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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 45/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria (pec: ; Email_1
- appellante –
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Matteo Brunetti e Barbara Brunetti (pec:
e Email_2 Email_3
- appellato -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al ruolo in data 18 luglio 2018, Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palmi, il , chiedendo Parte_1
l'accertamento del diritto a percepire le differenze retributive relative al periodo 27 febbraio
2008 – 23 settembre 2012 (data di collocamento a riposo), tra il trattamento economico corrispondente all'inquadramento rivestito, Funzionario UNEP – Area C, posizione economica C1, e quello relativo alla posizione economica C2, in ragione dello svolgimento di mansioni superiori conseguenti alla nomina a dirigente dell' di Cinquefrondi – Parte_2
Sezione distaccata di Palmi, conferitagli con provvedimento direttoriale del 31 marzo 1990.
Esponeva il ricorrente:
– di essere stato dipendente del Giustizia, con la qualifica di ufficiale Parte_1
giudiziario C1, sin dalla data di assunzione e fino al collocamento in quiescenza intervenuto il 23 settembre 2012;
– di avere esercitato, nel predetto arco temporale, le funzioni di direzione dell' Parte_2
di Cinquefrondi, sezione distaccata del Tribunale di Palmi, la cui pianta organica prevedeva tredici unità complessive, di cui cinque ufficiali giudiziari C1, quattro ufficiali giudiziari B3 e quattro operatori giudiziari B2;
– che le mansioni di direzione effettivamente svolte erano riconducibili alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario posizione economica C2 del CCNL comparto Ministeri,
come già accertato con sentenza n. 2481/2012 del Tribunale di Palmi, passata in giudicato,
con riferimento al periodo 5 giugno 2002 – 27 febbraio 2008.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la Parte_1
prescrizione del credito vantato dal ricorrente e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Espletata l'istruttoria mediante escussione di testimoni, la causa veniva decisa con sentenza n. 1059/2022, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso, condannando il Parte_1
appellante a corrispondere al sig. le differenze retributive tra Controparte_1
l'inquadramento in Area C – posizione economica C2 e quello in Area C – posizione economica
C1, anche ai fini della quantificazione del TFR, per il periodo dal 27 febbraio 2008 al 23
settembre 2012, oltre interessi legali e spese di lite.
In via preliminare, il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa avesse ripreso a decorrere solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa il 26
novembre 2012, relativa al precedente contenzioso. Il nuovo decorso della prescrizione risultava, poi, interrotto dapprima dalla istanza conciliativa presentata il 12 gennaio 2015,
successivamente dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio n. 3066/2016, dichiarato estinto, notificato il 14 febbraio 2017, e, infine, dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, iscritto il 18 luglio 2018. Nel merito, il giudice di primo grado riteneva pienamente provato lo svolgimento, da parte del ricorrente, delle mansioni superiori invocate, sulla base della prova testimoniale, della documentazione prodotta, nonché della mancata contestazione da parte dell'Amministrazione resistente in ordine alla continuità delle mansioni.
In particolare, il Tribunale rilevava che, una volta accertato lo svolgimento, sino al febbraio
2008, di mansioni riconducibili all'area C – posizione economica C2, come da giudicato precedente, dovesse ritenersi, in assenza di prova contraria, che il ricorrente avesse continuato a svolgere le medesime funzioni direttive anche nel periodo successivo.
Le deposizioni testimoniali confermavano che organizzava, gestiva e coordinava CP_1
l'attività dell'Ufficio UNEP di Cinquefrondi, impartiva direttive, autorizzava ferie e congedi,
firmava ordini di servizio ed esercitava responsabilità diretta sull'amministrazione e contabilizzazione delle somme riscosse dall'ufficio.
Così individuate le mansioni effettivamente svolte , il GL ha proceduto al raffronto con le declaratorie contrattuali previste dal CCNL 1998/2001 – comparto rilevando che CP_2
la differenza sostanziale tra la posizione economica C1 (formale inquadramento del ricorrente) e la C2 (livello rivendicato) risiede nello svolgimento di attività di direzione e controllo di unità organiche, con assunzione diretta di responsabilità sui risultati, nonché
nella gestione e amministrazione delle somme riscosse dall'Ufficio.
Il Tribunale ha concluso che le prestazioni rientrassero nella posizione economica C2 e,
ritenuto accertato lo svolgimento continuativo delle mansioni di livello superiore, ha riconosciuto al ricorremte il diritto alle differenze retributive maturate nel periodo 27
febbraio 2008 – 23 settembre 2012, in quanto inquadrato formalmente in posizione C1 ma di fatto assegnato a funzioni proprie della posizione C2.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il , deducendo, Parte_1
con un unico motivo di gravame, l'erronea individuazione della normativa applicabile alla fattispecie da parte del giudice di primo grado;
in particolare, il Tribunale avrebbe applicato al periodo in contestazione (27 febbraio 2008 – 23 settembre 2012) il CCNL comparto
1998/2001 e il Contratto Collettivo Integrativo del della Giustizia del 5 CP_2 Parte_1
aprile 2000, omettendo di considerare che, a far data dal 14 settembre 2007, con la sottoscrizione del CCNL 2006-2009, è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale, disciplinato dall'art. 6, fondato su tre aree e improntato a criteri di flessibilità. Secondo il , tale nuova disciplina ha unificato le precedenti posizioni economiche Parte_1
(C1, C1S, C2, C3, C3S) all'interno della Terza Area, escludendo la configurabilità di mansioni
“superiori” tra profili compresi nella medesima area e, di conseguenza, la possibilità di riconoscere differenze retributive per lo svolgimento di compiti precedentemente ascrivibili a posizioni economiche più elevate.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'appellante ha evidenziato che il nuovo sistema classificatorio si è reso immediatamente applicabile sin dalla sua entrata in vigore e che,
pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2007, non è più configurabile un diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni interne alla medesima area funzionale.
In conclusione, il ha dedotto che, anche ove fosse provato lo svolgimento da parte Parte_1
del di mansioni riconducibili alla pregressa posizione C2, nessun incremento CP_1
retributivo sarebbe comunque dovuto per il periodo oggetto di causa, atteso che, a seguito della nuova classificazione, le mansioni di ufficiale giudiziario C1 e C2 appartengono al medesimo profilo professionale, con conseguente legittimità dello svolgimento di tali funzioni senza diritto ad alcuna maggiorazione economica.
Il ha, poi, impugnato il capo sulle spese di lite, in ragione della infondatezza della Parte_1
domanda avanzata da controparte in primo grado.
Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_1
della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato le note nel termine del 13.11.2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14.11.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che l'Amministrazione appellante non ha contestato lo svolgimento, da parte del di mansioni corrispondenti alla posizione economica C2, CP_1
per come accertato dal giudice di primo grado, limitandosi a censurare la normativa contrattuale applicata. In particolare, il sostiene che il Tribunale non avrebbe Parte_1
tenuto conto dell'entrata in vigore del CCNL comparto 2006-2009, sottoscritto in CP_2
data 14 settembre 2007, il quale avrebbe introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale. Secondo la prospettazione dell'appellante, le precedenti posizioni economiche C1, C1S, C2,
C3 e C3S sarebbero state assorbite nella Terza Area, sicché le fasce retributive interne a ciascuna area non costituirebbero più autonome qualifiche contraddistinte da mansioni proprie. Ne conseguirebbe, a detta del , l'impossibilità di configurare lo Parte_1
svolgimento di mansioni superiori all'interno della stessa area professionale.
Contro tale tesi l'appellato oppone che :
già all'interno del ricorso introduttivo di primo grado chiedeva all'On.le giudicante la condanna del Ministero alla corresponsione delle differenze retributive (comprensive di TFR)
in conformità al CCNL 1998/2001 e CCNL 05/04/2002 e succ. integrazioni e modifiche allegando al Doc. 5 del fascicolo di primo grado il CCNL 14.09.2007;
il CCNL 14 settembre 2007 , pur introducendo una nuova articolazione del personale in tre aree, non avrebbe eliminato la progressione economica interna a ciascuna di esse, la quale continua a riflettere differenti gradi di competenza, autonomia e responsabilità
professionale, disponendo l'art. 6, comma 8, del CCNL che “per ciascun profilo, in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l'attribuzione di successive fasce retributive…” ( che sono sette per la Terza Area);
l'art. 10 del contratto dispone che il nuovo inquadramento del personale avvenga “mediante il riconoscimento – all'interno di ciascuna area – della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la Tabella di trasposizione B”. (secondo la quale le soppresse posizioni C1, C1S, C2,
C3 e C3S sono state rispettivamente ricondotte alle fasce F1, F2, F3, F4 e F5 della Terza Area)
Ha infine dedotto che il riconoscimento delle differenze retributive spetti anche in applicazione dell' art. 36 Cost. ( adeguatezza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità
del lavoro prestato).
L'appello è fondato , alla stregua di pacifica giurisprudenza di legittimità che ha trattato analoghe fattispecie vertente sugli effetti del rinnovo contrattuale del Comparto ministeri del 14/09/2007.
Tra le molte conformi, Cassazione civile sez. lav., 16/12/2019 n.33141 (citata nell'appello),
ha così statuito: <<
1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello proposto dal
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva condannato l'appellante al pagamento in favore di elle differenze retributive spettanti, a decorrere dal 16 novembre 2004, per CP_3
lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle del livello C3;
2. la Corte territoriale ha premesso che l'appellato, ufficiale giudiziario inquadrato nel livello
C1, sulla base di atti formali, aveva diretto l'ufficio UNEP di (OMISSIS) e in relazione al periodo
9 novembre 2002/16 novembre 2004 aveva già ottenuto, con sentenza della stessa Corte
d'appello n. 223/2008, il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive rivendicate, sul presupposto che l'incarico fosse riconducibile al livello C3;
3. il giudice d'appello, nel richiamare il percorso argomentativo della precedente decisione,
ha rilevato che secondo la declaratoria prevista dal CCNI 5.4.2000 per i dipendenti del la direzione dell'ufficio UNEP di (OMISSIS) comportava lo Parte_1
svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore, perchè si trattava di ufficio di notevole complessità, suddiviso in due distinte unità, tanto che nella pianta organica era prevista una posizione C3, pacificamente vacante;
(...). merita, invece, accoglimento il terzo motivo, con il quale si addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non applicabile la diversa disciplina dettata in tema di mansioni dal CCNL
14.9.2007 sul presupposto, erroneo, che l'efficacia della stessa fosse stata differita al momento della definizione dei nuovi profili professionali;
5.1. occorre premettere (...) che il CCNL 16.2.1999, nel disegnare un nuovo sistema di classificazione del personale del comparto aveva accorpato le nove qualifiche CP_2
funzionali nelle tre aree A, B e C ed aveva previsto la collocazione all'interno di ciascuna area di profili professionali, che potevano essere ricondotti a posizione economiche diverse se
"caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto" (art. 13, comma 3);
5.2. l'art. 13 del CCNL stabiliva che l'inquadramento dovesse avvenire nell'area e nella posizione economica, secondo le corrispondenze previste dalle parti collettive, ed aggiungeva,
al comma 4, che ogni dipendente era tenuto a svolgere "tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza nonchè le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito";
5.3. in quel sistema solo le posizioni "super" costituivano meri sviluppi economici all'interno delle aree (art. 17) e, pertanto, non venivano prese in considerazione ai fini dello svolgimento di mansioni superiori che, secondo la disciplina dettata dall'art. 24, si configurava in caso di assegnazione al dipendente di compiti che, all'interno della stessa area, erano riconducibili
"alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è
inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell'allegato A", e, per i lavoratori inquadrati nell'ultima posizione economica dell'area di appartenenza, in relazione allo svolgimento di mansioni proprie della "posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore";
6. il CCNL 14.9.2007 ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale confermando le tre aree di inquadramento, nelle quali sono confluite le ex posizioni economiche (art. 6,
comma 1), e al fine di realizzare l'obiettivo della massima flessibilità nella gestione delle risorse umane (art. 5) ha previsto che le aree "corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative" (art. 6, comma 2) con la conseguenza che " ogni dipendente è
tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area,
fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali"
(art. 6, comma 5);
6.1. all'interno delle tre aree sono collocati profili professionali definiti in base ai settori di attività, secondo le indicazioni contenute nell'art. 8, ispirato al "superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune,
pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici" (art. 8, comma 2, n. 1);
6.2. l'esigenza di semplificazione viene assicurata attraverso l'individuazione di "profili unici con riferimento ai contenuti dèlle mansioni" (art. 8, comma 2, n. 2) che, a differenza del regime previgente, ricomprendono "sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa" (art. 8, comma 3);
6.3. in ragione dell'affermata omogeneità delle competenze, conoscenze e capacità richieste per l'inquadramento in ciascuna area, la declaratoria allegata al contratto descrive le specifiche e i contenuti professionali per l'accesso alle tre aree, superando le precedenti diversificazioni all'interno dell'area stessa, con la conseguenza che nel nuovo sistema le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche riconosciute "in relazione all'arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività" (art. 6, comma 8) e, quindi, non implicano una diversità di contenuto delle mansioni assegnate;
7. in tal modo le parti collettive, in ragione degli obiettivi dichiarati nell'art. 5, hanno disegnato, nel rispetto della competenza alle stesse attribuita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt.
2,40 e 52, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, un sistema di inquadramento, non dissimile da quello previsto per il comparto degli enti pubblici non economici (in relazione al quale si rimanda a Cass. n. 29624/2019), improntato al criterio della massima flessibilità all'interno dell'area, ritenuta espressiva di livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, e ciò giustifica la diversità della formulazione dell'art. 6,
comma 5, del CCNL 2007 rispetto all'art. 13, comma 4, del CCNL 1999;
8. se si compara il testo originario del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, con quello risultante all'esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2009, si può dire che la tornata contrattuale 2006/2009 ha anticipato la riscrittura della norma di legge, che, nella versione modificata, fa esclusivo riferimento all'area e considera qualifica superiore acquisita dopo l'originario inquadramento solo quella ottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma, conseguente allo "sviluppo professionale";
9. l'art. 10 del CCNL ha, poi, dettato una complessa disciplina del passaggio dall'uno all'altro sistema ed ha innanzitutto previsto, al comma 1, che già dalla data di entrata in vigore del contratto "il personale in servizio... è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento all'interno di ciascuna area della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella di trasposizione B";
(...) 9.3. la tabella B allegata al contratto, in armonia con la declaratoria delle aree (che accorpa le posizioni di livello economico A, Al, A1S - B1, B2, B3, B3S - C1, C1S, C2, C3 e C3 S)
prevede la corrispondenza fra aree e posizioni economiche del precedente sistema di classificazione, da un lato, e, dall'altro, aree e "fasce retributive all'interno delle aree",
corrispondenza evidentemente realizzata tenendo conto di quegli stessi obiettivi imposti alla contrattazione integrativa dall'art. 8, comma 2, n. 5, ossia della necessità di "garantire il rispetto dell'inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, nonchè di evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata con conseguente aggravio di spesa" >>.
Così prosegue la Suprema Corte, con argomenti che assumono rilievo dirimente ai fini della decisione del presente gravame :
<< (...) 10. nè si può sostenere l'illegittimità del nuovo sistema classificatorio, che comporta evidenti ricadute sulla disciplina dell'assegnazione a mansioni superiori, perchè valgono al riguardo i medesimi principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in relazione al passaggio dall'inquadramento per qualifiche funzionali a quello per aree, in ordine al quale fu precisato che "la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale..." (Cass. S.U.
n. 16038/2010);
11. non rileva neppure che la nuova disciplina contrattuale, potenziando l'ambito dello ius variandi attraverso un'estensione dell'equivalenza, riferita all'area anzichè alla posizione economica, produca quale effetto che il dipendente possa essere legittimamente assegnato, senza diritto a maggiorazioni retributive, a svolgere mansioni che nel precedente sistema, in quanto superiori a quelle del livello di inquadramento, avrebbero potuto fondare la richiesta delle differenze economiche fra i due livelli;
12. è principio generale, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, quello secondo cui "nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi" (Cass. S.U. n. 21972/2017 e negli stessi termini in motivazione Cass. S.U. n.
19164/2017);
13. in relazione allo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato si è già ricordato, al punto 4.3., che la modificazione della contrattazione è idonea ad imporsi anche rispetto alla qualificazione come "superiori" di determinate mansioni che lo fossero secondo il sistema collettivo previgente, ponendosi quale limite, nonostante la ricorrenza di un rapporto di durata, alla efficacia verso il futuro del pregresso giudicato, perchè il diritto deve essere verificato de die in diem e sulla base della contrattazione collettiva vigente nel momento in cui la prestazione viene resa;
14. in via conclusiva merita accoglimento il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato, sulla base delle considerazioni espresse nei punti che precedono:
"nell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52,
l'assegnazione a mansioni superiori non comporta la definitiva acquisizione della qualifica corrispondente, la materia della classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, alla quale compete anche l'individuazione delle mansioni esigibili da parte del datore di lavoro perchè equivalenti a quelle di inquadramento. Il CCNL 14.9.2007 per il personale non dirigenziale del comparto ha previsto un nuovo sistema di CP_2
classificazione improntato a criteri di flessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall'altro, sulla sostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livello di professionalità
connesso all'espletamento delle mansioni proprie del profilo, con le fasce retributive, volte a compensare l'arricchimento conseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività. Nel nuovo sistema, di immediata applicazione, tutte le mansioni all'interno dell'area sono considerate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore di lavoro del D.Lgs.
n. 165 del 2001, ex art. 52".
In termini, Cass. n. 29624/2019, che ha significamente precisato (anche in relazione all'invocazione dell'art. 36 Cost. da parte dell'appellato) :
<< La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere che il diritto (individuale) ad una certa retribuzione rispetto allo svolgimento di date attività di lavoro resista rispetto all'evolversi della contrattazione collettiva, perché un tale effetto non è assicurato, in parte qua, dal sistema delineato dalla legge (art. 52 cit) e dalla contrattazione collettiva, nel loro congiunto operare.
5.5. D'altra parte, va aggiunto, il determinarsi dell'assetto retributivo sulla base della contrattazione collettiva, pur secondo il regime speciale del pubblico impiego, rende improponibile, trattandosi pur sempre di parametro che fa presumere l'adeguatezza (Cass.
28 ottobre 2008, n. 25889), oltre che la parità di trattamento (art. 45 d. Igs. 165/2001), ogni dubbio di adeguatezza del corrispettivo sotto il profilo del rispetto dell'art. 36 Cost.
5.5 Infine si osserva che la normativa transitoria del C.C.N.L. 2006/2009 non esplica effetti, a differenza di quanto ipoteticamente prospettato dalla corte territoriale, nell'attribuzione di posizioni economiche migliori a chi nel precedente regime avesse svolto mansioni di fatto superiori a quelle di formale inquadramento, atteso che la norma di riferimento (art. 7,
rubricato come "clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema") si basa, nello stabilire le posizioni di confluenza, sulla "posizione già conseguita nel sistema di provenienza",
sicché, non essendo nel pubblico impiego ammissibile il conseguimento di inquadramenti superiori sulla base dell'esercizio di fatto delle mansioni, è evidente che le posizioni economiche presso il nuovo regime erano da attribuire sulla base della pregressa collocazione formale.
Si é d'altra parte già sottolineato che la modificazione della contrattazione è idonea ad imporsi anche rispetto alla qualificazione come "superiori" di determinate mansioni che lo fossero secondo il sistema collettivo previgente, ponendosi quale limite, nonostante la ricorrenza di un rapporto di durata, alla portata verso il futuro del pregresso giudicato“(Cass.
15 luglio 2019, n. 18901) .
Conformi, da ultimo:
Cass. n. 30479/2024 ( in motivazione : “ questa Sezione ha affermato che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. (Cass., Sez. L, n. 1665 del Cass. n 10512/2023 (in motivazione : “ ... non vi è infatti a discorrere di intangibili situazioni quesite, perché il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica;
né si può parlare di adeguatezza della retribuzione, in ipotesi ai sensi dell'art. 36 Cost. o di sua irriducibilità perché, a parte quanto appena detto, gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né, tanto meno,
ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l'evolversi giuridico ed economico dell'assetto negoziale”)
Per questi motivi
l'appello va accolto, rigettando l'originaria domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate, attesi i contrasti giurisprudenziali in materia, risolti dalla Suprema Corte in data successiva alla proposizione dell' originario ricorso ( risalente all'anno 2018) .
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 1059/2022 pubblicata il 26/07/2022 dal Tribunale di Palmi, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in riforma dell' impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda;
spese del doppio grado compensate.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 14.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Mrialuisa Crucitti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16 gennaio 2024) ;