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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21826/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 27 settembre 1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Romano Mastrolia presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) CP_1
Nata a Sesto San NI (MI) il 06 settembre 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Giuliani presso la quale ha eletto domicilio telematico separati con sentenza n. 615/2006 del Tribunale di Milano del 10.02.2006
con i seguenti figli: ed Pt_2 Parte_3
Pagina 1 FATTO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, il SI. ha chiesto la modifica della sentenza n. Parte_1
615/2006 del Tribunale di Milano del 10.02.2006, in punto di mantenimento dei figli.
In data 16.09.2024 si è costituito in giudizio la SI.ra , la quale si è opposta alle CP_1 domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza del 21 novembre 2024 comparse personalmente unitamente ai propri difensori davanti al Got delegato, raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“- I genitori concordano sul fatto che oggi sia indipendente economicamente e quindi che Pt_3 il padre non dovrà più alcun contributo al mantenimento per lo stesso;
- Per il figlio che risulta essere oggi inabile, ma in condizioni stabili accertate da un punto di Pt_2 vista medico, e tali da consentirgli di cercare un lavoro, il padre contribuirà al suo mantenimento mediante versamento allo stesso dell'importo di euro 250 mensili, entro il 5 di ogni mese, per sei mesi a partire dal mese di dicembre c.a. e fino a Maggio 2025 compreso.
- Rimane ferma la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie per il figlio Pt_2 previsto dalla sentenza di divorzio, in base al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
- Con il rispetto delle suindicate condizioni da parte del IG , la IGa rinuncia Pt_1 CP_1 al pregresso a titolo di contribuzione ordinaria dei figli ed dovuta dal padre. Pt_3 Pt_2
- Spese legali compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 10.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 615/2006 del Tribunale di
Milano del 10.02.2006, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2 Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.06.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 27 settembre 1963 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Romano Mastrolia presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) CP_1
Nata a Sesto San NI (MI) il 06 settembre 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Giuliani presso la quale ha eletto domicilio telematico separati con sentenza n. 615/2006 del Tribunale di Milano del 10.02.2006
con i seguenti figli: ed Pt_2 Parte_3
Pagina 1 FATTO
Con ricorso depositato il 14.06.2024, il SI. ha chiesto la modifica della sentenza n. Parte_1
615/2006 del Tribunale di Milano del 10.02.2006, in punto di mantenimento dei figli.
In data 16.09.2024 si è costituito in giudizio la SI.ra , la quale si è opposta alle CP_1 domande del ricorrente.
Le parti, all'udienza del 21 novembre 2024 comparse personalmente unitamente ai propri difensori davanti al Got delegato, raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“- I genitori concordano sul fatto che oggi sia indipendente economicamente e quindi che Pt_3 il padre non dovrà più alcun contributo al mantenimento per lo stesso;
- Per il figlio che risulta essere oggi inabile, ma in condizioni stabili accertate da un punto di Pt_2 vista medico, e tali da consentirgli di cercare un lavoro, il padre contribuirà al suo mantenimento mediante versamento allo stesso dell'importo di euro 250 mensili, entro il 5 di ogni mese, per sei mesi a partire dal mese di dicembre c.a. e fino a Maggio 2025 compreso.
- Rimane ferma la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie per il figlio Pt_2 previsto dalla sentenza di divorzio, in base al Protocollo adottato dal Tribunale di Milano.
- Con il rispetto delle suindicate condizioni da parte del IG , la IGa rinuncia Pt_1 CP_1 al pregresso a titolo di contribuzione ordinaria dei figli ed dovuta dal padre. Pt_3 Pt_2
- Spese legali compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 10.12.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 615/2006 del Tribunale di
Milano del 10.02.2006, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 11.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 2 Pagina 3