Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11016/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/10/2024
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. ONESTI CARLO, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte delle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
28/06/2018 – decr. om. del 10/08/2018 – cron. 3278/2018 sub. R.G.
2080/2018);
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio, (il 26/03/2013) e Per_1
accertato che le condizioni corrispondono all'interesse del minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
1
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FIUMICELLO VILLA VICENTINA il 06/06/2009 tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a Parte_2
BERNA (SVIZZERA) il 17/03/1975, alle seguenti condizioni:
1. dispone che il figlio rimanga affidato ad entrambi i genitori in Per_1
modo condiviso, con collocazione e residenza presso la madre, e dispone che il padre lo tenga con sé un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì, dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 16.00 in periodo di vacanze scolastiche), fino alla domenica sera alle ore 20.00; inoltre, nella settimana in cui il minore trascorrerà il weekend col padre, starà con lui anche la domenica sera con pernotto, il martedì pomeriggio dall'uscita dalla scuola
(o dalle ore 16.00 in periodo di vacanze scolastiche), fino al mattino successivo con riaccompagnamento a scuola (o dalla madre in caso di sospensione scolastica). Nella settimana successiva (in cui è previsto il weekend con la mamma) il signor starà con i pomeriggi di Pt_2 Per_1
martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino successivo (con riaccompagnamento a scuola o dalla madre). Dispone, altresì, che le vacanze natalizie vengano suddivise a metà tra i genitori alternando di anno in anno i seguenti periodi dal 23.12 al 31.12 alle 12.00 o dal 31.12
alle 12.00 sino al 6.01, analogamente saranno ripartite a metà le vacanze pasquali alternando di anno in anno tra i genitori i periodi dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua alle 18.00 e da Pasqua alle 18.00 alla fine delle vacanze. Dispone, infine, che durante le vacanze estive, Per_1
trascorra con il signor due settimane anche non consecutive Pt_2
2
concordandole con la signora entro il 31 maggio di ogni anno, il Pt_1
tutto salvo diversi accordi tra le parti e salvo modifiche che si rendano necessarie per comprovati impegni lavorativi dei genitori.
2. Dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento del figlio , un assegno mensile di € Per_1
450,00. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora e già noto al Pt_1
marito. Le spese straordinarie documentate, mediche, scolastiche parascolastiche, ricreative e sportive, che si renderanno necessarie per il figlio sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno, secondo quanto prescritto dal Regolamento redatto dall'Osservatorio Nazionale per il diritto di famiglia sezione di Udine prot.
N. 3477/2015. Dà atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali per figlio a carico e le deduzioni relative alle spese straordinarie ai fini IRPEF
vengano divise al 50% tra i genitori e che gli ANF, ove spettanti, vengano percepiti dalla madre quale genitore con il quale il figlio risiede.
3. Dà atto che i ricorrenti si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro coniuge l'eventuale cambio di residenza.
4. Dà atto che i ricorrenti danno reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minore.
5. Nulla tra i coniugi.
6. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
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- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIUMICELLO VILLA
VICENTINA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte II – Serie A, ufficio 2, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
2009.
Udine, li 06/02/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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