Art. 12.
Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all' articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra 1 due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:
quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;
quello corrispondente ai soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda.
Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto e' ridotto ai tre quarti.
Il contributo in una sola volta tanto dovuto dall'ufficiale giudiziario per ottenere il riscatto dei servizi di cui all' articolo 18 della legge 11 aprile 1955, n. 380 , nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' pari a sette volte la differenza tra 1 due sottoindicati valori della tabella di cui al precedente articolo 2, vigente alla data della presentazione della domanda di riscatto:
quello corrispondente agli anni utili comprensivi di quelli da riscattare;
quello corrispondente ai soli anni gia' utili a pensione alla data di presentazione della domanda.
Nei confronti dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore il contributo predetto e' ridotto ai tre quarti.