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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/11/2024, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
UDIENZA DEL 08/11/2024, ore 12.50
E' comparso l'avv.to Veronica Vasa il quale chiede che il Giudice Voglia dichiarare la contumacia legittimamente citato e non costituito ed insiste per l'ammissione deidel convenuto CP_1
mezzi di prova dedotti.
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP 1 ed ammette le prove dedotte, epurate dai giudizi e valutazioni tecniche contenuti.
Viene introdotto il sig. Testimone 1 che dichiara di essere nato a Aggius il
5.11.1965, residente a [...], cugino di disinteressato, Persona 1
prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. CA Nume_1 .
SUL CAPO 1 e 2: si è vero, utilizza il terreno anche da prima, so che lui è il proprietario, lo utilizza per usi familiari e lo anche concesso a terzi facendo una pista per motocross, anche mio figlio ha fruito della pista su autorizzazione dello CP_1 il terreno è incolto con qualche albero di olivastro ho sempre visto solo lui, taglia la legna, c' è una recinsione in filo di ferro con un cancello sempre di filo spinato. Non ho mai visto altre persone all'interno salvo operai da lui incaricati, prima c'era un vecchio vigneto poi abbandonato.
Il testimone conferma quanto dichiarato previa lettura.
Viene introdotto il sig. Testimone 2 che dichiara di essere nato a [...] il [...], residente a [...], non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. CA47937HC
SUL CAPO 1 e 2: si è vero, utilizza il terreno anche da prima, lui è il proprietario, lo utilizza curando la vegetazione, gli alberi di olive ed olivastri, lo tiene pulito, ho sempre visto solo lui, c'è una recinzione in rete metallica con un cancello in rete, però qualche anno fa ha messo un altro cancello in legno. Non ho mai visto altre persone all'interno salvo operai da lui incaricati, io stesso ho fatto dei lavori per lui per tagliare la legna con la motosega, prima c'era un vecchio vigneto poi abbandonato.
Il testimone conferma quanto dichiarato previa lettura.
L'avv.to Vasa precisa le conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito, alle ore 14.30 da lettura del dispositivo come da sentenza di seguito riportata. RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 746/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. VASA C.F. 1 Parte 1
VERONICA SEBASTIANA
ATTORE/I
contro
CP_1 C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti emerso in maniera inequivoca che l'immobile per cui è causa è stato materialmente posseduto dal sig. Parte 1 in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltre vent'anni.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922
"ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una
-
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda è emersa con certezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali è emerso che l'odierno attore direttamente e personalmente ed anche per interposta persona, ha esercitato sull' immobile come identificato in atti in via esclusiva e continuativa un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione. All'udienza odierna, infatti, sono stati sentiti i testi Testimone_2 e [...]
Testimone 1, della cui attendibilità non è dato dubitare stante l'assenza di interesse e la conoscenza diretta dei luoghi e dell'attore, i quali hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte dall'attore nei capitoli di prova e posti a fondamento della domanda. In particolare, i testimoni escussi, hanno confermato che il sig. Parte 1 è da oltre venti anni nella piena ed assoluta disponibilità del terreno distinto in catasto al f.59 mappale 2089 in Badesi, loc. Puzzu di Multa ed hanno escluso la presenza del convenuto e di terzi sui luoghi;
hanno, poi, confermato che l'attore
- - opere di ha sempre eseguito sul terreno in maniera esclusiva, ininterrotta ed indisturbata - conservazione e manutenzione ed utilizzato lo stesso prevalentemente per usi della famiglia, per la raccolta della legna.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
C.F. 1 ha posseduto in maniera Accertato che Parte 1
ultraventennale il terreno sito in Badesi, loc. Puzzu di Multa, distinto in catasto al f.59 mappale 2089, dichiara lo stesso esclusivo proprietario per averne acquisito la proprietà per usucapione;
Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 08/11/2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu
UDIENZA DEL 08/11/2024, ore 12.50
E' comparso l'avv.to Veronica Vasa il quale chiede che il Giudice Voglia dichiarare la contumacia legittimamente citato e non costituito ed insiste per l'ammissione deidel convenuto CP_1
mezzi di prova dedotti.
Il Giudice
Accertata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di CP 1 ed ammette le prove dedotte, epurate dai giudizi e valutazioni tecniche contenuti.
Viene introdotto il sig. Testimone 1 che dichiara di essere nato a Aggius il
5.11.1965, residente a [...], cugino di disinteressato, Persona 1
prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. CA Nume_1 .
SUL CAPO 1 e 2: si è vero, utilizza il terreno anche da prima, so che lui è il proprietario, lo utilizza per usi familiari e lo anche concesso a terzi facendo una pista per motocross, anche mio figlio ha fruito della pista su autorizzazione dello CP_1 il terreno è incolto con qualche albero di olivastro ho sempre visto solo lui, taglia la legna, c' è una recinsione in filo di ferro con un cancello sempre di filo spinato. Non ho mai visto altre persone all'interno salvo operai da lui incaricati, prima c'era un vecchio vigneto poi abbandonato.
Il testimone conferma quanto dichiarato previa lettura.
Viene introdotto il sig. Testimone 2 che dichiara di essere nato a [...] il [...], residente a [...], non parente, disinteressato, prestato il giuramento di rito, identificato a mezzo CI n. CA47937HC
SUL CAPO 1 e 2: si è vero, utilizza il terreno anche da prima, lui è il proprietario, lo utilizza curando la vegetazione, gli alberi di olive ed olivastri, lo tiene pulito, ho sempre visto solo lui, c'è una recinzione in rete metallica con un cancello in rete, però qualche anno fa ha messo un altro cancello in legno. Non ho mai visto altre persone all'interno salvo operai da lui incaricati, io stesso ho fatto dei lavori per lui per tagliare la legna con la motosega, prima c'era un vecchio vigneto poi abbandonato.
Il testimone conferma quanto dichiarato previa lettura.
L'avv.to Vasa precisa le conclusioni e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito, alle ore 14.30 da lettura del dispositivo come da sentenza di seguito riportata. RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott. Daniela Schintu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 746/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. VASA C.F. 1 Parte 1
VERONICA SEBASTIANA
ATTORE/I
contro
CP_1 C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti emerso in maniera inequivoca che l'immobile per cui è causa è stato materialmente posseduto dal sig. Parte 1 in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica da oltre vent'anni.
La disciplina applicabile alla fattispecie è dunque da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari il possesso continuato per venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono pertanto rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi, inoltre, da tempo costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436); che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II,
27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad usucapionem "va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo, e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass.
Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Ulteriormente, secondo quanto afferma la Suprema Corte nella sentenza del 29.11.2005, n. 25922
"ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura un comportamento rivelatore anche all'esterno di una
-
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
La prova degli elementi costitutivi della domanda è emersa con certezza dal complesso delle risultanze istruttorie, ed in particolare dalle prove orali esperite, dalle quali è emerso che l'odierno attore direttamente e personalmente ed anche per interposta persona, ha esercitato sull' immobile come identificato in atti in via esclusiva e continuativa un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e tale da legittimare gli effetti propri dell'usucapione. All'udienza odierna, infatti, sono stati sentiti i testi Testimone_2 e [...]
Testimone 1, della cui attendibilità non è dato dubitare stante l'assenza di interesse e la conoscenza diretta dei luoghi e dell'attore, i quali hanno confermato la veridicità delle circostanze dedotte dall'attore nei capitoli di prova e posti a fondamento della domanda. In particolare, i testimoni escussi, hanno confermato che il sig. Parte 1 è da oltre venti anni nella piena ed assoluta disponibilità del terreno distinto in catasto al f.59 mappale 2089 in Badesi, loc. Puzzu di Multa ed hanno escluso la presenza del convenuto e di terzi sui luoghi;
hanno, poi, confermato che l'attore
- - opere di ha sempre eseguito sul terreno in maniera esclusiva, ininterrotta ed indisturbata - conservazione e manutenzione ed utilizzato lo stesso prevalentemente per usi della famiglia, per la raccolta della legna.
In ragione dei fatti sopra considerati ben possono ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda, avendo l'attore posto in essere una condotta tipicamente caratterizzata dall'animus domini e costituente chiaro indice rivelatore della sua volontà di possedere con animo di proprietario il bene, posto di fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Considerato, dunque, che le menzionate fonti di prova forniscono elementi di giudizio sufficienti per ritenere pienamente dimostrati i fatti assunti a fondamento della domanda, deve ritenersi perfezionato in capo all'attore l'acquisto della proprietà dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Non si procede a liquidazione delle spese, non essendovi stata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
C.F. 1 ha posseduto in maniera Accertato che Parte 1
ultraventennale il terreno sito in Badesi, loc. Puzzu di Multa, distinto in catasto al f.59 mappale 2089, dichiara lo stesso esclusivo proprietario per averne acquisito la proprietà per usucapione;
Manda alla Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente per la relativa trascrizione con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Tempio Pausania, 08/11/2024
Il Giudice onorario
Dott.ssa Daniela Schintu