Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00065/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da
IO EA, rappresentato e difeso dagli avvocati IO EA, Antonio Lino Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IO EA in Lecce, via G. Gentile,24;
contro
Comune di Carmiano, non costituito in giudizio;
per la declaratoria della illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza presentata dal ricorrente in data 03.12.2020, volta ad ottenere la ritipizzazione urbanistica del terreno di sua proprietà;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con istanza del 3.12.2020 il ricorrente ha chiesto la ritipizzazione urbanistica di un terreno di sua proprietà, contraddistinto in catasto al fl. 18, part. 69, in agro di Magliano, frazione del Comune di Carmiano;
- il comune ha omesso di riscontrare la predetta istanza;
Rilevato che, con l’odierno ricorso, il sig. IO EA è insorto avverso l’inerzia dell’ente, chiedendo che venga accertato l’inadempimento del Comune di Carmiano e che per l’effetto l’Amministrazione comunale venga condannata a provvedere sull’istanza;
Considerato che:
- l’art. 2, co. 1, della l. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso;
- nel caso di specie, l’inerzia del Comune di Carmiano nel definire il procedimento avviato su istanza di parte in data 3.12.2020 appare priva di alcuna giustificazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con la condanna del Comune di Carmiano a provvedere espressamente sull'istanza del ricorrente nel termine di giorni 60 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, decorsi i quali:
- si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione;
- il Segretario Comunale dovrà comunicare il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo TAR la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sue competenza con riferimento a possibili profili di danno erariale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Carmiano al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato, se ed in quanto effettivamente versato.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario Comunale del Comune di Carmiano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO