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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12252/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...], Località Villa Quiete n. 7, con l'Avv. Marco Longoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Località Villa Quiete n.7 con l'Avv. Carmela Anzelmo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/06/2004 presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, trascritto nei registri dello stato civile al n. 35, parte 2, serie A, anno 2004.
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- , nata il [...], cittadina italiana, attualmente maggiorenne, studentessa e Persona_1 non economicamente indipendente;
- , nata il [...], cittadina italiana, attualmente minorenne, studentessa e Persona_2 non economicamente indipendente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI I coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separati, cessando ogni obbligo di coabitazione e di fedeltà coniugale, fermi restando gli altri doveri derivanti dal matrimonio non incompatibili con lo stato di separazione.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE La casa coniugale, come si dirà infra, è in corso di vendita e solo la IG.ra ha acquistato una Pt_1 sua casa di abitazione, ove si trasferirà nel mese di ottobre, mentre il IG. verrà ospitato presso Pt_2 parenti o la nuova compagna. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. Persona_2
337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre. Parimenti, anche la figlia maggiorenne
, studentessa e non ancora economicamente indipendente, consultata preventivamente, ha Persona_1 espresso il desiderio di seguire le pattuizioni dei genitori relative alla sorella minore e quindi avrà collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE Le figlie trascorreranno il proprio tempo con entrambi i genitori secondo un regime di massima flessibilità, che prevede il seguente schema settimanale: a- la prima settimana, il padre starà con le figlie dal lunedì, ora di cena, fino al martedì mattina, e poi dal venerdì pomeriggio, ora di cena, al lunedì mattina;
la madre, invece, starà con le figlie il martedì, mercoledì e giovedì; b- la seconda settimana, si invertono i giorni tra il padre e la madre;
c- il genitore che è con le figlie al sabato, si occupa della spesa settimanale (alimentari, prodotti igiene, pulizia ecc.); Secondo tale schema, per un periodo transitorio, fino a che il IG. non avrà ancora trovato Pt_2 una sua casa di abitazione (in proprietà o in locazione) ove poter ospitare le figlie, nei giorni di sua competenza egli, con l'accordo della IG.ra , egli starà con le figlie presso la nuova casa Pt_1 della IG.ra con il consenso di quest'ultima, mentre la medesima in quei giorni resterà fuori Pt_1 casa;
in nessun caso, il IG. potrà stare nell'abitazione della IG.ra se non con le Pt_2 Pt_1 figlie. Il IG. si impegna comunque a trovare una casa di abitazione, così da poter ospitare le figlie Pt_2
a casa sua, entro un anno dall'udienza presidenziale di separazione. Il IG. non potrà trasferire Pt_2 la residenza presso la nuova abitazione della IG.ra . Pt_1
Allorché il IG. avrà trovato una sua casa di abitazione ove poter anche ospitare le figlie, si Pt_2 applicherà il seguente programma: a- la prima settimana, il padre starà con le figlie dal lunedì, prelevandole all'ora di cena, fino al lunedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola;
Persona_2
b- la seconda settimana, si invertono i giorni tra il padre e la madre, la quale preleverà le figlie il lunedì sera e le terrà fino al lunedì mattina;
c- il genitore che è con le figlie al sabato, si occupa della spesa settimanale (alimentari, prodotti igiene, pulizia ecc.); Inoltre, si applicheranno comunque le seguenti disposizioni: d- Feste natalizie e pasquali, feste comandate, alternate (ad anni alterni): ad es. Natale e Santo Stefano e relativa settimana, con la madre, Capodanno ed Epifania e relativa settimana, col padre;
vacanze di Carnevale con la madre, vacanze di Pasqua col padre;
ponte 25 aprile con la madre, ponte 1 maggio col padre, etc.. L'anno successivo, si invertono le feste tra i due genitori. e- Ampia libertà di frequentazione delle figlie, in base alle esigenze delle stesse ed agli accordi che i genitori di volta in volta raggiungeranno nell'interesse delle figlie. f- Nel periodo estivo, quando le figlie non andranno a scuola, prosegue lo schema settimanale sopra definito, con esclusione dei periodi in cui ciascun genitore trascorrerà con le figlie, in vacanza o a casa. g- A tal proposito, i separandi concordano che ciascuno di loro trascorrerà, nell'estate, tre settimane, anche non consecutive, con le figlie (in vacanza o a casa); i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente tali periodi di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno, dopodiché, se vi fossero sovrapposizioni, si impegnano a trovare un accordo, applicando – in caso di disaccordo – un criterio di rotazione dei periodi di ferie, ad anni alterni. h- I due genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento collaborativo e rispettoso reciproco, privilegiando sempre l'interesse superiore delle figlie e favorendo il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo da parte loro con entrambi i genitori. i- Ogni genitore si impegna nel farsi carico delle esigenze delle figlie anche per quanto riguarda i trasporti da e verso la scuola, per frequentare attività sportive o comunque extrascolastiche, ma anche nel seguirle nei compiti scolastici e nello studio, oltre che in tutte le loro esigenze di accudimento. l- Parimenti, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per farsi carico di accompagnare le figlie a visite mediche ed eventuali terapie.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE, SPESE STRAORDINARIE In considerazione dell'equilibrata ripartizione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e della sostanziale parità di impegno nella cura quotidiana, le parti concordano che non sussiste l'obbligo per alcuno dei genitori di corrispondere all'altro un contributo periodico per il mantenimento delle figlie. Ciascun genitore, in via generale, provvederà direttamente alle spese ordinarie delle figlie durante i periodi di permanenza presso di sé. Si precisa che, sino a che il IG. non avrà ancora trovato una sua abitazione e quindi finché Pt_2 starà con le figlie nella casa di proprietà della IG.ra , anche le spese ordinarie (spesa Pt_1 settimanale per alimentazione, igiene e pulizia, abbigliamento, materiali di consumo scolastici, giochi, spese per gli animali domestici, utenze domestiche, ecc.) verranno suddivise al 50% tra i due coniugi separandi, con anticipo da parte del genitore che sostiene la spesa e conguaglio a fine mese. Le spese straordinarie per le figlie, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive, ricreative e per attività extrascolastiche, saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo le modalità previste dal protocollo e dalle linee guida in uso presso il Tribunale e Corte d'Appello di Milano (approvate in data 10 giugno 2025), qui trascritte per maggior chiarezza:
“Linee Guida spese extra assegno
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di
“maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero elezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente”. Le parti precisano che la figlia maggiore, , sta già frequentando un istituto privato (a Persona_1 pagamento) per il recupero degli anni scolastici e le manca l'ultimo anno per ottenere il diploma, e concordano pertanto, sin d'ora, che la medesima possa proseguire tale scuola fino al termine degli studi, con obbligo da parte di entrambi a contribuire al 50% al costo di tali studi.
5. RINUNCIA RECIPROCA ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO Le parti, dichiarando di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, liberandosi da ogni obbligo alimentare reciproco.
6. Controparte_1
Conti correnti e denari: i separandi danno atto reciprocamente di aver già provveduto a suddividere i denari di propria spettanza, di aver già separato i conti correnti cointestati e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra. Autovetture: L'autovettura Dacia Duster, tg. GJ086XE attualmente intestata al sig. (ma pagata Pt_2
a spese comuni ed in prevalenza dalla moglie), in uso alla IG.ra , resta assegnata in via Pt_1 definitiva alla medesima;
le parti si impegnano a provvedere al passaggio di proprietà entro 10 giorni dall'omologa della separazione, che sarà sostenuta per l'intero dalla IG.ra ; Pt_1
L'altra autovettura, intestata al IG. , rimane assegnata in via esclusiva allo stesso. Pt_2
Immobile coniugale: L'immobile di proprietà comune dei coniugi, sito in Cassina de Pecchi, sarà venduto a terzi, avendo i separandi già sottoscritto contratto preliminare di vendita a tale scopo ed avendo già provveduto all'estinzione del mutuo. Il ricavato della vendita, al netto di tutti gli oneri, spese e imposte, sarà ripartito tra i coniugi secondo quanto stabilito in separato accordo già sottoscritto dalle parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio in Cernusco sul Naviglio il 26.06.2004; Pt_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...], Località Villa Quiete n. 7, con l'Avv. Marco Longoni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Località Villa Quiete n.7 con l'Avv. Carmela Anzelmo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26/06/2004 presso il Comune di Cernusco sul Naviglio, trascritto nei registri dello stato civile al n. 35, parte 2, serie A, anno 2004.
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
- , nata il [...], cittadina italiana, attualmente maggiorenne, studentessa e Persona_1 non economicamente indipendente;
- , nata il [...], cittadina italiana, attualmente minorenne, studentessa e Persona_2 non economicamente indipendente
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. AUTORIZZAZIONE A VIVERE SEPARATI I coniugi chiedono di essere autorizzati a vivere separati, cessando ogni obbligo di coabitazione e di fedeltà coniugale, fermi restando gli altri doveri derivanti dal matrimonio non incompatibili con lo stato di separazione.
2. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE, COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MAGGIORENNE La casa coniugale, come si dirà infra, è in corso di vendita e solo la IG.ra ha acquistato una Pt_1 sua casa di abitazione, ove si trasferirà nel mese di ottobre, mentre il IG. verrà ospitato presso Pt_2 parenti o la nuova compagna. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. Persona_2
337-ter c.c., con collocamento prevalente presso la madre. Parimenti, anche la figlia maggiorenne
, studentessa e non ancora economicamente indipendente, consultata preventivamente, ha Persona_1 espresso il desiderio di seguire le pattuizioni dei genitori relative alla sorella minore e quindi avrà collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE Le figlie trascorreranno il proprio tempo con entrambi i genitori secondo un regime di massima flessibilità, che prevede il seguente schema settimanale: a- la prima settimana, il padre starà con le figlie dal lunedì, ora di cena, fino al martedì mattina, e poi dal venerdì pomeriggio, ora di cena, al lunedì mattina;
la madre, invece, starà con le figlie il martedì, mercoledì e giovedì; b- la seconda settimana, si invertono i giorni tra il padre e la madre;
c- il genitore che è con le figlie al sabato, si occupa della spesa settimanale (alimentari, prodotti igiene, pulizia ecc.); Secondo tale schema, per un periodo transitorio, fino a che il IG. non avrà ancora trovato Pt_2 una sua casa di abitazione (in proprietà o in locazione) ove poter ospitare le figlie, nei giorni di sua competenza egli, con l'accordo della IG.ra , egli starà con le figlie presso la nuova casa Pt_1 della IG.ra con il consenso di quest'ultima, mentre la medesima in quei giorni resterà fuori Pt_1 casa;
in nessun caso, il IG. potrà stare nell'abitazione della IG.ra se non con le Pt_2 Pt_1 figlie. Il IG. si impegna comunque a trovare una casa di abitazione, così da poter ospitare le figlie Pt_2
a casa sua, entro un anno dall'udienza presidenziale di separazione. Il IG. non potrà trasferire Pt_2 la residenza presso la nuova abitazione della IG.ra . Pt_1
Allorché il IG. avrà trovato una sua casa di abitazione ove poter anche ospitare le figlie, si Pt_2 applicherà il seguente programma: a- la prima settimana, il padre starà con le figlie dal lunedì, prelevandole all'ora di cena, fino al lunedì mattina quando accompagnerà la figlia a scuola;
Persona_2
b- la seconda settimana, si invertono i giorni tra il padre e la madre, la quale preleverà le figlie il lunedì sera e le terrà fino al lunedì mattina;
c- il genitore che è con le figlie al sabato, si occupa della spesa settimanale (alimentari, prodotti igiene, pulizia ecc.); Inoltre, si applicheranno comunque le seguenti disposizioni: d- Feste natalizie e pasquali, feste comandate, alternate (ad anni alterni): ad es. Natale e Santo Stefano e relativa settimana, con la madre, Capodanno ed Epifania e relativa settimana, col padre;
vacanze di Carnevale con la madre, vacanze di Pasqua col padre;
ponte 25 aprile con la madre, ponte 1 maggio col padre, etc.. L'anno successivo, si invertono le feste tra i due genitori. e- Ampia libertà di frequentazione delle figlie, in base alle esigenze delle stesse ed agli accordi che i genitori di volta in volta raggiungeranno nell'interesse delle figlie. f- Nel periodo estivo, quando le figlie non andranno a scuola, prosegue lo schema settimanale sopra definito, con esclusione dei periodi in cui ciascun genitore trascorrerà con le figlie, in vacanza o a casa. g- A tal proposito, i separandi concordano che ciascuno di loro trascorrerà, nell'estate, tre settimane, anche non consecutive, con le figlie (in vacanza o a casa); i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente tali periodi di ferie entro il 30 aprile di ciascun anno, dopodiché, se vi fossero sovrapposizioni, si impegnano a trovare un accordo, applicando – in caso di disaccordo – un criterio di rotazione dei periodi di ferie, ad anni alterni. h- I due genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento collaborativo e rispettoso reciproco, privilegiando sempre l'interesse superiore delle figlie e favorendo il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo da parte loro con entrambi i genitori. i- Ogni genitore si impegna nel farsi carico delle esigenze delle figlie anche per quanto riguarda i trasporti da e verso la scuola, per frequentare attività sportive o comunque extrascolastiche, ma anche nel seguirle nei compiti scolastici e nello studio, oltre che in tutte le loro esigenze di accudimento. l- Parimenti, entrambi i genitori si impegnano a collaborare per farsi carico di accompagnare le figlie a visite mediche ed eventuali terapie.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE, SPESE STRAORDINARIE In considerazione dell'equilibrata ripartizione dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e della sostanziale parità di impegno nella cura quotidiana, le parti concordano che non sussiste l'obbligo per alcuno dei genitori di corrispondere all'altro un contributo periodico per il mantenimento delle figlie. Ciascun genitore, in via generale, provvederà direttamente alle spese ordinarie delle figlie durante i periodi di permanenza presso di sé. Si precisa che, sino a che il IG. non avrà ancora trovato una sua abitazione e quindi finché Pt_2 starà con le figlie nella casa di proprietà della IG.ra , anche le spese ordinarie (spesa Pt_1 settimanale per alimentazione, igiene e pulizia, abbigliamento, materiali di consumo scolastici, giochi, spese per gli animali domestici, utenze domestiche, ecc.) verranno suddivise al 50% tra i due coniugi separandi, con anticipo da parte del genitore che sostiene la spesa e conguaglio a fine mese. Le spese straordinarie per le figlie, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive, ricreative e per attività extrascolastiche, saranno ripartite al 50% tra i genitori, secondo le modalità previste dal protocollo e dalle linee guida in uso presso il Tribunale e Corte d'Appello di Milano (approvate in data 10 giugno 2025), qui trascritte per maggior chiarezza:
“Linee Guida spese extra assegno
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di
“maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero elezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs.62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente”. Le parti precisano che la figlia maggiore, , sta già frequentando un istituto privato (a Persona_1 pagamento) per il recupero degli anni scolastici e le manca l'ultimo anno per ottenere il diploma, e concordano pertanto, sin d'ora, che la medesima possa proseguire tale scuola fino al termine degli studi, con obbligo da parte di entrambi a contribuire al 50% al costo di tali studi.
5. RINUNCIA RECIPROCA ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO Le parti, dichiarando di essere economicamente indipendenti e autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, liberandosi da ogni obbligo alimentare reciproco.
6. Controparte_1
Conti correnti e denari: i separandi danno atto reciprocamente di aver già provveduto a suddividere i denari di propria spettanza, di aver già separato i conti correnti cointestati e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra. Autovetture: L'autovettura Dacia Duster, tg. GJ086XE attualmente intestata al sig. (ma pagata Pt_2
a spese comuni ed in prevalenza dalla moglie), in uso alla IG.ra , resta assegnata in via Pt_1 definitiva alla medesima;
le parti si impegnano a provvedere al passaggio di proprietà entro 10 giorni dall'omologa della separazione, che sarà sostenuta per l'intero dalla IG.ra ; Pt_1
L'altra autovettura, intestata al IG. , rimane assegnata in via esclusiva allo stesso. Pt_2
Immobile coniugale: L'immobile di proprietà comune dei coniugi, sito in Cassina de Pecchi, sarà venduto a terzi, avendo i separandi già sottoscritto contratto preliminare di vendita a tale scopo ed avendo già provveduto all'estinzione del mutuo. Il ricavato della vendita, al netto di tutti gli oneri, spese e imposte, sarà ripartito tra i coniugi secondo quanto stabilito in separato accordo già sottoscritto dalle parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio in Cernusco sul Naviglio il 26.06.2004; Pt_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco sul Naviglio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG