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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
in esito all'udienza dell'8 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 372/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Torrente Trapani, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Lombardo, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore. CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
OGGETTO: indebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 24.1.2025 , premettendo di essere titolare di Parte_1 pensione cat. INVCIV, deduceva che l' aveva disposto il recupero dell'importo di euro CP_1
5.017,23, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, erogato a tale titolo, in quanto ritenuto indebito.
Deduceva che il provvedimento di recupero delle somme asseritamente indebite risultava del tutto carente di motivazione.
1 Chiedeva, pertanto, di annullare le trattenute operate dall' e, per l'effetto, condannare CP_1
l' alla restituzione in suo favore delle somme trattenute su pensione cat. INVCIV, con CP_2
vittoria di spese e compensi di lite.
2.- L' benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata CP_1
la contumacia.
3.- L'udienza dell'8.4.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere Occorre premettere che, "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. n. 1446/2008).
Sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è vero tuttavia che nel settore si applichi il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per CP_2
come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In particolare, “in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno
2 facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”.
Pertanto, “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (Cass. civ, sez. lav., 15.10.2019, n. 26036; cfr. anche Cass. civ., sez. lav. 30.6.2020, n. 13223; Cass. civ., sez. lav., 23.2.2023, n. 5606).
5.- Ciò premesso sul piano generale, nel caso di specie il provvedimento del 23.2.2018 con il quale l' ha comunicato l'asserito indebito risulta carente di motivazione, essendosi CP_1 limitato l' convenuto a dedurre che “sono state riscosse rate di assegno non spettanti” e CP_2
che il recupero della somma di euro 5.017,23 percepita dal ricorrente su pensione cat. INVCIV
“sarà effettuato con una trattenuta per n. 110 rate mensili sulla pensione cat. INVCIV n.
07121393 a decorrere dalla prima data utile”. Non è dato conoscere la motivazione della trattenuta e della ripetizione dell'indebito vantata, impedendosi al ricorrente di poter esercitare il proprio diritto alla difesa ed al contradditorio nei confronti delle richieste dell'Ente resistente.
In particolare, non è stato dedotto né tanto meno dimostrato in giudizio dall' che ha CP_1 scelto il silenzio della contumacia, che l'asserita indebita erogazione di ratei pensionistici in favore dell'odierno ricorrente sia derivata dall'omessa o incompleta comunicazione da parte di
3 quest'ultimo dei propri redditi ovvero dei redditi del coniuge ovvero che (ai sensi del citato art. 13 comma 1 della legge n. 412/1991) l'indebito sia stato originato dalla mancata o inesatta comunicazione da parte del pensionato di altri trattamenti economici o comunque di elementi che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione goduta.
Non sussiste poi alcun elemento in atti che possa condurre a ipotizzare un dolo del ricorrente nella percezione della prestazione.
6.- Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono l'accoglimento del ricorso. Va pertanto dichiarata l'illegittimità del provvedimento emesso dall' in data 23.2.2018, con conseguente dell' convenuto alla restituzione in CP_1 CP_2
favore del ricorrente delle somme trattenute sulla pensione cat. INVCIV, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'Erario (stante l'ammissione del ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato) come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari stante la semplicità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 24.1.2025 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della ripetizione della somma di euro 5.017,23 a danno di su pensione cat. INVCIV in suo godimento Parte_1
e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione dell'importo complessivo CP_1
trattenuto, oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario, che liquida in CP_1
euro 1.310,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 9 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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