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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12174 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 9836 2024
tra
• la società (c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
• , CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._1 alla via ne n.
• , CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 reside rsolo
• , CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._3 alla via ne n.
tutti già rappresentati e difesi per procura dall'avv. CARMELA BOCCHETTI, la quale, però, rinunziava al mandato;
parti opponenti
e
(c.f. ), e per essa la mandataria CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. , difesa dell'avv. Alessandro
[...] P.IVA_3
studi o;
parte opposta avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni delle parti opponenti (note del 14/12, richiamanti l'atto di citazione):
o Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: a) non concedere la esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, stante i gravi motivi sopra rappresentati che potrebbero ingiustamente pregiudicare, in ma irrimediabile, gli opponenti b) si chiede la riunione del presente giudizio di opposizione a lla opposizione a
1 pignoramento immobiliare per oggettiva (stesso contratto di mutuo) e connessione soggettiva parziale pro Parte_1 to principale, ed i fideius , e Controparte_2 Parte_2 CP_1
); Nel merito c) in accoglimento i itti
[...] icace e com e revocare il decreto ingiuntivo n. 1702/2024 emesso nei gale rapp.te p é il sig. Parte_1
e la sig.ra stante Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 rocedibilità o per decreto ivi di cui in premessa e stante la mancanza dei presupposti di l cia;
in via gradata e nel merito: d) rigettare la domanda proposta dalla non avendo arte Controparte_3 ricorrente-opposta provato la stessa;
e) Rigettare la pr ria avanzata dalla per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
f) Accertare e Controparte_3 dichiarare la nullità e l'inefficacia degli interessi pattizi così come stabiliti alla luce della errata indicazione del TAEG, riconducibile ad una situazione di Tasso indeterminato ed indeterminabile;
g) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia degli interessi pattizi così come stabiliti, a causa della mancanza di trasparenza contrattuale, per l'applicazione di una commissione per l'estinzione anticipata del contratto in caso di estinzione anticipata entro le prime ventuno scadenze del contratto in misura superiore al tasso soglia ai sensi della legge 108.96 vigente alla stipula del contratto e della clausola Floor relativa al Tan variabile del contratto che contiene un contratto derivato implicito del quale n o dell'opzione e per l'effetto in via principale: h) che nulla sia dovuto alla n Controparte_3 persona del legale rappresentante pro – tempore;
i) dichiarare illegittim li addebiti come effettuati a tale titolo durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso ovvero compensarle con quanto ancora dovuto (se dovuto); j) che le rate del mutuo scadute e a scadere debbono considerare soltanto il capitale;
in via subordinata: k) Rilevare e dichiarare che sono stati violati gli art. 1418 - 1419 - 1283 e 1284 c.c. , nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998, per le motivazioni di cui alla narrativa, e per l'effetto dichiarare: l) Dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interesse sostitutivo applicabile, rideterminare il rapporto dare/avere tra i contraenti, con compensazione di quanto dovuto (se dovuto); ed eventuale condanna della convenuta, a restituire all'attrice le maggiori somme pagate;
m) che le rate scadute ed a scadere devono considerare il solo capitale con eventuale maggiorazione del tasso sostitutivo applicabile per legge. Il tutto anche in esito a CTU;
n) accertare e dichiarare la violazione della delibera CICR 9.2.00 art. 6 dell'art. 117 TUB, avendo controparte omesso di pubblicizzare il TAE ed applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT di cui al comma 7 della richiamata norma o) accertare l'esistenza dei tassi usurai applicati sui contratti di finanziamento, nonché che il TAEG concordato con i contratti di finanziamento sia diverso dal TAEG effettivamente applicato e condannare la opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato salvo il capitale senza interessi né altre maggiorazioni di alcun genere come previsto dalla Legge n. 108/1996 alla compensazione in favore degli opponenti per quella somma che verrà stabilita con l'ausilio del CTU;
In ogni caso: p) condannare la società opposta al pagamento delle spese
2 e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario;
q) con salvezza di ogni altro diritto in generale. In via istruttoria, si chiede nominarsi C.T.U. contabile al fine di: I. rideterminare i saldi dei contratti di finanziamento e di conto corrente stipulati;
II. rideterminare le somme illegittimamente riscosse, il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento al cd. Tasso soglia di cui alla Legge 108/1996 e dunque, tenuto conto anche ex art. 644 c.p. – 1815.c. di tutte le commissioni, oneri e spese connesse al finanziamento;
III. calcolare l'esatto credito-debito tra banca e correntista alla sola luce delle condizioni contrattuali convenzionalmente pattuite e sottoscritte dagli opponenti.
conclusioni della parte opposta (note del 12/12/25) CP_3 o Vorrà l'adito Tribunale co l merito, rigettare – per le ragioni meglio espresse in atti – l'opposizione e le domande tutte proposte dagli Opponenti poiché infondate in fatto e in diritto, oltreché sprovviste di prova, confermando – pertanto – il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) in via gradata, compensare – pro concurrenti quantitate – le somme per le quali è stato richiesto ed emesso il Decreto Ingiuntivo, con ogni e qualsivoglia somma dovesse essere rico agli Opponenti, condannando questi ultimi a corrispondere la differenza dovuta alla 3) condannare gli Opponenti al pagamento delle spese, anche generali, e CP_3 com del giudizio, con Iva e Cpa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2024, la società e i fideiussori Parte_1
, e proponevano opposizione avverso Parte_3 Controparte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 1702/2024. ntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturat
(pe € 246.379,50 , oltre + interessi) verso Parte_1 CP_3 ta a -incorporata) in virtù di due contratti:
[...] Controparte_6
• ntratt rrente n° 3957 (poi 292/35102690), aperto il 20/02/2017 da presso , il quale Pt_1 CP_6
▪ era a o di € 60.000 concesso il 15/05/2020 e revocato del fido il 05/06/2023;
▪ al 21/07/2023, presentava un saldo debitore di € 67.260,10 (di cui € 63.868,60 capitale).
• contratto di mutuo fondiario, stipulato il 09/11/2017 , dell'importo di € 250.000, in relazione al quale il 30/11/2022 risultava un debito residuo di € 179.119,4 m a concessa garanzia personale da , Parte_3
e e, in particolare;
Controparte_1 Parte_2
- fideiussione omnibus del 25 r l'im € 60.000,00, a garanzia delle obbligazioni di verso er apertura di Parte_1 Controparte_3 credito in conto corrente;
- fideiussione specifica in data 31 ottobre 2017, fino all'importo di € 375.000,00, a ut diario di € 250.000,00, stipulato il 9 novembre 2017 con
(poi ). CP_6 CP_3
3 Gli opponenti, con l'atto di citazione, disconoscevano le firme presenti:
• sul contratto di conto corrente n. 3957
• sul contratto di fido datato 15/05/2020
• sull'apertura di credito in conto corrente per € 60.000,00.
• sul contratto di fideiussione omnibus datato 25/05/2020;
• sul contratto di fideiussione specifica datato 31/10/2017.
Indi, deducevano ed eccepivano:
- di avere adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che difetta la prova dei contratti fonte dell'obbligazione e dell'importo del credito;
- la nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di tassi ultralegali;
- l'addebito sul conto di commissioni non pattuite;
- l'applicazione di interessi usurari e della commissione di estinzione anticipata;
- l'errata indicazione del TAEG;
- l'illegittima applicazione della clausola floor;
- nullità delle fideiussioni perché concesse per importi non proporzionati all'entità del credito, perché redate in conformità al modello ABI di cui al noto provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, perché contenenti clausole vessatorie e in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per la presenza di garanzia statale MCC.;
- che la banca opposta non ha dato prove della titolarità del creduto.
Formulavamo, altresì, istanza di riunione a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare tra le medesime parti anca opposta si costituiva, a mezzo della mandataria Controparte_4
, con comparsa depositata il 2 ottobre 2024, resisten
[...] erma del decreto ingiuntivo. Con la comparsa l'opposta
- sottolineava che i crediti sono stati provati con l produzione degli estratti conto e del libro giornale autenticati;
- contestava la genericità delle affermazioni dell'opponente, allegando:
o che le commissioni e i tassi sono stati regolarmente pattuiti;
o che il TAEG è stato regolarmente indicato e, comunque, esso ha mera funzione informativa e la sua errata indicazione non sarebbe causa di nullità;
o che non sono stati applicati interessi anatocistici e usurari e, comunque, la deduzione dell'opponente è generica;
o che la cosiddetta clausola floor: è legittima, è indicata puntualmente nel contratto con il collegamento al parametro Euribor;
o che le fideiussioni sono valide ed efficaci (omnibus 25/05/2020 per € 60.000; specifica 31/10/2017 per € 375.000), la deroga all'art. 1957 c.c. è lecita e, comunque, gli opponenti non rivestono la qualità di consumatori;
o che non esite alcun divieto alla previsione di una garanzia personale per i prestiti assistiti da garanzia pubblica.
4 Inoltre, visto l'avvenuto disconoscimento delle firme sul contratto, proponevano ritualmente istanza di verificazione.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti ribadivano le proprie difese.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il GI, stante l'avvenuto disconoscimento delle firme apposte sulle scritture private, rigettava l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto e disponeva, conformemente alla richiesta dell'opposta, di verificazione proposta dall'opposta, procedersi a CTTU grafotecnica.
LA CTU veniva incaricata il 9 maggio 2025: la stessa, con atto depositato il 25 giugno 2025, riferiva che il difensore degli opponenti in n data 24 giugno 2025 le aveva comunicava che i suoi assistiti “a seguito di attenta visione dei documenti che avrebbero dovuto disconoscere,le firme sono state apposte innanzi a pubblico ufficiale e quindi ritengono di rinunciare alla Ctu calligrafica”.
Il GI, con provvedimento del 1 luglio 2025, disponeva che gli attori depositassero dichiarazione nel giudizio con la quale espressamente riconoscessero tutte le firme disconosciute -atteso che la perizia calligrafica è conseguenza della istanza di verificazione formulata dalla convenuta e non dagli attori.
La difesa degli opponenti, con nota del 14 luglio 2025 depositava dichiarazioni di rinuncia CTU delle parti opponenti -le quali affermavano di non aver mai incaricato il difensore di effettuare il disconoscimento- e rinuncia al mandato.
Il GI, pertanto, sospendeva le operazioni peritali.
All'esito dell'udienza, tenutasi cartolarmente- del 12/11, il GI invitava le parti a depositare note in vista della decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
Le parti depositavano e note la causa, il 19/12/2025, veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
L'opposizione è infondata., per i motivi che verranno di seguito illustrati.
Riunione
L'istanza di riunione, formulata in relazione ad un procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare tra le medesime parti, è formulata in modo tale da non consentire neppure di valutarne la fondatezza, non essendo stato allegato neppure quali motivi sostengano la detta opposizione all'esecuzione. Né, peraltro è stato prodotto l'atto di opposizione.
Prova del credito
L'opponente ha assolto gli oneri di allegazione e prova sulla medesima incombenti
5 Infatti, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione1:
- il creditore (nella specie l'opposta) che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto (nella specie l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
La ha assolto il proprio onere, in quanto: CP_3
• ha prodotto il contratto di conto corrente (documento 3 monitorio), il contratto di fido con il documento di sintesi (doc. 4), il contratto di mutuo fondiario (doc. 6) e le fideiussioni (doc. 5 e 15);
• ha, altresì prodotto, tutti gli estratti conto relativo al rapporto di conto corrente -parte già prodotti in sede monitoria (in uno con l'estratto del libro giornale) e in parte (dal 31/12/2021 e a ritroso fino al febbraio 2027) in allegato alla comparsa (doc. L, in formato .zip);
• quanto al mutuo, peraltro, l'opposta avrebbe potuto anche limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'opponente.
Peraltro, in merito alle risultanze degli estratti conto non sono state sollevate eccezioni specifiche, né essi sono stati contestati ai sensi delle norme pertinenti del Testo Unico Bancario e dell'art. 1832 c.c. Per inciso, i documenti predetti, erano idonei anche a rappresentare la prova scritta necessaria per la concessione del decreto ingiuntivo, legittimamente concesso.
Titolarità credito
L'opposta ha anche provato di essere l'attual Infatti è Controparte_3 divenuta titolare dei crediti -originariamente di in virt r Controparte_6 incorporazione del 15.11.2019, a rogito Notaio Rep. 47864/14514. Persona_1
(Documento All. F, doc. 2 atto di fusione). Del resto gli estratti conto pervenivano CP_3 agli opponenti proprio da , dopo la fusione. CP_3
Al contrario, le doglianze degli opponenti sono generiche e, comunque, sfornite di prova.
6 Nessuna prova è stata offerta in ordine all'adempimento delle proprie obbligazioni, dei pagamenti, affermato in modo del tutto generico.
La nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di tassi ultralegali.
La lettura del contratto conto corrente (documento 3 monitorio) unitamente al contratto di fido con l'allegato documento di sintesi (doc. 4), consente di apprezzare l'infondatezza della doglianza relativa alla nullità in parola, tutti i tassi essendo espressamente convenuti tra le parti per iscritto.
Parimenti risulta espressamente convenuto il regolamento degli interessi, su base annuale, e in modo identico per tassi debitori e creditori (all'art. 7).
L'addebito sul conto di commissioni non pattuite;
Ancora, la lettura dei contratti, consente di giungere alla medesima valutazione in ordine alla espressa previsione delle clausole applicabili, neppure indicate né nell'atto, né nella richiamata preperizia allegata alla citazione.
Per inciso:
La commissione di istruttoria veloce, appare convenuta in modo conforme al disposto dell'art. 117-bis, comma 2, T.U.B., secondo il quale I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. (confronta documento di sintesi, pagina 2 di 8, allegato F 4).
L'applicazione di interessi usurari e della commissione di estinzione anticipata.
L'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari non può essere accolta: il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto, infatti, a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (mentre la controparte, nella specie l'opposta, deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto)2
3. L'opponente, al contrario, ha formulato l'eccezione in modo generico, senza indicazione alcuna fra quelle prescritte e senza neppure specificare a quale o quali contratti si riferisse.
7 Inoltre, anche a voler ritenere la deduzione formulata in modo comprensibile, appare assorbente la seguente considerazione:
o nell'atto richiamato e allegato alla citazione -preperizia relativa al rapporto di conto corrente- si afferma laconicamente che in un trimestre sarebbero stati applicati interessi superiori al tasso soglia: pertanto, la deduzione dell'attrice deve essere intesa quale volta a denunciare la cosiddetta usura sopravvenuta. o Tuttavia come ormai chiarito dalla Suprema Corte nella nota sentenza (resa a Sezioni Unite) n° 24675/2017, in tema di applicabilità delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima o ai contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura (senz'altro applicabile anche al contratto di apertura di credito), superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato (alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari) deve escludersi che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.
La doglianza, pertanto, deve essere ritenuta infondata e la domanda non meritevole di accoglimento.
Quanto, poi, alla necessità di valutare la commissione di estinzione anticipata anche occorre rammentare che, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione3, non è possibile computare la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del tasso di interesse applicato, non costituendo essa una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, ma un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Errata indicazione TAEG Anche tale doglianza appare infondata. secondo i principi costantemente affermati dalla Cassazione4 l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate potrebbe al più, ricorrendone le condizioni, può, dunque, dar luogo solo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
L'illegittima applicazione della clausola floor
8 Assumono gli opponenti che la clausola floor, inserita nel mutuo sarebbe vessatoria. Orbene, se la doglianza deve intendersi nel senso dell'indeterminatezza dell'oggetto del mutuo, essa p senz'latro infondata: come più volte spiegato dalla Suprema Corte, tale clausola, prevedente un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio;
pertanto, una pattuizione lecita e consentita5. La clausola in esame appare, proprio riconducibile a tale principio: la si riporta in immagine, per comodità espositiva.
Se poi, invece, la vessatorietà è intesa come richiamo all'applicabilità dell'art. 33 del Codice del Consumi, altrettanto evidente è l'infondatezza della doglianza, posto che, pacificamente, gli attori non rivestono la qualità di consumatori;
invero, è una società a responsabilità limitat sp nte, rappresentante Controparte_2 legale della società, e soc ella medesima Controparte_1 Pt_2 società6. In casi siffatt la tà di ritenere l sussistenza della qualifica di consumatore 7.
9 Fidejussioni Anche le doglianze relative alle fideiussioni appaiono infondate. Si richiama, in primo luogo, quanto sopra affermato in ordine alla qualità di consumatore, non rivestita dagli opponenti. Comunque le fideiussioni, convenute per iscritto, non sono certo definibili come , garanzie ultronee e sovrabbondanti, considerando l'entità complessiva dell'esposizione della debitrice principale.
Nullità conseguente alla violazione della normativa antistrust. Cumulo di garanzie.
In primo luogo, la fideiussione concessa a garanzia del mutuo è espressamente qualificata come specifica. Comunque, anche per la fideiussione omnibus, deve immediatamente sottolinearsi che essa è stata concessa nel 2020: tuttavia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa illecita anticoncorrenziale nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 /2005 è costituito dallo schema ABI del 2003 relativo alle c.d. fideiussioni c.d. omnibus, concesse nel periodo oggetto dello scrutinio culminato nel provvedimento stesso. Soltanto, dunque, per siffatte fideiussioni può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità: nel caso di specie, l'invocata nullità avrebbe dovuto essere oggetto di prova, invece non fornita e non offerta8.
Ancora; infondata appare la doglianza relativa al divieto di cumulo tra la fideiussione e la garanzia pubblica: il divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, si applica solo alle garanzie reali, assicurative o bancarie, non a una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale da soggetto terzo9.
Infine, deve ribadirsi che la genericità delle doglianze ha reso non accoglibile l'istanza di nomina di CTU contabile: la parte, in definitiva, invocava tale mezzo di indagine per esonerarsi dal fornire la prova di quanto assume, e anzi, dall'osservare compitamente i propri oneri di allegazione10.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vengono liquidati: 8 cfr ad esempio Trib. Roma 5957/2024, Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022 99 ad esempio, in termini, Tribunale di Monza, 17 aprile 2025 n. 806 10 Cass. Ord. 8498/2025
10 • per la fase di studio: € 1.500,00;
• per la fase introduttiva: € 1.500,00;
• per la fase di trattazione: € 1.000,00;
• per la fase decisionale: € 3.000,00;
• e così complessivamente € 7.000,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando:
- ta nonché da Parte_1 CP_2
, e
[...] Controparte_1 Parte_2
- l o
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida, complessivamente in € 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge.
Così deciso, a Napoli, il 22/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 2 cfr ad esempio Cass. Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 3 da ultimo Cass. Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 4 Cfr ex pl. Cass. Ord. 4597 del 14/02/2023 5 Cass. 1942/2026, da ultimo 6 Cfr visura allegata alla citazione Pt_1 7 Cass. 29746/2025
Il Tribunale di Napoli, II^ Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Tiziana Lottini (applicata ex art. 3 L. 117/2025), ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia RG 9836 2024
tra
• la società (c.f. ); Parte_1 P.IVA_1
• , CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._1 alla via ne n.
• , CF: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 reside rsolo
• , CF: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._3 alla via ne n.
tutti già rappresentati e difesi per procura dall'avv. CARMELA BOCCHETTI, la quale, però, rinunziava al mandato;
parti opponenti
e
(c.f. ), e per essa la mandataria CP_3 P.IVA_2 Controparte_4
(C.F. , difesa dell'avv. Alessandro
[...] P.IVA_3
studi o;
parte opposta avente ad oggetto: contratti bancari conclusioni delle parti opponenti (note del 14/12, richiamanti l'atto di citazione):
o Voglia l'Ill.mo Tribunale di Napoli adito, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare: a) non concedere la esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, stante i gravi motivi sopra rappresentati che potrebbero ingiustamente pregiudicare, in ma irrimediabile, gli opponenti b) si chiede la riunione del presente giudizio di opposizione a lla opposizione a
1 pignoramento immobiliare per oggettiva (stesso contratto di mutuo) e connessione soggettiva parziale pro Parte_1 to principale, ed i fideius , e Controparte_2 Parte_2 CP_1
); Nel merito c) in accoglimento i itti
[...] icace e com e revocare il decreto ingiuntivo n. 1702/2024 emesso nei gale rapp.te p é il sig. Parte_1
e la sig.ra stante Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 rocedibilità o per decreto ivi di cui in premessa e stante la mancanza dei presupposti di l cia;
in via gradata e nel merito: d) rigettare la domanda proposta dalla non avendo arte Controparte_3 ricorrente-opposta provato la stessa;
e) Rigettare la pr ria avanzata dalla per tutti i motivi esposti nella presente opposizione;
f) Accertare e Controparte_3 dichiarare la nullità e l'inefficacia degli interessi pattizi così come stabiliti alla luce della errata indicazione del TAEG, riconducibile ad una situazione di Tasso indeterminato ed indeterminabile;
g) Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia degli interessi pattizi così come stabiliti, a causa della mancanza di trasparenza contrattuale, per l'applicazione di una commissione per l'estinzione anticipata del contratto in caso di estinzione anticipata entro le prime ventuno scadenze del contratto in misura superiore al tasso soglia ai sensi della legge 108.96 vigente alla stipula del contratto e della clausola Floor relativa al Tan variabile del contratto che contiene un contratto derivato implicito del quale n o dell'opzione e per l'effetto in via principale: h) che nulla sia dovuto alla n Controparte_3 persona del legale rappresentante pro – tempore;
i) dichiarare illegittim li addebiti come effettuati a tale titolo durante il corso del rapporto dedotto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con eventuale condanna della convenuta alla restituzione delle somme non dovute per effetto delle declaratorie come sopra richieste e pagate in eccesso ovvero compensarle con quanto ancora dovuto (se dovuto); j) che le rate del mutuo scadute e a scadere debbono considerare soltanto il capitale;
in via subordinata: k) Rilevare e dichiarare che sono stati violati gli art. 1418 - 1419 - 1283 e 1284 c.c. , nonché la norma dell'art. 1322 c.c. e l'art. 9, co. 3, della legge n. 192 del 1998, per le motivazioni di cui alla narrativa, e per l'effetto dichiarare: l) Dichiarare nulla la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi e rideterminato correttamente il saggio di interesse sostitutivo applicabile, rideterminare il rapporto dare/avere tra i contraenti, con compensazione di quanto dovuto (se dovuto); ed eventuale condanna della convenuta, a restituire all'attrice le maggiori somme pagate;
m) che le rate scadute ed a scadere devono considerare il solo capitale con eventuale maggiorazione del tasso sostitutivo applicabile per legge. Il tutto anche in esito a CTU;
n) accertare e dichiarare la violazione della delibera CICR 9.2.00 art. 6 dell'art. 117 TUB, avendo controparte omesso di pubblicizzare il TAE ed applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo BOT di cui al comma 7 della richiamata norma o) accertare l'esistenza dei tassi usurai applicati sui contratti di finanziamento, nonché che il TAEG concordato con i contratti di finanziamento sia diverso dal TAEG effettivamente applicato e condannare la opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di restituzione di tutto quanto pagato salvo il capitale senza interessi né altre maggiorazioni di alcun genere come previsto dalla Legge n. 108/1996 alla compensazione in favore degli opponenti per quella somma che verrà stabilita con l'ausilio del CTU;
In ogni caso: p) condannare la società opposta al pagamento delle spese
2 e competenze di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario;
q) con salvezza di ogni altro diritto in generale. In via istruttoria, si chiede nominarsi C.T.U. contabile al fine di: I. rideterminare i saldi dei contratti di finanziamento e di conto corrente stipulati;
II. rideterminare le somme illegittimamente riscosse, il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento al cd. Tasso soglia di cui alla Legge 108/1996 e dunque, tenuto conto anche ex art. 644 c.p. – 1815.c. di tutte le commissioni, oneri e spese connesse al finanziamento;
III. calcolare l'esatto credito-debito tra banca e correntista alla sola luce delle condizioni contrattuali convenzionalmente pattuite e sottoscritte dagli opponenti.
conclusioni della parte opposta (note del 12/12/25) CP_3 o Vorrà l'adito Tribunale co l merito, rigettare – per le ragioni meglio espresse in atti – l'opposizione e le domande tutte proposte dagli Opponenti poiché infondate in fatto e in diritto, oltreché sprovviste di prova, confermando – pertanto – il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) in via gradata, compensare – pro concurrenti quantitate – le somme per le quali è stato richiesto ed emesso il Decreto Ingiuntivo, con ogni e qualsivoglia somma dovesse essere rico agli Opponenti, condannando questi ultimi a corrispondere la differenza dovuta alla 3) condannare gli Opponenti al pagamento delle spese, anche generali, e CP_3 com del giudizio, con Iva e Cpa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2024, la società e i fideiussori Parte_1
, e proponevano opposizione avverso Parte_3 Controparte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 1702/2024. ntivo era stato concesso per il pagamento del debito maturat
(pe € 246.379,50 , oltre + interessi) verso Parte_1 CP_3 ta a -incorporata) in virtù di due contratti:
[...] Controparte_6
• ntratt rrente n° 3957 (poi 292/35102690), aperto il 20/02/2017 da presso , il quale Pt_1 CP_6
▪ era a o di € 60.000 concesso il 15/05/2020 e revocato del fido il 05/06/2023;
▪ al 21/07/2023, presentava un saldo debitore di € 67.260,10 (di cui € 63.868,60 capitale).
• contratto di mutuo fondiario, stipulato il 09/11/2017 , dell'importo di € 250.000, in relazione al quale il 30/11/2022 risultava un debito residuo di € 179.119,4 m a concessa garanzia personale da , Parte_3
e e, in particolare;
Controparte_1 Parte_2
- fideiussione omnibus del 25 r l'im € 60.000,00, a garanzia delle obbligazioni di verso er apertura di Parte_1 Controparte_3 credito in conto corrente;
- fideiussione specifica in data 31 ottobre 2017, fino all'importo di € 375.000,00, a ut diario di € 250.000,00, stipulato il 9 novembre 2017 con
(poi ). CP_6 CP_3
3 Gli opponenti, con l'atto di citazione, disconoscevano le firme presenti:
• sul contratto di conto corrente n. 3957
• sul contratto di fido datato 15/05/2020
• sull'apertura di credito in conto corrente per € 60.000,00.
• sul contratto di fideiussione omnibus datato 25/05/2020;
• sul contratto di fideiussione specifica datato 31/10/2017.
Indi, deducevano ed eccepivano:
- di avere adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che difetta la prova dei contratti fonte dell'obbligazione e dell'importo del credito;
- la nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di tassi ultralegali;
- l'addebito sul conto di commissioni non pattuite;
- l'applicazione di interessi usurari e della commissione di estinzione anticipata;
- l'errata indicazione del TAEG;
- l'illegittima applicazione della clausola floor;
- nullità delle fideiussioni perché concesse per importi non proporzionati all'entità del credito, perché redate in conformità al modello ABI di cui al noto provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, perché contenenti clausole vessatorie e in particolare la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., per la presenza di garanzia statale MCC.;
- che la banca opposta non ha dato prove della titolarità del creduto.
Formulavamo, altresì, istanza di riunione a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare tra le medesime parti anca opposta si costituiva, a mezzo della mandataria Controparte_4
, con comparsa depositata il 2 ottobre 2024, resisten
[...] erma del decreto ingiuntivo. Con la comparsa l'opposta
- sottolineava che i crediti sono stati provati con l produzione degli estratti conto e del libro giornale autenticati;
- contestava la genericità delle affermazioni dell'opponente, allegando:
o che le commissioni e i tassi sono stati regolarmente pattuiti;
o che il TAEG è stato regolarmente indicato e, comunque, esso ha mera funzione informativa e la sua errata indicazione non sarebbe causa di nullità;
o che non sono stati applicati interessi anatocistici e usurari e, comunque, la deduzione dell'opponente è generica;
o che la cosiddetta clausola floor: è legittima, è indicata puntualmente nel contratto con il collegamento al parametro Euribor;
o che le fideiussioni sono valide ed efficaci (omnibus 25/05/2020 per € 60.000; specifica 31/10/2017 per € 375.000), la deroga all'art. 1957 c.c. è lecita e, comunque, gli opponenti non rivestono la qualità di consumatori;
o che non esite alcun divieto alla previsione di una garanzia personale per i prestiti assistiti da garanzia pubblica.
4 Inoltre, visto l'avvenuto disconoscimento delle firme sul contratto, proponevano ritualmente istanza di verificazione.
Con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., le parti ribadivano le proprie difese.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025, il GI, stante l'avvenuto disconoscimento delle firme apposte sulle scritture private, rigettava l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto e disponeva, conformemente alla richiesta dell'opposta, di verificazione proposta dall'opposta, procedersi a CTTU grafotecnica.
LA CTU veniva incaricata il 9 maggio 2025: la stessa, con atto depositato il 25 giugno 2025, riferiva che il difensore degli opponenti in n data 24 giugno 2025 le aveva comunicava che i suoi assistiti “a seguito di attenta visione dei documenti che avrebbero dovuto disconoscere,le firme sono state apposte innanzi a pubblico ufficiale e quindi ritengono di rinunciare alla Ctu calligrafica”.
Il GI, con provvedimento del 1 luglio 2025, disponeva che gli attori depositassero dichiarazione nel giudizio con la quale espressamente riconoscessero tutte le firme disconosciute -atteso che la perizia calligrafica è conseguenza della istanza di verificazione formulata dalla convenuta e non dagli attori.
La difesa degli opponenti, con nota del 14 luglio 2025 depositava dichiarazioni di rinuncia CTU delle parti opponenti -le quali affermavano di non aver mai incaricato il difensore di effettuare il disconoscimento- e rinuncia al mandato.
Il GI, pertanto, sospendeva le operazioni peritali.
All'esito dell'udienza, tenutasi cartolarmente- del 12/11, il GI invitava le parti a depositare note in vista della decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
Le parti depositavano e note la causa, il 19/12/2025, veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
L'opposizione è infondata., per i motivi che verranno di seguito illustrati.
Riunione
L'istanza di riunione, formulata in relazione ad un procedimento di opposizione all'esecuzione immobiliare tra le medesime parti, è formulata in modo tale da non consentire neppure di valutarne la fondatezza, non essendo stato allegato neppure quali motivi sostengano la detta opposizione all'esecuzione. Né, peraltro è stato prodotto l'atto di opposizione.
Prova del credito
L'opponente ha assolto gli oneri di allegazione e prova sulla medesima incombenti
5 Infatti, secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione1:
- il creditore (nella specie l'opposta) che agisca per l'adempimento (così come per il risarcimento del danno o per la risoluzione contrattuale) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto (nella specie l'opponente) è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
- eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
La ha assolto il proprio onere, in quanto: CP_3
• ha prodotto il contratto di conto corrente (documento 3 monitorio), il contratto di fido con il documento di sintesi (doc. 4), il contratto di mutuo fondiario (doc. 6) e le fideiussioni (doc. 5 e 15);
• ha, altresì prodotto, tutti gli estratti conto relativo al rapporto di conto corrente -parte già prodotti in sede monitoria (in uno con l'estratto del libro giornale) e in parte (dal 31/12/2021 e a ritroso fino al febbraio 2027) in allegato alla comparsa (doc. L, in formato .zip);
• quanto al mutuo, peraltro, l'opposta avrebbe potuto anche limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'opponente.
Peraltro, in merito alle risultanze degli estratti conto non sono state sollevate eccezioni specifiche, né essi sono stati contestati ai sensi delle norme pertinenti del Testo Unico Bancario e dell'art. 1832 c.c. Per inciso, i documenti predetti, erano idonei anche a rappresentare la prova scritta necessaria per la concessione del decreto ingiuntivo, legittimamente concesso.
Titolarità credito
L'opposta ha anche provato di essere l'attual Infatti è Controparte_3 divenuta titolare dei crediti -originariamente di in virt r Controparte_6 incorporazione del 15.11.2019, a rogito Notaio Rep. 47864/14514. Persona_1
(Documento All. F, doc. 2 atto di fusione). Del resto gli estratti conto pervenivano CP_3 agli opponenti proprio da , dopo la fusione. CP_3
Al contrario, le doglianze degli opponenti sono generiche e, comunque, sfornite di prova.
6 Nessuna prova è stata offerta in ordine all'adempimento delle proprie obbligazioni, dei pagamenti, affermato in modo del tutto generico.
La nullità delle clausole contrattuali relative all'applicazione di tassi ultralegali.
La lettura del contratto conto corrente (documento 3 monitorio) unitamente al contratto di fido con l'allegato documento di sintesi (doc. 4), consente di apprezzare l'infondatezza della doglianza relativa alla nullità in parola, tutti i tassi essendo espressamente convenuti tra le parti per iscritto.
Parimenti risulta espressamente convenuto il regolamento degli interessi, su base annuale, e in modo identico per tassi debitori e creditori (all'art. 7).
L'addebito sul conto di commissioni non pattuite;
Ancora, la lettura dei contratti, consente di giungere alla medesima valutazione in ordine alla espressa previsione delle clausole applicabili, neppure indicate né nell'atto, né nella richiamata preperizia allegata alla citazione.
Per inciso:
La commissione di istruttoria veloce, appare convenuta in modo conforme al disposto dell'art. 117-bis, comma 2, T.U.B., secondo il quale I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. (confronta documento di sintesi, pagina 2 di 8, allegato F 4).
L'applicazione di interessi usurari e della commissione di estinzione anticipata.
L'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari non può essere accolta: il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto, infatti, a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (mentre la controparte, nella specie l'opposta, deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto)2
3. L'opponente, al contrario, ha formulato l'eccezione in modo generico, senza indicazione alcuna fra quelle prescritte e senza neppure specificare a quale o quali contratti si riferisse.
7 Inoltre, anche a voler ritenere la deduzione formulata in modo comprensibile, appare assorbente la seguente considerazione:
o nell'atto richiamato e allegato alla citazione -preperizia relativa al rapporto di conto corrente- si afferma laconicamente che in un trimestre sarebbero stati applicati interessi superiori al tasso soglia: pertanto, la deduzione dell'attrice deve essere intesa quale volta a denunciare la cosiddetta usura sopravvenuta. o Tuttavia come ormai chiarito dalla Suprema Corte nella nota sentenza (resa a Sezioni Unite) n° 24675/2017, in tema di applicabilità delle norme della legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima o ai contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura (senz'altro applicabile anche al contratto di apertura di credito), superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato (alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari) deve escludersi che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa del pagamento del creditore.
La doglianza, pertanto, deve essere ritenuta infondata e la domanda non meritevole di accoglimento.
Quanto, poi, alla necessità di valutare la commissione di estinzione anticipata anche occorre rammentare che, secondo i principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione3, non è possibile computare la commissione di estinzione anticipata nel calcolo del tasso di interesse applicato, non costituendo essa una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, ma un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Errata indicazione TAEG Anche tale doglianza appare infondata. secondo i principi costantemente affermati dalla Cassazione4 l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate potrebbe al più, ricorrendone le condizioni, può, dunque, dar luogo solo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
L'illegittima applicazione della clausola floor
8 Assumono gli opponenti che la clausola floor, inserita nel mutuo sarebbe vessatoria. Orbene, se la doglianza deve intendersi nel senso dell'indeterminatezza dell'oggetto del mutuo, essa p senz'latro infondata: come più volte spiegato dalla Suprema Corte, tale clausola, prevedente un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio;
pertanto, una pattuizione lecita e consentita5. La clausola in esame appare, proprio riconducibile a tale principio: la si riporta in immagine, per comodità espositiva.
Se poi, invece, la vessatorietà è intesa come richiamo all'applicabilità dell'art. 33 del Codice del Consumi, altrettanto evidente è l'infondatezza della doglianza, posto che, pacificamente, gli attori non rivestono la qualità di consumatori;
invero, è una società a responsabilità limitat sp nte, rappresentante Controparte_2 legale della società, e soc ella medesima Controparte_1 Pt_2 società6. In casi siffatt la tà di ritenere l sussistenza della qualifica di consumatore 7.
9 Fidejussioni Anche le doglianze relative alle fideiussioni appaiono infondate. Si richiama, in primo luogo, quanto sopra affermato in ordine alla qualità di consumatore, non rivestita dagli opponenti. Comunque le fideiussioni, convenute per iscritto, non sono certo definibili come , garanzie ultronee e sovrabbondanti, considerando l'entità complessiva dell'esposizione della debitrice principale.
Nullità conseguente alla violazione della normativa antistrust. Cumulo di garanzie.
In primo luogo, la fideiussione concessa a garanzia del mutuo è espressamente qualificata come specifica. Comunque, anche per la fideiussione omnibus, deve immediatamente sottolinearsi che essa è stata concessa nel 2020: tuttavia, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa illecita anticoncorrenziale nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 /2005 è costituito dallo schema ABI del 2003 relativo alle c.d. fideiussioni c.d. omnibus, concesse nel periodo oggetto dello scrutinio culminato nel provvedimento stesso. Soltanto, dunque, per siffatte fideiussioni può invocarsi la natura di prova privilegiata della decisione del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della domanda di nullità: nel caso di specie, l'invocata nullità avrebbe dovuto essere oggetto di prova, invece non fornita e non offerta8.
Ancora; infondata appare la doglianza relativa al divieto di cumulo tra la fideiussione e la garanzia pubblica: il divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005, si applica solo alle garanzie reali, assicurative o bancarie, non a una fideiussione volontaria rilasciata a titolo personale da soggetto terzo9.
Infine, deve ribadirsi che la genericità delle doglianze ha reso non accoglibile l'istanza di nomina di CTU contabile: la parte, in definitiva, invocava tale mezzo di indagine per esonerarsi dal fornire la prova di quanto assume, e anzi, dall'osservare compitamente i propri oneri di allegazione10.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo presente la complessità delle questioni trattate, l'impegno profuso e la durata della causa. In particolare, in applicazione di un valore intermedio tra il minimo e il medio dello scaglione di pertinenza (tra € 52.000,00 ed € 260.000,00), vengono liquidati: 8 cfr ad esempio Trib. Roma 5957/2024, Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022 99 ad esempio, in termini, Tribunale di Monza, 17 aprile 2025 n. 806 10 Cass. Ord. 8498/2025
10 • per la fase di studio: € 1.500,00;
• per la fase introduttiva: € 1.500,00;
• per la fase di trattazione: € 1.000,00;
• per la fase decisionale: € 3.000,00;
• e così complessivamente € 7.000,00.
▪ oltre spese generali (al 15%), e accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando:
- ta nonché da Parte_1 CP_2
, e
[...] Controparte_1 Parte_2
- l o
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida, complessivamente in € 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali al 15% e accessori come per legge.
Così deciso, a Napoli, il 22/12/2025
IL GIUDICE dott.ssa Tiziana Lottini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001 2 cfr ad esempio Cass. Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024 3 da ultimo Cass. Sentenza n. 7352 del 07/03/2022 4 Cfr ex pl. Cass. Ord. 4597 del 14/02/2023 5 Cass. 1942/2026, da ultimo 6 Cfr visura allegata alla citazione Pt_1 7 Cass. 29746/2025