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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giovanni Parte_1
Pizzigallo, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, opposto;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 29.3.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 406 2023 0000970191000 di euro 14.724,21 per contributi IVS a percentuale sul reddito, gestione commercianti, relativamente all'anno 2017, eccependo la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 e la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata. L' costituitosi ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda, ovvero per la condanna della parte opponente al pagamento di quanto previsto nell'avviso opposto o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia per il titolo dedotto in lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è, da dichiarare inammissibile la doglianza di parte opponente che involge l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/99, avendo essa ad oggetto un vizio formale inerente alla modalità della procedura di riscossione (cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. Lav. n. 3173 del 7.2.2025), da eccepire entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nella vicenda in esame, essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 20.2.2024, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 29.3.2024, data di deposito del ricorso giudiziale. Ad ogni buon conto, occorre sul punto rammentare che trattasi in ogni caso di un termine di decadenza processuale e non sostanziale, sicché l'iscrizione a ruolo oltre il termine che viene in rilievo non varrebbe ugualmente ad estinguere le pretese esecutive, ma semplicemente a renderne impossibile la riscossione, con l'ulteriore corollario che la eventuale illegittimità dell'avviso di addebito non precluderebbe all'istituto previdenziale di agire in via ordinaria per conseguirne il pagamento. Tanto premesso, è altresì da disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita infatti la risolutiva circostanza che l' abbia documentato di aver validamente e tempestivamente CP_1 interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione che viene in rilievo in data 22.6.2022 per il tramite della notifica (a mani) della comunicazione di debito datata 21.5.2022 in atti. Né, ad ogni buon conto, vi è modo di ravvisare il decorso del suddetto termine di prescrizione tra il 30.6.2018 (dovendosi far risalire il relativo dies a quo alla data di scadenza del termine per il pagamento della contribuzione di cui si discute) e la data di notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione, dovendosi aggiungere al termine pari ad un lustro di cui all'art. 3, comma 9, L.n. 335/1995, ulteriori 311 giorni (129 giorni + 183 giorni) ai sensi delle previsioni del D.L. n.18/2020 e del D.L. n.183/2020, che hanno previsto la sospensione del corso della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può, dunque, che essere disatteso. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 29.3.2024, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna la
[...] CP_1 parte opponente a pagare le spese di lite in favore dell' che liquida in euro 2.500,00, CP_1 oltre a rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori nella misura di legge. Lecce, 26 novembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giovanni Parte_1
Pizzigallo, opponente;
in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, opposto;
oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
fatto e diritto Con atto depositato in data 29.3.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 406 2023 0000970191000 di euro 14.724,21 per contributi IVS a percentuale sul reddito, gestione commercianti, relativamente all'anno 2017, eccependo la decadenza ex art. 25 D. Lgs. n. 46/99 e la prescrizione quinquennale della pretesa contributiva azionata. L' costituitosi ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda, ovvero per la condanna della parte opponente al pagamento di quanto previsto nell'avviso opposto o della diversa somma che dovesse risultare di giustizia per il titolo dedotto in lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione della udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è, da dichiarare inammissibile la doglianza di parte opponente che involge l'inosservanza del termine di decadenza di cui all'art. 25 D. Lgs. n. 46/99, avendo essa ad oggetto un vizio formale inerente alla modalità della procedura di riscossione (cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. Lav. n. 3173 del 7.2.2025), da eccepire entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Nella vicenda in esame, essendo la notifica dell'avviso di addebito da far risalire al 20.2.2024, il suddetto termine è, giocoforza, interamente decorso anteriormente al 29.3.2024, data di deposito del ricorso giudiziale. Ad ogni buon conto, occorre sul punto rammentare che trattasi in ogni caso di un termine di decadenza processuale e non sostanziale, sicché l'iscrizione a ruolo oltre il termine che viene in rilievo non varrebbe ugualmente ad estinguere le pretese esecutive, ma semplicemente a renderne impossibile la riscossione, con l'ulteriore corollario che la eventuale illegittimità dell'avviso di addebito non precluderebbe all'istituto previdenziale di agire in via ordinaria per conseguirne il pagamento. Tanto premesso, è altresì da disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita infatti la risolutiva circostanza che l' abbia documentato di aver validamente e tempestivamente CP_1 interrotto il decorso del termine quinquennale di prescrizione che viene in rilievo in data 22.6.2022 per il tramite della notifica (a mani) della comunicazione di debito datata 21.5.2022 in atti. Né, ad ogni buon conto, vi è modo di ravvisare il decorso del suddetto termine di prescrizione tra il 30.6.2018 (dovendosi far risalire il relativo dies a quo alla data di scadenza del termine per il pagamento della contribuzione di cui si discute) e la data di notifica dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione, dovendosi aggiungere al termine pari ad un lustro di cui all'art. 3, comma 9, L.n. 335/1995, ulteriori 311 giorni (129 giorni + 183 giorni) ai sensi delle previsioni del D.L. n.18/2020 e del D.L. n.183/2020, che hanno previsto la sospensione del corso della prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 21 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può, dunque, che essere disatteso. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 29.3.2024, da Pt_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta l'opposizione proposta;
condanna la
[...] CP_1 parte opponente a pagare le spese di lite in favore dell' che liquida in euro 2.500,00, CP_1 oltre a rimborso spese forfettarie al 15% ed accessori nella misura di legge. Lecce, 26 novembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma