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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/10/2024, n. 6581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6581 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 23017/'23 del ruolo generale, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Parte_1 avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, presso il cui studio in Napoli alla via G. Sanfelice 24, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall' Avv. A. Di Lascio, con la quale elett. dom. presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia 81
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della e di aver ottenuto Controparte_1 sentenza di condanna al pagamento, in suo favore, della somma a titolo di RIA fino alla data del 30.92017 con accertamento del diritto alla liquidazione di importo mensile, a detto titolo, di euro 49,11, oltre accessori, lamentava che la aveva corrisposto, nel febbraio 2021, la somma di euro 14.034,24 per CP_1 sorte ed € 2.765,53 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 1.486,78. Rassegnava le seguenti conclusioni: “condannare la CP_2
[...] in persona della al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] CP_3 della somma di € 2.834,08 oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché di € 1.486,78 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA”. Si costituiva in giudizio la CP_1 che contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
[...]
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di fatto va rilevato che con sentenza n. 1139/19, divenuta definitiva a seguito di pronuncia di improcedibilità dell'appello, il Tribunale di Napoli ha condannato l'attuale resistente al pagamento, a titolo di differenze RIA, della somma di euro 13.385,46. Orbene, come precisato dalla suprema Corte “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro e' consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952 n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacche´ la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cassazione civile, Sezione lavoro, 28 settembre 2011, n. 19790). Nella motivazione della sentenza da ultimo citata si legge:
“3. I motivi sono manifestamente fondati, dovendo l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali:
3.1. effettivamente, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilita' di rivalersi nei confronti del lavoratore;
infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (Legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 19) e' di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale
2 ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le altre, v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3782);
3.2. analogamente, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedra' assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non, di competenza,
a tassazione soltanto una volta che le avra' percepite, facultato oltretutto a scegliere modalita' di applicazione di aliquote piu' favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto;
3.3. ne consegue che, allorche' il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha piu' titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrera' il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incombera' al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioe' di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali”. In punto di fatto va rilevato che, dal cedolino del febbraio 2021, prodotto in atti, risulta che l'ente ha operato ritenute previdenziali per l'importo di euro 1.486,78, provvedendo a corrispondere l'importo netto di euro € 12.778,00. Il pagamento effettuato risulta parziale, in quanto la non CP_1 avrebbe dovuto trattenere le somme a titolo di contributi previdenziali. Deve pertanto concludersi per la condanna di parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.486,78.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 1.486,78;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.350,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
3 Napoli, 10.10.2024
Il giudice del lavoro
4
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'art. 127 ter c.p.c, lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 23017/'23 del ruolo generale, avente ad oggetto: differenze retributive
T R A rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Parte_1 avv.ti Sergio Turrà e Daniela Vallifuoco, presso il cui studio in Napoli alla via G. Sanfelice 24, elett.te domicilia
C O N T R O
, in persona del leg rapp.te p.t., in virtù di Controparte_1 procura in atti, dall' Avv. A. Di Lascio, con la quale elett. dom. presso la sede dell'Ente in Napoli alla via S. Lucia 81
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.12.2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della e di aver ottenuto Controparte_1 sentenza di condanna al pagamento, in suo favore, della somma a titolo di RIA fino alla data del 30.92017 con accertamento del diritto alla liquidazione di importo mensile, a detto titolo, di euro 49,11, oltre accessori, lamentava che la aveva corrisposto, nel febbraio 2021, la somma di euro 14.034,24 per CP_1 sorte ed € 2.765,53 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 1.486,78. Rassegnava le seguenti conclusioni: “condannare la CP_2
[...] in persona della al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] CP_3 della somma di € 2.834,08 oltre alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché di € 1.486,78 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA”. Si costituiva in giudizio la CP_1 che contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
[...]
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di fatto va rilevato che con sentenza n. 1139/19, divenuta definitiva a seguito di pronuncia di improcedibilità dell'appello, il Tribunale di Napoli ha condannato l'attuale resistente al pagamento, a titolo di differenze RIA, della somma di euro 13.385,46. Orbene, come precisato dalla suprema Corte “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro e' consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952 n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacche´ la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cassazione civile, Sezione lavoro, 28 settembre 2011, n. 19790). Nella motivazione della sentenza da ultimo citata si legge:
“3. I motivi sono manifestamente fondati, dovendo l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive essere effettuati al lordo delle ritenute sia contributive che fiscali:
3.1. effettivamente, in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilita' di rivalersi nei confronti del lavoratore;
infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (Legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 19) e' di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale
2 ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le altre, v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3782);
3.2. analogamente, quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedra' assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non, di competenza,
a tassazione soltanto una volta che le avra' percepite, facultato oltretutto a scegliere modalita' di applicazione di aliquote piu' favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto;
3.3. ne consegue che, allorche' il datore di lavoro sia inadempiente agli obblighi di versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, quanto alle previdenziali egli non ha piu' titolo di rivalersi nei confronti del lavoratore, mentre, quanto alle fiscali, soccorrera' il consueto meccanismo della tassazione dei redditi arretrati, sui quali incombera' al lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere, su liquidazione del competente ufficio, le relative imposte: pertanto, legittimamente l'esecuzione ha luogo per l'importo dovuto, al lordo cioe' di dette ritenute, tanto previdenziali che fiscali”. In punto di fatto va rilevato che, dal cedolino del febbraio 2021, prodotto in atti, risulta che l'ente ha operato ritenute previdenziali per l'importo di euro 1.486,78, provvedendo a corrispondere l'importo netto di euro € 12.778,00. Il pagamento effettuato risulta parziale, in quanto la non CP_1 avrebbe dovuto trattenere le somme a titolo di contributi previdenziali. Deve pertanto concludersi per la condanna di parte resistente alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.486,78.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di euro 1.486,78;
2) condanna alla rifusione, in favore di parte Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.350,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa con attribuzione.
3 Napoli, 10.10.2024
Il giudice del lavoro
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