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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11544/22 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
(c.f. , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(CT) ed ivi residente in [...], in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (c.f. Persona_1
), nata il [...] ad [...], C.F._2 Parte_2
(c.f. ) nato il [...] in [...], C.F._3 Pt_3
(c.f. ) nato il [...] in [...],
[...] C.F._4
nonché quale amministratore di sostegno del fratello (c.f. Controparte_1
), nato il [...] in [...], C.F._5
tutti residenti in [...] e tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Marco C.M. Impelluso del Foro di Milano pagina 1 di 14 e dall'Avv. Dario Murgia del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Catania Via Giuffrida n. 30, giusta procura in atti;
-attori-
contro
1) (c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino via Corte d'Appello n. 11 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avvocato Santo Spagnolo presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
2) (c.f. , nata il [...] ad Parte_4 C.F._6
AC (CT) e residente in [...];
3) (c.f. ), nato il [...] ad Controparte_3 C.F._7
AC (CT) e residente a[...];
- Convenuti -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori indicati in epigrafe, eredi di chiedevano che venisse accertata la responsabilità esclusiva di Persona_2
, quale conducente del veicolo CI SI tg. CV733MS, Parte_4
nella determinazione dell'investimento pedonale occorso in data 18 gennaio 2021 alle pagina 2 di 14 ore 19:45 circa in AC (CT), via Gozzano, nei pressi dell'intersezione con via
Pascoli, in seguito al quale perdeva la vita padre di LV e Persona_2
e nonno di e;
per l'effetto, gli attori Controparte_1 Per_1 Pt_2 Parte_3
chiedevano di condannare in solido tra loro , Parte_4 Controparte_3
e rispettivamente conducente, proprietario e Controparte_2
compagnia di assicurazioni del veicolo del citato veicolo CI SI al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali specificati in citazione.
La assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici;
gli altri due convenuti rimanevano contumaci, anche se regolarmente citati in giudizio.
Le domande attrici vanno accolte anche se nei limiti di cui si dirà in seguito.
Alla luce della documentazione ritualmente prodotta da parte attrice, tra cui il verbale dei vigili urbani intervenuti sui luoghi e gli atti del procedimento penale avente ad oggetto il sinistro de quo, deve ritenersi provato con certezza che quest'ultimo è stato causato dalla esclusiva condotta colposa di . In particolare, dalle Parte_4
suindicate risultanze istruttorie è emerso in maniera inequivocabile che: 1) il giorno 18 gennaio 2021, alle ore 19.45 circa, stava attraversando via Gozzano ad Persona_2
AC (CT), sulle strisce pedonali, da sinistra verso destra, in direzione del marciapiede adiacente al supermercato Penny Market, a ridosso dell'area di intersezione a T con via Giovanni Pascoli;
2) in tali circostanze di tempo e di luogo, allorquando aveva quasi ultimato l'attraversamento, veniva investito dalla CI SI tg.
CV733MS, di proprietà di e condotta da , la Controparte_3 Parte_4
quale percorreva la medesima via Gozzano e non si avvedeva della presenza del pedone pagina 3 di 14 sulle strisce, travolgendolo;
3) che stava attraversando da sinistra verso Persona_2
destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, veniva attinto sul fianco destro e sbalzato a oltre 6 metri di distanza, decedendo poco dopo per le gravissime ferite subite.
Gli agenti della polizia municipale di AC hanno elevato contravvenzioni a carico di ai sensi dell'art. 189 commi 1, 6 e 7 C.d.S. per non essersi Parte_4
fermata a prestare soccorso e ai sensi dell'art. 191 commi 1 e 4 C.d.S. per aver omesso di dare la precedenza al pedone in corrispondenza del passaggio pedonale (vd. allegato
4). Anche con la consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro espletata nel procedimento penale R.G.N.R. 781/2021/PM del tribunale di Catania è stato accertato come il pedone fosse stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, attinto dapprima sulla gamba destra, entrando poi in contatto con il capo contro il parabrezza del veicolo, al confine con il montante di destra ed infine sbalzato in avanti per 6,20 metri.
Si osserva che l'assicurazione convenuta non ha provato alcun concorso di colpa del pedone limitandosi a delle deduzioni generiche.
Ciò detto, si rileva come spetti a ciascuno degli attori il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.
Contrariamente a quanto eccepito dall'assicurazione convenuta, con riguardo alla categoria dei “prossimi congiunti”, quali soggetti legittimati al risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha definitivamente affermato che “anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo”
(Cassazione civile 07/12/2017, n. 29332; cfr. anche Cass. 9696/20 e 7443/20; in tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui di recente Tribunale Ancona sez. I,
pagina 4 di 14 09/10/2023, Corte appello Milano 27/04/2023 n.1355). Ne consegue che il termine
“prossimi congiunti” deve interpretarsi in senso ampio, sì da ricomprendere non solo gli stretti familiari della vittima (es. genitori, coniuge e figli), ma in generale tutti i familiari che vantano con la vittima un intenso rapporto di affetto e solidarietà familiare, come i nipoti, proprio come nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente pagina 5 di 14 riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale"
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
pagina 6 di 14 Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
•in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
•ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo),
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico - relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pagina 7 di 14 pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
•in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), anche in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (vd. ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009), specificatamente prescriventi un valore a punto di €
3.911,00 per i figli ed €. 1.698,00 per i nipoti.
Si rileva che è pacifica in atti la sussistenza di un rapporto di convivenza solo tra il de cuius ed il figlio Si rileva poi che va attribuito il punteggio di 25 di cui alle CP_1
tabelle in questione, Lett. E, per i due figli del de cuius, di 20 per la prima nipote Per_1
e di 15 per gli altri due nipoti, tenuto conto delle puntuali e condivisibili deduzioni di parte attrice e della documentazione fotografica in atti. In particolare, per quanto riguarda deve ritenersi provato che lo stesso è una persona portatrice Controparte_1
di invalidità per essergli stato diagnosticato, fin dalla nascita, un ritardo mentale grave in pagina 8 di 14 soggetto diabetico (vd. allegato 27); il padre si era assunto l'incarico di amministratore di sostegno (vd. allegato 28); ha sempre convissuto con il padre, il Controparte_1
quale, soprattutto dopo la morte della moglie, provvedeva sicuramente ad ogni sua necessità. È pacifico in atti che dopo la morte del padre ha dovuto Controparte_1
trasferirsi a casa del fratello LV occupandone una delle stanze. È di assoluta evidenza lo stravolgimento della vita di Lo stesso deve dirsi con Controparte_1
certezza con riferimento a , fortemente legato al padre;
dopo la morte Parte_1
di quest'ultimo, l'attore si è dovuto occupare da solo del fratello portatore di CP_1
disabilità, oltre che contemporaneamente della propria famiglia e dei figli piccoli, senza quel supporto insostituibile che si concretizzava nella presenza, nel consiglio e nell'aiuto materiale del padre. Al decesso del padre, si è anche assunto l'onere di Parte_1
amministratore di sostegno del fratello (vd. allegati 29 e 30). Non potendo CP_1
lasciare solo il fratello lo ha portato a casa propria, CP_1 Parte_1
ospitandolo in una delle sue stanze. Alla nipote viene attribuito un punteggio di Per_1
cinque punti in più rispetto a quello degli altri due nipoti, tenuto conto dell'età dei tre nipoti alla morte del nonno e della circostanza verosimile che in quanto prima Per_1
nipote aveva creato un rapporto particolare con il nonno.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a i seguenti punti: Parte_1
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 30 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
pagina 9 di 14 - punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- punti 25 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 79, pari ad Euro 308.969,00 (79 punti x Euro 3.911,00).
Si devono riconoscere a altro figlio del de cuius, i seguenti punti: Controparte_1
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 34 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 per la convivenza (lett. “C” della Tabella);
- punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- punti 25 con riferimento alla lett. “E” della Tabella;
- per un totale quindi di punti 93, pari ad Euro 363.723,00 (93 punti x Euro 3.911,00).
Si devono riconoscere ad , nipote del de cuius, i seguenti punti: Persona_1
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 8 anni alla data del decesso del nonno (lett. “B” della Tabella);
- punti 20 ex Lett. E
- per un totale quindi di punti 50, pari ad Euro 84.900,00.
Si devono riconoscere a e , nipoti del de cuius, i seguenti punti: Pt_2 Parte_3
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso pagina 10 di 14 (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età delle vittime secondarie: rispettivamente 4 e 3 anni alla data del decesso del nonno (lett. “B” della Tabella);
- punti 15 ex Lett. E
- per un totale quindi di punti 45, pari ad Euro 76.410,00.
La somma liquidata è stata determinata in via equitativa tenendo conto della data della loro liquidazione e di quella in cui si è verificato l'evento dannoso. Essa, quindi, rappresenta l'intero risarcimento dovuto a ciascuno dei cinque attori (per il danno non patrimoniale) con riferimento alla data odierna e non va ulteriormente adeguata con rivalutazione e c.d. interessi compensativi.
Va altresì accolta la domanda di diretta al rimborso delle somme di Parte_1
Euro 550,00 e 1.220,00, necessarie per acquistare rispettivamente un letto con rete e materasso ed un armadio a due ante (doc. 41 e 42), in quanto, come detto, dopo il decesso del padre ha dovuto curare il trasferimento del fratello nella Per_2 CP_1
sua abitazione sita in via Nino Martoglio n. 6 ad AC. Non spettano invece le altre somme richieste per adattare la detta abitazione alle esigenze del fratello disabile in quanto trattasi di spese ancora non affrontate ovvero di spese, quali quelli CP_1
della tettoia, che allo stato non appaiono funzionali rispetto alle dette esigenze di
Controparte_1
Va rigettata la domanda di di risarcimento dell'asserito danno di Controparte_1
natura patrimoniale per la perdita dell'apporto economico del de cuius in quanto quest'ultimo avrebbe destinato circa 1/3 della propria pensione al sostegno del figlio
Al riguardo si evidenzia che non è configurabile il lamentato danno in quanto CP_1
pagina 11 di 14 è pacifica in atti la circostanza secondo cui ha diritto alla pensione di Controparte_1
reversibilità del padre.
Va rigettata altresì la domanda attrice di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla assistenza professionale di in quanto invalido, calcolato in euro Controparte_1
900 mensili;
a tal proposito si osserva che è pacifico in atti la circostanza secondo cui ha diritto alle indennità di invalidità e di accompagnamento che Controparte_1
coprono tale asserito danno.
Si rileva che ante causam l'assicurazione convenuta ha già corrisposto a Parte_1
la somma di euro 4.500,00 a titolo di spese funerarie, che va legittimamente
[...]
trattenuta dall'attore.
Quanto, infine, alla domanda formulata da per il rimborso delle spese Parte_1
legali stragiudiziali, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività stragiudiziale era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente giudizio, anche alla luce delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda, dal codice delle assicurazioni private;
pertanto, considerata la documentazione versata in atti (v. docc. 11-25 e 34), va pagina 12 di 14 riconosciuto a (che ha agito anche per conto degli altri attori) la Parte_1
somma di euro 24.000,00.
In ultimo si rileva che ante causam sono state riconosciute e versate in favore di
LV e la somma per ciascuno di euro 240.000,00 da detrarre da Controparte_1
quelle riconosciute con la presente sentenza.
In definitiva, i tre convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di della rimanente somma dovuta pari ad Euro 94.739,00, in Parte_1
favore di della rimanente somma dovuta pari ad Euro 123.723,00, in Controparte_1
favore di della somma di euro 84.900,00 e in favore di e Persona_1 Pt_2 Pt_3
della somma di Euro 76.410,00 per ciascuno.
[...]
In virtù del principio della soccombenza, i tre convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, LV BA, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11544/22 R.G.:
1) condanna i tre convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
della rimanente somma dovuta pari ad Euro 94.739,00, in favore di
[...]
della rimanente somma dovuta pari ad Euro 123.723,00, in Controparte_1
favore di della somma di euro 84.900,00 e in favore di e Persona_1 Pt_2
della somma di Euro 76.410,00 per ciascuno dei due;
rigetta ogni Parte_3
altra domanda attrice;
pagina 13 di 14 2) condanna i tre convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 600,00 per spese vive ed euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Catania il 7 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LV BA
Atto depositato telematicamente pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 11544/22 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
(c.f. , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(CT) ed ivi residente in [...], in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (c.f. Persona_1
), nata il [...] ad [...], C.F._2 Parte_2
(c.f. ) nato il [...] in [...], C.F._3 Pt_3
(c.f. ) nato il [...] in [...],
[...] C.F._4
nonché quale amministratore di sostegno del fratello (c.f. Controparte_1
), nato il [...] in [...], C.F._5
tutti residenti in [...] e tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente dall'avv. Marco C.M. Impelluso del Foro di Milano pagina 1 di 14 e dall'Avv. Dario Murgia del Foro di Catania ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Catania Via Giuffrida n. 30, giusta procura in atti;
-attori-
contro
1) (c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino via Corte d'Appello n. 11 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avvocato Santo Spagnolo presso il cui studio in Catania è elettivamente domiciliata;
2) (c.f. , nata il [...] ad Parte_4 C.F._6
AC (CT) e residente in [...];
3) (c.f. ), nato il [...] ad Controparte_3 C.F._7
AC (CT) e residente a[...];
- Convenuti -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori indicati in epigrafe, eredi di chiedevano che venisse accertata la responsabilità esclusiva di Persona_2
, quale conducente del veicolo CI SI tg. CV733MS, Parte_4
nella determinazione dell'investimento pedonale occorso in data 18 gennaio 2021 alle pagina 2 di 14 ore 19:45 circa in AC (CT), via Gozzano, nei pressi dell'intersezione con via
Pascoli, in seguito al quale perdeva la vita padre di LV e Persona_2
e nonno di e;
per l'effetto, gli attori Controparte_1 Per_1 Pt_2 Parte_3
chiedevano di condannare in solido tra loro , Parte_4 Controparte_3
e rispettivamente conducente, proprietario e Controparte_2
compagnia di assicurazioni del veicolo del citato veicolo CI SI al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali specificati in citazione.
La assicurazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attrici;
gli altri due convenuti rimanevano contumaci, anche se regolarmente citati in giudizio.
Le domande attrici vanno accolte anche se nei limiti di cui si dirà in seguito.
Alla luce della documentazione ritualmente prodotta da parte attrice, tra cui il verbale dei vigili urbani intervenuti sui luoghi e gli atti del procedimento penale avente ad oggetto il sinistro de quo, deve ritenersi provato con certezza che quest'ultimo è stato causato dalla esclusiva condotta colposa di . In particolare, dalle Parte_4
suindicate risultanze istruttorie è emerso in maniera inequivocabile che: 1) il giorno 18 gennaio 2021, alle ore 19.45 circa, stava attraversando via Gozzano ad Persona_2
AC (CT), sulle strisce pedonali, da sinistra verso destra, in direzione del marciapiede adiacente al supermercato Penny Market, a ridosso dell'area di intersezione a T con via Giovanni Pascoli;
2) in tali circostanze di tempo e di luogo, allorquando aveva quasi ultimato l'attraversamento, veniva investito dalla CI SI tg.
CV733MS, di proprietà di e condotta da , la Controparte_3 Parte_4
quale percorreva la medesima via Gozzano e non si avvedeva della presenza del pedone pagina 3 di 14 sulle strisce, travolgendolo;
3) che stava attraversando da sinistra verso Persona_2
destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, veniva attinto sul fianco destro e sbalzato a oltre 6 metri di distanza, decedendo poco dopo per le gravissime ferite subite.
Gli agenti della polizia municipale di AC hanno elevato contravvenzioni a carico di ai sensi dell'art. 189 commi 1, 6 e 7 C.d.S. per non essersi Parte_4
fermata a prestare soccorso e ai sensi dell'art. 191 commi 1 e 4 C.d.S. per aver omesso di dare la precedenza al pedone in corrispondenza del passaggio pedonale (vd. allegato
4). Anche con la consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro espletata nel procedimento penale R.G.N.R. 781/2021/PM del tribunale di Catania è stato accertato come il pedone fosse stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, attinto dapprima sulla gamba destra, entrando poi in contatto con il capo contro il parabrezza del veicolo, al confine con il montante di destra ed infine sbalzato in avanti per 6,20 metri.
Si osserva che l'assicurazione convenuta non ha provato alcun concorso di colpa del pedone limitandosi a delle deduzioni generiche.
Ciò detto, si rileva come spetti a ciascuno degli attori il risarcimento iure proprio dei danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale.
Contrariamente a quanto eccepito dall'assicurazione convenuta, con riguardo alla categoria dei “prossimi congiunti”, quali soggetti legittimati al risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte ha definitivamente affermato che “anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo”
(Cassazione civile 07/12/2017, n. 29332; cfr. anche Cass. 9696/20 e 7443/20; in tal senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui di recente Tribunale Ancona sez. I,
pagina 4 di 14 09/10/2023, Corte appello Milano 27/04/2023 n.1355). Ne consegue che il termine
“prossimi congiunti” deve interpretarsi in senso ampio, sì da ricomprendere non solo gli stretti familiari della vittima (es. genitori, coniuge e figli), ma in generale tutti i familiari che vantano con la vittima un intenso rapporto di affetto e solidarietà familiare, come i nipoti, proprio come nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
L'interesse fatto valere nello specifico è quello della intangibilità della sfera degli affetti, della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e della inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale, che è la famiglia, la cui tutela trova fondamento nelle norme costituzionali, di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Al riguardo, da anni la giurisprudenza ha elaborato la figura del danno da perdita parentale, assumendo che “il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt 2, 29, 30 della Costituzione. Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente pagina 5 di 14 riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della c.d. “Carta di Nizza” è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale"
(consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare.
Il danno da perdita del rapporto parentale viene così a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che il congiunto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di persona cui è legato da un rapporto di natura familiare e/o affettiva;
esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato (reazione esterna), più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima (aspetto interno) del superstite.
pagina 6 di 14 Siffatta tipologia di danno va liquidata in via equitativa, tenendo conto delle tabelle del Tribunale di Milano e del rapporto di vicinanza e di affetto, specificatamente considerando che esse ricomprendono sia l'interiore sofferenza morale soggettiva che quella riflessa sul piano dinamico-relazionale; la liquidazione del pregiudizio, quindi, implica la sussistenza di uno o entrambi i profili di cui si compone il danno non patrimoniale e impone al giudice di valutarne l'effettiva gravità ed entità, in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Sulla scia di tali considerazioni è possibile desumere le seguenti, quanto immediate, conseguenze logico-giuridiche:
•in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass., sez. III, 2021/8622).
•ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo),
e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico - relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pagina 7 di 14 pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente;
•in ossequio a Cass. 2021 n. 10579, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Nella liquidazione di danni come quelli qui in discussione, è prassi di questo ufficio fare riferimento alle note tabelle in uso presso il Tribunale di Milano (anno 2024), anche in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo (vd. ordinanza del 16 dicembre 2022 n. 37009), specificatamente prescriventi un valore a punto di €
3.911,00 per i figli ed €. 1.698,00 per i nipoti.
Si rileva che è pacifica in atti la sussistenza di un rapporto di convivenza solo tra il de cuius ed il figlio Si rileva poi che va attribuito il punteggio di 25 di cui alle CP_1
tabelle in questione, Lett. E, per i due figli del de cuius, di 20 per la prima nipote Per_1
e di 15 per gli altri due nipoti, tenuto conto delle puntuali e condivisibili deduzioni di parte attrice e della documentazione fotografica in atti. In particolare, per quanto riguarda deve ritenersi provato che lo stesso è una persona portatrice Controparte_1
di invalidità per essergli stato diagnosticato, fin dalla nascita, un ritardo mentale grave in pagina 8 di 14 soggetto diabetico (vd. allegato 27); il padre si era assunto l'incarico di amministratore di sostegno (vd. allegato 28); ha sempre convissuto con il padre, il Controparte_1
quale, soprattutto dopo la morte della moglie, provvedeva sicuramente ad ogni sua necessità. È pacifico in atti che dopo la morte del padre ha dovuto Controparte_1
trasferirsi a casa del fratello LV occupandone una delle stanze. È di assoluta evidenza lo stravolgimento della vita di Lo stesso deve dirsi con Controparte_1
certezza con riferimento a , fortemente legato al padre;
dopo la morte Parte_1
di quest'ultimo, l'attore si è dovuto occupare da solo del fratello portatore di CP_1
disabilità, oltre che contemporaneamente della propria famiglia e dei figli piccoli, senza quel supporto insostituibile che si concretizzava nella presenza, nel consiglio e nell'aiuto materiale del padre. Al decesso del padre, si è anche assunto l'onere di Parte_1
amministratore di sostegno del fratello (vd. allegati 29 e 30). Non potendo CP_1
lasciare solo il fratello lo ha portato a casa propria, CP_1 Parte_1
ospitandolo in una delle sue stanze. Alla nipote viene attribuito un punteggio di Per_1
cinque punti in più rispetto a quello degli altri due nipoti, tenuto conto dell'età dei tre nipoti alla morte del nonno e della circostanza verosimile che in quanto prima Per_1
nipote aveva creato un rapporto particolare con il nonno.
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere a i seguenti punti: Parte_1
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 30 anni alla data del decesso del marito (lett. “B” della Tabella);
pagina 9 di 14 - punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- punti 25 con riferimento alla lett. “E” della Tabella
- per un totale quindi di punti 79, pari ad Euro 308.969,00 (79 punti x Euro 3.911,00).
Si devono riconoscere a altro figlio del de cuius, i seguenti punti: Controparte_1
- punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 34 anni alla data del decesso del padre (lett. “B” della Tabella);
- punti 16 per la convivenza (lett. “C” della Tabella);
- punti 14 in considerazione della sopravvivenza di n. 1 superstiti (lett. “D” della
Tabella);
- punti 25 con riferimento alla lett. “E” della Tabella;
- per un totale quindi di punti 93, pari ad Euro 363.723,00 (93 punti x Euro 3.911,00).
Si devono riconoscere ad , nipote del de cuius, i seguenti punti: Persona_1
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 8 anni alla data del decesso del nonno (lett. “B” della Tabella);
- punti 20 ex Lett. E
- per un totale quindi di punti 50, pari ad Euro 84.900,00.
Si devono riconoscere a e , nipoti del de cuius, i seguenti punti: Pt_2 Parte_3
- punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 65 anni alla data del decesso pagina 10 di 14 (lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età delle vittime secondarie: rispettivamente 4 e 3 anni alla data del decesso del nonno (lett. “B” della Tabella);
- punti 15 ex Lett. E
- per un totale quindi di punti 45, pari ad Euro 76.410,00.
La somma liquidata è stata determinata in via equitativa tenendo conto della data della loro liquidazione e di quella in cui si è verificato l'evento dannoso. Essa, quindi, rappresenta l'intero risarcimento dovuto a ciascuno dei cinque attori (per il danno non patrimoniale) con riferimento alla data odierna e non va ulteriormente adeguata con rivalutazione e c.d. interessi compensativi.
Va altresì accolta la domanda di diretta al rimborso delle somme di Parte_1
Euro 550,00 e 1.220,00, necessarie per acquistare rispettivamente un letto con rete e materasso ed un armadio a due ante (doc. 41 e 42), in quanto, come detto, dopo il decesso del padre ha dovuto curare il trasferimento del fratello nella Per_2 CP_1
sua abitazione sita in via Nino Martoglio n. 6 ad AC. Non spettano invece le altre somme richieste per adattare la detta abitazione alle esigenze del fratello disabile in quanto trattasi di spese ancora non affrontate ovvero di spese, quali quelli CP_1
della tettoia, che allo stato non appaiono funzionali rispetto alle dette esigenze di
Controparte_1
Va rigettata la domanda di di risarcimento dell'asserito danno di Controparte_1
natura patrimoniale per la perdita dell'apporto economico del de cuius in quanto quest'ultimo avrebbe destinato circa 1/3 della propria pensione al sostegno del figlio
Al riguardo si evidenzia che non è configurabile il lamentato danno in quanto CP_1
pagina 11 di 14 è pacifica in atti la circostanza secondo cui ha diritto alla pensione di Controparte_1
reversibilità del padre.
Va rigettata altresì la domanda attrice di risarcimento del danno patrimoniale relativo alla assistenza professionale di in quanto invalido, calcolato in euro Controparte_1
900 mensili;
a tal proposito si osserva che è pacifico in atti la circostanza secondo cui ha diritto alle indennità di invalidità e di accompagnamento che Controparte_1
coprono tale asserito danno.
Si rileva che ante causam l'assicurazione convenuta ha già corrisposto a Parte_1
la somma di euro 4.500,00 a titolo di spese funerarie, che va legittimamente
[...]
trattenuta dall'attore.
Quanto, infine, alla domanda formulata da per il rimborso delle spese Parte_1
legali stragiudiziali, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., 16990 del 10.07.2017) ha chiarito che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta in detta fase precontenziosa, e non è assimilabile al rimborso delle spese giudiziali;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio.
Applicando tali principi al caso di specie, può ritenersi provato il danno emergente dal momento che l'attività stragiudiziale era necessaria e non superflua al fine di introdurre il presente giudizio, anche alla luce delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda, dal codice delle assicurazioni private;
pertanto, considerata la documentazione versata in atti (v. docc. 11-25 e 34), va pagina 12 di 14 riconosciuto a (che ha agito anche per conto degli altri attori) la Parte_1
somma di euro 24.000,00.
In ultimo si rileva che ante causam sono state riconosciute e versate in favore di
LV e la somma per ciascuno di euro 240.000,00 da detrarre da Controparte_1
quelle riconosciute con la presente sentenza.
In definitiva, i tre convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di della rimanente somma dovuta pari ad Euro 94.739,00, in Parte_1
favore di della rimanente somma dovuta pari ad Euro 123.723,00, in Controparte_1
favore di della somma di euro 84.900,00 e in favore di e Persona_1 Pt_2 Pt_3
della somma di Euro 76.410,00 per ciascuno.
[...]
In virtù del principio della soccombenza, i tre convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, LV BA, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
11544/22 R.G.:
1) condanna i tre convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
della rimanente somma dovuta pari ad Euro 94.739,00, in favore di
[...]
della rimanente somma dovuta pari ad Euro 123.723,00, in Controparte_1
favore di della somma di euro 84.900,00 e in favore di e Persona_1 Pt_2
della somma di Euro 76.410,00 per ciascuno dei due;
rigetta ogni Parte_3
altra domanda attrice;
pagina 13 di 14 2) condanna i tre convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 600,00 per spese vive ed euro 35.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Deciso in Catania il 7 dicembre 2025.
IL GIUDICE
LV BA
Atto depositato telematicamente pagina 14 di 14