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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/05/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TAVERNESE MARCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIALE GORIZIA 52 00198 ROMA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'adìto Giudice, ogni contraria domanda, istanza o allegazione rigettata:
(a) accertare e dichiarare l'illegittimità/l'invalidità del provvedimento di reiezione, peraltro giammai notificato al ricorrente, della domanda di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), n. prot 5400.15/02/2023.0058120 - domanda CP_1 effettuata in data 15.02.2023 - identificativo domanda 15960428, e per l'effetto:
(b) accertare e dichiarare il diritto del sig. di percepire l'assegno di nuova Parte_1 prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) a far data dal 26.11.2022
(primo giorno di disoccupazione) o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
Tutto quanto precede con ogni conseguenza prevista dalla legge anche in punto di corresponsione di interessi e rivalutazione come per legge, dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reictiis, così giudicare:
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nella memoria
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre – rimborso forfettario 15% D.M. 55/14 ed oneri riflessi ex art. 1 comma 208 della L. 266/05».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.6.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condannare a liquidare in suo favore la NASpI a decorrere dal CP_1
26.11.2022, da lui richiesta in data 15.2.2023 e negata da a motivo della sua CP_1 attuale reclusione in carcere.
Pag. 2 di 9 2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Risulta accertato, in quanto pacifico e documentalmente attestato, che il ricorrente, attualmente detenuto presso l'istituto penitenziario Casa Circondariale di Parma, durante il periodo di reclusione in altre carceri ha prestato i seguenti periodi di attività lavorativa intramuraria alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 20 ss. l. 354/1975 (cfr. docc. 5 e 6 ricorrente):
- dal 19.8.2011 al 31.10.2011(mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dal 10.2.2014 al 30.6.2014 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.10.2018 al 30.11.2018 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.4.2019 al 31.7.2019 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.2.2020 al 31.12.2020 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.1.2021 al 31.12.2021 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina):
- dall'1.1.2022 al 30.11.2022 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina).
6. Il ricorrente ha richiesto a la liquidazione dell'indennità di disoccupazione CP_1
NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), ritenendo di avere integrato i requisiti previsti dall'art. 3 co. 1 d.lgs. 22/2015 e, in particolare, lo stato di disoccupazione involontaria e l'esistenza di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Pag. 3 di 9 7. Secondo la prestazione non sarebbe invece dovuta, non potendosi CP_1
equiparare alla disoccupazione involontaria i periodi in cui, in ragione dei meccanismi di rotazione ciclica previsti dalla normativa in materia di lavoro prestato dai soggetti reclusi in istituti carcerari, il detenuto non presti attività lavorativa. A sostegno di tale interpretazione, l'Istituto richiama un precedente non recente della Cassazione penale (Cass. pen. 3 maggio 2006, n. 18505, pronunciatasi sul punto in quanto all'epoca le controversie in materia di lavoro carcerario erano rimesse alla cognizione del magistrato di sorveglianza).
8. Tale arresto appare invero superato dai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, che hanno ripetutamente sottolineato la progressiva erosione dei caratteri di specialità del lavoro intramurario, il quale, nel quadro normativo attuale, deve essere pienamente equiparato al lavoro subordinato “ordinario”.
9. Per tali motivi, la Cassazione ha affermato la piena compatibilità della NASpI con la situazione del detenuto che si trovi in stato di disoccupazione involontaria per scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato (Cass. 5 gennaio
2024, n. 396) o per scadenza del termine apposto al progetto di assunzione a tempo determinato (Cass. 23 febbraio 2025, n. 4741). In particolare, si riportano di seguito le argomentazioni esposte in Cass. 4741/2025, in quanto particolarmente conferente al caso di specie (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. (riguardando, come in questo caso, un caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro non era dovuta alla liberazione del detenuto, ma alla scadenza del termine del progetto di assunzione a tempo determinato):
«La disciplina del lavoro intramurario ha subìto modifiche con l'evoluzione dei diritti del lavoratore e l'attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive. Il lavoro svolto all'interno degli istituti carcerari ed alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria era inizialmente configurato come parte integrante della pena (all'art.1 del R.D. 787/1931 si affermava che in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro, ed agli artt. 114 e ss. ne veniva disciplinata l'organizzazione) e come strumento di ordine e disciplina del detenuto;
la Legge n.354 del
1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario (in particolare l'art. 20) ha superato tale
Pag. 4 di 9 impostazione e, nell'ottica della finalità rieducativa della pena ex art. 27 III co. Cost., il lavoro ha perso il carattere di afflittività per divenire uno strumento centrale del trattamento del detenuto, nella globale finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività, per la sua non desocializzazione in conseguenza dello stato di reclusione.
Sono stati riconosciuti al lavoratore detenuto vari diritti soggettivi, intimamente connessi alla posizione del lavoratore: nel testo originario dell'art. 20 O.P., affidato agli istituti penitenziari il compito di favorire “in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati” ed esplicitamente affermato che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, si prescriveva, al terzo comma, l'obbligatorietà del lavoro per i condannati, dicitura non più riprodotta nel testo del novellato art. 20 (riforma dettata dal d.lgs. 124/2018), al cui terzo comma è invece affermato che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. All'obbligo del lavoro, su cui si modulava l'oggettiva determinazione di criteri di assegnazione come introdotti dalla L.
n.296/1993 di modifica del sesto comma dell'art. 20 (fra i quali compare l'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, oltre ai carichi familiari, la professionalità,
e le precedenti e future attività con formazione di graduatorie) si è affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, primo fra tutti (lo riportava anche il previgente testo dell'art. 20 ult. co.), la durata delle prestazioni lavorative non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, il riposo festivo (cui è stato aggiunto anche il diritto al riposo annuale retribuito) e “la tutela assicurativa e previdenziale”, a cui si aggiunge la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall'art.4 n.9 L. n.1124/65. Gli interventi della Corte Costituzionale (sent. n.1087/1988 e n.158/2001) hanno inoltre confermato il diritto alle ferie e la compatibilità della entità ridotta della “mercede” rispetto al trattamento economico previsto nei contratti collettivi nel rispetto dei criteri di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., per cui, stante la peculiarità del rapporto di lavoro intramurario, «è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato» e d'altronde è stato anche rammentato che «la
Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni"».
Pag. 5 di 9 5. Quanto precede consente di superare agevolmente la prima questione sollevata dall circa la discussa equiparazione del lavoro in carcere con il lavoro del libero CP_1 mercato;
le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.
6. È evidente che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia eroso nel tempo il carattere di specialità del lavoro intramurario riconoscendo in favore del lavoratore detenuto i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale, inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo. Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, ed anzi, può ben affermarsi che “il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi”. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione
Penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord. 27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19e 20055/09 in tema di competenza territoriale).
7. Non si sottrae all'evidenziata equiparazione la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti, esplicitamente affermata dall'art. 20 comma 13 (già ultimo comma del testo originario) della L. n.354 del 1975. Si noti che alcune specifiche prestazioni sono riconosciute espressamente dalle disposizioni normative (art. 23 Ord. Pen. in tema di assegni familiari, art. 19 L.56/87 su indennità di disoccupazione, art. 17 DPR 230/2000 in tema di assistenza sanitaria); può quindi rilevarsi che il lavoro intramurario sia del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale stante la finalità ineludibile dell'art. 38 comma 2 Cost. Le peculiarità del rapporto di lavoro, dunque, non rilevano ai fini della questione sulla spettanza o meno della tutela previdenziale, per la quale occorre guardare alla natura e funzione della tutela medesima.
Pag. 6 di 9 8. Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sollevate dall sostenendo la compatibilità della prestazione CP_1
NASpI al detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).
L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù ed a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva.
9. Nel caso in esame il detenuto è stato assegnato in base ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto antevigente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione è dipesa dalla prerogativa datoriale che non risulta rinnovata con nuova assegnazione in rotazione.
Sul punto, l' ha precisato che non si era trattato di cessazione del rapporto ma di CP_1 sospensione, mentre non risulta in sentenza l'avvenuta attuazione dei criteri di avvicendamento nei posti di lavoro (come prevede l'art. 20 co.5, lett.c), laddove è invece richiamato il contenuto di un documento afferente la rimessione alla Direzione, alla cessazione del progetto, della “facoltà di valutare la sussistenza di nuove opportunità di inserimenti lavorativi”, condizione ostativa ad una programmabile rotazione della stessa prestazione fra detenuti. Trattasi, pertanto, di una causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. La consapevolezza della scadenza contrattuale non impedisce né di escludere che solo su iniziativa datoriale sia stata resa prevedibile la perdita dell'occupazione né di attivare la tutela per lo stato di disoccupazione che «compete anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti»; così la sent. n.396/2024 che prosegue: «Ricondotto,
Pag. 7 di 9 in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti “la tutela assicurativa e previdenziale”, ed escluso che la cessazione del rapporto lavorativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento della NASPI in caso di perdita del primo. 40. Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto pacifico che l'Amministrazione penitenziaria versa all i contributi per la disoccupazione anche CP_1 per i detenuti lavoratori, elemento questo utile a corroborare la soluzione che riconosce all'ex-detenuto la tutela previdenziale richiesta. 41. Dall'altro lato, non è rilevante che l'Amministrazione penitenziaria non persegua scopi di lucro, essendo pacifico che la
NASPI spetta a tutti i lavoratori di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, quali, ad esempio, gli Enti del terzo settore (cfr. artt.
4, comma 1, e 8 d.lgs. n. 117 del 2017). 42. Non può rilevare nemmeno che i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti «a rotazione», atteso che si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale».
10. Infondata è l'ulteriore osservazione svolta da sulla incompatibilità della CP_1 condizione di disoccupazione involontaria del detenuto in ragione dell'indisponibile dichiarazione di incollocabilità al lavoro poiché è previsto sia l'inserimento del detenuto disponibile al lavoro nelle graduatorie interne formate a cura della Commissione di cui all'art. 20 commi 4 e 5 L.354/75 (trattasi di elenchi “per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute”), sia la facoltà dei detenuti, a mente dell'art. 19 co.2 L.56/87,
“di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento”».
10.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto.
11. In ragione del carattere particolarmente recente degli arresti innovativi della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica sottesa alla presente controversia e della presenza di un precedente contrastante, sebbene alquanto
Pag. 8 di 9 risalente, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a liquidare in favore di la NASpI a CP_1 Parte_1
decorrere dal primo giorno di disoccupazione, nella misura prevista dalla legge in ragione delle settimane di contribuzione risultanti dall'estratto contributivo del richiedente;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 06/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. TAVERNESE MARCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIALE GORIZIA 52 00198 ROMA;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. CP_1 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA e MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la relativa sede in V.LE BASETTI, 10 43121 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'adìto Giudice, ogni contraria domanda, istanza o allegazione rigettata:
(a) accertare e dichiarare l'illegittimità/l'invalidità del provvedimento di reiezione, peraltro giammai notificato al ricorrente, della domanda di nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), n. prot 5400.15/02/2023.0058120 - domanda CP_1 effettuata in data 15.02.2023 - identificativo domanda 15960428, e per l'effetto:
(b) accertare e dichiarare il diritto del sig. di percepire l'assegno di nuova Parte_1 prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) a far data dal 26.11.2022
(primo giorno di disoccupazione) o dalla diversa data che si riterrà di giustizia.
Tutto quanto precede con ogni conseguenza prevista dalla legge anche in punto di corresponsione di interessi e rivalutazione come per legge, dalla maturazione al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale adìto, contrariis reictiis, così giudicare:
Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nella memoria
Con vittoria di spese competenze ed onorari oltre – rimborso forfettario 15% D.M. 55/14 ed oneri riflessi ex art. 1 comma 208 della L. 266/05».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.6.2024, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di condannare a liquidare in suo favore la NASpI a decorrere dal CP_1
26.11.2022, da lui richiesta in data 15.2.2023 e negata da a motivo della sua CP_1 attuale reclusione in carcere.
Pag. 2 di 9 2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Risulta accertato, in quanto pacifico e documentalmente attestato, che il ricorrente, attualmente detenuto presso l'istituto penitenziario Casa Circondariale di Parma, durante il periodo di reclusione in altre carceri ha prestato i seguenti periodi di attività lavorativa intramuraria alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli artt. 20 ss. l. 354/1975 (cfr. docc. 5 e 6 ricorrente):
- dal 19.8.2011 al 31.10.2011(mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dal 10.2.2014 al 30.6.2014 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.10.2018 al 30.11.2018 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.4.2019 al 31.7.2019 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.2.2020 al 31.12.2020 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina);
- dall'1.1.2021 al 31.12.2021 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina):
- dall'1.1.2022 al 30.11.2022 (mansioni: scopino, porta vitto, addetto alla cucina).
6. Il ricorrente ha richiesto a la liquidazione dell'indennità di disoccupazione CP_1
NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), ritenendo di avere integrato i requisiti previsti dall'art. 3 co. 1 d.lgs. 22/2015 e, in particolare, lo stato di disoccupazione involontaria e l'esistenza di almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
Pag. 3 di 9 7. Secondo la prestazione non sarebbe invece dovuta, non potendosi CP_1
equiparare alla disoccupazione involontaria i periodi in cui, in ragione dei meccanismi di rotazione ciclica previsti dalla normativa in materia di lavoro prestato dai soggetti reclusi in istituti carcerari, il detenuto non presti attività lavorativa. A sostegno di tale interpretazione, l'Istituto richiama un precedente non recente della Cassazione penale (Cass. pen. 3 maggio 2006, n. 18505, pronunciatasi sul punto in quanto all'epoca le controversie in materia di lavoro carcerario erano rimesse alla cognizione del magistrato di sorveglianza).
8. Tale arresto appare invero superato dai più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, che hanno ripetutamente sottolineato la progressiva erosione dei caratteri di specialità del lavoro intramurario, il quale, nel quadro normativo attuale, deve essere pienamente equiparato al lavoro subordinato “ordinario”.
9. Per tali motivi, la Cassazione ha affermato la piena compatibilità della NASpI con la situazione del detenuto che si trovi in stato di disoccupazione involontaria per scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato (Cass. 5 gennaio
2024, n. 396) o per scadenza del termine apposto al progetto di assunzione a tempo determinato (Cass. 23 febbraio 2025, n. 4741). In particolare, si riportano di seguito le argomentazioni esposte in Cass. 4741/2025, in quanto particolarmente conferente al caso di specie (anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. (riguardando, come in questo caso, un caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro non era dovuta alla liberazione del detenuto, ma alla scadenza del termine del progetto di assunzione a tempo determinato):
«La disciplina del lavoro intramurario ha subìto modifiche con l'evoluzione dei diritti del lavoratore e l'attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa delle pene detentive. Il lavoro svolto all'interno degli istituti carcerari ed alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria era inizialmente configurato come parte integrante della pena (all'art.1 del R.D. 787/1931 si affermava che in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro, ed agli artt. 114 e ss. ne veniva disciplinata l'organizzazione) e come strumento di ordine e disciplina del detenuto;
la Legge n.354 del
1975 di riforma dell'ordinamento penitenziario (in particolare l'art. 20) ha superato tale
Pag. 4 di 9 impostazione e, nell'ottica della finalità rieducativa della pena ex art. 27 III co. Cost., il lavoro ha perso il carattere di afflittività per divenire uno strumento centrale del trattamento del detenuto, nella globale finalità rieducativa e di reinserimento nella collettività, per la sua non desocializzazione in conseguenza dello stato di reclusione.
Sono stati riconosciuti al lavoratore detenuto vari diritti soggettivi, intimamente connessi alla posizione del lavoratore: nel testo originario dell'art. 20 O.P., affidato agli istituti penitenziari il compito di favorire “in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati” ed esplicitamente affermato che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, si prescriveva, al terzo comma, l'obbligatorietà del lavoro per i condannati, dicitura non più riprodotta nel testo del novellato art. 20 (riforma dettata dal d.lgs. 124/2018), al cui terzo comma è invece affermato che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera, al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. All'obbligo del lavoro, su cui si modulava l'oggettiva determinazione di criteri di assegnazione come introdotti dalla L.
n.296/1993 di modifica del sesto comma dell'art. 20 (fra i quali compare l'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, oltre ai carichi familiari, la professionalità,
e le precedenti e future attività con formazione di graduatorie) si è affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, primo fra tutti (lo riportava anche il previgente testo dell'art. 20 ult. co.), la durata delle prestazioni lavorative non superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti, il riposo festivo (cui è stato aggiunto anche il diritto al riposo annuale retribuito) e “la tutela assicurativa e previdenziale”, a cui si aggiunge la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall'art.4 n.9 L. n.1124/65. Gli interventi della Corte Costituzionale (sent. n.1087/1988 e n.158/2001) hanno inoltre confermato il diritto alle ferie e la compatibilità della entità ridotta della “mercede” rispetto al trattamento economico previsto nei contratti collettivi nel rispetto dei criteri di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost., per cui, stante la peculiarità del rapporto di lavoro intramurario, «è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato» e d'altronde è stato anche rammentato che «la
Costituzione sancisce chiaramente (art. 35) che la Repubblica tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni"».
Pag. 5 di 9 5. Quanto precede consente di superare agevolmente la prima questione sollevata dall circa la discussa equiparazione del lavoro in carcere con il lavoro del libero CP_1 mercato;
le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.
6. È evidente che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia eroso nel tempo il carattere di specialità del lavoro intramurario riconoscendo in favore del lavoratore detenuto i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale, inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo. Il fine di rieducazione e reinserimento sociale non influisce, dunque, sui contenuti della prestazione e sulla modalità di svolgimento del rapporto, ed anzi, può ben affermarsi che “il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi”. Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione
Penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 5605/1999 in tema di giurisdizione sulle controversie per differenze retributive, sent. n.9969/2007 in tema di decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore, ed anche ord. n.21573/07 e n.3062/15 su voci retributive e trattenute datoriali, ord. 27340/19 e 8055/1991 in tema di responsabilità datoriale ed obblighi di sicurezza art. 2087 c.c., ord. n.12205/19e 20055/09 in tema di competenza territoriale).
7. Non si sottrae all'evidenziata equiparazione la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti, esplicitamente affermata dall'art. 20 comma 13 (già ultimo comma del testo originario) della L. n.354 del 1975. Si noti che alcune specifiche prestazioni sono riconosciute espressamente dalle disposizioni normative (art. 23 Ord. Pen. in tema di assegni familiari, art. 19 L.56/87 su indennità di disoccupazione, art. 17 DPR 230/2000 in tema di assistenza sanitaria); può quindi rilevarsi che il lavoro intramurario sia del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche per quanto concerne gli aspetti applicativi del regime previdenziale stante la finalità ineludibile dell'art. 38 comma 2 Cost. Le peculiarità del rapporto di lavoro, dunque, non rilevano ai fini della questione sulla spettanza o meno della tutela previdenziale, per la quale occorre guardare alla natura e funzione della tutela medesima.
Pag. 6 di 9 8. Recentemente questa Corte (sent. n.396/2024) ha già avuto modo di affrontare tutte le medesime questioni sollevate dall sostenendo la compatibilità della prestazione CP_1
NASpI al detenuto che versi in stato di disoccupazione involontaria. La funzione del trattamento è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, tale intendendosi la condizione in cui la perdita del lavoro si colleghi alla sfera di iniziativa o influenza del datore o alle sue prerogative imprenditoriali;
tanto si ravvisa anche nel caso in cui il lavoratore si sia dimesso per giusta causa (insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato così grave da impedirne perfino la provvisoria prosecuzione) o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro (laddove, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore, la risoluzione sia in concreto ascrivibile ad un comportamento del datore e non vada ricondotta ad una libera scelta del lavoratore).
L'involontarietà ricorre anche nel caso di scadenza della pena e conseguente liberazione del condannato con estinzione del rapporto intramurario, trattandosi di evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi prevedibile in virtù ed a seguito di provvedimenti di modifica/revoca cautelare o di espiazione anticipata in sede esecutiva.
9. Nel caso in esame il detenuto è stato assegnato in base ad uno specifico progetto di assunzione a tempo determinato per il quale, al di là della condizione di obbligatorietà del rapporto antevigente alla modifica normativa del 2018, non assume rilievo la scelta deterministica del detenuto né in fase genetica del rapporto (su tipologia e condizioni contrattuali, su modalità e durata delle prestazioni) né in fase conclusiva (si tratta di una scadenza già prevista in contratto); l'involontarietà della perdita di occupazione è dipesa dalla prerogativa datoriale che non risulta rinnovata con nuova assegnazione in rotazione.
Sul punto, l' ha precisato che non si era trattato di cessazione del rapporto ma di CP_1 sospensione, mentre non risulta in sentenza l'avvenuta attuazione dei criteri di avvicendamento nei posti di lavoro (come prevede l'art. 20 co.5, lett.c), laddove è invece richiamato il contenuto di un documento afferente la rimessione alla Direzione, alla cessazione del progetto, della “facoltà di valutare la sussistenza di nuove opportunità di inserimenti lavorativi”, condizione ostativa ad una programmabile rotazione della stessa prestazione fra detenuti. Trattasi, pertanto, di una causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore. La consapevolezza della scadenza contrattuale non impedisce né di escludere che solo su iniziativa datoriale sia stata resa prevedibile la perdita dell'occupazione né di attivare la tutela per lo stato di disoccupazione che «compete anche, per espressa previsione di legge, in relazione ad eventi obiettivi, quale la scadenza del termine apposto al rapporto temporaneo, a prescindere dalla volontà delle parti»; così la sent. n.396/2024 che prosegue: «Ricondotto,
Pag. 7 di 9 in generale, il lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria nel novero dei comuni rapporti di lavoro, ricordato che il richiamato art. 20 dell'O.P. garantisce ai detenuti “la tutela assicurativa e previdenziale”, ed escluso che la cessazione del rapporto lavorativo possa considerarsi volontaria, non consta alcuna ragione che renda il lavoro carcerario incompatibile con il riconoscimento della NASPI in caso di perdita del primo. 40. Da un lato, anzi, va sottolineato che è fatto del tutto pacifico che l'Amministrazione penitenziaria versa all i contributi per la disoccupazione anche CP_1 per i detenuti lavoratori, elemento questo utile a corroborare la soluzione che riconosce all'ex-detenuto la tutela previdenziale richiesta. 41. Dall'altro lato, non è rilevante che l'Amministrazione penitenziaria non persegua scopi di lucro, essendo pacifico che la
NASPI spetta a tutti i lavoratori di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 22, anche se dipendenti da enti che non perseguono scopi di lucro, quali, ad esempio, gli Enti del terzo settore (cfr. artt.
4, comma 1, e 8 d.lgs. n. 117 del 2017). 42. Non può rilevare nemmeno che i posti di lavoro vengano assegnati ai detenuti «a rotazione», atteso che si tratta di modalità necessaria a conciliare l'impegno sancito a carico dell'Amministrazione di «assicurare» ai detenuti il lavoro (art. 15, co. 2, O.P.) con la notoria scarsità quantitativa dell'offerta di lavoro in carcere, da cui non può dipendere alcuna conseguenza in termini di trattamento previdenziale».
10. Infondata è l'ulteriore osservazione svolta da sulla incompatibilità della CP_1 condizione di disoccupazione involontaria del detenuto in ragione dell'indisponibile dichiarazione di incollocabilità al lavoro poiché è previsto sia l'inserimento del detenuto disponibile al lavoro nelle graduatorie interne formate a cura della Commissione di cui all'art. 20 commi 4 e 5 L.354/75 (trattasi di elenchi “per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute”), sia la facoltà dei detenuti, a mente dell'art. 19 co.2 L.56/87,
“di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento”».
10.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere accolto.
11. In ragione del carattere particolarmente recente degli arresti innovativi della giurisprudenza di legittimità sulla questione giuridica sottesa alla presente controversia e della presenza di un precedente contrastante, sebbene alquanto
Pag. 8 di 9 risalente, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna a liquidare in favore di la NASpI a CP_1 Parte_1
decorrere dal primo giorno di disoccupazione, nella misura prevista dalla legge in ragione delle settimane di contribuzione risultanti dall'estratto contributivo del richiedente;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 06/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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