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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LL GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Bologna Sede Principale - Viale Pietro Pietramellara, 1/2
40121 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/09/23(IST.RIMB.28/7/23) DOGANE-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il Provvedimento di diniego di rimborso prot. 43374/RU del 28.09.2023 dell'Ufficio delle Dogane di Bologna.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bologna, si è ritualmente costituita, concludendo per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto si deve considerare che la Ricorrente_1 SpA., in data 22.11.2010, stipulava con il fornitore professionale Società_1 SpA (poi Società_2 SpA in Liquidazione) un contratto di somministrazione di energia elettrica, relativo a quattro POD, tra cui il n. IT001E48025907, sito in Bentivoglio
(BO), alla Indirizzo_1.
In forza del predetto contratto, il grossista versava all'RA l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, addebitandola in rivalsa al cliente finale che, per l'anno 2011, corrispondeva a tale titolo la somma di euro 4.187,49.
In data 22.06.2020, la società ricorrente, ritenendo che l'addizionale provinciale fosse un tributo incompatibile con la normativa unionale perchè contrastante con le Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE e che, quindi, come tale non fosse dovuto, intimava al fornitore e all'Ufficio la restituzione di quanto versato.
Ricorrente_1 SpA agiva poi nei confronti di Società_2 SpA in Liquidazione che, con ordinanza 27.06.2022, veniva condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione della somma di euro 44.461,05, comprensiva dell'importo corrisposto per il suddetto POD.
Adoperatasi per ottenere dalla fornitrice l'integrale riconoscimento del credito accertato in sede civile, la
Ricorrente_1 SpA ne otteneva il parziale soddisfacimento, avendo ricevuto il pagamento della somma di euro 9.674,68, corrispondente alla percentuale del 21,76%, prevista dal piano della procedura di concordato preventivo alla quale, nel frattempo, la Società_2 SpA in Liquidazione era stata ammessa.
Per la residua parte, pari ad euro 3.603,93, la ricorrente presentava in data 28.07.2023 istanza di rimborso all'Ufficio delle Dogane di Bologna, che con provvedimento di diniego prot. 43374/RU del 28.09.2023 non veniva accolta in quanto, secondo la ADM: i) la legittimazione straordinaria del consumatore finale sul quale sia stata traslata indebitamente l'imposta è ammessa solo in via eccezionale, poiché “ordinariamente, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso è il fornitore in virtù del rapporto tributario sussistente, che si distingue nettamente dal rapporto civilistico di rivalsa sussistente tra fornitore e consumatore”; ii) la richiesta di rimborso era “stata fatta valere dal consumatore finale oltre il termine di decadenza biennale previsto dall'art.14, comma 2 del D.lvo 504/1995”.
Il provvedimento di diniego è stato reclamato dalla Ricorrente_1 SpA in data 16.11.2023, ma il relativo ricorso è stato rigettato dalla Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche con provvedimento prot. 3218/RU del 09.02.2024. Di qui, il presente procedimento.
*
In linea di diritto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del TUA, il rimborso dell'accisa “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
Si deve tuttavia tenere presente che, come ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 17/01/2020, n. 901), le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, nel testo applicabile ratione temporis, sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria è il fornitore.
Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può tuttavia agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile, con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.
Nella fattispecie, l'eccessiva difficoltà o, per meglio dire, l'impossibilità per il consumatore finale (id est: la ricorrente) di ottenere il rimborso dal fornitore, è dimostrata dalla procedura concorsuale a cui quest'ultimo
è stato ammesso e dalla consistenza della massa attiva, rivelatasi non sufficientemente capiente (come pacifico) per soddisfare le ragioni di credito di parte ricorrente: di qui, la legittimazione di quest'ultima alla presentazione dell'istanza di rimborso.
La Suprema Corte (Cass. 29 luglio 2024 n. 21154), dopo avere ribadito che l'azione di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) può essere promossa nel caso in cui risulti eccessivamente difficoltosa o impossibile l'azione di rimborso nei confronti del fornitore di energia elettrica, ha inoltre chiarito che - in relazione alla legittimazione straordinaria del consumatore finale di energia elettrica ad esperire l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'RA per il rimborso di imposte indebitamente percepite - il principio di effettività impone che la relativa azione (diversamente da quanto ritenuto dall'ADM) sia soggetta al termine di prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1995.
I principi affermati dal giudice di legittimità, a cui ci si intende uniformare, dimostrano l'infondatezza dei motivi con i quali l'istanza di rimborso è stata respinta: di qui, il ricorso merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio alle spese di soccombenza, che si liquidano a favore di parte ricorrente in euro 600,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LL GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 204/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Bologna Sede Principale - Viale Pietro Pietramellara, 1/2
40121 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. DEL 28/09/23(IST.RIMB.28/7/23) DOGANE-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il Provvedimento di diniego di rimborso prot. 43374/RU del 28.09.2023 dell'Ufficio delle Dogane di Bologna.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Bologna, si è ritualmente costituita, concludendo per l'inammissibilità e infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea di fatto si deve considerare che la Ricorrente_1 SpA., in data 22.11.2010, stipulava con il fornitore professionale Società_1 SpA (poi Società_2 SpA in Liquidazione) un contratto di somministrazione di energia elettrica, relativo a quattro POD, tra cui il n. IT001E48025907, sito in Bentivoglio
(BO), alla Indirizzo_1.
In forza del predetto contratto, il grossista versava all'RA l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, addebitandola in rivalsa al cliente finale che, per l'anno 2011, corrispondeva a tale titolo la somma di euro 4.187,49.
In data 22.06.2020, la società ricorrente, ritenendo che l'addizionale provinciale fosse un tributo incompatibile con la normativa unionale perchè contrastante con le Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE e che, quindi, come tale non fosse dovuto, intimava al fornitore e all'Ufficio la restituzione di quanto versato.
Ricorrente_1 SpA agiva poi nei confronti di Società_2 SpA in Liquidazione che, con ordinanza 27.06.2022, veniva condannata dal Tribunale di Milano alla restituzione della somma di euro 44.461,05, comprensiva dell'importo corrisposto per il suddetto POD.
Adoperatasi per ottenere dalla fornitrice l'integrale riconoscimento del credito accertato in sede civile, la
Ricorrente_1 SpA ne otteneva il parziale soddisfacimento, avendo ricevuto il pagamento della somma di euro 9.674,68, corrispondente alla percentuale del 21,76%, prevista dal piano della procedura di concordato preventivo alla quale, nel frattempo, la Società_2 SpA in Liquidazione era stata ammessa.
Per la residua parte, pari ad euro 3.603,93, la ricorrente presentava in data 28.07.2023 istanza di rimborso all'Ufficio delle Dogane di Bologna, che con provvedimento di diniego prot. 43374/RU del 28.09.2023 non veniva accolta in quanto, secondo la ADM: i) la legittimazione straordinaria del consumatore finale sul quale sia stata traslata indebitamente l'imposta è ammessa solo in via eccezionale, poiché “ordinariamente, l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso è il fornitore in virtù del rapporto tributario sussistente, che si distingue nettamente dal rapporto civilistico di rivalsa sussistente tra fornitore e consumatore”; ii) la richiesta di rimborso era “stata fatta valere dal consumatore finale oltre il termine di decadenza biennale previsto dall'art.14, comma 2 del D.lvo 504/1995”.
Il provvedimento di diniego è stato reclamato dalla Ricorrente_1 SpA in data 16.11.2023, ma il relativo ricorso è stato rigettato dalla Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche con provvedimento prot. 3218/RU del 09.02.2024. Di qui, il presente procedimento.
*
In linea di diritto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del TUA, il rimborso dell'accisa “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato”.
Si deve tuttavia tenere presente che, come ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 17/01/2020, n. 901), le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, nel testo applicabile ratione temporis, sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria è il fornitore.
Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali da parte del fornitore, può tuttavia agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile, con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria.
Nella fattispecie, l'eccessiva difficoltà o, per meglio dire, l'impossibilità per il consumatore finale (id est: la ricorrente) di ottenere il rimborso dal fornitore, è dimostrata dalla procedura concorsuale a cui quest'ultimo
è stato ammesso e dalla consistenza della massa attiva, rivelatasi non sufficientemente capiente (come pacifico) per soddisfare le ragioni di credito di parte ricorrente: di qui, la legittimazione di quest'ultima alla presentazione dell'istanza di rimborso.
La Suprema Corte (Cass. 29 luglio 2024 n. 21154), dopo avere ribadito che l'azione di rimborso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) può essere promossa nel caso in cui risulti eccessivamente difficoltosa o impossibile l'azione di rimborso nei confronti del fornitore di energia elettrica, ha inoltre chiarito che - in relazione alla legittimazione straordinaria del consumatore finale di energia elettrica ad esperire l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'RA per il rimborso di imposte indebitamente percepite - il principio di effettività impone che la relativa azione (diversamente da quanto ritenuto dall'ADM) sia soggetta al termine di prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1995.
I principi affermati dal giudice di legittimità, a cui ci si intende uniformare, dimostrano l'infondatezza dei motivi con i quali l'istanza di rimborso è stata respinta: di qui, il ricorso merita di essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Ufficio alle spese di soccombenza, che si liquidano a favore di parte ricorrente in euro 600,00 oltre accessori di legge.