Articolo 18 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 17Articolo 19
Versione
11 novembre 2003
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Versione
31 luglio 2012
Art. 18. (Espressione del voto) 1. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle. ((3)) 2. Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore. ((3)) 3. Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso. ((3)) 4. L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5. Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67 , convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera d)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 , all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati.
Entrata in vigore il 31 luglio 2012
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