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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 943/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BU GEREMIA, RE
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2972/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6849/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6782/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di I grado di Napoli , con la sentenza n. 6849\25, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, e le sottese cartelle (rispettivamente relative all'Ici 2011 e IMU 23- sanzioni irpef), ritenendo che le cartelle in parola erano state ritualmente notificate e non opposte, ritenendo altresì non proponibile l'eccezione di prescrizione.
La contribuente ha proposto appello, deducendo, nei motivi, i vizi di notifica delle cartelle sottese l'intimazione e comunque il decorso del termine prescrizionale già anteriormente alle cartelle stesse .
Si è costituita l'ADER che ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo quella dell'Ufficio impositore.
Questa Corte ha trattato il procedimento all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sussiste però la legittimazione dell'ADER, anche con riferimento alle cartelle sottese alla intimazione, atteso che l'originaria resistente (ora appellata) procedette anche alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione, della cui legittimità (ma v. infra) pure si discute (essendo così soddisfatta la previsione di cui all'art. 14 , comma 6 bis, d.lgs 546\92, quale novellato dal d.lgs 220\23, applicabile ratione temporis) .
Deve però rimarcarsi, da un lato, che nessuna censura è mossa all'atto di intimazione, direttamente impugnato, mentre la contribuente, ora appellante, in primo grado (sia con il ricorso introduttivo, sia con la memoria integrativa) non mosse censure specifiche alle cartelle di cui si è detto (ici 2011, Imu 2013, sanzioni irpef) eccependo solo la prescrizione.
Ne segue l'inammissibilità, in quanto integrante domanda nuova, dell'appello nella parte in cui censura – alla stregua di considerazioni oltretutto adodittiche- la notifica delle cartelle medesime.
Inammissibile – per genericità – è il motivo inerente al vizio di motivazione, atteso che il primo giudice, sia pur sinteticamente, ha ben chiarito il rigetto del ricorso originario, tenuto conto della acquisita definitività delle cartelle suddette, mai impugnate;
né (tenuto anche conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale “Covid”) è provato il maturare della prescrizione in epoca anteriore alla notifica delle cartelle medesime.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
oggi 11 novembre 2025, a scioglimento della riserva del 5 novembre 2025 così decide: respinge l'appello. condanna il contribuente appellante al pagamento delee spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 520,00 oltre accessori
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BU GEREMIA, RE
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2972/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6849/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 17/04/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249019729745000 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6782/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte tributaria di I grado di Napoli , con la sentenza n. 6849\25, ha rigettato il ricorso di Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, e le sottese cartelle (rispettivamente relative all'Ici 2011 e IMU 23- sanzioni irpef), ritenendo che le cartelle in parola erano state ritualmente notificate e non opposte, ritenendo altresì non proponibile l'eccezione di prescrizione.
La contribuente ha proposto appello, deducendo, nei motivi, i vizi di notifica delle cartelle sottese l'intimazione e comunque il decorso del termine prescrizionale già anteriormente alle cartelle stesse .
Si è costituita l'ADER che ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo in particolare il proprio difetto di legittimazione passiva, sussistendo quella dell'Ufficio impositore.
Questa Corte ha trattato il procedimento all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sussiste però la legittimazione dell'ADER, anche con riferimento alle cartelle sottese alla intimazione, atteso che l'originaria resistente (ora appellata) procedette anche alla notifica delle cartelle sottese all'intimazione, della cui legittimità (ma v. infra) pure si discute (essendo così soddisfatta la previsione di cui all'art. 14 , comma 6 bis, d.lgs 546\92, quale novellato dal d.lgs 220\23, applicabile ratione temporis) .
Deve però rimarcarsi, da un lato, che nessuna censura è mossa all'atto di intimazione, direttamente impugnato, mentre la contribuente, ora appellante, in primo grado (sia con il ricorso introduttivo, sia con la memoria integrativa) non mosse censure specifiche alle cartelle di cui si è detto (ici 2011, Imu 2013, sanzioni irpef) eccependo solo la prescrizione.
Ne segue l'inammissibilità, in quanto integrante domanda nuova, dell'appello nella parte in cui censura – alla stregua di considerazioni oltretutto adodittiche- la notifica delle cartelle medesime.
Inammissibile – per genericità – è il motivo inerente al vizio di motivazione, atteso che il primo giudice, sia pur sinteticamente, ha ben chiarito il rigetto del ricorso originario, tenuto conto della acquisita definitività delle cartelle suddette, mai impugnate;
né (tenuto anche conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale “Covid”) è provato il maturare della prescrizione in epoca anteriore alla notifica delle cartelle medesime.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
oggi 11 novembre 2025, a scioglimento della riserva del 5 novembre 2025 così decide: respinge l'appello. condanna il contribuente appellante al pagamento delee spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 520,00 oltre accessori