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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 566/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza del giorno 8.7.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Parente e l'Avv. Alberico De Parte_1
Angelis
-appellante-
E
Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
-appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1146/2024 del Tribunale di
Roma pubblicata il 30.1.2024.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza che ha dichiarato la domanda non accoglibile per i motivi sopraindicati;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza laddove non tiene considerazione del punto 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza laddove non considera la locuzione “buoni identici alla carta docente” come chiaro riferimento alla Carta docente ma ad una somma di denaro;
- rigettare integralmente le istanze di controparte;
- il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari”
per l'appellato:
“Voglia codesto Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 dinanzi al Tribunale di Roma
Sezione Lavoro, ha esposto che: Parte_1
- ha prestato dall'anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020 servizio in favore del convenuto in virtù di plurimi contratti a tempo CP_1 determinato;
2 - non ha percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €
500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107, quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e, nello specifico, dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione europea, come interpretata dalla Corte di giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63
e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
- ha concluso chiedendo:
1. di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa, e condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della complessiva somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari al valore della carta del docente non goduta;
2. in subordine, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della complessiva somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno).
3 Si è costituita in giudizio l'Amministrazione concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “Rigetta il ricorso, compensa le spese di lite”.
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza lamentando con un unico motivo l'omessa valutazione e pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata nel ricorso di primo grado.
Hanno resistito al gravame con un'unica difesa gli appellati i quali hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che il Giudice di primo grado è incorso in errore sul quantum richiesto dalla ricorrente nella domanda principale.
Nella sentenza impugnata si legge testualmente che “nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, invece, parte ricorrente ha specificatamente richiesto di “condannare il Controparte_1
, a corrispondere a parte ricorrente l'importo di Euro
[...]
1.500,00 finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-
124 dell'art 1 della legge n. 107/2015”.
Tuttavia, l'originaria ricorrente ha chiesto nelle conclusioni di
“accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per
4 l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della complessiva somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge”.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso perché avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi per essere – come tale - non accoglibile poiché la prestazione di cui alla norma invocata presentava specifiche finalità (la formazione del docente) e modalità (la carta elettronica) che sarebbero state snaturate ove si fosse consentita la mera attribuzione di una somma di denaro.
Il Tribunale, come osservato dall'appellante ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ovvero sull'accertamento del diritto a fruire della carta elettronica.
La Corte si è già pronunciata su analoga questione (Cda n. 4064/2024) le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ex art. 118 disp att. cpc..
“Ad avviso del Collegio i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati. Nella specie, l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 richiedendo, in via subordinata, condannarsi l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, per le due annualità di esercizio dell'attività di docenza annuale [……].La domanda formulata in via subordinata, di adempimento dell'obbligo di attribuzione della carta docente deve essere accolta, essendo incontroversa e riconosciuta in sentenza la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti;
in riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione deve essere pertanto
5 condannata alla attribuzione della carta docente nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla appellante”.
In conclusione l'appello deve essere accolto, nella domanda subordinata, e la sentenza di primo grado riformata, con il riconoscimento della carta docente, essendo stato espressamente accertato, anche nella fattispecie in esame, in favore dei docenti destinatari di supplenze annuali, il diritto ad usufrire della carta elettronica, con argomentazioni non censurate in sede di memoria difensiva d'appello dall'amministrazione, la quale si è limitata a contestare il diritto alla monetizzazione richiesto sub punto 1 delle conclusioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata e distratte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza ferma nel resto, dichiara il diritto di alla carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e condanna l'Amministrazione all'erogazione di detta carta elettronica nella misura di euro 500,00 annui;
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 258,00 e per il presente grado in complessivi euro 247,00 oltre iva, c.p.a e spese generali al 15%, da distrarsi.
Roma, 8/7/2025
Il Presidente Estensore
EL BL
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa EL BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 566/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza del giorno 8.7.2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., vertente
TRA
, con l'Avv. Giuseppe Parente e l'Avv. Alberico De Parte_1
Angelis
-appellante-
E
Controparte_1
, in persona del
[...] CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
-appellato-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1146/2024 del Tribunale di
Roma pubblicata il 30.1.2024.
CONCLUSIONI per l'appellante:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza che ha dichiarato la domanda non accoglibile per i motivi sopraindicati;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza laddove non tiene considerazione del punto 2 delle conclusioni dell'atto introduttivo;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza laddove non considera la locuzione “buoni identici alla carta docente” come chiaro riferimento alla Carta docente ma ad una somma di denaro;
- rigettare integralmente le istanze di controparte;
- il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari”
per l'appellato:
“Voglia codesto Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 dinanzi al Tribunale di Roma
Sezione Lavoro, ha esposto che: Parte_1
- ha prestato dall'anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020 servizio in favore del convenuto in virtù di plurimi contratti a tempo CP_1 determinato;
2 - non ha percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €
500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107, quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, in violazione del principio costituzionale di cui all'art. 3 della Carta fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e, nello specifico, dalla clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione europea, come interpretata dalla Corte di giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che impone ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63
e 64 del CCNL del Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
- ha concluso chiedendo:
1. di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa, e condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della complessiva somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari al valore della carta del docente non goduta;
2. in subordine, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della complessiva somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno).
3 Si è costituita in giudizio l'Amministrazione concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale con la sentenza impugnata ha così statuito: “Rigetta il ricorso, compensa le spese di lite”.
Con ricorso depositato in data 13.3.2024, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza lamentando con un unico motivo l'omessa valutazione e pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata nel ricorso di primo grado.
Hanno resistito al gravame con un'unica difesa gli appellati i quali hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione proposta e la conferma della sentenza.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva, preliminarmente, che il Giudice di primo grado è incorso in errore sul quantum richiesto dalla ricorrente nella domanda principale.
Nella sentenza impugnata si legge testualmente che “nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, invece, parte ricorrente ha specificatamente richiesto di “condannare il Controparte_1
, a corrispondere a parte ricorrente l'importo di Euro
[...]
1.500,00 finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-
124 dell'art 1 della legge n. 107/2015”.
Tuttavia, l'originaria ricorrente ha chiesto nelle conclusioni di
“accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per
4 l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, della complessiva somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascun anno) pari alla carta del docente non goduta, oltre accessori come per legge”.
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso perché avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro e quindi per essere – come tale - non accoglibile poiché la prestazione di cui alla norma invocata presentava specifiche finalità (la formazione del docente) e modalità (la carta elettronica) che sarebbero state snaturate ove si fosse consentita la mera attribuzione di una somma di denaro.
Il Tribunale, come osservato dall'appellante ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ovvero sull'accertamento del diritto a fruire della carta elettronica.
La Corte si è già pronunciata su analoga questione (Cda n. 4064/2024) le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ex art. 118 disp att. cpc..
“Ad avviso del Collegio i rilievi dell'appellante, come sopra riassunti, sono fondati. Nella specie, l'originaria ricorrente ha chiaramente enunciato, anche nelle conclusioni, le finalità della domanda (acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali) ed ha richiamato espressamente i commi 121-124 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 richiedendo, in via subordinata, condannarsi l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni, identici alla carta docente non goduta, per le due annualità di esercizio dell'attività di docenza annuale [……].La domanda formulata in via subordinata, di adempimento dell'obbligo di attribuzione della carta docente deve essere accolta, essendo incontroversa e riconosciuta in sentenza la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti;
in riforma della sentenza impugnata, l'amministrazione deve essere pertanto
5 condannata alla attribuzione della carta docente nei modi e con le finalità stabilite dalla legge per gli anni richiesti dalla appellante”.
In conclusione l'appello deve essere accolto, nella domanda subordinata, e la sentenza di primo grado riformata, con il riconoscimento della carta docente, essendo stato espressamente accertato, anche nella fattispecie in esame, in favore dei docenti destinatari di supplenze annuali, il diritto ad usufrire della carta elettronica, con argomentazioni non censurate in sede di memoria difensiva d'appello dall'amministrazione, la quale si è limitata a contestare il diritto alla monetizzazione richiesto sub punto 1 delle conclusioni.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata e distratte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza ferma nel resto, dichiara il diritto di alla carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 e condanna l'Amministrazione all'erogazione di detta carta elettronica nella misura di euro 500,00 annui;
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 258,00 e per il presente grado in complessivi euro 247,00 oltre iva, c.p.a e spese generali al 15%, da distrarsi.
Roma, 8/7/2025
Il Presidente Estensore
EL BL
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