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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice AR RI, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2815/2024 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michelangelo Capua e Maria Elena
Ravaglia, domiciliatari, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado
-Appellante- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Marchetti, domiciliatario, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta
-Appellata- nonché
Controparte_2
[...]
-Appellata, contumace-
Oggetto: appello sentenza G.d.P. Gravina in Puglia n. 206 del 25/8/2023
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1.- La odierna appellata aveva agito Controparte_1
pagina 1 di 11 dinanzi al Giudice di Pace di Gravina in Puglia al fine di ottenere la corresponsione della somma di €3.300,00, addebitata in virtù di sanzioni (ADM) per irregolarità nella prenotazione dei voli applicate dall'allora compagnia aerea Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.
Aveva dedotto a fondamento dell'azione proposta che:
- nell'esercizio dell'attività di agenzia viaggi aveva utilizzato il software fornito da al fine di prenotare per Parte_1
i suoi clienti voli aerei e altri servizi in tempo reale;
- nell'ultimo periodo, a fronte della prenotazione di voli aerei
, la compagnia aerea aveva applicato nei suoi confronti alcune CP_2 sanzioni, tecnicamente definite ADM, per aver riscontrato delle irregolarità nelle prenotazioni effettuate a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato applicabili;
- era stato, pertanto, addebitato a suo carico l'importo di €3.300,00;
- la aveva confermato la correttezza del suo Parte_1 operato, mentre aveva riferito che l'addebito era imputabile CP_2
a un errore nel sistema utilizzato e gestito dalla Parte_1
[...]
Aveva, pertanto, convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Gravina entrambe le società per ottenere la corresponsione dell'importo di
€3.300,00 illegittimamente addebitato.
La costituitasi in giudizio, aveva Parte_1 dedotto:
- l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Gravina in Puglia in favore del Giudice di Pace di Roma, in virtù del contratto di fornitura e servizi sottoscritto con il network Welcome CP_3
, che aveva regolato i termini per l'utilizzo del software da
[...] parte degli affiliati, tra cui la società attrice, e aveva previsto all'art. 10, sezione E, che ogni controversia relativa al contratto stipulato fosse devoluta alla competenza del Giudice di Pace di Roma;
- la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 318
c.p.c. e 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in ragione dell'assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
pagina 2 di 11 - la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità al rapporto contrattuale dedotto;
- la carenza di prova documentale a fondamento della pretesa attorea;
- la ritualità del proprio operato e la carenza di prova in ordine al malfunzionamento del software utilizzato dall'attrice.
La Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria era rimasta contumace.
Con sentenza n. 206, depositata in data 25/8/2023, il Giudice di
Pace di Gravina, in accoglimento della domanda aveva condannato le società convenute al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attrice della somma di €3.330,00, nonché alla rifusione delle spese processuali.
I.2.- Con l'appello in esame, proposto con citazione tempestivamente notificata il 27/2/2024, la Parte_1 ha riprodotto i motivi e gli argomenti difensivi dedotti in prima istanza, eccependo, altresì, la nullità della sentenza ex art. 132 n.
4 c.p.c. per carenza di motivazione, la nullità ex artt. 112 e 115
c.p.c. per l'omessa pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione passiva, la nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a fronte della carente ed errata valutazione delle prove orali e documentali.
Ha concluso per la riforma della decisione gravata, con rigetto della domanda siccome sfornita di prova e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
I.3.- Con comparsa di risposta del 21/5/2024, si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e di carenza di legittimazione passiva, nonché la rituale valutazione operata dal Giudice di prime cure in ordine alle prove raccolte in primo grado.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
I.4.- La appellata Controparte_4
- è rimasta contumace.
[...]
pagina 3 di 11 I.5.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita con produzioni documentali, è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c. sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- La sollevata eccezione di inammissibilità del gravame deve considerarsi infondata, avendo la appellante puntualmente censurato il percorso motivazionale del giudice di prime cure.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 1932/2024).
Ciò posto, va, altresì, osservato, quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi della norma de qua, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 17724/2023).
Nel caso in esame la sentenza impugnata contiene l'indicazione delle motivazioni poste dal Giudice a fondamento della sua decisione, riveniente dalle prospettazioni delle parti, nonché dall'esito delle pagina 4 di 11 risultanze istruttorie.
II.2.- Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla appellante, va osservato che risulta incontestata tra le parti l'appartenenza della appellante al gruppo il quale fornisce Parte_1 un software denominato “Galileo” utilizzato dalle compagnie aeree e dai network, cui le singole agenzie di viaggi decidono di affiliarsi.
Il software in esame consente ai soggetti che lo utilizzano di entrare in un circuito che consente loro di prenotare biglietti aerei e/o fornire altri servizi a determinate condizioni più favorevoli rispetto a quelle che sarebbero applicate qualora lavorassero in autonomia.
La appellante ha fondato la propria eccezione sulle condizioni contenute nel contratto sottoscritto il 15/12/2017 con il network
(doc. 1 fasc. primo grado appellante), cui Controparte_5 si era affiliata l'agenzia viaggi attrice odierna appellata.
La sezione E del contratto sottoscritto prevedeva che il network avesse la responsabilità di contrarre con anche Parte_1 nell'interesse delle agenzie affiliate e l'art. 10 sezione E dello stesso contratto prevedeva che qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o qualsiasi questione riguardante il contratto sarebbe stata devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
L'eccezione è infondata.
Il contratto sotteso alla medesima fu sottoscritto dalla appellante e dal network non dalla Controparte_5 Controparte_1
, sicché non può ritenersi opponibile alla appellata la clausola
[...] contrattuale richiamata dalla Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Gravina quale giudice del forum destinatae solutionis che, per le obbligazioni pecuniarie, si identifica con quello del domicilio (o della sede del creditore), ai sensi dell'art. 1182, co. III, c.p.c.
Il criterio di cui alla norma de qua trova applicazione con pagina 5 di 11 riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento, purché
l'obbligazione dedotta sia liquida ed esigibile e non necessiti di complesse indagini per la relativa determinazione, come nel caso in esame (cfr. Cass. SU n. 17989/2016).
Invero, è allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado il prospetto indicante i voli ai quali risultano applicati gli ADM, corrispondente al relativo importo richiesto dalla appellata.
Né l'importo è stato contestato dalla appellante, circostanza che conferma il corretto radicamento della competenza territoriale presso il Giudice di Pace adito (cfr. Cass. n. 36835/2022).
II.3.- Quanto alla dedotta nullità dell'atto introduttivo in prime cure per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, va osservato che essa postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento dev'essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 1681/2015).
Nella specie, l'attrice odierna appellata aveva puntualmente pagina 6 di 11 esposto le proprie ragioni, circostanziando la propria domanda tanto da consentire alla convenuta odierna appellante di poter specificamente e ampiamente spiegare le proprie difese in ordine ad ogni singola questione.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
II.4.- In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, la stessa deve ritenersi infondata, tenuto conto che il software Galileo utilizzato dalla società appellata nell'esercizio della propria attività fu incontestatamente fornito dalla
[...]
Parte_2
5.- Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
[...]
Va, anzitutto, osservato che, a fronte della pretesa vantata a titolo di inadempimento contrattuale, la società attrice odierna appellata ha assolto al proprio onus probandi, atteso che, a fronte del rapporto contrattuale intercorso con la società convenuta odierna appellante, da quest'ultima solo formalmente disconosciuto, tenuto conto delle risultanze documentali afferenti alle mail prodotte in prime cure, dalle quali si evince anche che la stessa si attivò ai fini del recupero delle relative somme da parte della ha CP_1 adeguatamente comprovato la propria pretesa creditoria, versando in atti, altresì, il prospetto indicante i voli ai quali furono applicati gli ADM, corrispondente al relativo importo dalla medesima richiesto.
A tal proposito, deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 826/2015).
Sotto il profilo da ultimo indicato, la società convenuta odierna appellante non ha adeguatamente comprovato la ritualità del proprio pagina 7 di 11 operato, essendosi la medesima limitata a riferire qualsivoglia responsabilità, per un verso, al network Controparte_5 dalla stessa peraltro non evocata in giudizio, per l'altro, alla rimasta contumace. CP_2
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la società appellata utilizzò il software denominato Galileo, fornito dalla per effettuare prenotazioni di voli aerei Parte_1 per i suoi clienti e anche per altri servizi.
Nel mese di aprile del 2019, come anche confermato dai testi di parte attrice odierna appellata, furono applicate a quest'ultima, da parte dell' alcune sanzioni tecnicamente denominate ADM, CP_2 presuntivamente generate da prenotazioni “forzate” di voli aerei a tariffe più basse di quelle applicabili.
Alla luce delle risultanze della istruttoria espletata in prime cure, deve ritenersi insussistente qualsivoglia responsabilità
Cont riferibile alla società appellata in ordine all'addebito degli quantificati in €3.300,00 (doc. 3 fasc. di primo grado appellata), importo mai contestato dalla appellante 1.
L'assenza di responsabilità in capo alla società oltre a CP_1 non essere contestata dalla appellante sin dal primo grado, risulta, pertanto, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle mail intercorse tra le parti, prodotte in prime cure dall'attrice odierna pagina 8 di 11 appellata, dalle quali si evince l'insussistenza di qualsivoglia abuso da parte dell'agenzia, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ciò posto, va osservato che la ha sostenuto Parte_1 di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi interessandosi, altresì, di fare in modo che la recuperasse le somme in CP_1 questione, mediante l'intimazione rivolta alla affinché CP_2 procedesse alla corresponsione di quanto dovuto in favore della stessa
(doc. 3 fasc. primo grado appellante).
Sul punto, non può darsi rilievo alcuno alle circostanze rappresentate dal teste escussa in qualità di Testimone_2 dipendente della odierna appellante, in ordine ad altre contestazioni pervenute alla , avendo la stessa dichiarato di aver avuto CP_2 conferma diretta del fatto che diverse agenzie viaggi avessero ricevuto sanzioni da parte della , trattandosi, peraltro, di CP_2 informazioni acquisite de relato.
Del pari ininfluente è la circostanza riferita dallo stesso teste in ordine alla introduzione, a decorrere da data imprecisata, da parte della , di una nuova procedura di controllo delle prenotazioni CP_2 mediante la “notifica availability violation”.
Né può dirsi provato, in disparte la dubbia rilevanza di tale circostanza, che, a seguito della diffida del 15/5/2019 (doc. 3 fasc. primo grado appellante), modificò il suo sistema di CP_2 prenotazione.
Si aggiunga che non risultano prodotti in atti i files “edifacts”, contenenti la cronologia delle conversazioni telefoniche riferibili al momento della emissione degli ADM, che avrebbero potuto chiarire l'accaduto, né risulta specificato il momento in cui i files de quibus avrebbero potuto essere richiesti e versati in atti, non potendosi in ogni caso dare rilevanza, sotto tali aspetti, alle risultanze delle prove orali, trattandosi di circostanze da provare documentalmente.
Lo stesso teste di parte appellante ha riferito, Testimone_3 sul punto, che sia le informazioni relative alla conservazione che alla pagina 9 di 11 durata dei cosiddetti file “edifact” e di quelli “trans log” erano state fornite dagli stessi team tecnici interni alla Parte_1
Deve concludersi, pertanto, per la conferma della sentenza, con le accessorie statuizioni sulle spese processuali, resa in primo grado.
III.- Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, in forza dell'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), che, nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”; in queste ipotesi, continua la norma del co.
1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
IV.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della appellante.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:
Scaglione: da €1.100,01 a €5.200,00 FASI VALORE AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO MEDIO
LIQUIDATO Studio 425 // 425 Introduttiva 425 // 425 Istruttoria 851 -50% 426 Decisoria 851 // 851 TOTALE 2127 pagina 10 di 11 Non v'è da provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra la appellante e la appellata Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, attesa la contumacia della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 27/2/2024, dalla nei confronti della Parte_1
e della Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. Controparte_1 in amministrazione straordinaria, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
b) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002;
c) CONDANNA la alla rifusione, in favore Parte_1 della , delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in €2.127,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, cap e iva come per legge;
d) nulla per le spese nei rapporti tra la appellante e la appellata in amministrazione Controparte_9 straordinaria.
Bari, 13/11/2025
Il Giudice - AR RI
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I testi di parte attrice e escussi all'udienza del Parte_3 CP_7 Testimone_1
10/1/2023, hanno riferito che ai biglietti in contestazione afferenti ai mesi di novembre - dicembre 2018 avevano fatto seguito gli ADM ricevuti nel mese di aprile del 2019. A fronte della prenotazione effettuata mediante il software della dal quale emergeva l'errore, pervenivano, a seguito dei controlli, Parte_1 le contestazioni/segnalazioni di errore mediante gli ADM emessi dalla società di controllo IATA. In particolare, la ha precisato che, nello scaricare dal portale IATA portal, i rendiconti della CP_7 biglietteria emessa, aveva verificato la presenza degli ADM emessi ad aprile 2019. Hanno, altresì, riferito che, all'atto del richiamo delle prenotazioni, avevano potuto riscontrare che la tariffa della prenotazione era garantita e che la scadenza delle emissioni era stata rispettata. Avevano poi inviato una richiesta di chiarimenti a mezzo mail e mediante il portale, a fronte della quale la stessa aveva confermato Parte_1 la ritualità delle operazioni eseguite dalla Agenzia, trattandosi di tariffe garantite e ticket time limits rispettati. teste di parte convenuta odierna appellante, ha, altresì, confermato, che Testimone_2 l' aveva accertato che le prenotazioni erano corrette, non c'erano errori ed era presente il CP_8 regolare codice di di vendor locator. CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice AR RI, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2815/2024 r.g. proposta da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michelangelo Capua e Maria Elena
Ravaglia, domiciliatari, giusta procura in calce alla comparsa di risposta del giudizio di primo grado
-Appellante- contro in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Marchetti, domiciliatario, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta
-Appellata- nonché
Controparte_2
[...]
-Appellata, contumace-
Oggetto: appello sentenza G.d.P. Gravina in Puglia n. 206 del 25/8/2023
Conclusioni come da verbale di udienza che qui si intendono riprodotte.
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1.- La odierna appellata aveva agito Controparte_1
pagina 1 di 11 dinanzi al Giudice di Pace di Gravina in Puglia al fine di ottenere la corresponsione della somma di €3.300,00, addebitata in virtù di sanzioni (ADM) per irregolarità nella prenotazione dei voli applicate dall'allora compagnia aerea Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A.
Aveva dedotto a fondamento dell'azione proposta che:
- nell'esercizio dell'attività di agenzia viaggi aveva utilizzato il software fornito da al fine di prenotare per Parte_1
i suoi clienti voli aerei e altri servizi in tempo reale;
- nell'ultimo periodo, a fronte della prenotazione di voli aerei
, la compagnia aerea aveva applicato nei suoi confronti alcune CP_2 sanzioni, tecnicamente definite ADM, per aver riscontrato delle irregolarità nelle prenotazioni effettuate a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato applicabili;
- era stato, pertanto, addebitato a suo carico l'importo di €3.300,00;
- la aveva confermato la correttezza del suo Parte_1 operato, mentre aveva riferito che l'addebito era imputabile CP_2
a un errore nel sistema utilizzato e gestito dalla Parte_1
[...]
Aveva, pertanto, convenuto dinanzi al Giudice di Pace di Gravina entrambe le società per ottenere la corresponsione dell'importo di
€3.300,00 illegittimamente addebitato.
La costituitasi in giudizio, aveva Parte_1 dedotto:
- l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Gravina in Puglia in favore del Giudice di Pace di Roma, in virtù del contratto di fornitura e servizi sottoscritto con il network Welcome CP_3
, che aveva regolato i termini per l'utilizzo del software da
[...] parte degli affiliati, tra cui la società attrice, e aveva previsto all'art. 10, sezione E, che ogni controversia relativa al contratto stipulato fosse devoluta alla competenza del Giudice di Pace di Roma;
- la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 318
c.p.c. e 163 nn. 3 e 4 c.p.c., in ragione dell'assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
pagina 2 di 11 - la propria carenza di legittimazione passiva, attesa l'estraneità al rapporto contrattuale dedotto;
- la carenza di prova documentale a fondamento della pretesa attorea;
- la ritualità del proprio operato e la carenza di prova in ordine al malfunzionamento del software utilizzato dall'attrice.
La Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria era rimasta contumace.
Con sentenza n. 206, depositata in data 25/8/2023, il Giudice di
Pace di Gravina, in accoglimento della domanda aveva condannato le società convenute al pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attrice della somma di €3.330,00, nonché alla rifusione delle spese processuali.
I.2.- Con l'appello in esame, proposto con citazione tempestivamente notificata il 27/2/2024, la Parte_1 ha riprodotto i motivi e gli argomenti difensivi dedotti in prima istanza, eccependo, altresì, la nullità della sentenza ex art. 132 n.
4 c.p.c. per carenza di motivazione, la nullità ex artt. 112 e 115
c.p.c. per l'omessa pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di carenza di legittimazione passiva, la nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a fronte della carente ed errata valutazione delle prove orali e documentali.
Ha concluso per la riforma della decisione gravata, con rigetto della domanda siccome sfornita di prova e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
I.3.- Con comparsa di risposta del 21/5/2024, si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, l'infondatezza delle eccezioni di incompetenza e di carenza di legittimazione passiva, nonché la rituale valutazione operata dal Giudice di prime cure in ordine alle prove raccolte in primo grado.
Ha concluso per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
I.4.- La appellata Controparte_4
- è rimasta contumace.
[...]
pagina 3 di 11 I.5.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, istruita con produzioni documentali, è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c. sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
II.- L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- La sollevata eccezione di inammissibilità del gravame deve considerarsi infondata, avendo la appellante puntualmente censurato il percorso motivazionale del giudice di prime cure.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 1932/2024).
Ciò posto, va, altresì, osservato, quanto alla dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., che la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi della norma de qua, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. n. 17724/2023).
Nel caso in esame la sentenza impugnata contiene l'indicazione delle motivazioni poste dal Giudice a fondamento della sua decisione, riveniente dalle prospettazioni delle parti, nonché dall'esito delle pagina 4 di 11 risultanze istruttorie.
II.2.- Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla appellante, va osservato che risulta incontestata tra le parti l'appartenenza della appellante al gruppo il quale fornisce Parte_1 un software denominato “Galileo” utilizzato dalle compagnie aeree e dai network, cui le singole agenzie di viaggi decidono di affiliarsi.
Il software in esame consente ai soggetti che lo utilizzano di entrare in un circuito che consente loro di prenotare biglietti aerei e/o fornire altri servizi a determinate condizioni più favorevoli rispetto a quelle che sarebbero applicate qualora lavorassero in autonomia.
La appellante ha fondato la propria eccezione sulle condizioni contenute nel contratto sottoscritto il 15/12/2017 con il network
(doc. 1 fasc. primo grado appellante), cui Controparte_5 si era affiliata l'agenzia viaggi attrice odierna appellata.
La sezione E del contratto sottoscritto prevedeva che il network avesse la responsabilità di contrarre con anche Parte_1 nell'interesse delle agenzie affiliate e l'art. 10 sezione E dello stesso contratto prevedeva che qualsiasi controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o qualsiasi questione riguardante il contratto sarebbe stata devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
L'eccezione è infondata.
Il contratto sotteso alla medesima fu sottoscritto dalla appellante e dal network non dalla Controparte_5 Controparte_1
, sicché non può ritenersi opponibile alla appellata la clausola
[...] contrattuale richiamata dalla Parte_1
Il giudizio di primo grado è stato correttamente incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Gravina quale giudice del forum destinatae solutionis che, per le obbligazioni pecuniarie, si identifica con quello del domicilio (o della sede del creditore), ai sensi dell'art. 1182, co. III, c.p.c.
Il criterio di cui alla norma de qua trova applicazione con pagina 5 di 11 riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento, purché
l'obbligazione dedotta sia liquida ed esigibile e non necessiti di complesse indagini per la relativa determinazione, come nel caso in esame (cfr. Cass. SU n. 17989/2016).
Invero, è allegato al fascicolo di parte attrice di primo grado il prospetto indicante i voli ai quali risultano applicati gli ADM, corrispondente al relativo importo richiesto dalla appellata.
Né l'importo è stato contestato dalla appellante, circostanza che conferma il corretto radicamento della competenza territoriale presso il Giudice di Pace adito (cfr. Cass. n. 36835/2022).
II.3.- Quanto alla dedotta nullità dell'atto introduttivo in prime cure per omissione o assoluta incertezza del petitum e della causa petendi, va osservato che essa postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento dev'essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 1681/2015).
Nella specie, l'attrice odierna appellata aveva puntualmente pagina 6 di 11 esposto le proprie ragioni, circostanziando la propria domanda tanto da consentire alla convenuta odierna appellante di poter specificamente e ampiamente spiegare le proprie difese in ordine ad ogni singola questione.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
II.4.- In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, la stessa deve ritenersi infondata, tenuto conto che il software Galileo utilizzato dalla società appellata nell'esercizio della propria attività fu incontestatamente fornito dalla
[...]
Parte_2
5.- Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
[...]
Va, anzitutto, osservato che, a fronte della pretesa vantata a titolo di inadempimento contrattuale, la società attrice odierna appellata ha assolto al proprio onus probandi, atteso che, a fronte del rapporto contrattuale intercorso con la società convenuta odierna appellante, da quest'ultima solo formalmente disconosciuto, tenuto conto delle risultanze documentali afferenti alle mail prodotte in prime cure, dalle quali si evince anche che la stessa si attivò ai fini del recupero delle relative somme da parte della ha CP_1 adeguatamente comprovato la propria pretesa creditoria, versando in atti, altresì, il prospetto indicante i voli ai quali furono applicati gli ADM, corrispondente al relativo importo dalla medesima richiesto.
A tal proposito, deve rilevarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n. 826/2015).
Sotto il profilo da ultimo indicato, la società convenuta odierna appellante non ha adeguatamente comprovato la ritualità del proprio pagina 7 di 11 operato, essendosi la medesima limitata a riferire qualsivoglia responsabilità, per un verso, al network Controparte_5 dalla stessa peraltro non evocata in giudizio, per l'altro, alla rimasta contumace. CP_2
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la società appellata utilizzò il software denominato Galileo, fornito dalla per effettuare prenotazioni di voli aerei Parte_1 per i suoi clienti e anche per altri servizi.
Nel mese di aprile del 2019, come anche confermato dai testi di parte attrice odierna appellata, furono applicate a quest'ultima, da parte dell' alcune sanzioni tecnicamente denominate ADM, CP_2 presuntivamente generate da prenotazioni “forzate” di voli aerei a tariffe più basse di quelle applicabili.
Alla luce delle risultanze della istruttoria espletata in prime cure, deve ritenersi insussistente qualsivoglia responsabilità
Cont riferibile alla società appellata in ordine all'addebito degli quantificati in €3.300,00 (doc. 3 fasc. di primo grado appellata), importo mai contestato dalla appellante 1.
L'assenza di responsabilità in capo alla società oltre a CP_1 non essere contestata dalla appellante sin dal primo grado, risulta, pertanto, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalle mail intercorse tra le parti, prodotte in prime cure dall'attrice odierna pagina 8 di 11 appellata, dalle quali si evince l'insussistenza di qualsivoglia abuso da parte dell'agenzia, nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ciò posto, va osservato che la ha sostenuto Parte_1 di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi interessandosi, altresì, di fare in modo che la recuperasse le somme in CP_1 questione, mediante l'intimazione rivolta alla affinché CP_2 procedesse alla corresponsione di quanto dovuto in favore della stessa
(doc. 3 fasc. primo grado appellante).
Sul punto, non può darsi rilievo alcuno alle circostanze rappresentate dal teste escussa in qualità di Testimone_2 dipendente della odierna appellante, in ordine ad altre contestazioni pervenute alla , avendo la stessa dichiarato di aver avuto CP_2 conferma diretta del fatto che diverse agenzie viaggi avessero ricevuto sanzioni da parte della , trattandosi, peraltro, di CP_2 informazioni acquisite de relato.
Del pari ininfluente è la circostanza riferita dallo stesso teste in ordine alla introduzione, a decorrere da data imprecisata, da parte della , di una nuova procedura di controllo delle prenotazioni CP_2 mediante la “notifica availability violation”.
Né può dirsi provato, in disparte la dubbia rilevanza di tale circostanza, che, a seguito della diffida del 15/5/2019 (doc. 3 fasc. primo grado appellante), modificò il suo sistema di CP_2 prenotazione.
Si aggiunga che non risultano prodotti in atti i files “edifacts”, contenenti la cronologia delle conversazioni telefoniche riferibili al momento della emissione degli ADM, che avrebbero potuto chiarire l'accaduto, né risulta specificato il momento in cui i files de quibus avrebbero potuto essere richiesti e versati in atti, non potendosi in ogni caso dare rilevanza, sotto tali aspetti, alle risultanze delle prove orali, trattandosi di circostanze da provare documentalmente.
Lo stesso teste di parte appellante ha riferito, Testimone_3 sul punto, che sia le informazioni relative alla conservazione che alla pagina 9 di 11 durata dei cosiddetti file “edifact” e di quelli “trans log” erano state fornite dagli stessi team tecnici interni alla Parte_1
Deve concludersi, pertanto, per la conferma della sentenza, con le accessorie statuizioni sulle spese processuali, resa in primo grado.
III.- Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, in forza dell'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), che, nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”; in queste ipotesi, continua la norma del co.
1-quater cit., “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
IV.- Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della appellante.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, ridotti in ragione della natura della causa e della entità delle questioni controverse:
Scaglione: da €1.100,01 a €5.200,00 FASI VALORE AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO MEDIO
LIQUIDATO Studio 425 // 425 Introduttiva 425 // 425 Istruttoria 851 -50% 426 Decisoria 851 // 851 TOTALE 2127 pagina 10 di 11 Non v'è da provvedere in ordine alle spese nei rapporti tra la appellante e la appellata Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, attesa la contumacia della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 27/2/2024, dalla nei confronti della Parte_1
e della Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. Controparte_1 in amministrazione straordinaria, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
b) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002;
c) CONDANNA la alla rifusione, in favore Parte_1 della , delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in €2.127,00, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, cap e iva come per legge;
d) nulla per le spese nei rapporti tra la appellante e la appellata in amministrazione Controparte_9 straordinaria.
Bari, 13/11/2025
Il Giudice - AR RI
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I testi di parte attrice e escussi all'udienza del Parte_3 CP_7 Testimone_1
10/1/2023, hanno riferito che ai biglietti in contestazione afferenti ai mesi di novembre - dicembre 2018 avevano fatto seguito gli ADM ricevuti nel mese di aprile del 2019. A fronte della prenotazione effettuata mediante il software della dal quale emergeva l'errore, pervenivano, a seguito dei controlli, Parte_1 le contestazioni/segnalazioni di errore mediante gli ADM emessi dalla società di controllo IATA. In particolare, la ha precisato che, nello scaricare dal portale IATA portal, i rendiconti della CP_7 biglietteria emessa, aveva verificato la presenza degli ADM emessi ad aprile 2019. Hanno, altresì, riferito che, all'atto del richiamo delle prenotazioni, avevano potuto riscontrare che la tariffa della prenotazione era garantita e che la scadenza delle emissioni era stata rispettata. Avevano poi inviato una richiesta di chiarimenti a mezzo mail e mediante il portale, a fronte della quale la stessa aveva confermato Parte_1 la ritualità delle operazioni eseguite dalla Agenzia, trattandosi di tariffe garantite e ticket time limits rispettati. teste di parte convenuta odierna appellante, ha, altresì, confermato, che Testimone_2 l' aveva accertato che le prenotazioni erano corrette, non c'erano errori ed era presente il CP_8 regolare codice di di vendor locator. CP_2