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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 401/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7878/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 873, presso Parte_1 lo studio dell'Aw. Andrea Fava, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ritualmente notificato, , premesso di essersi visto rigettare Parte_1 dall in data 19.4.2021, la propria domanda di assegno sociale presentata in data CP_2
9.4.2021, di essere, invece, in possesso di tutti i requisiti per accedere alla provvidenza richiesta, non avendo redditi propri ed essendo separato legalmente dal 13.2.2008 dalla coniuge, dalla quale non percepiva assegno di mantenimento, conveniva l avanti il detto Tribunale per ivi sentir accertare il proprio diritto a percepire CP_1
l'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa. CP_
L costituendosi in giudizio, dedotta la mancanza di prova dello stato di bisogno per essere la ex coniuge del ricorrente in condizioni di versare il mantenimento invece mai richiesto dal resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, rilevava che “se il ricorrente, alla data di separazione, non era nella condizione economica di pretendere l'assegno di mantenimento, né lo è diventato successivamente, non risulta dimostrato che lo stesso si trovi attualmente nelle condizioni economiche di pretendere dall l'assegno CP_2 sociale, beneficio strettamente personale e collegato ad un effettivo stato di bisogno, che non è proprio di chi si dichiara economicamente indipendente dichiarando di provvedere al proprio mantenimento”. Osservava, poi, che “Il ricorrente non ha comunque fornito in giudizio prova adeguata prova della titolarità di redditi compatibili con i limiti prescritti per l'assegno sociale;
ciò, considerato che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13577/13) - non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare l'insussistenza del diritto all'assegno richiesto;
i parametri utilizzati per la valutazione riguardano l'entità del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, la possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione, l'eventuale contributo economico mensile erogato da un figlio o un parente. Sul punto nulla ha dedotto né allegato parte ricorrente.”. Pertanto, il Tribunale rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituito l opponendosi. CP_2
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata per: Parte_1 la violazione della legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 6 e dell'art. 2697 c.c. Sostiene l'appellante che “la Legge n. 335 del 1995, art 3 comma 6 dispone che l'assegno sociale è ottenibile se ricorono i seguenti requisiti … La disciplina non consente dunque di accedete all'ipotesi di cui alla motivazione di rigetto delia domanda … Nel caso di specie è stato documentalmente provato nel giudizio di primo grado: - che il ricorrente abbia già compiuto 65 anni e 7 mesi'
- che il ricorrente costituisce nucleo familiare a se stante composto unicamente dal medesimo Sig. confronta doc. n. 2); - che il reddito del Parte_1 nucleo familiare del ricorrente è pari a € 0'00 come da dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate del 18'05'2022 (confronta doc'n'3 già depositato nel giudizio di primo grado); - che dunque la erogazione della prestazione assistenziale de quo andrebbe a soddisfare le esigenze per cui è stata disciplinata … , il Sig. percettore del reddito di cittadinanza Parte_1
(ed è quindi in possesso dei requisiti pet il suo ottenimento) è come da dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, depositata in atti e nel giudizio di primo grado ha un reddito pari a euro zero (0)”. Chiede, pertanto, di “accertare il diritto del Sig. a percepire I'assegno sociale e per l'effetto Parte_1 CP_ condannare al pagamento dei ratei per assegno sociale a far data dal 9.04.2021 data della domanda amministrativa”.
Orbene, è noto che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020. Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021; v. altresì, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”. In definitiva, l'appello va accolto non essendo in contestazione il fatto che l'appellante sia privo di redditi né essendovi prova alcuna di condotta fraudolenta da parte dell'appellante medesimo. Ne consegue che in integrale riforma della gravata sentenza deve dichiararsi il diritto di a percepire I'assegno sociale con conseguente Parte_1 CP_ condanna dell al pagamento in favore dell'appellante dei ratei per assegno sociale a far data dal 9.04.2021 data della domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
percepire I'assegno sociale richiesto;
[...] CP_
- condanna l al pagamento in favore dell'appellante dei ratei per assegno sociale a far data dal 9.04.2021, data della domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_2 che liquida, per il primo grado, in € 2.906,00 e in € 4.996,00 per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 11.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 401/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7878/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 873, presso Parte_1 lo studio dell'Aw. Andrea Fava, che lo rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ritualmente notificato, , premesso di essersi visto rigettare Parte_1 dall in data 19.4.2021, la propria domanda di assegno sociale presentata in data CP_2
9.4.2021, di essere, invece, in possesso di tutti i requisiti per accedere alla provvidenza richiesta, non avendo redditi propri ed essendo separato legalmente dal 13.2.2008 dalla coniuge, dalla quale non percepiva assegno di mantenimento, conveniva l avanti il detto Tribunale per ivi sentir accertare il proprio diritto a percepire CP_1
l'assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa. CP_
L costituendosi in giudizio, dedotta la mancanza di prova dello stato di bisogno per essere la ex coniuge del ricorrente in condizioni di versare il mantenimento invece mai richiesto dal resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Tribunale, all'esito del giudizio, rilevava che “se il ricorrente, alla data di separazione, non era nella condizione economica di pretendere l'assegno di mantenimento, né lo è diventato successivamente, non risulta dimostrato che lo stesso si trovi attualmente nelle condizioni economiche di pretendere dall l'assegno CP_2 sociale, beneficio strettamente personale e collegato ad un effettivo stato di bisogno, che non è proprio di chi si dichiara economicamente indipendente dichiarando di provvedere al proprio mantenimento”. Osservava, poi, che “Il ricorrente non ha comunque fornito in giudizio prova adeguata prova della titolarità di redditi compatibili con i limiti prescritti per l'assegno sociale;
ciò, considerato che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13577/13) - non solo i redditi certificati, ma anche il tenore di vita può determinare l'insussistenza del diritto all'assegno richiesto;
i parametri utilizzati per la valutazione riguardano l'entità del deposito bancario e degli investimenti in titoli mobiliari, la possibilità di sostenere un canone di locazione per la propria abitazione, l'eventuale contributo economico mensile erogato da un figlio o un parente. Sul punto nulla ha dedotto né allegato parte ricorrente.”. Pertanto, il Tribunale rigettava il ricorso.
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in oggetto, Si è costituito l opponendosi. CP_2
Con l'atto d'appello, censura la decisione impugnata per: Parte_1 la violazione della legge n. 335 del 1995, art. 3 comma 6 e dell'art. 2697 c.c. Sostiene l'appellante che “la Legge n. 335 del 1995, art 3 comma 6 dispone che l'assegno sociale è ottenibile se ricorono i seguenti requisiti … La disciplina non consente dunque di accedete all'ipotesi di cui alla motivazione di rigetto delia domanda … Nel caso di specie è stato documentalmente provato nel giudizio di primo grado: - che il ricorrente abbia già compiuto 65 anni e 7 mesi'
- che il ricorrente costituisce nucleo familiare a se stante composto unicamente dal medesimo Sig. confronta doc. n. 2); - che il reddito del Parte_1 nucleo familiare del ricorrente è pari a € 0'00 come da dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate del 18'05'2022 (confronta doc'n'3 già depositato nel giudizio di primo grado); - che dunque la erogazione della prestazione assistenziale de quo andrebbe a soddisfare le esigenze per cui è stata disciplinata … , il Sig. percettore del reddito di cittadinanza Parte_1
(ed è quindi in possesso dei requisiti pet il suo ottenimento) è come da dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate, depositata in atti e nel giudizio di primo grado ha un reddito pari a euro zero (0)”. Chiede, pertanto, di “accertare il diritto del Sig. a percepire I'assegno sociale e per l'effetto Parte_1 CP_ condannare al pagamento dei ratei per assegno sociale a far data dal 9.04.2021 data della domanda amministrativa”.
Orbene, è noto che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020. Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”, così Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021; v. altresì, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 secondo cui “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza”. In definitiva, l'appello va accolto non essendo in contestazione il fatto che l'appellante sia privo di redditi né essendovi prova alcuna di condotta fraudolenta da parte dell'appellante medesimo. Ne consegue che in integrale riforma della gravata sentenza deve dichiararsi il diritto di a percepire I'assegno sociale con conseguente Parte_1 CP_ condanna dell al pagamento in favore dell'appellante dei ratei per assegno sociale a far data dal 9.04.2021 data della domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell CP_2
P.Q.M.
- in integrale riforma dell'appellata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1
percepire I'assegno sociale richiesto;
[...] CP_
- condanna l al pagamento in favore dell'appellante dei ratei per assegno sociale a far data dal 9.04.2021, data della domanda amministrativa, oltre interessi legali a decorrere dalle singole date di maturazione del credito al saldo.
- condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, CP_2 che liquida, per il primo grado, in € 2.906,00 e in € 4.996,00 per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA e distrazione ex art. 93 c.p.c. Roma, 11.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste