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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 313/2024 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-cose in custodia”
VERTENTE
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
-Appellanti- E
di FIRENZE, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
-Appellata-
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al Giudice di pace di Firenze, quale Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale su evocò in Parte_2
giudizio la chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento del danno, sia di natura patrimoniale che biologico, per un sinistro in cui era stato coinvolto il figli mentre conduceva il proprio motorino sulla strada statale SR 436, sinistro verificatosi a causa delle disconnessioni e degli avvallamenti del manto stradale.
Espose parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 27 Giugno
2020 intorno alle ore 21:30 circa mentre stava percorrendo a Parte_2
bassa velocità, a bordo del motorino Beta socc tg. X6WCSY di proprietà del padre, il tratto di strada SR 436 che dall'abitato di San Miniato collega
Fucecchio, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a causa delle buche, degli avvallamenti e delle disconnessioni del manto stradale.
Aggiunse che sul posto erano intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi e che, avendo riportato a seguito della caduta tumefazioni ed abrasioni, era stato trasportato al nosocomio di Empoli ove gli erano state riscontrate contusioni multiple, ferite cutanee alla regione dell'anca sinistra, escoriazioni superficiali con dolenzia.
Dedusse la responsabilità della quale soggetto Controparte_2
che ha «cura e gestione» del tratto di strada ove si era verificato il sinistro, e tanto ai sensi dell'art 2051 cc visto che il danno era stato provocato proprio dalla cosa in custodita dell'Ente e, in particolare, dalle disastrate condizioni della strada.
Chiese, pertanto, la condanna della al Controparte_2
risarcimento del danno per complessivi € 2.666,55, di cui € 1.250 per l'inabilità temporanea ed € 1.416,55 a titolo di danno patrimoniale corrispondente agli esborsi resisi necessari per la riparazione del motociclo.
pagina 2 di 9 Si costituì la la quale chiese il rigetto della Controparte_2
domanda attorea in quanto il tratto di strada sul quale il era caduto Parte_2
era preceduto da idonea segnaletica che indicava il limite di velocità di 30
Km/h, la strada era conosciuta all'attore, le buche, gli avvallamenti e le disconnessione erano ben visibili e prevedibili e quindi facilmente evitabili, sì che difettava la prova del nesso eziologico.
Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 235/2023, rigettò la domanda attorea e compensò tra le parti le spese processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che il tratto di strada, ove vi erano varie di sconnessioni e buche così come emerso dalla documentazione proveniente dai Carabinieri, vige il limite di 30 km/h considerata la pericolosità del tratto stradale riconosciuta a livello motorio, come «da articoli di giornali prodotti».
Aggiunse che in tale tratto di strada il aveva perso il controllo del Parte_2
mezzo e che non era stato provato che rispettasse il limite di velocità imposto.
Parte attrice non aveva neppure provato il punto esatto in cui si era verificato il sinistro ed evidenziò che difettava in ogni caso la prova del nesso causale poiché gli avvallamenti e i dissesti stradali oltreché segnalati e ben noti, erano prevedibili e avrebbero ben potuti essere visti ed evitati da un attento utente della strada.
Ritenne che la testimonianza di benché escusso, non potesse Testimone_1
essere presa in considerazione poiché il suo nominativo non risultava nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_2
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Insussistenza della prova del limite di velocità di 30 Km/h.
Non vi era alcuna certezza agli atti in ordine al luogo e al tempo in cui fossero stati apposti i cartelli stradali. pagina 3 di 9 Nel caso in questione, inoltre, il mancato rispetto della velocità poteva porsi come concausa nella determinazione dell'evento ma non come causa esclusiva e quindi come fattore di esonero completo di responsabilità in capo all'Ente gestore.
Per di più non era onere di parte attrice provare il rispetto della velocità ma sarebbe stato onere di parte convenuta provare che il aveva ecceduto Parte_2
il limite imposto.
2) Erroneità della decisione nella parte in cui non aveva ritenuto di prendere in considerazione la testimonianza di solo sul rilievo questi non Testimone_1
era stato identificato al momento dell'arrivo dei Carabinieri e menzionato nel rapporto.
3) Erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso il nesso di causalità poiché la norma di cui all'articolo 2051 cc prevede una responsabilità oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto causale con il bene custodia.
Nel caso in questione il nesso di causalità era comprovato dalla oggettiva pericolosità della strada e dal fatto che il era stato immediatamente Parte_2
trasportato al nosocomio di Empoli nonché dalla certificazione medica proveniente dall'ospedale.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...]
al pagamento della somma di euro 2666,55, oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano la la quale Controparte_3
sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e riproponeva eccezioni svolte in primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, vi è un nucleo di fatti/circostanze non contestate e provate, quali:
1) in data 27 Giugno 2020 percorreva la strada regionale 436 Parte_2
che collega San Pierino a Fucecchio a bordo del motorino Beta di proprietà del padre(fatto non contestato e comprovato dal rapporto dei Carabinieri intervenuti in loco);
2) il tratto percorso dal era interessato da profonde ed importanti Parte_2
buche, avvallamenti e disconnessioni(v. rapporto dei Carabinieri, rappresentazione fotografica e video prodotta in primo grado da parte attrice nonché l'ammissione della stessa parte convenuta);
3) il tratto di strada era in custodia alla (fatto non Controparte_2
contestato);
4) a seguito della caduta il si recò all'ospedale di Empoli ove gli Parte_2
furono riscontrate contusioni e ferite(v. certificato medico in atti).
Alla stregua di tali pacifici fatti, non può non riconoscersi la responsabilità dell'odierna appellata ai sensi dell'art. 2051 cc, per essersi il sinistro verificato in conseguenza della res(strada) di cui la aveva la Controparte_2
custodia.
Ed invero, «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è pagina 5 di 9 intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode»(Cass. n. 12663/2024).
Ciò affermato per quel che concerne la responsabilità-oggettiva- del custode in via generale, e per passare al profilo del nesso di causalità determinato dal fatto colposo della vittima, va osservato che tale aspetto è stato esaminato funditus dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di statuire che
«in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 2481/2018; successivamente, Cass. n.
9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 34886/2021; Cass. SS.UU. n.
20943/2022 in parte motiva). pagina 6 di 9 In definitiva, può affermarsi che ricorre il fatto colposo del danneggiato- tale da porsi quale concausa o quale causa esclusiva dell'evento dannoso, sino recidere in tale ultimo caso il nesso causale tra fatto ed evento di danno- quando la vittima non abbia adeguato la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali venga a contatto con la cosa.
Nel caso in questione:
1) la strada era sotto la custodia della;
Controparte_2
2) la strada era intrinsecamente pericolosa: è sufficiente visionare le fotografie e il video(oltre al rapporto dei Carabinieri) prodotti da parte attrice in primo grado per rendersi conto degli importanti avvallamenti, disconnessioni e buche ivi presenti;
3) il sinistro si è verificato a causa del dissesto del manto stradale: il nesso causale, erroneamente escluso dal primo giudice, è comprovato dallo stesso rapporto dei Carabinieri, dai danni riportati dal motorino e dal fatto che, subito dopo la caduta, il si recò all'ospedale ove furono riscontrate lesioni Parte_2
del tutto compatibili con l'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo;
4) nulla è stato provato dalla convenuta in ordine a comportamenti imprudenti
o inadeguati del con riferimento alla sua condotta di guida in Parte_2
relazione alla palese pericolosità della strada.
Sotto tale profilo l'affermazione del primo giudice che ha sostenuto che non è stato provato da parte dell'attore che egli andasse ad una velocità inferiore o pari ai 30 km/h indicati, oltre che presentarsi come un'asserzione apodittica priva di riscontro probatorio, sovverte totalmente l'onere della prova posto a carico delle parti, poiché avrebbe dovuto essere parte convenuta a dimostrare il superamento del limite di velocità e che tale superamento si sia posto quale causa esclusiva de sinistro.
Operato il giudizio di responsabilità nei termini appena esposti, parte appellata va condannata al risarcimento dei danni. pagina 7 di 9 Tra questi si annovera il danno patrimoniale consistito nell'esborso di € 1.416 per la riparazione del motorino, come da preventivo prodotto e confermato dalla testimonianza resa dal riparatore ud. 28.6.2022). Tes_2
Tale importo, pagato nel Lugli 2020, va attualizzato ad oggi, ottenendosi così
l'importo di € 1.646,86.
Inoltre, va risarcito il danno biologico, ma non nella misura di € 1.250 richiesta da parte attrice.
Dal referto del pronto soccorso risulta che ha riportato Parte_2
contusioni multiple escoriate e ferite cutanee della regione dell'anca sinistra a fronte delle quali è stata stilata una prognosi di 10 giorni.
Si tratta quindi di microlesioni che non hanno provocato una invalidità permanente, risarcibili ai sensi dell'art. 139 co 1 lett. b) CdA che testualmente prevede che «a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta[importo aumentato ad oggi ad € 54,80]; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno».
In considerazione della modestia delle lesioni riportate si ritiene di liquidare un importo giornaliero pari al 25% di quanto previsto per l'inabilità assoluta, pari quindi ad € 13,7; importo che, moltiplicato per i giorni di cui alla prognosi del pronto soccorso(10), ammonta ad € 137.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Conclusivamente, parte appellata va condannata al pagamento, in favore di delle complessiva somma di € 1.783,86. Parte_2
Tanto comporta, nei limiti precisati, l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 235 resa dal Giudice di pace di Firenze in data 29.6.2023, condanna la di FIRENZE al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 1.783,86, Parte_2
oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano in € 1.265 per compenso quanto al giudizio di primo grado, € 125 per esborsi, € 1.701 quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 22.VIII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 313/2024 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-cose in custodia”
VERTENTE
TRA
rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
-Appellanti- E
di FIRENZE, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
-Appellata-
pagina 1 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al Giudice di pace di Firenze, quale Parte_1
genitore esercente la potestà genitoriale su evocò in Parte_2
giudizio la chiedendone la condanna al Controparte_2
risarcimento del danno, sia di natura patrimoniale che biologico, per un sinistro in cui era stato coinvolto il figli mentre conduceva il proprio motorino sulla strada statale SR 436, sinistro verificatosi a causa delle disconnessioni e degli avvallamenti del manto stradale.
Espose parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che in data 27 Giugno
2020 intorno alle ore 21:30 circa mentre stava percorrendo a Parte_2
bassa velocità, a bordo del motorino Beta socc tg. X6WCSY di proprietà del padre, il tratto di strada SR 436 che dall'abitato di San Miniato collega
Fucecchio, aveva perso il controllo del mezzo ed era caduto a causa delle buche, degli avvallamenti e delle disconnessioni del manto stradale.
Aggiunse che sul posto erano intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi e che, avendo riportato a seguito della caduta tumefazioni ed abrasioni, era stato trasportato al nosocomio di Empoli ove gli erano state riscontrate contusioni multiple, ferite cutanee alla regione dell'anca sinistra, escoriazioni superficiali con dolenzia.
Dedusse la responsabilità della quale soggetto Controparte_2
che ha «cura e gestione» del tratto di strada ove si era verificato il sinistro, e tanto ai sensi dell'art 2051 cc visto che il danno era stato provocato proprio dalla cosa in custodita dell'Ente e, in particolare, dalle disastrate condizioni della strada.
Chiese, pertanto, la condanna della al Controparte_2
risarcimento del danno per complessivi € 2.666,55, di cui € 1.250 per l'inabilità temporanea ed € 1.416,55 a titolo di danno patrimoniale corrispondente agli esborsi resisi necessari per la riparazione del motociclo.
pagina 2 di 9 Si costituì la la quale chiese il rigetto della Controparte_2
domanda attorea in quanto il tratto di strada sul quale il era caduto Parte_2
era preceduto da idonea segnaletica che indicava il limite di velocità di 30
Km/h, la strada era conosciuta all'attore, le buche, gli avvallamenti e le disconnessione erano ben visibili e prevedibili e quindi facilmente evitabili, sì che difettava la prova del nesso eziologico.
Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 235/2023, rigettò la domanda attorea e compensò tra le parti le spese processuali.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che il tratto di strada, ove vi erano varie di sconnessioni e buche così come emerso dalla documentazione proveniente dai Carabinieri, vige il limite di 30 km/h considerata la pericolosità del tratto stradale riconosciuta a livello motorio, come «da articoli di giornali prodotti».
Aggiunse che in tale tratto di strada il aveva perso il controllo del Parte_2
mezzo e che non era stato provato che rispettasse il limite di velocità imposto.
Parte attrice non aveva neppure provato il punto esatto in cui si era verificato il sinistro ed evidenziò che difettava in ogni caso la prova del nesso causale poiché gli avvallamenti e i dissesti stradali oltreché segnalati e ben noti, erano prevedibili e avrebbero ben potuti essere visti ed evitati da un attento utente della strada.
Ritenne che la testimonianza di benché escusso, non potesse Testimone_1
essere presa in considerazione poiché il suo nominativo non risultava nel rapporto redatto dagli agenti intervenuti.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello Parte_2
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Insussistenza della prova del limite di velocità di 30 Km/h.
Non vi era alcuna certezza agli atti in ordine al luogo e al tempo in cui fossero stati apposti i cartelli stradali. pagina 3 di 9 Nel caso in questione, inoltre, il mancato rispetto della velocità poteva porsi come concausa nella determinazione dell'evento ma non come causa esclusiva e quindi come fattore di esonero completo di responsabilità in capo all'Ente gestore.
Per di più non era onere di parte attrice provare il rispetto della velocità ma sarebbe stato onere di parte convenuta provare che il aveva ecceduto Parte_2
il limite imposto.
2) Erroneità della decisione nella parte in cui non aveva ritenuto di prendere in considerazione la testimonianza di solo sul rilievo questi non Testimone_1
era stato identificato al momento dell'arrivo dei Carabinieri e menzionato nel rapporto.
3) Erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso il nesso di causalità poiché la norma di cui all'articolo 2051 cc prevede una responsabilità oggettiva ed è sufficiente, per la sua configurazione, che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto causale con il bene custodia.
Nel caso in questione il nesso di causalità era comprovato dalla oggettiva pericolosità della strada e dal fatto che il era stato immediatamente Parte_2
trasportato al nosocomio di Empoli nonché dalla certificazione medica proveniente dall'ospedale.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...]
al pagamento della somma di euro 2666,55, oltre Controparte_2
interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano la la quale Controparte_3
sosteneva la correttezza della sentenza impugnata e riproponeva eccezioni svolte in primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies co III cpc.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento per quanto di ragione.
Ed invero, vi è un nucleo di fatti/circostanze non contestate e provate, quali:
1) in data 27 Giugno 2020 percorreva la strada regionale 436 Parte_2
che collega San Pierino a Fucecchio a bordo del motorino Beta di proprietà del padre(fatto non contestato e comprovato dal rapporto dei Carabinieri intervenuti in loco);
2) il tratto percorso dal era interessato da profonde ed importanti Parte_2
buche, avvallamenti e disconnessioni(v. rapporto dei Carabinieri, rappresentazione fotografica e video prodotta in primo grado da parte attrice nonché l'ammissione della stessa parte convenuta);
3) il tratto di strada era in custodia alla (fatto non Controparte_2
contestato);
4) a seguito della caduta il si recò all'ospedale di Empoli ove gli Parte_2
furono riscontrate contusioni e ferite(v. certificato medico in atti).
Alla stregua di tali pacifici fatti, non può non riconoscersi la responsabilità dell'odierna appellata ai sensi dell'art. 2051 cc, per essersi il sinistro verificato in conseguenza della res(strada) di cui la aveva la Controparte_2
custodia.
Ed invero, «l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è pagina 5 di 9 intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode»(Cass. n. 12663/2024).
Ciò affermato per quel che concerne la responsabilità-oggettiva- del custode in via generale, e per passare al profilo del nesso di causalità determinato dal fatto colposo della vittima, va osservato che tale aspetto è stato esaminato funditus dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di statuire che
«in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 2481/2018; successivamente, Cass. n.
9315/2019; Cass. n. 17873/2020; Cass. n. 34886/2021; Cass. SS.UU. n.
20943/2022 in parte motiva). pagina 6 di 9 In definitiva, può affermarsi che ricorre il fatto colposo del danneggiato- tale da porsi quale concausa o quale causa esclusiva dell'evento dannoso, sino recidere in tale ultimo caso il nesso causale tra fatto ed evento di danno- quando la vittima non abbia adeguato la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali venga a contatto con la cosa.
Nel caso in questione:
1) la strada era sotto la custodia della;
Controparte_2
2) la strada era intrinsecamente pericolosa: è sufficiente visionare le fotografie e il video(oltre al rapporto dei Carabinieri) prodotti da parte attrice in primo grado per rendersi conto degli importanti avvallamenti, disconnessioni e buche ivi presenti;
3) il sinistro si è verificato a causa del dissesto del manto stradale: il nesso causale, erroneamente escluso dal primo giudice, è comprovato dallo stesso rapporto dei Carabinieri, dai danni riportati dal motorino e dal fatto che, subito dopo la caduta, il si recò all'ospedale ove furono riscontrate lesioni Parte_2
del tutto compatibili con l'evento dannoso come descritto nell'atto introduttivo;
4) nulla è stato provato dalla convenuta in ordine a comportamenti imprudenti
o inadeguati del con riferimento alla sua condotta di guida in Parte_2
relazione alla palese pericolosità della strada.
Sotto tale profilo l'affermazione del primo giudice che ha sostenuto che non è stato provato da parte dell'attore che egli andasse ad una velocità inferiore o pari ai 30 km/h indicati, oltre che presentarsi come un'asserzione apodittica priva di riscontro probatorio, sovverte totalmente l'onere della prova posto a carico delle parti, poiché avrebbe dovuto essere parte convenuta a dimostrare il superamento del limite di velocità e che tale superamento si sia posto quale causa esclusiva de sinistro.
Operato il giudizio di responsabilità nei termini appena esposti, parte appellata va condannata al risarcimento dei danni. pagina 7 di 9 Tra questi si annovera il danno patrimoniale consistito nell'esborso di € 1.416 per la riparazione del motorino, come da preventivo prodotto e confermato dalla testimonianza resa dal riparatore ud. 28.6.2022). Tes_2
Tale importo, pagato nel Lugli 2020, va attualizzato ad oggi, ottenendosi così
l'importo di € 1.646,86.
Inoltre, va risarcito il danno biologico, ma non nella misura di € 1.250 richiesta da parte attrice.
Dal referto del pronto soccorso risulta che ha riportato Parte_2
contusioni multiple escoriate e ferite cutanee della regione dell'anca sinistra a fronte delle quali è stata stilata una prognosi di 10 giorni.
Si tratta quindi di microlesioni che non hanno provocato una invalidità permanente, risarcibili ai sensi dell'art. 139 co 1 lett. b) CdA che testualmente prevede che «a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 46,88 euro per ogni giorno di inabilità assoluta[importo aumentato ad oggi ad € 54,80]; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno».
In considerazione della modestia delle lesioni riportate si ritiene di liquidare un importo giornaliero pari al 25% di quanto previsto per l'inabilità assoluta, pari quindi ad € 13,7; importo che, moltiplicato per i giorni di cui alla prognosi del pronto soccorso(10), ammonta ad € 137.
Trattandosi di importo espresso in moneta attuale niente sarà dovuto a titolo di rivalutazione monetaria (Cass. n. 3131/2010; Cass. n. 16237/2005).
Conclusivamente, parte appellata va condannata al pagamento, in favore di delle complessiva somma di € 1.783,86. Parte_2
Tanto comporta, nei limiti precisati, l'accoglimento dell'appello.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 235 resa dal Giudice di pace di Firenze in data 29.6.2023, condanna la di FIRENZE al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 1.783,86, Parte_2
oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna parte appellata alla rifusione, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio che si liquidano in € 1.265 per compenso quanto al giudizio di primo grado, € 125 per esborsi, € 1.701 quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA
e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Firenze, 22.VIII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 9 di 9