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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20.5.2025
Causa n. 398 2023
E' comparso per la parte ricorrente l'avv. Stefano Scremin in sostituzione dell'avv. Massella il quale si riporta alle conclusioni già rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 20.5.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 398 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
6.3.2023
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MASSELLA MICHELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MASSELLA MICHELE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO CP_1 P.IVA_1
DANIELA, elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 6 37121 VERONA
presso il difensore avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 la ricorrente ha chiesto l'accertamento della eziologia professionale delle proprie patologie
(sindrome bilaterale del tunnel carpale e morbo di ) e la Per_1
riconducibilità delle stesse a malattia professionale, come già denunciate all' sin dal 15.4.2022. Ha dedotto di aver svolto, dal 1988 al 1995, CP_1
attività lavorativa a tempo pieno (36 ore alla settimana dal lunedì al
1 venerdì) come operatore di reparto presso varie scuole materne ed elementari del Comune di Verona, occupandosi sia della pulitura delle aule scolastiche e delle zone ricreative sia della distribuzione dei pasti.
Successivamente, dal 1995 al 2003 ha alternato settimanalmente la mansione di operatore di reparto a quella di operatore di cucina. In seguito, dal settembre 2003 all'aprile 2016, ha svolto la mansione di collaboratrice scolastica con professionalità cuoco per il Comune di
Verona prima e, dal 1.11.2009, per "AGEC” Azienda di gestione edifici comunali, presso varie scuole del Comune, sempre per 36 ore settimanali.
Dal settembre 2017 la ricorrente ha prestato servizio presso la Scuola Inf.
Com. Dall'Oca Bianca con mansione di cuoco e responsabile di cucina, mansione tutt'ora svolta dalla ricorrente. Nell'estate del 2020, per effetto dell'ordine di servizio del 22.06.2020, la ricorrente ha prestato servizio presso il C.E.R. estivo, con limitazioni di non eseguire movimenti ripetitivi e movimentazioni di carichi. Soltanto per l'anno scolastico 2020 – 2021, presso la Scuola Inf. Com. Dall'Oca Bianca, ha svolto esclusivamente la mansione di “responsabile di cucina” e non di servizio attivo come cuoca, salvo poi essere comandata a riprendere anche l'attività di cuoca per l'anno scolastico seguente.
Ha dettagliatamente descritto in ricorso le attività svolte nell'espletamento delle sue mansioni e gli strumenti utilizzati a tal fine. Ha ritenuto di essere stata sottoposta a sovraccarico biomeccanico degli arti superiori con contestuale impegno funzionale anche del primo dito di entrambe le mani,
che ha determinato le patologie lamentate. Ha chiesto pertanto accertarsi e dichiararsi che le patologie professionali descritte in ricorso hanno causato una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 14%. Di conseguenza ha chiesto la condanna dell' all'erogazione CP_1
2 dell'indennizzo per danno biologico ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 38 del
2000 nella misura del 14% o in diversa misura risultante all'esito della
CTU.
L' si è costituito ed ha dedotto che le patologie sono state negate CP_1
dall' poiché nel DVR di Agec non sono evidenziati particolari livelli CP_2
di sovraccarico biomeccanico al distretto mano-polso e, dunque, il rischio di movimenti ripetuti degli arti superiori per quanto riguarda l'attività di cuoca è stato valutato come Check list Ocra pari a 3,25, corrispondente alla fascia verde (rischio accettabile/assente), ritenendo di conseguenza esclusa l'esistenza di rischio lavorativo, atteso che quello a cui era stato esposto la ricorrente sulla base del DVR aziendale non risultava idoneo a provocare la malattia denunciata. Ha eccepito, in via preliminare e di rito,
l'improcedibilità della domanda per aver attivato l'iter giudiziario prima della conclusione del giudizio amministrativo e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria svolta è stato nominato il CTU medico legale per la valutazione delle condizioni fisiche della ricorrente e dell'esistenza di malattia professionale e, all'esito del deposito della consulenza, è stata fissata l'udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa con motivazioni contestuali.
*
Il ricorso è stato correttamente depositato in data 6.3.2023, nel silenzio dell sulla domanda presentata con ricorso ex art. 104 T.U. in data CP_2
4.8.2022 per il riconoscimento dell'origine professionale delle patologie lamentate.
Nel merito, esso è fondato e deve essere accolto.
3 Le prove testimoniali assunte in giudizio, sia quella della teste Tes_1
, sia quella del teste sia quella della teste
[...] Testimone_2 [...]
che hanno confermato tutte le circostanze dedotte in ricorso, Tes_3
hanno dimostrato l'esposizione della ricorrente, nell'ambito della sua attività lavorativa, ad un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico di entrambi gli arti superiori con utilizzo disfunzionale del primo dito della mano. La teste , prima funzionario e poi dirigente Agec, Testimone_4
ha reso una testimonianza generica sulle modalità di svolgimento del lavoro della ricorrente, limitandosi al richiamo delle linee guida (Non so
dire il peso degli alimenti che scaricavano i fornitori ma posso riferire che
le quantità previste per ogni bambino dell'infanzia e di ogni bambino della
primaria sono inserite nelle rispettive linee guida dettate dal . Non Pt_2
so dire quanta pasta venisse calata, immagino che fosse la
moltiplicazione di quella portata dalle linee guida ai bambini presenti…
Non ricordo quanti bollitori cuoci pasta vi fossero in ciascuna scuola ma
posso riferire che sono dotati di rubinetti interno per riempirli di acqua e di
rubinetto alla base per scaricarla direttamente in una griglia.). Rilevante è
apparsa, di contro, la circostanza narrata dalla teste “Confermo che in tutte le scuole dell'infanzia la cuoca è la prima ad entrare, apre la scuola e alza tutte le tapparelle della scuola.”, in relazione alla storia clinica documentata della ricorrente. Quanto alle testimonianza rese dal teste
, Responsabile del servizio prevenzione e protezione in Agec Tes_5
dal 2018, e del medico del lavoro , esse sono apparse Parte_3
ininfluenti atteso che il primo non ha mai visitato le scuole ove ha prestato servizio la ricorrente limitandosi ad un richiamo alla corretta valutazione del DVR aziendale ed il secondo ha dichiarato di incontrare le lavoratrici soltanto su richiesta e, nel caso della ricorrente, di averla visitata soltanto
4 una volta in occasione della richiesta formulata all'esito dell'intervento chirurgico subìto e di aver effettuato valutazione sugli atti in occasione di una seconda richiesta.
Il CTU, in sede di elaborato peritale ha analizzando tutti gli elementi a disposizione, documentali, testimoniali, anamnestici ed obiettivi e, all'esito del contraddittorio con i consulenti di parte, ha redatto il proprio parere medico legale.
Ha dapprima ricostruito la storia lavorativa della ricorrente sulla base di quanto documentato sia in punto anamnestico, sia testimoniale sia certificativo, ritenendo che “nel caso in esame pare esservi stata un'effettiva condizione di rischio in termini di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (AASS) nell'espletamento delle molteplici e ripetute
manovre quotidiane nel corso degli anni di attività lavorativa dalla stessa
espletata dal 1988, anno di assunzione, fino a giugno 2023, quando
veniva definitivamente destinata ad attività di amministrativa presso il
museo di storia naturale. In tale lungo arco cronologico vi è stata una
breve interruzione, nel 2016-2017, causa intervento di neurolisi per
sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Nel corso di tali anni, come desumibile anche dalle certificazioni del
medico competente (MC) acquisite per il tramite del CTP, Dr. dal Per_2
2009 al 2015, la signora ha lavorato come operatore di reparto o Pt_1
cuoco per le scuole, con attività full time (7h/die per 5 gg/settimana) di
apertura delle strutture (con sollevamento delle tapparelle), pulizia delle
sezioni, apparecchiatura/sparecchiatura ed igienizzazione dei tavoli,
preparazione e cottura dei pasti (con mondatura e taglio di verdure e
frutta, sfilettatura e porzionatura di tagli di carne, affettatura degli
insaccati, riempimento e svuotamento delle pentole), scodellamento dei
5 pasti o preparazione dei contenitori chiusi per la veicolazione all'esterno,
lavaggio degli utensili e dei banconi, caricamento e svuotamento delle
lavastoviglie (attività che, trattandosi di lavastoglie a lavaggio breve,
richiedeva la grossolana pulizia preliminare delle stoviglie).
Come descritto nell'atto di citazione, nonché verbalizzato nel corso delle
udienze dei testimoni pari grado e dichiarato in operazioni tecniche
dall'attrice, svariate risulterebbero essere state le attività comportanti
continue e ripetute sollecitazioni biomeccaniche degli arti superiori e delle
mani in particolare, oltre alla frequenza in intensità delle attività, posto che
venivano preparati pasti per un minimo di 200 fino ad un massimo di 1300
ragazzi (come dichiarato dalla signora).
Al contempo, quantomeno dal 2009 al 2015, la signora è stata
regolarmente sottoposta a visite presso il medico competente aziendale
per esposizione a diversi rischi (microclima, irritanti respiratori, polveri,
rumore, MMC, movimenti ripetitivi arti, posture incongrue), fatto questo
che fa presumere che l'attività dalla stessa effettuata fosse ritenuta
meritevole di sorveglianza sanitaria. Tale attività non si è nel tempo
modificata, tuttavia, dal 2016 sino al cambio mansione definitivo, avvenuto
nel 2023, la sorveglianza è stata interrotta, parrebbe perché mancante il rischio lavorativo, dato questo confermato nell'unico DVR disponibile,
datato aprile 2021. Dai verbali testimoniali si desume che vi fossero dei documenti antecedenti (del 2012 e del 2017), anch'essi escludenti il
rischio, tuttavia non è noto il contenuto né è chiaro quali parametri siano
stati impiegati per vagliare il rischio.
Rimane in ogni caso poco chiaro, stante la confermata invariabilità delle
mansioni e la mancata introduzione di ausili tecnici particolari, perché dal
6 2009 al 2015 fossero presenti specifici rischi e poi gli stessi non venissero più giudicati presenti e/o attivi.”
Ha poi analizzato la vicenda sotto il profilo clinico, ritenendo che “dalla
documentazione sanitaria in atti, integrata dalla relazione della medicina del lavoro dell'AOUI per quanto attiene gli interventi per STC, è possibile
ricostruire che la ricorrente ha iniziato ad avvertire limitazione funzionale
ai polsi ed alle mani a partire dal 2016, con progressivo aggravamento del
quadro clinico ed insorgenza di nuova affezione bilaterale (morbo di De
Quervain) a partire dal 2019. Trattasi, in ambedue i casi, di patologie che
la Letteratura scientifica in materia include tra le malattie
muscoloscheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche degli AASS
non occasionali, continuative e prolungate e per tale ragione incluse in
apposita Tabella normativa [ex DM 09/04/2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” e successivo
aggiornamento ex DM 10/06/2014 [Lista 1, gruppo 2, tra le malattie la cui
origine lavorativa è di elevata probabilità la “sindrome di e Persona_3
sindrome del tunnel carpale”, per i lavoratori esposti microtraumi e posture
incongrue a carico degli AASS per attività eseguire con ritmi continui e
ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro]; dunque, nel caso di specie, opera la presunzione legale dell'origine professionale”.
Ha quindi riconosciuto che “la signora abbia per oltre 30 anni Pt_1
svolto mansioni che implicassero, sollevamento e movimentazione
manuale di carichi, ma soprattutto movimenti continui e ripetitivi degli arti superiori e delle mani in particolare. L'esposizione a microtraumatismi,
posture incongrue e sollecitazioni continuative è stata persistente e per
tutta la durata del turno di lavoro giornaliero, full-time.
7 Data, quindi, la natura e la tipologia dell'esposizione al rischio, si ritiene
definita la sussistenza del rapporto di dipendenza causale, quantomeno in
termini concausali. Se è pur vero, infatti, che ambedue le affezioni in
esame sono malattie di origine multifattoriale e certamente comuni nella
popolazione generale, in quanto riconducibili a microtraumatismo cronico,
con progressiva sofferenza delle strutture tendinee, è altresì ampiamente
documentato sul piano epidemiologico che dette patologie si associano
più frequentemente ad attività lavorative comportanti sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori, a causa di movimenti ripetitivi degli
stessi caratterizzati soprattutto dall'uso di forza prensile, da posture
incongrue, da elevata frequenza dei movimenti e da insufficienti pause
compensative di riposo delle articolazioni. Ciò a dire che, in determinate
attività (come quella in esame), il gesto lavorativo è necessario e
fondamentale, benché di per sé solo non del tutto sufficiente, per far
slatentizzare una condizione patologica già sottesa da predisposizione
anatomica.
Il fatto che il DVR dell'aprile 2021 escluda esposizione a rischio sulla
scorta dei criteri e dei parametri applicati non porta in automatico a
respingere l'ipotesi eziopatogenetica causale diretta nel caso in esame, posta l'alta variabilità inter-individuale (e quindi la diversa suscettibilità di
ogni individuo in funzione delle esistenti variabili intrinseche ed
estrinseche) e soprattutto, nel caso di specie, posta la contraddittorietà
circa la presenza di fattori di rischio lavorativo negli anni 2009-2015 e
l'esclusione successiva (a parità di attività) nonché la produzione di un
unico DVR, datato 2021, quindi a distanza di svariati anni rispetto alla manifestazione dei disturbi (2016 STC, 2019 morbo di )”. Persona_3
8 Ha pertanto concluso “che la signora sia affetta da Parte_1
tecnopatie ascrivibili, quantomeno concausalmente, ad attività di
operatore di reparto/cuoca, mansioni cui la stessa è stata adibita dal 1988 al 2023, con alcune brevi interruzioni”.
Quanto alla valutazione degli esiti, il CTU ha fatto riferimento alle indicazioni tabellari di cui al D. Lgs. 38/2000 ed ha ritenuto che tali patologie integrino una complessiva riduzione dell'integrità psico-fisica della paziente (danno biologico permanente extralavorativo) pari all'8%
(otto percento).
La bozza della relazione peritale è stata inviata ai consulenti di parte.
Parte resistente non ha formulato osservazioni alla bozza del CTU tramite il proprio CTP, né tantomeno ne ha formulate all'udienza fissata per l'esame della relazione peritale definitiva. La richiesta di rinnovazione della CTU formulata in sede di discussione dalla parte resistente appare dunque tardiva oltre che infondata in mancanza di puntuali osservazioni critiche.
Pertanto, alla luce del puntuale accertamento svolto dal consulente, non vi sono ragioni per disattenderlo poiché è risultato frutto di completa indagine tecnica, adeguatamente motivato ed esente da vizi logici.
L' deve pertanto essere condannato a versare al ricorrente CP_2
l'indennizzo ex art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000 per il danno biologico commisurato ad una menomazione complessiva di grado pari all'8%. Sulle
somme dovute a tale titolo devono essere calcolati gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi
9 anticipatario, tenuto conto dei valori minimi previsti per le cause di previdenza in applicazione degli attuali parametri forensi.
Le spese della CTU, già separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è affetta da malattia professionale che ha determinato una menomazione permanente complessiva nella misura dell'8%;
2) Condanna, pertanto, il convenuto ad erogare alla ricorrente CP_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 38 del 2000 commisurato ad una menomazione permanente complessiva nella percentuale dell'8%,
oltre agli interessi legali a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda amministrativa sino al saldo;
3) Condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.697,00 per compensi,
oltre spese sostenute per euro 854,00, oltre Iva e Cpa e rimb. forf. 15%,
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Verona, 20 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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