Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12174
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti di procedibilità

    Il giudice ha ritenuto che la banca opposta abbia fornito prova del credito tramite la produzione dei contratti, degli estratti conto e del libro giornale autenticati, elementi idonei a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del credito

    Il Tribunale ha ritenuto che la banca abbia assolto al proprio onere probatorio producendo i contratti, gli estratti conto e il libro giornale autenticati, elementi sufficienti a fondare il credito.

  • Rigettato
    Errata indicazione del TAEG

    Il giudice ha rigettato questa doglianza, affermando che il TAEG è un mero indicatore sintetico del costo del finanziamento e la sua errata indicazione non comporta la nullità del contratto, ma al massimo una responsabilità contrattuale o precontrattuale della banca.

  • Rigettato
    Mancanza di trasparenza e commissione di estinzione anticipata

    Il giudice ha escluso la nullità della clausola di estinzione anticipata, ritenendo che non costituisca remunerazione ma un corrispettivo per lo scioglimento anticipato. La clausola Floor è stata ritenuta lecita in quanto clausola condizionale legata alla fluttuazione dell'indice di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1418, 1419, 1283, 1284 c.c. e art. 9 L. 192/98

    Il giudice ha rigettato questa doglianza, ritenendo che i tassi fossero espressamente convenuti per iscritto e che le commissioni fossero previste contrattualmente in conformità alla normativa bancaria.

  • Rigettato
    Violazione delibera CICR e art. 117 TUB

    Il giudice ha rigettato questa doglianza, ribadendo che il TAEG ha mera funzione informativa e la sua errata indicazione non comporta nullità. Inoltre, ha ritenuto che i tassi fossero espressamente convenuti per iscritto.

  • Rigettato
    Tassi usurai e TAEG non corrispondente

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di usura per genericità delle doglianze, non avendo gli opponenti fornito gli elementi necessari per la valutazione. Ha inoltre citato la sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017, escludendo l'applicabilità della nullità per superamento del tasso soglia in corso di rapporto se il tasso pattuito era inferiore alla soglia.

  • Rigettato
    Nullità delle fideiussioni per importi non proporzionati, conformità modello ABI, clausole vessatorie e garanzia statale

    Il giudice ha rigettato queste doglianze, affermando che gli opponenti non rivestono la qualità di consumatori. Ha inoltre ritenuto che le fideiussioni non fossero ultronee e che la deroga all'art. 1957 c.c. fosse lecita. La nullità per schema ABI è stata esclusa per mancata prova e per la data di concessione delle fideiussioni.

  • Rigettato
    Ricalcolo del dare/avere e restituzione somme non dovute

    Poiché tutte le domande di nullità e inefficacia delle clausole sono state rigettate, questa domanda accessoria è stata anch'essa rigettata.

  • Rigettato
    Rate del mutuo comprensive solo del capitale

    Questa domanda è stata rigettata in quanto conseguenza delle precedenti domande di nullità, anch'esse respinte.

  • Inammissibile
    Istanza di riunione a giudizio di opposizione ad esecuzione immobiliare

    Il giudice ha ritenuto l'istanza inammissibile poiché formulata in modo tale da non consentire di valutarne la fondatezza, non essendo stati allegati i motivi né prodotto l'atto di opposizione all'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12174
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12174
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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