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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 15/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 855 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza depositata in data 2 ottobre 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.,
tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sabbatini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, appellante;
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
IO AR, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellato; nonché
nato a [...] l'[...], Controparte_2 appellato contumace;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 565/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
01.10.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 esponendo che in data 2 novembre 2018, intorno alle ore 12:40, la sig.ra si
[...] Parte_2 trovava alla guida dell'autovettura Nissan RA 1.2 bifuel targata FB313HJ, di proprietà dell'attore e regolarmente assicurato per la responsabilità civile auto con e stava Parte_1 percorrendo la carreggiata sud dell'autostrada A14.
All'altezza del chilometro 391+956, nel territorio del Comune di Francavilla al Mare, la conducente, proveniente dal casello autostradale, si immetteva nella carreggiata sud e, poco dopo l'immissione, veniva violentemente tamponata da una Peugeot 308 targata EA197EX, condotta dal sig. e assicurata con . Controparte_2 CP_3
Sosteneva, pertanto, la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del sig. CP_2
e concludeva chiedendo che la compagnia assicurativa e il sig. Parte_1 Controparte_2 venissero condannati in via solidale al risarcimento in suo favore della somma di € 4.939,39, pari alla differenza tra il danno patrimoniale complessivamente e quanto già ricevuto a titolo di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta la in via preliminare eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda attorea relativa al rimborso delle spese per il carro attrezzi e per l'“attestazione valore Quattroruote”, rilevando l'assenza di una formale richiesta stragiudiziale ante causam su tali specifiche voci. Nel merito, deduceva che la ricostruzione del sinistro operata dal primo giudice contrastava con le risultanze del rapporto redatto dalla Polizia di Stato ed evidenziava che la compagnia aveva già corrisposto in fase stragiudiziale l'importo Parte_1 di € 2.000,00, del tutto equo e satisfattivo rispetto a ogni pretesa risarcitoria, e chiedeva il rigetto integrale della domanda. In via subordinata, chiedeva che l'eventuale risarcimento venisse quantificato in misura notevolmente inferiore rispetto alla somma richiesta dall'attore, con esclusione di ogni ulteriore pretesa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'espletamento della prova orale, in data 10 ottobre 2022, con sentenza n.
565/2022, pubblicata il 7 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Chieti così provvedeva: “dichiara la e tenuti al risarcimento integrale dei danni pari a 6.935,40 CP_4 Controparte_5
Euro per le causali esposte in premessa, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, somma a cui sottrarre le somme ricevute in acconto;
condanna la e CP_4
alla rifusione delle spese legali che liquida in complessivi 1.990,00 Euro per Controparte_5 competenze oltre 264,00 Euro per spese ed accessori di legge”.
Avverso la decisione del Giudice di Pace la proponeva appello innanzi a Parte_1 questo Tribunale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con rigetto integrale della domanda proposta dal sig. ovvero, in subordine, il riconoscimento del Controparte_1 concorso di colpa quantomeno paritario con sostanziale riduzione del risarcimento. Con condanna dell'attore, in entrambi i casi, alla restituzione in favore della compagnia assicuratrice della somma complessiva di € 7.907,16, già corrisposta in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, e condanna altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o compensazione delle spese del primo grado, in caso di accoglimento della domanda subordinata.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 impugnazione per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
già contumace nel primo grado, non si costituiva. Controparte_2
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, non ancora dichiarata in corso di causa, di il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di Controparte_2 citazione in appello.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto dalla è fondato e la Parte_1 sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, atteso che l'istruttoria espletata consente di pervenire ad un accertamento diametralmente opposto circa la dinamica del sinistro de quo, con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva della conducente del veicolo
Nissan RA nella causazione dell'evento dannoso.
La ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Pace contrasta con le risultanze del rapporto redatto dalla Polizia di Stato di Città Sant'Angelo che, in ragione del punto d'urto, dello stato di quiescenza dei veicoli e dei danni riportati da questi ultimi, aveva accertato che sig.ra
, alla guida della Nissan RA 1.2 bifuel tg FB313HJ, proveniva dal casello Parte_2 autostradale di Francavilla al Mare, direzione sud e, mentre percorreva la corsia di accelerazione, si immetteva nel flusso della circolazione autostradale senza adottare le opportune cautele nei confronti dei veicoli provenienti da tergo e senza percorrere integralmente la corsia di accelerazione. In tale frangente, sopraggiungeva sulla corsia di marcia centrale il veicolo Peugeot
308, targa EA197EX, condotto dal sig. il quale, trovandosi improvvisamente la Controparte_2 propria traiettoria di marcia ostruita dal veicolo Nissan RA in fase di immissione, nel tentativo di evitare l'impatto, poneva in essere una manovra di emergenza consistita in una frenata repentina e in una deviazione laterale.
Tuttavia, a causa delle condizioni climatiche avverse e del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, detta manovra si rivelava inefficace, determinando la perdita di aderenza e lo sbandamento del veicolo, senza che ciò possa essere ascritto a condotta imprudente o negligente, bensì come conseguenza diretta ed inevitabile della condotta altrui.
Ciò premesso, la pericolosità della condotta di guida della sig.ra , allorché non Pt_2 integralmente supportata dalla valenza fidefacente del verbale redatto dalla Polizia di Stato di
Città Sant'Angelo, risulta comprovata da riscontri oggettivi, corrispondenti a quanto effettivamente appreso e riportato dai verbalizzanti.
In primo luogo, dai rilievi emerge in maniera inequivocabile che il punto d'urto è collocato in prossimità della striscia bianca discontinua che delimita la corsia di accelerazione, vale a dire nel momento in cui la Nissan RA era intenta ad immettersi sulla carreggiata principale dell'autostrada, ove “venivano rinvenuti i frammenti di vetro appartenenti ai proiettori dell'autovettura Peugeot e quelli di plastica rinfrangente di colore rosso facenti parte dei dispositivi luminosi posteriori della Nissan RA ascrivibili in un raggio di circa 2 mt. Inoltre, altri frammenti di questi ultimi dispositivi venivano rinvenuti parallelamente sotto il sicurvia in acciaio zincato posto al margine destro della corsia di accelerazione, tracce evidenti del punto
d'urto avvenuto sulla corsia di pertinenza del veicolo Peugeot a circa 40 mt. dal termine della corsia di accelerazione, i quali evidenziano obiettivamente che la conducente dell'autovettura
Nissan RA ha percorso parzialmente la corsia di accelerazione, non ottemperando inoltre al segnale stradale verticale di "dare precedenza” posto al termine della stessa corsia”.
Dal “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali” redatto dagli operanti, emergono ulteriori elementi oggettivi di rilievo ai fini della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. In particolare, si dà atto dell'andamento curvilineo destroso della carreggiata nel tratto interessato dall'urto, nonché delle condizioni del manto stradale, reso visibilmente sdrucciolevole a causa delle leggere precipitazioni atmosferiche registrate nell'immediatezza del fatto.
La Polizia Stradale procedeva altresì all'assunzione di sommarie informazioni dai conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro. In tale sede, il sig. conducente Controparte_2 della Peugeot 308, dichiarava quanto segue: “percorrevo la prima corsia di marcia dell'A14, direzione sud. Giunto all'altezza dell'immissione con Francavilla al Mare, poco più avanti su detta corsia, notavo un veicolo in fase di immissione, quindi in accelerazione, che iniziava tale manovra, frenavo, ma perdevo il controllo del mio veicolo il quale si posizionava in obliquo verso destra, andando ad urtare la parte posteriore del veicolo che era in fase di immissione, a cavallo con le due corsie. In seguito mi ritrovavo sulla corsia di sorpasso. Preciso che viaggiavo a circa
120/130 Km/h e indossavo le cinture”.
La sig.ra , conducente della Nissan RA, dichiarava invece: “Dopo aver percorso Pt_2 la corsia di immissione dell'A 14 direzione sud, al casello di Francavilla mi inserivo nella prima corsia di marcia, ad una velocità di circa 80 Km/h (moderata), in assenza altri veicoli che sopraggiungevano sulla carreggiata. Ultimata tale manovra, venivo violentemente tamponata da un veicolo che giungeva da tergo sulla carreggiata centrale. Dopo l'urto accostavo a destra.
Venivo trasportata a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso. Preciso che un signore che si
è fermato ini riferiva che forse il veicolo che mi aveva tamponato aveva sbandato”.
A distanza di alcuni giorni dal sinistro, la sig.ra si recava presso l'Ufficio Parte_2
Infortunistica della Polizia Stradale al fine di rendere ulteriori precisazioni in merito alla propria versione dei fatti. In tale occasione, la medesima riferiva che, prima del contatto tra i veicoli, la
Peugeot 308 era già in fase di sbandata come mi avvedevo dargli specchietti retrovisori”, così lasciando intendere che la collisione non sarebbe avvenuta per effetto della propria manovra di immissione, bensì a causa della condotta di guida posta in essere dal conducente dell'altro veicolo.
Secondo principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'atto pubblico -
e dunque anche il rapporto redatto dalla Polizia Stradale - fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli accadimenti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza. Per contro, le ulteriori circostanze di fatto, oggetto di successivo accertamento da parte degli operanti (sulla base di rilievi, dichiarazioni di terzi, deduzioni logiche o tecniche), costituiscono elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice, in concorso con le altre risultanze istruttorie ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., sez. III n. 3787/2012).
Nel caso di specie, la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti verbalizzanti, sebbene sopravvenuti ai fatti, appare logicamente strutturata, coerente con i riscontri oggettivi rilevati sul posto e, soprattutto, non smentita da elementi istruttori di pari o superiore attendibilità.
L'appellato non ha offerto, al riguardo, una ricostruzione alternativa sorretta da elementi di ragionevole forza persuasiva. L'unico supporto alla tesi dell'appellato risulta essere la CP_1 deposizione testimoniale del testimone oculare, sig. , sulla cui deposizione il Testimone_1 giudice di prime cure ha fondato la propria decisione.
Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa in quanto la deposizione del teste non può che essere affetta da oggettive carenze percettive che ne minano la credibilità. Tes_1
In particolare, deve osservarsi come il teste abbia riferito di aver percepito l'impatto esclusivamente tramite una visione indiretta, mediata dallo specchietto retrovisore del proprio veicolo, modalità di osservazione che, per sua intrinseca natura, risulta inidonea a fornire una rappresentazione attendibile delle distanze, della velocità relativa e della precisa posizione dei veicoli coinvolti.
Tale percezione, già strutturalmente limitata, risulta ulteriormente compromessa dalla particolare conformazione del tratto stradale interessato dal sinistro, caratterizzato da un andamento curvilineo verso destra. In tale contesto, la combinazione di fattori quali la visione obliqua, la velocità tipica della circolazione autostradale, le condizioni meteorologiche avverse e la presenza di fondo stradale bagnato, esclude in radice la possibilità di una percezione chiara e puntuale della dinamica dell'evento, e dunque l'attendibilità della testimonianza resa ai fini della ricostruzione causale.
Ne discende l'assoluta inidoneità della prova testimoniale a fondare il libero convincimento del Giudice, con conseguente esclusione della sua efficacia probatoria ai fini del decidere.
Alla luce dei predetti elementi istruttori e delle risultanze obiettive acquisite, deve ritenersi che la manovra di immissione sulla carreggiata principale, posta in essere dalla conducente del veicolo Nissan RA, sia stata eseguita in modo negligente, imprudente e in manifesta violazione delle norme dettate dal Codice della Strada, in particolare degli artt. 145 e 176, comma 2, lett. a) C.d.S., i quali impongono l'obbligo di dare precedenza ai veicoli già in transito sulla carreggiata principale, specie in ambito autostradale, dove vigono regole particolarmente rigorose in ragione dell'elevata velocità di marcia e della maggiore pericolosità delle manovre di immissione.
Invero, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possano sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente debba immettersi nel flusso della circolazione, essendo tenuto a dare la precedenza al conducente favorito (Cass. civ., sez. III, ord. n. 1992 del 18 gennaio 2024).
Ciononostante, dagli atti difensivi depositati dal sig. emerge che il veicolo Peugeot CP_1
308 si trovava a una distanza approssimativa di circa trenta metri dalla Nissan RA nel momento in cui la sig.ra iniziava la manovra di immissione sulla corsia di marcia ordinaria. Tale Pt_2 circostanza rafforza la tesi della manifesta inadeguatezza della condotta posta in essere dalla conducente del veicolo tamponato, considerato che una distanza di tale entità non può ragionevolmente essere qualificata come sufficiente per eseguire una manovra di immissione in autostrada in condizioni di sicurezza, tenuto conto delle elevate velocità medie di transito e delle condizioni ambientali che caratterizzavano il tratto stradale.
Il contesto delle autostrade presenta specificità normative e funzionali che derogano alla regola generale della precedenza a destra, prevedendo una disciplina più rigorosa e calibrata in ragione delle elevate velocità medie e delle condizioni particolari di circolazione.
In particolare, il veicolo che transita sulla corsia di marcia, procedendo a velocità elevata, ha la precedenza rispetto a chi si immette dalla corsia di accelerazione. Tale principio, finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico autostradale, è sancito dall'art. 176, comma 2, lett.
a) del Codice della Strada, il quale dispone che chi si immette nella carreggiata autostradale mediante la rampa di accelerazione è tenuto a cedere il passo ai veicoli già in transito.
Tale disposizione normativa assume rilievo imprescindibile ai fini della prevenzione degli incidenti stradali, poiché assicura la continuità della circolazione a velocità elevata, evitando manovre brusche e pericolose.
Si osserva, altresì come la corsia di accelerazione sia destinata a consentire al conducente che intende immettersi sulla carreggiata principale di acquisire una velocità adeguata e congrua rispetto a quella dei veicoli già in circolazione, nonché di valutare con piena sicurezza l'eventuale sopraggiungere di altri utenti della strada. Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
deve ritenersi che la condotta della sig.ra (mancata percorrenza integrale della corsia di Pt_2 accelerazione, immissione sulla carreggiata principale in prossimità di veicoli già in transito) ha integrato un comportamento oggettivamente pericoloso e del tutto imprevedibile per i conducenti dei veicoli sopraggiungenti, determinando un ostacolo improvviso e anomalo alla normale circolazione. L'urto, pertanto, si è configurato come evento inevitabile, non potendo ragionevolmente pretendersi una reazione utile ed efficace da parte del veicolo che proveniva da dietro, a fronte di una manovra repentina e rischiosa, eseguita in condizioni meteorologiche e strutturali sfavorevoli (fondo bagnato, andamento curvilineo della carreggiata, scarsa visibilità laterale).
Deriva da quanto sopra che l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 565/2022, emessa dal Giudice di Pace di Chieti, deve essere integralmente riformata.
Per l'effetto, va altresì disposta la restituzione in favore dell'appellante della Parte_1 somma complessivamente corrisposta in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il criterio della soccombenza, per quanto concerne i rapporti tra la società appellante e l'appellato ; per quanto Controparte_1 concerne l'entità delle spese liquidate in primo grado, essa resta invariata, non essendo oggetto di contestazione;
le spese del secondo grado si liquidano ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, senza computo della fase istruttoria, non svoltasi.
Le spese vanno invece compensate per quanto concerne i rapporti tra la società appellante e stante la identità delle posizioni sostanziali. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in accoglimento dell'appello proposto da , accerta e dichiara la Parte_1
responsabilità esclusiva della sig.ra , conducente del veicolo Nissan RA, Parte_2 di proprietà del sig. , nella causazione del sinistro oggetto di causa e, Controparte_1 per l'effetto, rigetta ogni pretesa risarcitoria;
- condanna il sig. alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.907,16, percepita in forza della provvisoria esecutività della sentenza riformata, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione a quella dell'effettivo rimborso;
- condanna il sig. alla refusione delle spese legali del primo grado del Controparte_1 giudizio, in favore di che si liquidano in complessivi € 1.990,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna il sig. alla refusione delle spese legali del secondo grado Controparte_1
del giudizio, in favore di , che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per Parte_1 compensi ed € 382,50 per esborsi, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Chieti, 14 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 855 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza depositata in data 2 ottobre 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.,
tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sabbatini, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, appellante;
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
IO AR, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellato; nonché
nato a [...] l'[...], Controparte_2 appellato contumace;
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 565/2022 emessa dal Giudice di Pace di Chieti Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del
01.10.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 esponendo che in data 2 novembre 2018, intorno alle ore 12:40, la sig.ra si
[...] Parte_2 trovava alla guida dell'autovettura Nissan RA 1.2 bifuel targata FB313HJ, di proprietà dell'attore e regolarmente assicurato per la responsabilità civile auto con e stava Parte_1 percorrendo la carreggiata sud dell'autostrada A14.
All'altezza del chilometro 391+956, nel territorio del Comune di Francavilla al Mare, la conducente, proveniente dal casello autostradale, si immetteva nella carreggiata sud e, poco dopo l'immissione, veniva violentemente tamponata da una Peugeot 308 targata EA197EX, condotta dal sig. e assicurata con . Controparte_2 CP_3
Sosteneva, pertanto, la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del sig. CP_2
e concludeva chiedendo che la compagnia assicurativa e il sig. Parte_1 Controparte_2 venissero condannati in via solidale al risarcimento in suo favore della somma di € 4.939,39, pari alla differenza tra il danno patrimoniale complessivamente e quanto già ricevuto a titolo di acconto.
Con comparsa di costituzione e risposta la in via preliminare eccepiva Parte_1
l'inammissibilità della domanda attorea relativa al rimborso delle spese per il carro attrezzi e per l'“attestazione valore Quattroruote”, rilevando l'assenza di una formale richiesta stragiudiziale ante causam su tali specifiche voci. Nel merito, deduceva che la ricostruzione del sinistro operata dal primo giudice contrastava con le risultanze del rapporto redatto dalla Polizia di Stato ed evidenziava che la compagnia aveva già corrisposto in fase stragiudiziale l'importo Parte_1 di € 2.000,00, del tutto equo e satisfattivo rispetto a ogni pretesa risarcitoria, e chiedeva il rigetto integrale della domanda. In via subordinata, chiedeva che l'eventuale risarcimento venisse quantificato in misura notevolmente inferiore rispetto alla somma richiesta dall'attore, con esclusione di ogni ulteriore pretesa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'espletamento della prova orale, in data 10 ottobre 2022, con sentenza n.
565/2022, pubblicata il 7 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Chieti così provvedeva: “dichiara la e tenuti al risarcimento integrale dei danni pari a 6.935,40 CP_4 Controparte_5
Euro per le causali esposte in premessa, oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, somma a cui sottrarre le somme ricevute in acconto;
condanna la e CP_4
alla rifusione delle spese legali che liquida in complessivi 1.990,00 Euro per Controparte_5 competenze oltre 264,00 Euro per spese ed accessori di legge”.
Avverso la decisione del Giudice di Pace la proponeva appello innanzi a Parte_1 questo Tribunale, chiedendo la riforma della impugnata sentenza, con rigetto integrale della domanda proposta dal sig. ovvero, in subordine, il riconoscimento del Controparte_1 concorso di colpa quantomeno paritario con sostanziale riduzione del risarcimento. Con condanna dell'attore, in entrambi i casi, alla restituzione in favore della compagnia assicuratrice della somma complessiva di € 7.907,16, già corrisposta in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, e condanna altresì al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio o compensazione delle spese del primo grado, in caso di accoglimento della domanda subordinata.
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 impugnazione per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese.
già contumace nel primo grado, non si costituiva. Controparte_2
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, non ancora dichiarata in corso di causa, di il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto di Controparte_2 citazione in appello.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto dalla è fondato e la Parte_1 sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, atteso che l'istruttoria espletata consente di pervenire ad un accertamento diametralmente opposto circa la dinamica del sinistro de quo, con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva della conducente del veicolo
Nissan RA nella causazione dell'evento dannoso.
La ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Pace contrasta con le risultanze del rapporto redatto dalla Polizia di Stato di Città Sant'Angelo che, in ragione del punto d'urto, dello stato di quiescenza dei veicoli e dei danni riportati da questi ultimi, aveva accertato che sig.ra
, alla guida della Nissan RA 1.2 bifuel tg FB313HJ, proveniva dal casello Parte_2 autostradale di Francavilla al Mare, direzione sud e, mentre percorreva la corsia di accelerazione, si immetteva nel flusso della circolazione autostradale senza adottare le opportune cautele nei confronti dei veicoli provenienti da tergo e senza percorrere integralmente la corsia di accelerazione. In tale frangente, sopraggiungeva sulla corsia di marcia centrale il veicolo Peugeot
308, targa EA197EX, condotto dal sig. il quale, trovandosi improvvisamente la Controparte_2 propria traiettoria di marcia ostruita dal veicolo Nissan RA in fase di immissione, nel tentativo di evitare l'impatto, poneva in essere una manovra di emergenza consistita in una frenata repentina e in una deviazione laterale.
Tuttavia, a causa delle condizioni climatiche avverse e del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, detta manovra si rivelava inefficace, determinando la perdita di aderenza e lo sbandamento del veicolo, senza che ciò possa essere ascritto a condotta imprudente o negligente, bensì come conseguenza diretta ed inevitabile della condotta altrui.
Ciò premesso, la pericolosità della condotta di guida della sig.ra , allorché non Pt_2 integralmente supportata dalla valenza fidefacente del verbale redatto dalla Polizia di Stato di
Città Sant'Angelo, risulta comprovata da riscontri oggettivi, corrispondenti a quanto effettivamente appreso e riportato dai verbalizzanti.
In primo luogo, dai rilievi emerge in maniera inequivocabile che il punto d'urto è collocato in prossimità della striscia bianca discontinua che delimita la corsia di accelerazione, vale a dire nel momento in cui la Nissan RA era intenta ad immettersi sulla carreggiata principale dell'autostrada, ove “venivano rinvenuti i frammenti di vetro appartenenti ai proiettori dell'autovettura Peugeot e quelli di plastica rinfrangente di colore rosso facenti parte dei dispositivi luminosi posteriori della Nissan RA ascrivibili in un raggio di circa 2 mt. Inoltre, altri frammenti di questi ultimi dispositivi venivano rinvenuti parallelamente sotto il sicurvia in acciaio zincato posto al margine destro della corsia di accelerazione, tracce evidenti del punto
d'urto avvenuto sulla corsia di pertinenza del veicolo Peugeot a circa 40 mt. dal termine della corsia di accelerazione, i quali evidenziano obiettivamente che la conducente dell'autovettura
Nissan RA ha percorso parzialmente la corsia di accelerazione, non ottemperando inoltre al segnale stradale verticale di "dare precedenza” posto al termine della stessa corsia”.
Dal “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali” redatto dagli operanti, emergono ulteriori elementi oggettivi di rilievo ai fini della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. In particolare, si dà atto dell'andamento curvilineo destroso della carreggiata nel tratto interessato dall'urto, nonché delle condizioni del manto stradale, reso visibilmente sdrucciolevole a causa delle leggere precipitazioni atmosferiche registrate nell'immediatezza del fatto.
La Polizia Stradale procedeva altresì all'assunzione di sommarie informazioni dai conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro. In tale sede, il sig. conducente Controparte_2 della Peugeot 308, dichiarava quanto segue: “percorrevo la prima corsia di marcia dell'A14, direzione sud. Giunto all'altezza dell'immissione con Francavilla al Mare, poco più avanti su detta corsia, notavo un veicolo in fase di immissione, quindi in accelerazione, che iniziava tale manovra, frenavo, ma perdevo il controllo del mio veicolo il quale si posizionava in obliquo verso destra, andando ad urtare la parte posteriore del veicolo che era in fase di immissione, a cavallo con le due corsie. In seguito mi ritrovavo sulla corsia di sorpasso. Preciso che viaggiavo a circa
120/130 Km/h e indossavo le cinture”.
La sig.ra , conducente della Nissan RA, dichiarava invece: “Dopo aver percorso Pt_2 la corsia di immissione dell'A 14 direzione sud, al casello di Francavilla mi inserivo nella prima corsia di marcia, ad una velocità di circa 80 Km/h (moderata), in assenza altri veicoli che sopraggiungevano sulla carreggiata. Ultimata tale manovra, venivo violentemente tamponata da un veicolo che giungeva da tergo sulla carreggiata centrale. Dopo l'urto accostavo a destra.
Venivo trasportata a mezzo ambulanza presso il pronto soccorso. Preciso che un signore che si
è fermato ini riferiva che forse il veicolo che mi aveva tamponato aveva sbandato”.
A distanza di alcuni giorni dal sinistro, la sig.ra si recava presso l'Ufficio Parte_2
Infortunistica della Polizia Stradale al fine di rendere ulteriori precisazioni in merito alla propria versione dei fatti. In tale occasione, la medesima riferiva che, prima del contatto tra i veicoli, la
Peugeot 308 era già in fase di sbandata come mi avvedevo dargli specchietti retrovisori”, così lasciando intendere che la collisione non sarebbe avvenuta per effetto della propria manovra di immissione, bensì a causa della condotta di guida posta in essere dal conducente dell'altro veicolo.
Secondo principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'atto pubblico -
e dunque anche il rapporto redatto dalla Polizia Stradale - fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese dalle parti e degli accadimenti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza. Per contro, le ulteriori circostanze di fatto, oggetto di successivo accertamento da parte degli operanti (sulla base di rilievi, dichiarazioni di terzi, deduzioni logiche o tecniche), costituiscono elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice, in concorso con le altre risultanze istruttorie ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., sez. III n. 3787/2012).
Nel caso di specie, la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti verbalizzanti, sebbene sopravvenuti ai fatti, appare logicamente strutturata, coerente con i riscontri oggettivi rilevati sul posto e, soprattutto, non smentita da elementi istruttori di pari o superiore attendibilità.
L'appellato non ha offerto, al riguardo, una ricostruzione alternativa sorretta da elementi di ragionevole forza persuasiva. L'unico supporto alla tesi dell'appellato risulta essere la CP_1 deposizione testimoniale del testimone oculare, sig. , sulla cui deposizione il Testimone_1 giudice di prime cure ha fondato la propria decisione.
Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa in quanto la deposizione del teste non può che essere affetta da oggettive carenze percettive che ne minano la credibilità. Tes_1
In particolare, deve osservarsi come il teste abbia riferito di aver percepito l'impatto esclusivamente tramite una visione indiretta, mediata dallo specchietto retrovisore del proprio veicolo, modalità di osservazione che, per sua intrinseca natura, risulta inidonea a fornire una rappresentazione attendibile delle distanze, della velocità relativa e della precisa posizione dei veicoli coinvolti.
Tale percezione, già strutturalmente limitata, risulta ulteriormente compromessa dalla particolare conformazione del tratto stradale interessato dal sinistro, caratterizzato da un andamento curvilineo verso destra. In tale contesto, la combinazione di fattori quali la visione obliqua, la velocità tipica della circolazione autostradale, le condizioni meteorologiche avverse e la presenza di fondo stradale bagnato, esclude in radice la possibilità di una percezione chiara e puntuale della dinamica dell'evento, e dunque l'attendibilità della testimonianza resa ai fini della ricostruzione causale.
Ne discende l'assoluta inidoneità della prova testimoniale a fondare il libero convincimento del Giudice, con conseguente esclusione della sua efficacia probatoria ai fini del decidere.
Alla luce dei predetti elementi istruttori e delle risultanze obiettive acquisite, deve ritenersi che la manovra di immissione sulla carreggiata principale, posta in essere dalla conducente del veicolo Nissan RA, sia stata eseguita in modo negligente, imprudente e in manifesta violazione delle norme dettate dal Codice della Strada, in particolare degli artt. 145 e 176, comma 2, lett. a) C.d.S., i quali impongono l'obbligo di dare precedenza ai veicoli già in transito sulla carreggiata principale, specie in ambito autostradale, dove vigono regole particolarmente rigorose in ragione dell'elevata velocità di marcia e della maggiore pericolosità delle manovre di immissione.
Invero, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possano sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente debba immettersi nel flusso della circolazione, essendo tenuto a dare la precedenza al conducente favorito (Cass. civ., sez. III, ord. n. 1992 del 18 gennaio 2024).
Ciononostante, dagli atti difensivi depositati dal sig. emerge che il veicolo Peugeot CP_1
308 si trovava a una distanza approssimativa di circa trenta metri dalla Nissan RA nel momento in cui la sig.ra iniziava la manovra di immissione sulla corsia di marcia ordinaria. Tale Pt_2 circostanza rafforza la tesi della manifesta inadeguatezza della condotta posta in essere dalla conducente del veicolo tamponato, considerato che una distanza di tale entità non può ragionevolmente essere qualificata come sufficiente per eseguire una manovra di immissione in autostrada in condizioni di sicurezza, tenuto conto delle elevate velocità medie di transito e delle condizioni ambientali che caratterizzavano il tratto stradale.
Il contesto delle autostrade presenta specificità normative e funzionali che derogano alla regola generale della precedenza a destra, prevedendo una disciplina più rigorosa e calibrata in ragione delle elevate velocità medie e delle condizioni particolari di circolazione.
In particolare, il veicolo che transita sulla corsia di marcia, procedendo a velocità elevata, ha la precedenza rispetto a chi si immette dalla corsia di accelerazione. Tale principio, finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico autostradale, è sancito dall'art. 176, comma 2, lett.
a) del Codice della Strada, il quale dispone che chi si immette nella carreggiata autostradale mediante la rampa di accelerazione è tenuto a cedere il passo ai veicoli già in transito.
Tale disposizione normativa assume rilievo imprescindibile ai fini della prevenzione degli incidenti stradali, poiché assicura la continuità della circolazione a velocità elevata, evitando manovre brusche e pericolose.
Si osserva, altresì come la corsia di accelerazione sia destinata a consentire al conducente che intende immettersi sulla carreggiata principale di acquisire una velocità adeguata e congrua rispetto a quella dei veicoli già in circolazione, nonché di valutare con piena sicurezza l'eventuale sopraggiungere di altri utenti della strada. Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
deve ritenersi che la condotta della sig.ra (mancata percorrenza integrale della corsia di Pt_2 accelerazione, immissione sulla carreggiata principale in prossimità di veicoli già in transito) ha integrato un comportamento oggettivamente pericoloso e del tutto imprevedibile per i conducenti dei veicoli sopraggiungenti, determinando un ostacolo improvviso e anomalo alla normale circolazione. L'urto, pertanto, si è configurato come evento inevitabile, non potendo ragionevolmente pretendersi una reazione utile ed efficace da parte del veicolo che proveniva da dietro, a fronte di una manovra repentina e rischiosa, eseguita in condizioni meteorologiche e strutturali sfavorevoli (fondo bagnato, andamento curvilineo della carreggiata, scarsa visibilità laterale).
Deriva da quanto sopra che l'appello deve essere accolto e la sentenza n. 565/2022, emessa dal Giudice di Pace di Chieti, deve essere integralmente riformata.
Per l'effetto, va altresì disposta la restituzione in favore dell'appellante della Parte_1 somma complessivamente corrisposta in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono il criterio della soccombenza, per quanto concerne i rapporti tra la società appellante e l'appellato ; per quanto Controparte_1 concerne l'entità delle spese liquidate in primo grado, essa resta invariata, non essendo oggetto di contestazione;
le spese del secondo grado si liquidano ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, senza computo della fase istruttoria, non svoltasi.
Le spese vanno invece compensate per quanto concerne i rapporti tra la società appellante e stante la identità delle posizioni sostanziali. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in accoglimento dell'appello proposto da , accerta e dichiara la Parte_1
responsabilità esclusiva della sig.ra , conducente del veicolo Nissan RA, Parte_2 di proprietà del sig. , nella causazione del sinistro oggetto di causa e, Controparte_1 per l'effetto, rigetta ogni pretesa risarcitoria;
- condanna il sig. alla restituzione, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 7.907,16, percepita in forza della provvisoria esecutività della sentenza riformata, maggiorata degli interessi legali dalla data della corresponsione a quella dell'effettivo rimborso;
- condanna il sig. alla refusione delle spese legali del primo grado del Controparte_1 giudizio, in favore di che si liquidano in complessivi € 1.990,00 per Parte_1 compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna il sig. alla refusione delle spese legali del secondo grado Controparte_1
del giudizio, in favore di , che si liquidano in complessivi € 1.701,00 per Parte_1 compensi ed € 382,50 per esborsi, oltre accessori come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
Chieti, 14 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)