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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/09/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritto al n. 1041/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità da cose in custodia e vertente
Part
rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Parte_2
Pace in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTORE -
E in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova
1 formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-2-2023 Parte_2
agiva in giudizio nei confronti del al fine di
[...] Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di una caduta provocata dalla presenza di ghiaccio sulla sede stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-2-2022, alle ore 10,40 circa, in mentre percorreva in discesa la CP_1
scalinata pubblica che collega Via Tirreno a Via Ionio, era scivolata su una lastra di ghiaccio, cadendo al suolo;
- al momento della caduta indossava scarpe invernali;
- la caduta si era verificata a causa del ghiaccio che aveva ricoperto la scalinata e che il Comune aveva trascurato di pulire;
- il pericolo provocato dalla presenza del ghiaccio sulla scalinata, peraltro sconnessa, non era visibile e non era segnalato, integrando il ghiaccio una insidia occulta;
- nell'immediatezza del sinistro, dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, era stato trasportata presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, dove era rimasta ricoverata nel Reparto di Traumatologia fino al 9-2-2022 e da cui era stata dimessa con la diagnosi di “frattura di diafisi, chiusura perone e tibia”;
- in seguito alle lesioni riportate a causa della caduta si era sottoposta a controlli e cure ed era guarita con postumi permanenti;
- aveva inoltrato richiesta di risarcimento del danno al Comune di ma la CP_1
richiesta era rimasta priva di riscontro;
2 - in data 7-10-2022 aveva proceduto ad inviare al invito alla Controparte_1
stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che era rimasto anch'esso privo di esito favorevole, avendo l'Ente comunale ritenuto che la dichiarazione testimoniale allegata non consentisse di escludere un comportamento imprudente della danneggiata.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, accertata la esclusiva responsabilità del per omessa manutenzione della scalinata di Controparte_1
sua proprietà, l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento in suo favore del danno subito nella misura di complessivi euro 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per non avere aderito all'invito alla negoziazione assistita e per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale notifica Controparte_1
dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 4 Luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione all'attrice del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che al presente procedimento non si applica la cd. Riforma Cartabia introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del
2022, dal momento che l'atto di citazione è stato notificato a mezzo Pec in data
27-2-2023 e l'articolo 35 del Decreto legislativo n. 149 del 2022, introdotto dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno
3 effetto a decorrere dal 28 Febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 Febbraio
2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che la domanda è procedibile, posto che l'attrice ha dato prova di avere comunicato prima della instaurazione del giudizio al l'invito alla stipula di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si vedano l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo Pec in data 8-10-2022 e la nota di riscontro del Controparte_1
prodotti nel fascicolo di parte attrice).
Quanto al merito il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del per l'omessa pulizia di una scalinata Controparte_1
comunale, stante la dedotta riconducibilità del danno lamentato da
[...]
alla presenza di ghiaccio sulla scalinata da lei percorsa Parte_2
nel centro cittadino.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che
4 non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di
5 cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
6 D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_2
del sia infondata per le seguenti ragioni. Controparte_1
Premesso che nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice alla circostanza che il sia rimasto contumace nel presente giudizio e, quindi, non Controparte_1
abbia contestato i fatti allegati a fondamento della domanda, dal momento che la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti principale allegati dalla controparte, essendo subordinata l'operatività del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte interessata (stante l'esplicito riferimento ivi contenuto alla “parte costituita”), non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso ex plurimis Corte di
7 cassazione n. 42035 del 2021), - sulla quale Parte_2
gravava per le suesposte ragioni il relativo onus probandi - non ha fornito la dimostrazione della riconducibilità sul piano causale della caduta occorsale alle condizioni della scalinata.
Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione è costituito dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio e dalla documentazione fotografica tempestivamente prodotta in giudizio dall'attrice.
In particolare, il testimone presente al momento dell'incidente ha riferito - con dichiarazioni precise e circostanziate e, quindi, intrinsecamente attendibili, oltre che credibili, in quanto rese da un soggetto estraneo agli interessi in causa - di aver visto in data 2-2-2022, alle ore 10,40 circa, Parte_2
cadere sulla scalinata che collega Via Tirreno a Via Ionio e di avere constatato che la stessa aveva riportato in seguito alla caduta danni alla caviglia sinistra e che la scalinata era tutta ghiacciata, tanto che lo stesso teste stava scivolando mentre prestava soccorso alla malcapitata, ed ha riconosciuto nella documentazione fotografica in atti le condizioni della scalinata e le scarpe invernali indossate dall'attrice al momento dell'incidente (si veda la deposizione resa dal teste Tes_1
riportata nel verbale di udienza dell'8-3-2024).
[...]
La circostanza che l'attrice sia caduta mentre percorreva la scalinata che nel centro abitato di collega Via Tirreno a Via Ionio mentre indossava scarpe CP_1
invernali ed abbia riportato danni alla caviglia è stata confermata dai testi Tes_2
e , i quali hanno dichiarato di essere arrivati sul posto una
[...] Testimone_3
volta avvisati dell'incidente subito dalla madre e di avere constatato che la stessa si trovava ancora in loco in attesa di essere soccorsa, che aveva riportato danni alla caviglia e che indossava scarpe invernali;
hanno riconosciuto, poi, lo stato dei luoghi riprodotto nelle fotografie in atti ed hanno riferito che la scalinata era ghiacciata e che anche stava per scivolare a causa del ghiaccio ed Testimone_3
8 aveva evitato di cadere soltanto perché era stato avvisato dai presenti (si vedano le deposizioni rese dai testi e riportate rispettivamente Tes_2 Testimone_3
nel verbale di udienza del 28-6-2026 e nel verbale di udienza dell'11-12-2024).
Alla luce delle convergenti deposizioni rese dai testi, quindi, può ritenersi acquisita al processo la prova del verificarsi del fatto dannoso nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo del giudizio e la prova delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Quanto, invece, al nesso causale fra la presenza sulla scalinata di una lastra di ghiaccio e l'evento dannoso, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del
9 danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013 e Corte di cassazione n. 6306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 21675 del 2023).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato
10 della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c. in presenza di un “rischio elettivo” in tutti i casi in cui il danneggiato scelga consapevolmente di utilizzare la res pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della sua pericolosità (in tal senso Corte di cassazione n.
13681 del 2012).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio è emerso che l'insidia stradale cui sarebbe stato riconducibile il verificarsi del fatto dannoso era costituita dalla presenza di ghiaccio che ricopriva la pavimentazione della scalinata;
nonostante l'attrice abbia dedotto nell'atto di citazione che la allegata situazione di pericolo non fosse visibile, la circostanza della non visibilità della lastra di ghiaccio che ricopriva la scalinata risulta smentita non soltanto in considerazione delle circostanze di tempo in cui il fatto dannoso si è verificato (l'attrice è caduta nella prima mattinata di un giorno di Febbraio in difetto della allegazione di particolari circostanze che potessero impedire o ridurre la visibilità), ma anche dalla deposizione resa dal teste , il quale ha dichiarato di avere Testimone_1
constatato che la scalinata era ghiacciata.
Né la prova della non visibilità dell'anomalia può essere desunta dalla circostanza riferita dal teste di essere stato avvisato dal della presenza Testimone_3 Tes_1
del ghiaccio sulla scalinata, non essendo la stessa di per sé idonea ad escludere
11 che la lastra di ghiaccio fosse visibile, né dalle risultanze delle fotografie in atti, da cui effettivamente non si evince la presenza del ghiaccio, trattandosi di mera riproduzione fotografica con evidenti limiti di definizione soprattutto quando si tratta di riprendere oggetti di colore chiaro o trasparente.
Applicando alle circostanze fattuali delineate i criteri ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza di legittimità già richiamati a cui appare opportuno aggiungere il riferimento ad una recente pronuncia della Corte di legittimità, che ha ribadito che il danneggiato deve fornire la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, non essendo a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come successione di fatti ed insieme di fattori (Corte di cassazione n. 12760 del 2024), quindi, deve escludersi il nesso causale fra la presenza del ghiaccio sulla scalinata e il verificarsi dell'evento dannoso, risultando quest'ultimo riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento incauto della danneggiata, che, nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore
10,40, in pieno giorno, in condizioni di visibilità e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi) e nonostante le temperature verosimilmente rigide di una prima mattinata in pieno inverno, non ha tenuto conto, come imposto dall'uso dell'ordinaria diligenza, delle condizioni della strada, che erano ben visibili, che rendevano prevedibile la situazione di pericolo (soprattutto perché la danneggiata percorreva la scalinata in discesa) e che, pertanto, avrebbero dovuto suggerirle l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e di ogni altra cautela opportuna, come utilizzare uno strumento di supporto (ad esempio bastone..) oppure spostarsi sulla porzione della scalinata non interessata dall'anomalia fino a desistere, nell'ipotesi
12 in cui lo stato dell'intera scalinata non avesse consentito un transito in piena sicurezza, dal percorrere quel tratto di strada reso pericoloso dalla presenza di ghiaccio.
Ne consegue che va attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto e imprudente della danneggiata, che non ha ottemperato al dovere di cautela attivato dalle temperature verosimilmente rigide nelle prime ore del mattino di una giornata invernale, e deve riconoscersi che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento si è inserito come fattore esterno idoneo ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del deve Parte_2 Controparte_1
essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-2-2023, da Parte_2
13 nei confronti del ogni contraria istanza, eccezione e Pt_2 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese del giudizio.
Potenza, 2-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritto al n. 1041/2023 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità da cose in custodia e vertente
Part
rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Parte_2
Pace in virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTORE -
E in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova
1 formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-2-2023 Parte_2
agiva in giudizio nei confronti del al fine di
[...] Controparte_1
ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza di una caduta provocata dalla presenza di ghiaccio sulla sede stradale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-2-2022, alle ore 10,40 circa, in mentre percorreva in discesa la CP_1
scalinata pubblica che collega Via Tirreno a Via Ionio, era scivolata su una lastra di ghiaccio, cadendo al suolo;
- al momento della caduta indossava scarpe invernali;
- la caduta si era verificata a causa del ghiaccio che aveva ricoperto la scalinata e che il Comune aveva trascurato di pulire;
- il pericolo provocato dalla presenza del ghiaccio sulla scalinata, peraltro sconnessa, non era visibile e non era segnalato, integrando il ghiaccio una insidia occulta;
- nell'immediatezza del sinistro, dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, era stato trasportata presso l'Ospedale San Carlo di Potenza, dove era rimasta ricoverata nel Reparto di Traumatologia fino al 9-2-2022 e da cui era stata dimessa con la diagnosi di “frattura di diafisi, chiusura perone e tibia”;
- in seguito alle lesioni riportate a causa della caduta si era sottoposta a controlli e cure ed era guarita con postumi permanenti;
- aveva inoltrato richiesta di risarcimento del danno al Comune di ma la CP_1
richiesta era rimasta priva di riscontro;
2 - in data 7-10-2022 aveva proceduto ad inviare al invito alla Controparte_1
stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che era rimasto anch'esso privo di esito favorevole, avendo l'Ente comunale ritenuto che la dichiarazione testimoniale allegata non consentisse di escludere un comportamento imprudente della danneggiata.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, accertata la esclusiva responsabilità del per omessa manutenzione della scalinata di Controparte_1
sua proprietà, l'Ente convenuto venisse condannato al risarcimento in suo favore del danno subito nella misura di complessivi euro 26.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata per non avere aderito all'invito alla negoziazione assistita e per aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il non si costituiva in giudizio e, verificata la rituale notifica Controparte_1
dell'atto di citazione, veniva dichiarato contumace.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale articolata dall'attrice, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 4 Luglio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione all'attrice del termine di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
Preliminarmente appare opportuno evidenziare che al presente procedimento non si applica la cd. Riforma Cartabia introdotta dal Decreto legislativo n. 149 del
2022, dal momento che l'atto di citazione è stato notificato a mezzo Pec in data
27-2-2023 e l'articolo 35 del Decreto legislativo n. 149 del 2022, introdotto dall'articolo 1 comma 380 della legge n. 197 del 2022, stabilisce che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno
3 effetto a decorrere dal 28 Febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 Febbraio
2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Sempre in via preliminare occorre rilevare che la domanda è procedibile, posto che l'attrice ha dato prova di avere comunicato prima della instaurazione del giudizio al l'invito alla stipula di una convenzione di Controparte_1
negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità delle domande che hanno ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si vedano l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo Pec in data 8-10-2022 e la nota di riscontro del Controparte_1
prodotti nel fascicolo di parte attrice).
Quanto al merito il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità del per l'omessa pulizia di una scalinata Controparte_1
comunale, stante la dedotta riconducibilità del danno lamentato da
[...]
alla presenza di ghiaccio sulla scalinata da lei percorsa Parte_2
nel centro cittadino.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che
4 non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di
5 cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, 0Corte di cassazione n. 21508 del 2011).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
In attuazione della norma dettata dall'articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
6 D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi, ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti Parte_2
del sia infondata per le seguenti ragioni. Controparte_1
Premesso che nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini della prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attrice alla circostanza che il sia rimasto contumace nel presente giudizio e, quindi, non Controparte_1
abbia contestato i fatti allegati a fondamento della domanda, dal momento che la contumacia del convenuto rappresenta un dato neutro sul piano processuale, non rende incontestati i fatti principale allegati dalla controparte, essendo subordinata l'operatività del principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. alla costituzione in giudizio della parte interessata (stante l'esplicito riferimento ivi contenuto alla “parte costituita”), non introduce alcuna deroga all'ordinario regime di riparto dell'onere probatorio e non costituisce neanche un comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 116 primo comma c.p.c. al fine di trarne argomenti di prova ai danni della parte contumace (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 14860 del 2013 e nello stesso senso ex plurimis Corte di
7 cassazione n. 42035 del 2021), - sulla quale Parte_2
gravava per le suesposte ragioni il relativo onus probandi - non ha fornito la dimostrazione della riconducibilità sul piano causale della caduta occorsale alle condizioni della scalinata.
Il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione è costituito dalle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio e dalla documentazione fotografica tempestivamente prodotta in giudizio dall'attrice.
In particolare, il testimone presente al momento dell'incidente ha riferito - con dichiarazioni precise e circostanziate e, quindi, intrinsecamente attendibili, oltre che credibili, in quanto rese da un soggetto estraneo agli interessi in causa - di aver visto in data 2-2-2022, alle ore 10,40 circa, Parte_2
cadere sulla scalinata che collega Via Tirreno a Via Ionio e di avere constatato che la stessa aveva riportato in seguito alla caduta danni alla caviglia sinistra e che la scalinata era tutta ghiacciata, tanto che lo stesso teste stava scivolando mentre prestava soccorso alla malcapitata, ed ha riconosciuto nella documentazione fotografica in atti le condizioni della scalinata e le scarpe invernali indossate dall'attrice al momento dell'incidente (si veda la deposizione resa dal teste Tes_1
riportata nel verbale di udienza dell'8-3-2024).
[...]
La circostanza che l'attrice sia caduta mentre percorreva la scalinata che nel centro abitato di collega Via Tirreno a Via Ionio mentre indossava scarpe CP_1
invernali ed abbia riportato danni alla caviglia è stata confermata dai testi Tes_2
e , i quali hanno dichiarato di essere arrivati sul posto una
[...] Testimone_3
volta avvisati dell'incidente subito dalla madre e di avere constatato che la stessa si trovava ancora in loco in attesa di essere soccorsa, che aveva riportato danni alla caviglia e che indossava scarpe invernali;
hanno riconosciuto, poi, lo stato dei luoghi riprodotto nelle fotografie in atti ed hanno riferito che la scalinata era ghiacciata e che anche stava per scivolare a causa del ghiaccio ed Testimone_3
8 aveva evitato di cadere soltanto perché era stato avvisato dai presenti (si vedano le deposizioni rese dai testi e riportate rispettivamente Tes_2 Testimone_3
nel verbale di udienza del 28-6-2026 e nel verbale di udienza dell'11-12-2024).
Alla luce delle convergenti deposizioni rese dai testi, quindi, può ritenersi acquisita al processo la prova del verificarsi del fatto dannoso nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo del giudizio e la prova delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Quanto, invece, al nesso causale fra la presenza sulla scalinata di una lastra di ghiaccio e l'evento dannoso, occorre procedere ad alcune precisazioni di carattere preliminare.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
Corte di cassazione n. 11264 del 1995), qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del
9 danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013 e Corte di cassazione n. 6306 del 2013), fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2430 del 2004 e Corte di cassazione n. 21675 del 2023).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicchè quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato
10 della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità esclude la responsabilità del custode ai sensi dell'articolo 2051 c.c. in presenza di un “rischio elettivo” in tutti i casi in cui il danneggiato scelga consapevolmente di utilizzare la res pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della sua pericolosità (in tal senso Corte di cassazione n.
13681 del 2012).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, dalle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio è emerso che l'insidia stradale cui sarebbe stato riconducibile il verificarsi del fatto dannoso era costituita dalla presenza di ghiaccio che ricopriva la pavimentazione della scalinata;
nonostante l'attrice abbia dedotto nell'atto di citazione che la allegata situazione di pericolo non fosse visibile, la circostanza della non visibilità della lastra di ghiaccio che ricopriva la scalinata risulta smentita non soltanto in considerazione delle circostanze di tempo in cui il fatto dannoso si è verificato (l'attrice è caduta nella prima mattinata di un giorno di Febbraio in difetto della allegazione di particolari circostanze che potessero impedire o ridurre la visibilità), ma anche dalla deposizione resa dal teste , il quale ha dichiarato di avere Testimone_1
constatato che la scalinata era ghiacciata.
Né la prova della non visibilità dell'anomalia può essere desunta dalla circostanza riferita dal teste di essere stato avvisato dal della presenza Testimone_3 Tes_1
del ghiaccio sulla scalinata, non essendo la stessa di per sé idonea ad escludere
11 che la lastra di ghiaccio fosse visibile, né dalle risultanze delle fotografie in atti, da cui effettivamente non si evince la presenza del ghiaccio, trattandosi di mera riproduzione fotografica con evidenti limiti di definizione soprattutto quando si tratta di riprendere oggetti di colore chiaro o trasparente.
Applicando alle circostanze fattuali delineate i criteri ermeneutici seguiti dalla giurisprudenza di legittimità già richiamati a cui appare opportuno aggiungere il riferimento ad una recente pronuncia della Corte di legittimità, che ha ribadito che il danneggiato deve fornire la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, non essendo a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come successione di fatti ed insieme di fattori (Corte di cassazione n. 12760 del 2024), quindi, deve escludersi il nesso causale fra la presenza del ghiaccio sulla scalinata e il verificarsi dell'evento dannoso, risultando quest'ultimo riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento incauto della danneggiata, che, nonostante le condizioni di tempo e ambientali (il fatto si è verificato alle ore
10,40, in pieno giorno, in condizioni di visibilità e senza l'allegazione di specifiche circostanze che impedissero di avere piena contezza dello stato dei luoghi) e nonostante le temperature verosimilmente rigide di una prima mattinata in pieno inverno, non ha tenuto conto, come imposto dall'uso dell'ordinaria diligenza, delle condizioni della strada, che erano ben visibili, che rendevano prevedibile la situazione di pericolo (soprattutto perché la danneggiata percorreva la scalinata in discesa) e che, pertanto, avrebbero dovuto suggerirle l'adozione di un'andatura particolarmente moderata e di ogni altra cautela opportuna, come utilizzare uno strumento di supporto (ad esempio bastone..) oppure spostarsi sulla porzione della scalinata non interessata dall'anomalia fino a desistere, nell'ipotesi
12 in cui lo stato dell'intera scalinata non avesse consentito un transito in piena sicurezza, dal percorrere quel tratto di strada reso pericoloso dalla presenza di ghiaccio.
Ne consegue che va attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto e imprudente della danneggiata, che non ha ottemperato al dovere di cautela attivato dalle temperature verosimilmente rigide nelle prime ore del mattino di una giornata invernale, e deve riconoscersi che nella sequenza causale che ha condotto al verificarsi dell'evento dannoso il suddetto comportamento si è inserito come fattore esterno idoneo ad escludere il nesso causale fra lo stesso evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del deve Parte_2 Controparte_1
essere rigettata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la relativa pronuncia in applicazione del principio, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Corte di cassazione n. 7361 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 27-2-2023, da Parte_2
13 nei confronti del ogni contraria istanza, eccezione e Pt_2 Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla per le spese del giudizio.
Potenza, 2-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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