3.230.000,00, garantiti dalle seguenti fideiussioni rilasciate da 1) fideiussione 14/9/1999 sino Parte_1
alla concorrenza di £ 800.000.000,00 (€ 413.165,52); 2) fideiussione 6/4/2001 sino alla concorrenza di
£ 500.000.000,00 (€ 258.228,45); 3) fideiussione 23/7/2007 sino alla concorrenza di € 1.000.000,00,
e chiedendo emissione di decreto ingiuntivo a fronte del mancato rientro come richiesto dalla Banca.
Con decreto n. 253/2021 del 29/6/2021 il Tribunale ingiungeva a e al quest'ultimo nei Pt_2 Pt_1
limiti delle fideiussioni sottoscritte, di pagare in solido fra loro a , entro quaranta giorni dalla CP_1
notifica, la somma di € 9.351.568,99, gli interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria.
Con atto di citazione notificato il 14/9/2021 e proponevano opposizione Pt_2 Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_3
Così incardinatosi il contraddittorio, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento 2 2 22, la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale e CTU ed infine trattenuta in decisione con ordinanza 31 10 24, sulle conclusioni delle parti.
pagina 2 di 8 Per parte attrice opponente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- IN VIA PREGIUDIZIALE PRELIMINARE: - Dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/2010 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 253/2021 (n. 701/2021 R.G.), emesso in data 29.06.2021 dal
Tribunale di Sondrio e dichiarare che nulla è dovuto da e a . Parte_2 Parte_1 CP_1
- IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA - Dichiarare la nullità della domanda proposta in sede monitoria da per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 638, 125 e 156 c.p.c. e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 253/2021 (n. 701/2021 R.G.), emesso in data 29.06.2021 dal
Tribunale di Sondrio e dichiarare che nulla è dovuto da e a . Parte_2 Parte_1 CP_1
- IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA - Dichiarare la carenza di titolarità del credito oggetto di causa in capo a e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 253/2021 (n. 701/2021 R.G.), Parte_3
emesso in data 29.06.2021 dal Tribunale di Sondrio e dichiarare che nulla è dovuto a da CP_1
e da Parte_2 Parte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali a favore del sig. di Parte_1
con distrazione a favore del sottoscritto procuratore. Parte_2
- IN ULTERIORMENTE VIA SUBORDINATA e salvo gravame, quanto alla posizione del fideiussore
- Nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto in capo a la titolarità Parte_1 CP_1
del credito oggetto di causa, dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale, nulle tutte le fideiussioni prestate da garanzia del debito di anche in considerazione Parte_1 Parte_2
dell'essenzialità delle clausole 2, 6, 8 ivi contenute, in quanto conformi al modello ABI e, in quanto tali, contrarie all'art. 2, comma 2 lett. a), L. 287/1990; - e/o dichiarare, in via di eccezione riconvenzionale, nulla la clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni prestate da Parte_1
garanzia del debito di in quanto conforme al modello ABI e, in quanto tale, contraria Parte_2
all'art. 2, comma 2 lett. a), L. 287/1990 e conseguentemente, dichiarare a decaduta ex Parte_3
art. 1957 c.c. dal diritto di agire nei confronti del suddetto fideiussore, per non aver proposto le sue istanze nei confronti dei debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
- Per l'effetto, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto a dal fideiussore Parte_3 Parte_1
dunque revocare il decreto ingiuntivo n. 253/2021 (n. 701/2021 R.G.), emesso in data
[...]
29.06.2021 dal Tribunale di Sondrio;
pagina 3 di 8 - in ulteriore subordine e salvo gravame, previa ogni più opportuna declaratoria per quanto dedotto in narrativa in via di eccezione riconvenzionale, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle somme ingiunte dal fideiussore in subordine rideterminare il minor importo Parte_1
eventualmente ancora dovuto a , dunque revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo n. CP_1
253/2021 (n. 701/2021 R.G.), emesso in data 29.06.2021 dal Tribunale di Sondrio.
- con condanna alle spese di lite a favore del sig. con distrazione a favore del Parte_1
sottoscritto procuratore;
- SEMPRE IN VIA SUBORDINATA e salvo gravame, quanto alla posizione di - nella denegata Parte_2
e non creduta ipotesi in cui in cui dovesse essere riconosciuta in capo alla società la CP_1
titolarità del credito oggetto di causa previa ogni più opportuna declaratoria per quanto dedotto in narrativa in via di eccezione riconvenzionale, dichiarare che nulla è dovuto in relazione alle somme ingiunte da o, in subordine, rideterminare il minor importo eventualmente ancora dovuto Parte_2
a , previa rimessione in istruttoria e rinnovo della CTU, revocando in ogni caso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 253/2021 (n. 701/2021 R.G.), emesso in data 29.06.2021 dal Tribunale di Sondrio;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali a favore del sig. /o di Parte_1
con distrazione a favore del sottoscritto procuratore. Parte_2
In via istruttoria, rilevato che il CTU dott. non ha preso posizione su tutte le questioni Persona_1
allo stesso demandate dal Giudice, nonostante la sua plurima convocazione a chiarimenti, alla luce dell'incompletezza dell'elaborato tecnico, in subordine rispetto all'accoglimento della domanda in forza delle eccezioni preliminari/pregiudiziali, chiede il totale rinnovo della consulenza tecnica, con nomina di un nuovo consulente”.
Per parte convenuta opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, anche istruttoria:
Nel merito: - respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sondrio n. 253/2021 del 29/6/2021;
- in ogni caso dichiarare tenuti e condannare e il signor in solido fra Parte_2 Parte_1
loro, all'immediato pagamento in favore di della somma di € 9.351.568,99, oltre agli Parte_3
interessi maturati e maturandi dal 29/6/2021 al saldo, ai tassi indicati nel decreto e alle spese legali ivi liquidate;
pagina 4 di 8 In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Si osserva innanzi tutto che il procedimento di mediazione è stato promosso dall'opposta e si è concluso con verbale negativo del 27/4/2022.
Nel merito, dalle risultanze della CTU contabile, completa, analitica, ben motivata e degna di piena condivisione, è emersa l'assenza di patologie anatocistiche nei rapporti di conto corrente oggetto di analisi;
la condotta della è stata reputata corretta e conforme alle pattuizioni prese, con CP_3
conferma dei saldi finali così come conteggiati dalla complessivi 9.351.568,99, oltre interessi e CP_3
spese.
Esaustiva appare la comunicazione della cessione del credito, correttamente ed espressamente risultando che i cinque contratti di finanziamento sono stati oggetto di tale cessione in favore di
, come emerge dalla pubblicità effettuata in Gazzetta Ufficiale. CP_1
Quanto all'eccezione di nullità totale delle fideiussioni rilasciate dal settembre 1999, ad Pt_1 aprile 2001 e a luglio 2007 , si ricorda la statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite a mente della quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 1010 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, della legge succitata, dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilateralmente costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. S.U. 30 dicembre 2021 n. 41994).
La nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se dovesse risultare che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità. Nel caso che ci occupa non è stato dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso il contratto se privo delle clausole denunciate.
Quanto alla nullità parziale.
pagina 5 di 8 Orbene, nella fideiussione sottoscritta emerge in particolare l'identità di contenuto della clausola n.6 rispetto alla clausola di cui al modello ABI censurata dalla Banca d'Italia in quanto lesiva dell'art. 2, comma 2, della legge n. 28771990. La clausola n.6 della fideiussione in esame dispone: ”I diritti derivanti alla Banca dalle fideiussioni restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
La nullità di tale clausola determinerebbe la reviviscenza del disposto del primo comma dell'art. 1957 cod. civ.: “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Nondimeno, concorda il giudicante con quell'interpretazione a mente della quale è onere di parte attrice dimostrare che negli anni di sottoscrizione della fideiussione, sopra menzionati, le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust, anche se non si trattava di periodi ai quali fa riferimento l'indagine svolta dalla Banca d'Italia.
Tale prova non è stata fornita da parte attrice, che ne era onerata.
Le clausole n. 2 (reviviscenza), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 8 (sopravvivenza), invero, non hanno un contenuto intrinsecamente illecito;
esse si pongono in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza, di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 287/1990, solo nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, come indicato nel dispositivo del provvedimento n. 55 del 2/5/2005 di Banca
d'Italia.
E' onere di parte attrice dimostrare che nel medesimo periodo della sottoscrizione della fideiussione le banche utilizzavano in via generalizzata lo schema ABI censurato dall'autorità antitrust, in quanto l'accertamento di Banca d'Italia si basa su un'indagine a campione svolta tra le banche nel settembre
2004. Ne consegue che nessun accertamento sussiste circa un eventuale uso uniforme dello schema di garanzia successivo al 2004 e nel caso di specie la natura di prova privilegiata riconosciuta ai provvedimenti delle autorità indipendenti non può comportare una sua ultrattività temporale, proprio perché quel provvedimento si basa sulla effettiva esistenza di un comportamento conforme da parte delle banche, che non può presumersi persistente e che deve essere, invece, oggetto di prova positiva (Tribunale di Milano, la n. 4162/2023, pubblicata in data 23/05/2023, nella causa rubricata al n. RG. 31944/2021).
La ha effettuato il recesso ai sensi dell'art. 1845 u.c., c.c., onde lo stesso appare efficace. CP_3
pagina 6 di 8 Il fatto, poi, che abbia “girocontato” delle somme da un rapporto all'altro tra quelli intrattenuti Pt_2
con la Banca non significa che non sia stato da quest'ultima concesso credito: il denaro messo a disposizione dalla può essere utilizzato dal correntista in vario modo ad esempio anche CP_3
ripristinando la provvista con successivi versamenti, onde nel caso di specie non appare sostenibile la nullità dei contratti per mancanza di causa. ha operato sui conti provvedendo a estinguere parzialmente il proprio debito mediante Pt_2
giroconti e la cessionaria ha azionato in via monitoria il credito residuo della CP_1 CP_3
Quanto all'eccezione di prescrizione, i contratti sono stati definiti dai Notai quali finanziamenti a medio termine mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria ex art. 38 e segg. TUB (credito fondiario): corretta appare l'argomentazione di parte convenuta, a mente della quale agli addebiti “rateali” si applica l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. e non quella breve ex art. 2948 cod. civ., che opera solo con riferimento alle obbligazioni periodiche, in quanto le rate non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma fanno parte di un'unica e complessiva prestazione con pagamento dilazionato.
Se anche si trattasse peraltro di mere aperture di credito, il termine di prescrizione entro il quale la può richiedere il pagamento del saldo di un conto su cui è regolato un affidamento è CP_3
comunque decennale e decorre dalla data di chiusura del rapporto, essendo in precedenza il credito inesigibile.
L'accessorietà degli interessi rispetto al capitale determina l'uniformità del regime di prescrizione.
Potendo, per il capitale a termine, decorrere il termine di prescrizione solo dalla chiusura del rapporto, altrettanto deve valere per gli interessi.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decennale è iniziato a decorrere dal 2015, allorchè il credito è stato passato a sofferenza, dunque al momento della notifica del decreto ingiuntivo (luglio
2021), il termine stesso non era spirato.
Quanto ai tassi di interesse ed allo ius variandi, si osserva che i tassi sono stati pattuiti, onde non risultano indeterminati.
pagina 7 di 8 La censura secondo cui la non avrebbe comunicato le variazioni dei tassi appare generica e non CP_3
specificata a sufficienza.
L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo in oggetto;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro 83.380,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive, pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese di CTU.
Sondrio, 17 2 25
Il Giudice
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